CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31285/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 12526-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], GIA' [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 1B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 691/4/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 12526 sez. MT - ud. 14-07-2021 -2- FATTO e DIRITTO La controversia concerne l'impugnazione da parte della società contribuente del provvedimento di rigetto del richiesto rimborso dell'IMU corrisposta per l'anno 2012 per l'immobile in locazione finanziaria il cui contratto si era risolto per inadempienza del locatario senza che tuttavia la società fosse ancora rientrata in possesso dell'immobile locato. La questione sottoposta a giudizio era quindi quella della individuazione del soggetto passivo IMU nel periodo compreso tra la risoluzione del contratto di locazione e l'effettiva riconsegna del bene alla proprietà Il ricorso della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era accolto in primo grado e la sentenza era confermata in appello. Avverso tale sentenza il Comune di Vescovana ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo illustrato da memoria. La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso illustrato da memoria. Con un unico motivo si deduce la violazione dell'ad 9 del Dlgs 23/2011 in relazione all'ad 360 primo comma nr 3 c.p.c. . Si sostiene la legittimazione passiva dell'Imu in capo alla società di leasing anche se non ha ancora acquisito la disponibilità materiale del bene per mancata consegna da parte dell'utilizzatore. Il motivo è fondato. "In base al disposto di cui al D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, soggetto passivo dell'imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di leasing, torna ad essere il locatore, ancorchè non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili erga omnes, la i quale permane fintantochè è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall'affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente" (Cass. n. 25249 del 2019, n. 29973 del 2019 e 6664 del 2020). Sulla base di questo ormai consolidato orientamento deve essere risolta la questione oggetto della presente controversia mediante l'accoglimento del ricorso proposto dall'ente locale, la conseguente cassazione della sentenza impugnata e nel merito il rigetto del ricorso originario della società contribuente. Il recente formarsi di tale orientamento giurisprudenziale giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio. P.Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio. Roma [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il P esidente (dotti [OSCURATO:PERSONA]