CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01335/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LETTO il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella di primo grado che lo aveva condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e con la riduzione per il rito abbreviato, alla pena di mesi due di arresto, ritenendolo responsabile della contravvenzione di cui all'art. 73, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, fatto commesso in Avellino il 9 luglio 2020. RILEVATO che il ricorrente, denunziando violazione di legge e vizi della motivazione, riproduce generiche censure in ordine alla prova dell'elemento soggettivo del reato che poggiano su asserzioni prive di ogni confronto con le precise risposte motivazionali intervenute sul punto; RITENUTO pertanto, che il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, in ragione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 20