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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40282/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 22/03/202.2, confermava la sentenza del 18/05/2020 del Tribunale di Milano di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli (art. 707 cod. pen.); Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale è lamentata l'erronea applicazione degli artt. 81 e 133 cod. pen. e la mancanza o illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla misura della pena irrogata a titolo di aumento per la continuazione con altri reati di cui a una precedente condanna, non è consentito in questa sede, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che dunque è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri a una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01), che - nel caso di specie, non ricorre, avendo il secondo giudice ampiamente giustificato l'entità dell'aumento ex art. 81, secondo comma, cod. pen., peraltro minimo, in considerazione della personalità dell'imputato e della gravità del fatto a lui attribuito: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 22/03/202.2, confermava la sentenza del 18/05/2020 del Tribunale di Milano di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli (art. 707 cod. pen.); Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale è lamentata l'erronea applicazione degli artt. 81 e 133 cod. pen. e la mancanza o illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla misura della pena irrogata a titolo di aumento per la continuazione con altri reati di cui a una precedente condanna, non è consentito in questa sede, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che dunque è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri a una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01), che - nel caso di specie, non ricorre, avendo il secondo giudice ampiamente giustificato l'entità dell'aumento ex art. 81, secondo comma, cod. pen., peraltro minimo, in considerazione della personalità dell'imputato e della gravità del fatto a lui attribuito: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 40282/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris