CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2025
Cassazione n. 21201/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che ha confermato la condanna emessa in primo grado nei suoi confronti per il reato di cui agli artt. 217, comma 2, e 224 I. fall.; 2. Considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione al fatto che la sua responsabilità è stata affermata nonostante la sua qualità di "testa di legno", tale da escluderne la colpevolezza - è manifestamente infondato; con tale motivo si prospettano enunciati in palese contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità. E difatti, in tema di bancarotta semplice documentale, data la natura colposa del reato, la responsabilità non può essere esclusa né per il socio di una società di fatto che si sia tenuto volontariamente estraneo alla amministrazione della società, né per il prestanome, che abbia assunto di fronte ai terzi la qualifica di socio unico della società di fatto (Sez. 5, n. 334 del 29/03/1968, Luppi, Rv. 108105), e neppure adducendo la propria incompetenza tecnica (cfr. Sez. 5, n. 34690 del 19/4/2005, Micucci, Rv. 232317); 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente