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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 14026/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VICENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il GIP del Tribunale di Vicenza, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il riconoscimento della violazione del principio del ne bis in idem e l'applicazione dell'art. 669 cod.proc.pen. con riguardo a tre sentenze pronunciate dal Tribunale di Benevento aventi per oggetto: - la condanna alla pena di anni 1 mesi 4 di reclusione per il reato di calunnia in danno di [OSCURATO:PERSONA], incolpata falsamente del delitto di furto o ricettazione mediante la presentazione in data 8.08.2005 di denuncia di smarrimento di un carnet di assegni del quale faceva parte quello dell'importo di C 1.030,00 dato alla Ciannameo in pagamento di una fornitura di frutta e verdura (sentenza del 21.12.2009, irrevocabile il 13.04.2010); - la condanna alla pena di anni 2 mesi 2 di reclusione per i reati di calunnia e di truffa aggravate, unificati in continuazione, in danno di [OSCURATO:PERSONA], incolpato falsamente dei delitti di ricettazione e falso in scrittura privata mediante la presentazione della denuncia di smarrimento del medesimo carnet di assegni di cui alla sentenza precedente, del quale faceva parte quello dell'importo di C 8.000,00 dato al [OSCURATO:PERSONA] in pagamento di una fornitura di merce, in tal modo conseguendo l'ingiusto profitto pari al valore di detta merce e di altra ricevuta dal Crisci prima del protesto dell'assegno (sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 20.11.2011); - la condanna alla pena di anni 2 mesi 2 di reclusione per i reati di calunnia e di truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], incolpati falsamente del delitto di furto o ricettazione mediante la presentazione della denuncia di smarrimento di due assegni, facenti parte sempre del medesimo carnet di cui alle sentenze precedenti, dell'importo di C 1.690,00 ciascuno, dati alle predette persone offese a titolo di pagamento di canoni di locazione, in tal modo conseguendo un ingiusto profitto di importo corrispondente (sentenza del 15.06.2010, irrevocabile il 10.11.2010).

Il giudice dell'esecuzione riteneva che prima di presentare, con unica condotta, la denuncia di smarrimento del medesimo carnet di assegni ai carabinieri della stazione di Paupisi, il Crisci aveva consegnato alle diverse persone offese specifici e distinti assegni in pagamento di prestazioni diverse, così che la denuncia aveva costituito il presupposto per poterne addebitare l'appropriazione a più persone che sapeva innocenti, ledendo gli interessi di ciascuna di esse e consumando altrettante condotte criminose.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore; dopo aver richiamato i principi affermati, in materia di preclusione discendente dal divieto di bis in idem, dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, Donati, dalla CEDU (in particolare nelle decisioni [OSCURATO:PERSONA] c/ Italia eAeB c/Norvegia) e dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 200 del 2016, il ricorrente deduce che l'identità del fatto rilevante agli effetti di precludere che il medesimo soggetto sia nuovamente sottoposto a procedimento penale dopo una precedente condanna o un precedente proscioglimento irrevocabili deve essere intesa in senso storico-naturalistico con riguardo a tutti gli elementi costitutivi del reato (condotta, evento e nesso causale) e alle sue circostanze di tempo, di luogo e di persona, senza che detta identità possa essere esclusa - a seguito della pronuncia additiva della Consulta di cui alla sentenza n. 200 del 2016 - per la sola ricorrenza di un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza irrevocabile e quello per cui e iniziato un nuovo processo penale; sulla scorta di tali principi l'identità del fatto e delle circostanze era dunque ravvisabile tra i reati giudicati con le tre indicate sentenze del Tribunale di Benevento, e l'ordinanza impugnata doveva essere annullata.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, formulato in termini generici e discorsivi, senza alcuna puntuale indicazione dei vizi di legittimità - elencati nell'art. 606 cod.proc.pen. - da cui sarebbe affetta l'ordinanza impugnata, non supera la soglia dell'ammissibilità.

2. L'evocazione, nel ricorso, dei principi in tema di preclusione discendente dall'applicazione della regola del ne bis in idem sancita dagli artt. 649 e (per quanto riguarda la sede esecutiva) 669 del codice di rito, affermati dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale e in particolare dalla sentenza n. 200 del 2016 della Corte costituzionale, si rivela del tutto incongruente sia agli effettivi contenuti della citata pronuncia della Consulta, sia alla vicenda concreta oggetto del provvedimento qui impugnato.

2.1. Da un lato, infatti, la Consulta, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui e iniziato nuovo procedimento penale, non ha affatto affermato il principio per cui il mero rilievo di un concorso formale tra i due fatti sia di per sé preclusivo di un nuovo giudizio per il diverso fatto unificabile al primo ex art. 81 primo comma cod.pen.

Dalla lettura della sentenza n. 200 del 2016 emerge invece, chiaramente, la testuale affermazione che "l'esistenza o no di un concorso formale tra i reati oggetto della res iudicata e della res iudicanda è un fattore ininfluente ai fini dell'applicazione dell'art. 649 cod.proc.pen., una volta che questa disposizione sia stata ricondotta a conformità costituzionale, e l'ininfluenza gioca in entrambe - ( le direzioni, perché è permesso, ma non è prescritto al giudice di escludere la medesimezza del fatto, ove i reati siano stati eseguiti in concorso formale", in quanto ai fini della decisione sull'applicabilità del divieto di bis in idem rileva solo il giudizio sul fatto storico; con la conseguenza che il giudice sarà tenuto a porre a raffronto il fatto storico, secondo la conformazione identitaria che esso abbia acquisito all'esito del processo concluso con una pronuncia definitiva, con il fatto storico posto a base della nuova imputazione, senza che possa esercitare un condizionamento l'esistenza di un concorso formale tra i due reati; in definitiva, sulla base della triade condotta-nesso causale-evento naturalistico, il giudice può ritenere che il fatto oggetto di nuovo giudizio è il medesimo solo se riscontra la coincidenza di tutti questi elementi, assunti in una dimensione empirica.

2.2. Dall'altro lato, lo stesso esame facciale dei fatti-reato giudicati con le tre sentenze del Tribunale di Benevento oggetto dell'istanza del Crisci, come riportati dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza qui impugnata, ne rivela immediatamente la diversità naturalistica che esclude in radice la ricorrenza dei presupposti di applicazione dell'art. 669 cod.proc.pen.

Invero, due delle tre pronunce di condanna (le sentenze del 15.02.2011 e del 15.06.2010) hanno giudicato, oltre alla calunnia, altrettanti - distinti - episodi di truffa, commessi in tempi diversi in danno di persone offese diverse mediante la dazione di assegni differenti, e dunque hanno riguardato fatti oggettivamente connotati da una diversa materialità, che ne esclude qualsiasi coincidenza naturalistica; inoltre anche i reati di calunnia (oggetto delle tre sentenze) hanno in definitiva riguardato persone sempre diverse, in funzione della realizzazione di ulteriori condotte fraudolente (di natura truffaldina), così da escludere, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, l'identità del fatto (Sez. 6 n. 4537 del 9/01/2009, Rv. 242820, secondo cui in caso di falsa incolpazione di più soggetti con unica denuncia si configurano tanti distinti reati di calunnia, unificati ai sensi dell'art. 81 primo comma cod.pen., quanti sono gli incolpati).

3. L'ordinanza impugnata non è incorsa pertanto in alcuna ragione di censura, e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare alla cassa delle ammende la sanzione pecuniaria equamente quantificata in 3.000 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17/02/2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VICENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il GIP del Tribunale di Vicenza, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il riconoscimento della violazione del principio del ne bis in idem e l'applicazione dell'art. 669 cod.proc.pen. con riguardo a tre sentenze pronunciate dal Tribunale di Benevento aventi per oggetto: - la condanna alla pena di anni 1 mesi 4 di reclusione per il reato di calunnia in danno di [OSCURATO:PERSONA], incolpata falsamente del delitto di furto o ricettazione mediante la presentazione in data 8.08.2005 di denuncia di smarrimento di un carnet di assegni del quale faceva parte quello dell'importo di C 1.030,00 dato alla Ciannameo in pagamento di una fornitura di frutta e verdura (sentenza del 21.12.2009, irrevocabile il 13.04.2010); - la condanna alla pena di anni 2 mesi 2 di reclusione per i reati di calunnia e di truffa aggravate, unificati in continuazione, in danno di [OSCURATO:PERSONA], incolpato falsamente dei delitti di ricettazione e falso in scrittura privata mediante la presentazione della denuncia di smarrimento del medesimo carnet di assegni di cui alla sentenza precedente, del quale faceva parte quello dell'importo di C 8.000,00 dato al [OSCURATO:PERSONA] in pagamento di una fornitura di merce, in tal modo conseguendo l'ingiusto profitto pari al valore di detta merce e di altra ricevuta dal Crisci prima del protesto dell'assegno (sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 20.11.2011); - la condanna alla pena di anni 2 mesi 2 di reclusione per i reati di calunnia e di truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], incolpati falsamente del delitto di furto o ricettazione mediante la presentazione della denuncia di smarrimento di due assegni, facenti parte sempre del medesimo carnet di cui alle sentenze precedenti, dell'importo di C 1.690,00 ciascuno, dati alle predette persone offese a titolo di pagamento di canoni di locazione, in tal modo conseguendo un ingiusto profitto di importo corrispondente (sentenza del 15.06.2010, irrevocabile il 10.11.2010). Il giudice dell'esecuzione riteneva che prima di presentare, con unica condotta, la denuncia di smarrimento del medesimo carnet di assegni ai carabinieri della stazione di Paupisi, il Crisci aveva consegnato alle diverse persone offese specifici e distinti assegni in pagamento di prestazioni diverse, così che la denuncia aveva costituito il presupposto per poterne addebitare l'appropriazione a più persone che sapeva innocenti, ledendo gli interessi di ciascuna di esse e consumando altrettante condotte criminose. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore; dopo aver richiamato i principi affermati, in materia di preclusione discendente dal divieto di bis in idem, dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, Donati, dalla CEDU (in particolare nelle decisioni [OSCURATO:PERSONA] c/ Italia eAeB c/Norvegia) e dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 200 del 2016, il ricorrente deduce che l'identità del fatto rilevante agli effetti di precludere che il medesimo soggetto sia nuovamente sottoposto a procedimento penale dopo una precedente condanna o un precedente proscioglimento irrevocabili deve essere intesa in senso storico-naturalistico con riguardo a tutti gli elementi costitutivi del reato (condotta, evento e nesso causale) e alle sue circostanze di tempo, di luogo e di persona, senza che detta identità possa essere esclusa - a seguito della pronuncia additiva della Consulta di cui alla sentenza n. 200 del 2016 - per la sola ricorrenza di un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza irrevocabile e quello per cui e iniziato un nuovo processo penale; sulla scorta di tali principi l'identità del fatto e delle circostanze era dunque ravvisabile tra i reati giudicati con le tre indicate sentenze del Tribunale di Benevento, e l'ordinanza impugnata doveva essere annullata. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, formulato in termini generici e discorsivi, senza alcuna puntuale indicazione dei vizi di legittimità - elencati nell'art. 606 cod.proc.pen. - da cui sarebbe affetta l'ordinanza impugnata, non supera la soglia dell'ammissibilità. 2. L'evocazione, nel ricorso, dei principi in tema di preclusione discendente dall'applicazione della regola del ne bis in idem sancita dagli artt. 649 e (per quanto riguarda la sede esecutiva) 669 del codice di rito, affermati dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale e in particolare dalla sentenza n. 200 del 2016 della Corte costituzionale, si rivela del tutto incongruente sia agli effettivi contenuti della citata pronuncia della Consulta, sia alla vicenda concreta oggetto del provvedimento qui impugnato. 2.1. Da un lato, infatti, la Consulta, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui e iniziato nuovo procedimento penale, non ha affatto affermato il principio per cui il mero rilievo di un concorso formale tra i due fatti sia di per sé preclusivo di un nuovo giudizio per il diverso fatto unificabile al primo ex art. 81 primo comma cod.pen. Dalla lettura della sentenza n. 200 del 2016 emerge invece, chiaramente, la testuale affermazione che "l'esistenza o no di un concorso formale tra i reati oggetto della res iudicata e della res iudicanda è un fattore ininfluente ai fini dell'applicazione dell'art. 649 cod.proc.pen., una volta che questa disposizione sia stata ricondotta a conformità costituzionale, e l'ininfluenza gioca in entrambe - ( le direzioni, perché è permesso, ma non è prescritto al giudice di escludere la medesimezza del fatto, ove i reati siano stati eseguiti in concorso formale", in quanto ai fini della decisione sull'applicabilità del divieto di bis in idem rileva solo il giudizio sul fatto storico; con la conseguenza che il giudice sarà tenuto a porre a raffronto il fatto storico, secondo la conformazione identitaria che esso abbia acquisito all'esito del processo concluso con una pronuncia definitiva, con il fatto storico posto a base della nuova imputazione, senza che possa esercitare un condizionamento l'esistenza di un concorso formale tra i due reati; in definitiva, sulla base della triade condotta-nesso causale-evento naturalistico, il giudice può ritenere che il fatto oggetto di nuovo giudizio è il medesimo solo se riscontra la coincidenza di tutti questi elementi, assunti in una dimensione empirica. 2.2. Dall'altro lato, lo stesso esame facciale dei fatti-reato giudicati con le tre sentenze del Tribunale di Benevento oggetto dell'istanza del Crisci, come riportati dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza qui impugnata, ne rivela immediatamente la diversità naturalistica che esclude in radice la ricorrenza dei presupposti di applicazione dell'art. 669 cod.proc.pen. Invero, due delle tre pronunce di condanna (le sentenze del 15.02.2011 e del 15.06.2010) hanno giudicato, oltre alla calunnia, altrettanti - distinti - episodi di truffa, commessi in tempi diversi in danno di persone offese diverse mediante la dazione di assegni differenti, e dunque hanno riguardato fatti oggettivamente connotati da una diversa materialità, che ne esclude qualsiasi coincidenza naturalistica; inoltre anche i reati di calunnia (oggetto delle tre sentenze) hanno in definitiva riguardato persone sempre diverse, in funzione della realizzazione di ulteriori condotte fraudolente (di natura truffaldina), così da escludere, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, l'identità del fatto (Sez. 6 n. 4537 del 9/01/2009, Rv. 242820, secondo cui in caso di falsa incolpazione di più soggetti con unica denuncia si configurano tanti distinti reati di calunnia, unificati ai sensi dell'art. 81 primo comma cod.pen., quanti sono gli incolpati). 3. L'ordinanza impugnata non è incorsa pertanto in alcuna ragione di censura, e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare alla cassa delle ammende la sanzione pecuniaria equamente quantificata in 3.000 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/02/2022