Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:C:2010:410
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate l’8 luglio 2010
1
(
1
)
Causa C‑484/07
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] van Justitie
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Rechtbank s’-Gravenhage ([OSCURATO:PERSONA])]
«Accordo di associazione CEE-Turchia – Decisione del Consiglio di associazione n. 1/80 – Diritto di soggiorno dei familiari di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro»
1.
Con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, alla Corte viene chiesto, ancora una volta, di interpretare la decisione
n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia (in prosieguo: la «decisione n. 1/80») (
2
). La questione particolare che sorge in questa causa concerne lo status della figlia di un lavoratore turco che è stata autorizzata,
in forza dell’art. 7 di tale decisione, a raggiungere quest’ultimo in uno Stato membro, cosa che ha fatto. Prima della scadenza
del periodo di tre anni, successivamente al quale possono sorgere diritti di accesso al mercato del lavoro ai sensi del primo
comma, primo trattino, di tale articolo, la stessa ha contratto matrimonio con un cittadino turco in Turchia, ma ha continuato
ad abitare «sotto lo stesso tetto» del lavoratore e del coniuge nei [OSCURATO:PERSONA] per l’intero periodo menzionato. Le autorità
nazionali di tale Stato membro hanno cercato di revocare il suo diritto di soggiorno. Esse sostengono che, in ragione del
suo matrimonio, essa ha cessato di essere familiare di un lavoratore turco ai sensi di tale articolo e che, pertanto, ha perso
il diritto di rimanere nello Stato membro ospitante.
Contesto normativo
L’Accordo di associazione CEE-Turchia
2.
L’Accordo di associazione CEE-Turchia (
3
) (in prosieguo: l’«Accordo di associazione») è stato concluso nel 1963.
3.
L’art. 59 del Protocollo addizionale dell’Accordo d’associazione (
4
) così recita:
«Nei settori coperti dal presente protocollo, la Turchia non può beneficiare di un trattamento più favorevole di quello che
gli Stati membri si accordano reciprocamente in virtù del Trattato che istituisce la Comunità».
4.
Il capitolo II della decisione n. 1/80 è intitolato «Disposizioni sociali». La sezione 1 di tale capitolo è intitolata «Problemi
relativi all’occupazione e alla libera circolazione dei lavoratori». Essa comprende gli artt. 6-16 della decisione.
5.
L’art. 6, nn. 1, e 2, dispone quanto segue:
«(1) Fatte salve le disposizioni dell’articolo 7, relativo al libero accesso dei familiari all’occupazione, il lavoratore
turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro ha i seguenti diritti:
– rinnovo, in tale Stato membro, dopo un anno di regolare impiego, del permesso di lavoro presso lo stesso datore di lavoro,
se dispone di un impiego;
– candidatura, in tale Stato membro, ad un altro posto di lavoro, la cui regolare offerta sia registrata presso gli uffici di
collocamento dello Stato membro, nella stessa professione, presso un datore di lavoro di sua scelta, dopo tre anni di regolare
impiego, fatta salva la precedenza da accordare ai lavoratori degli Stati membri della Comunità;
– libero accesso, in tale Stato membro, a qualsiasi attività dipendente di sua scelta, dopo quattro anni di regolare impiego.
(2) Le ferie annuali e le assenze per maternità, infortunio sul lavoro, o malattia di breve durata sono assimilate ai periodi
di regolare impiego. I periodi di involontaria disoccupazione, debitamente constatati dalle autorità competenti, e le assenze
provocate da malattie di lunga durata, pur senza essere assimilate a periodi di regolare impiego, non pregiudicano i diritti
acquisiti in virtù del periodo di impiego anteriore».
6.
L’art. 7 della decisione n. 1/80 statuisce quanto segue:
«I familiari che sono stati autorizzati a raggiungere un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno
Stato membro:
– hanno il diritto di rispondere, fatta salva la precedenza ai lavoratori degli Stati membri della Comunità, a qualsiasi offerta
di impiego, se vi risiedono regolarmente da almeno tre anni;
– beneficiano del libero accesso a qualsiasi attività dipendente di loro scelta se vi risiedono regolarmente da almeno cinque
anni.
I figli dei lavoratori turchi che hanno conseguito una formazione professionale nel paese ospitante potranno, indipendentemente
dal periodo di residenza in tale Stato membro e purché uno dei genitori eserciti legalmente un’attività lavorativa nello Stato
membro interessato da almeno tre anni, rispondere a qualsiasi offerta d’impiego in tale Stato membro».
7.
L’art. 14, n. 1, della decisione n. 1/80 dispone quanto segue:
«Le disposizioni della presente sezione vengono applicate fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico,
di sicurezza e di sanità pubbliche».
Normativa nazionale
8.
[OSCURATO:PERSONA] van 23 november 2000 tot algehele herziening van de Vreemdelingenwet (legge 23 novembre 2000, che modifica integralmente
la legge sugli stranieri) (in prosieguo: la «Vw 2000»), è entrata in vigore il 1° aprile 2001.
9.
In pari data sono entrati in vigore anche il Vreemdelingenbesluit 2000 (decreto sugli stranieri 2000; in prosieguo: il «Vb
2000») e il [OSCURATO:PERSONA] (regolamento sugli stranieri). [OSCURATO:PERSONA] (circolare sugli stranieri)
2000 (in prosieguo: la «Vc 2000»), lo [OSCURATO:PERSONA] van Justitie (Segretario di Stato alla giustizia), convenuto nella
causa principale, ha spiegato come si sarebbe avvalso dei poteri conferitigli dalla Vw 2000 e dal Vb 2000.
10.
Ai sensi dell’art. 14, n. 1, della Vw 2000, le autorità nazionali dei [OSCURATO:PERSONA] hanno la facoltà, tra l’altro, di accogliere
e rigettare le domande per il rilascio e la proroga di permessi di soggiorno a tempo determinato richiesti da stranieri e
di modificare tali permessi. L’art. 14, n. 2, consente di rilasciare tali permessi subordinatamente a limitazioni o prescrizioni.
11.
L’art. 18, n. 1, della Vw 2000 prevede che una domanda di proroga di un permesso di soggiorno a tempo determinato possa essere
rigettata per diversi motivi. Questi ultimi comprendono i casi in cui (1) il richiedente abbia fornito dati inesatti o abbia
omesso di comunicare dati che avrebbero determinato il rigetto della domanda originaria di rilascio o di proroga del permesso
di soggiorno e (2) il richiedente non abbia ottemperato ad una restrizione alla quale il permesso di soggiorno era subordinato
o ad una prescrizione alla quale esso è assoggettato.
12.
L’art. 19 della Vw 2000 consente alle autorità nazionali di revocare un permesso di soggiorno sulla base di determinati motivi,
che avrebbero consentito il rigetto di una domanda di proroga del permesso di soggiorno. Tra questi rientrano le questioni
cui si fa riferimento al paragrafo 11 supra.
13.
L’art. 3.51, n. 1, lett. a), del Vb 2000 stabilisce che un permesso di soggiorno a tempo determinato, subordinato ad una condizione
relativa alla prosecuzione del soggiorno, può essere rilasciato allo straniero che abbia risieduto per tre anni nei [OSCURATO:PERSONA] come titolare di un permesso di soggiorno, soggetto ad una condizione relativa al ricongiungimento familiare con una
persona avente un diritto di soggiorno non temporaneo.
14.
Le linee guida previste dalla Vc 2000 contengono disposizioni volte a regolamentare il modo in cui le autorità dei [OSCURATO:PERSONA]
sono tenute ad applicare le disposizioni della decisione n. 1/80. La sezione B11/3.5 della Vc 2000, nella versione in vigore
all’epoca della decisione su cui verte la causa principale così recitava:
«(...) “familiari”: il coniuge del lavoratore turco e i loro discendenti di età inferiore ai 21 anni o che siano a loro carico.
E gli ascendenti di questo lavoratore e del suo coniuge che siano a loro carico (...)
“regolare residenza”: questa nozione presuppone che il familiare, per il periodo ininterrotto di tre o cinque anni, debba
abitare effettivamente presso il lavoratore turco (…). Nel calcolo di questo periodo occorre tuttavia tenere conto di brevi
interruzioni della vita comune, che non implicano l’intenzione di rinunciare alla convivenza medesima. Si pensi ad esempio
ad un’assenza dalla residenza comune per un periodo ragionevole per validi motivi, oppure ad un soggiorno involontario inferiore
a sei mesi che l’interessato ha trascorso nel suo paese di origine (...)».
15.
[OSCURATO:PERSONA] sezione B2/8.3 della Vc 2000, secondo la formulazione vigente all’epoca della decisione oggetto della causa principale,
era stabilito quanto segue:
«Il permesso di soggiorno non viene rilasciato se il figlio maggiorenne non fa effettivamente parte della famiglia del genitore,
o non ne faceva già effettivamente parte nel paese di origine. “Fare effettivamente parte della famiglia” comporta che:
– il legame familiare esisteva già all’estero;
– sussiste una dipendenza morale e finanziaria dal genitore, dipendenza che deve essere esistita anche all’estero; e
– lo straniero deve andare a convivere con il genitore (i genitori).
Il figlio maggiorenne non fa più effettivamente parte della famiglia se il legame familiare effettivo può essere considerato
spezzato. Ciò avviene in ogni caso in una o più delle circostanze che seguono:
(...)
– lo straniero forma una famiglia autonoma, contraendo matrimonio o avviando una relazione;
– lo straniero provvede al mantenimento o ha l’obbligo di mantenimento di un figlio (naturale), un figlio in affido o adottivo
o altri familiari dipendenti.
(...)».
16.
Con riguardo al diritto di soggiorno di un familiare che abbia completato il periodo di tre anni di cui all’art. 7, primo
comma, primo trattino, della decisione n. 1/80, la sezione B11/3.5.1 della Vc 2000 prevedeva quanto segue:
«(...) il libero accesso al mercato del lavoro, ai sensi dell’art. 7, primo comma, secondo trattino, della decisione n. 1/80,
trova applicazione dopo tre anni di soggiorno regolare. Con questa disposizione più favorevole per i familiari di un lavoratore
turco si deroga al disposto dall’art. 7, primo comma, primo trattino, della decisione n. 1/80. Siffatta disposizione più favorevole
deve trovare sempre applicazione.
(...)
Dopo il periodo di tre anni di soggiorno regolare, a norma dell’art. 7 della decisione n. 1/80, il soggiorno del familiare
non è più assoggettato ad alcuna condizione (...)».
Causa principale e questioni pregiudiziali
17.
La sig.ra [OSCURATO:PERSONA], ricorrente nella causa principale, è nata il 7 agosto 1979, ha la cittadinanza turca ed è entrata nei
[OSCURATO:PERSONA] l’11 maggio 1999. Con decorrenza dal 9 agosto 1999 il [OSCURATO:PERSONA] van Justitie le ha rilasciato un regolare
permesso di soggiorno a tempo determinato, apponendo la menzione «ricongiungimento familiare allargato con i genitori». Siffatto
permesso di soggiorno è stato prorogato l’ultima volta sino al 24 luglio 2003.
18.
Il 22 dicembre 2000, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha contratto matrimonio, in Turchia, con il sig. [OSCURATO:PERSONA], cittadino turco.
Il 30 marzo 2002 dal matrimonio è nato un figlio. Sebbene risulti che fosse tenuta a comunicare il matrimonio alle autorità
dei [OSCURATO:PERSONA] quando lo stesso ha avuto luogo, o poco dopo, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] vi ha effettivamente provveduto solo il 3 maggio
2002.
19.
Poco prima della nascita del figlio, il 19 marzo 2002, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una domanda per ottenere la modifica
dell’indicazione sul suo permesso di soggiorno, al fine di ottenere la menzione «prosecuzione del soggiorno». Con decisione
del 13 ottobre 2003 (in prosieguo: la «decisione in oggetto»), lo [OSCURATO:PERSONA] van Justitie ha revocato il permesso di
soggiorno della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e, al contempo, ha respinto la domanda di modifica della menzione.
20.
La decisione di revocare il permesso di soggiorno è stata motivata adducendo che il legame familiare effettivo era stato spezzato
in conseguenza del fatto che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aveva contratto matrimonio il 22 dicembre 2000. La revoca aveva efficacia
retroattiva, con decorrenza da tale data.
21.
Dal 12 agosto 1999 al 1° aprile 2005 (
5
) la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha abitato presso i genitori nei [OSCURATO:PERSONA]. Ha continuato a vivere presso di loro nonostante il matrimonio.
Secondo una dichiarazione rilasciata dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ad una commissione amministrativa in tale paese, suo marito è arrivato
nei [OSCURATO:PERSONA] ed ha abitato presso di lei e i suoi genitori per nove mesi. dal giugno 2002. Egli è stato espulso a seguito
del rigetto della sua domanda di soggiorno. Con sentenza di un tribunale turco del 10 febbraio 2004 il matrimonio è stato
sciolto.
22.
Non soddisfatta della decisione relativa alla revoca del suo permesso di soggiorno e al rigetto della sua domanda di modifica
della menzione associata a tale permesso, in data 7 novembre 2003 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso contro la decisione
in oggetto. Con decisione del 12 dicembre 2005, lo [OSCURATO:PERSONA] van Justitie ha respinto tale impugnazione.
23.
Il 29 dicembre 2005 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la decisione dinanzi al Rechtbank s’-Gravenhage (Tribunale dell’Aja).
24.
Poiché il giudice nazionale ha ritenuto che fosse necessario interpretare l’art. 7 della decisione n. 1/80 affinché potesse
pronunciarsi nella causa principale, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti
questioni pregiudiziali:
«1a Se l’art. 7, primo comma, primo trattino, [della decisione n. 1/80] debba essere interpretato nel senso che questo articolo
trova già applicazione allorché un familiare abbia convissuto di fatto per tre anni con un lavoratore turco, senza che il
diritto di soggiorno del familiare in questione nel corso dei detti tre anni sia stato messo in discussione dalle autorità
nazionali competenti.
1b Se l’art. 7, primo comma, primo trattino [della decisione n. 1/80] osti a che uno Stato membro possa stabilire durante i tre
anni che, ove il familiare autorizzato a raggiungere il lavoratore contragga matrimonio, non possano essere acquisiti diritti
ulteriori in forza di questa disposizione, anche se il familiare continua a vivere con il lavoratore turco.
2 Se l’art. 7, primo comma, primo trattino, [della decisione n. 1/80] oppure qualche altra disposizione di diritto comunitario
e/o qualche altro principio di detto diritto, osti a che le autorità nazionali competenti, allo scadere del suddetto periodo
di tre anni, mettano in discussione con effetto retroattivo il diritto di soggiorno dello straniero interessato in forza della
normativa nazionale in relazione alla questione se si tratti di un familiare e/o se il suo soggiorno sia stato regolare nel
corso di detti tre anni.
3a Se per risolvere le questioni che precedono sia anche determinante che lo straniero abbia nascosto dei dati – intenzionalmente
o meno – che, in forza della normativa nazionale, rilevino ai fini del diritto di soggiorno. E in caso affermativo, in che
senso lo sia.
3b Se a tal fine sia determinante che i dati di cui trattasi siano emersi nel menzionato periodo di tre anni, oppure dopo lo
scadere del medesimo, tenendo conto del fatto che le autorità nazionali competenti, una volta emersi tali dati, devono eventualmente
svolgere una (ulteriore) indagine per poter prendere una decisione. In caso di risposta affermativa, in che senso lo sia».
25.
Sono state presentate osservazioni scritte dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], dai governi tedesco, italiano e dei [OSCURATO:PERSONA] e dalla
Commissione europea. All’udienza del 15 aprile 2010 sono state sentite le difese orali della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], del governo
dei [OSCURATO:PERSONA] e della Commissione.
Valutazione
26.
Le questioni proposte sollevano una serie di aspetti. Il più importante è elaborato nella questione 1b, concernente la problematica
fondamentale dell’influenza del matrimonio sul diritto di soggiorno di una persona ai sensi dell’art. 7 della decisione n. 1/80
(in prosieguo: l’«art. 7»). Esaminerò innanzitutto tale questione. Quindi prenderò in considerazione le questioni 1a e 2,
che riguardano il diritto di uno Stato membro di contestare diritti asseritamente acquisiti ai sensi di tale articolo e che
è opportuno affrontare congiuntamente. Poiché le questioni 3a e 3b riguardano situazioni conseguenti alle soluzioni date alle
altre questioni, le tratterò per ultime.
Questione 1b
27.
Con tale questione il giudice nazionale contesta, in sostanza, la validità di una disposizione nazionale in virtù della quale,
qualora una persona, come la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], che legittimamente entri in uno Stato membro e vi stabilisca la residenza ai
sensi dell’art. 7, contragga matrimonio durante il periodo di tre anni di cui all’art. 7, primo comma, primo trattino, tale
persona cessa di beneficiare dei diritti che ne derivano.
28.
Tutti gli Stati membri che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte sostengono la validità di tale disposizione nazionale.
A loro parere la decisione in oggetto, con la quale il diritto di soggiorno della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nei [OSCURATO:PERSONA] è stato
revocato in ragione del suo matrimonio, era perfettamente legittima. Dal canto loro, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e la Commissione sostengono
che il provvedimento non avrebbe dovuto essere preso e che il diritto di soggiorno della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] deve essere prorogato,
senza essere pregiudicato dal suo matrimonio. Nelle sue osservazioni scritte, e di nuovo in sede di udienza, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]
ha dichiarato che è pacifico il fatto che la stessa non ha omesso in modo fraudolento o disonesto di comunicare le informazioni
alle autorità.
Osservazioni preliminari
29.
È necessario iniziare prendendo in esame il contesto in cui l’art. 7 è stato adottato.
30.
L’art. 2, n. 1, dell’Accordo d’associazione definisce lo scopo del medesimo. Esso stabilisce che l’accordo ha lo scopo di
promuovere un rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra le Parti. Ai sensi dell’art. 12
dell’accordo, le parti contraenti convengono di rispettare le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione
dei lavoratori enunciate negli attuali artt. 45 TFUE, 46 TFUE e 47 TFUE.
31.
La decisione del Consiglio di associazione n. 2/76 (
6
) prevedeva diverse misure di attuazione delle disposizioni dell’accordo attinenti alla libera circolazione dei lavoratori.
In particolare, l’art. 2, dopo un periodo di tre anni di occupazione regolare in uno Stato membro, attribuiva ai lavoratori
turchi taluni limitati diritti di accesso al mercato del lavoro locale. Dopo cinque anni di occupazione regolare, tali lavoratori
beneficiavano del libero accesso a qualsiasi attività salariata in quello stesso Stato membro. L’art. 3 prevedeva il diritto
dei figli di un lavoratore turco che «risied[evano] regolarmente» con i genitori in tale Stato di accedere ai corsi di istruzione
generale in quest’ultimo. Essi non avevano, tuttavia, il diritto di accesso al mercato del lavoro nello Stato membro in cui
lavorava il genitore.
32.
La decisione n. 2/76 è stata sostituita dalla decisione n. 1/80. Nel terzo ‘considerando’ si legge che tale decisione mira
a «migliorare (...) il regime di cui beneficiano i lavoratori e i loro familiari» rispetto al regime istituito con la decisione
n. 2/76.
33.
L’art. 6 della decisione n. 1/80 ha ampliato le disposizioni dell’art. 2 della decisione n. 2/76. In particolare, ad un lavoratore
turco «inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro» veniva attribuito un certo livello di sicurezza di occupazione
dopo un anno di regolare impiego, sotto forma del diritto di ottenere il rinnovo del permesso di lavoro presso lo stesso datore
di lavoro, ove questo disponesse di un impiego. Il periodo di cinque anni di regolare impiego, al termine del quale tale lavoratore
aveva precedentemente libero accesso ad un’attività salariata di suo gradimento nello Stato membro ai sensi della decisione
n. 2/76, veniva ridotto a quattro anni.
L’articolo 7
34.
L’art. 7 della decisione n. 1/80, sul cui contenuto verte la causa principale, ha significativamente ampliato le disposizioni
attinenti ai familiari del lavoratore turco. In particolare, il primo comma di tale articolo statuisce che i familiari che
sono stati autorizzati a raggiungere un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro beneficiano
del diritto di accesso limitato al mercato del lavoro in tale paese, ove vi risiedano regolarmente da almeno tre anni. Qualora
vi risiedano regolarmente da almeno cinque anni, beneficiano del libero accesso a qualsiasi attività dipendente di loro scelta.
I motivi di politica sociale alla base dell’art. 7 sono chiari. Nel prevedere che un lavoratore turco che si avvale dei diritti
di cui dispone ai sensi dell’art. 6 possa essere raggiunto dai suoi familiari, il soggiorno di tale lavoratore nello Stato
membro ospitante viene arricchito. Il risultato opera a favore sia del lavoratore (in termini di migliore qualità della vita)
sia dello Stato ospitante (in termini di una forza lavoro più stabile). Gran parte della politica sociale dell’Unione europea
è fondata su tali considerazioni di mutuo vantaggio.
35.
La Corte si è pronunciata sull’interpretazione degli artt. 6 e 7 della decisione n. 1/80 in diverse occasioni e ha sancito
taluni principi generali riguardanti i familiari di lavoratori turchi. In primo luogo, l’art. 7 deve avere efficacia diretta
negli Stati membri, di modo che i cittadini turchi che ne soddisfano le condizioni possano far valere direttamente i diritti
che esso attribuisce loro (
7
). Il corollario di ciò è che i diritti di cui dispongono i familiari sorgono ai sensi della legislazione dell’Unione europea
e non sono invece diritti derivanti dalla legislazione nazionale che, in futuro, potrebbero diventare diritti «europei». Questo
include il diritto di soggiorno del familiare, una volta autorizzato ad entrare nello Stato membro ospitante, in attesa di
acquisire il diritto di esercitare un’attività lavorativa ai sensi dell’art. 7, primo comma, primo trattino. Ne consegue che
la questione di quali condizioni possano essere connesse a tali diritti deve essere considerata relativa al diritto dell’Unione
europea e non alla legislazione nazionale.
36.
In secondo luogo, la decisione n. 1/80 non definisce la nozione di «familiare» di un lavoratore turco. La Corte ha ritenuto
che la nozione di «familiare» debba formare oggetto di un’interpretazione uniforme a livello comunitario, al fine di garantirne
un’applicazione omogenea in tutti gli Stati membri (
8
). Questo è l’inevitabile risultato del fatto che l’art. 7 ha efficacia diretta.
37.
In terzo luogo, non si possono acquisire diritti fondati su dichiarazioni fraudolente. È questo il caso, ad esempio, di un
diritto di soggiorno asseritamente fondato sul matrimonio, qualora, di fatto, il matrimonio costituisca una situazione matrimoniale
fittizia (
9
). Insisto, tuttavia, sul fatto che, nel caso di specie, la questione di un matrimonio di convenienza non si pone.
38.
In quarto luogo, la decisione iniziale sul fatto di consentire ad un familiare di entrare e soggiornare con un lavoratore
turco in uno Stato membro spetta a tale Stato (
10
). Lo Stato ospitante può subordinare l’ingresso e il soggiorno a determinate condizioni e disciplinare così il soggiorno di
tale persona sino al momento in cui la stessa ha il diritto di rispondere a qualsiasi offerta d’impiego (
11
).
Condizioni che uno Stato membro può imporre con riferimento al diritto di soggiorno durante il periodo di tre anni di cui
all’art. 7, primo comma, primo trattino
39.
Si pone la questione di quali condizioni possano essere imposte da uno Stato membro con riferimento al requisito che il familiare
deve avere «risieduto regolarmente» nello Stato membro ospitante per almeno tre anni affinché possano prodursi diritti ai
sensi dell’art. 7, primo comma, primo trattino.
40.
Nelle loro osservazioni scritte, i governi tedesco e italiano sostengono che le condizioni alle quali uno Stato membro può
subordinare l’ingresso e il soggiorno di un familiare sono assolute. Il governo dei [OSCURATO:PERSONA] adotta una posizione più sfumata.
Esso ammette l’esistenza di limitazioni per quanto concerne la natura delle condizioni che possono essere imposte. Tale governo
non ritiene, tuttavia, che una condizione relativa al matrimonio, del genere di quella imposta alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], rientri
in tali limitazioni.
41.
Sono di diverso avviso.
42.
Dalla giurisprudenza della Corte emerge chiaramente che il diritto degli Stati membri di imporre condizioni in tali circostanze
non è illimitato. Come osservato dalla Corte nella sentenza Kadiman (
12
), gli Stati membri hanno il potere di «sottoporre questo diritto di soggiorno a condizioni
tali da garantire che la presenza del familiare sul suo territorio sia conforme allo spirito e alla finalità dell’art. 7,
primo comma, della decisione n. 1/80
(
13
)».
43.
In cosa consistono «[lo] spirito e [la] finalità» dell’art. 7, primo comma?
44.
In termini generali, la Corte ha affermato che tale disposizione ha «lo scopo di favorire l’occupazione e il soggiorno del
lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro garantendovi il mantenimento dei suoi vincoli
familiari» (
14
). In modo analogo, ha dichiarato che «il sistema instaurato dall’art. 7, primo comma, intende creare le condizioni favorevoli
al ricongiungimento familiare nello Stato membro ospitante permettendo innanzi tutto la presenza dei familiari presso il lavoratore
migrante e consolidandovi poi la loro posizione con il diritto, loro concesso, di accedere a un’occupazione in tale Stato» (
15
). [OSCURATO:PERSONA] causa Eyüp (
16
), essa ha utilizzato l’espressione «ricongiungimento familiare effettivo nello Stato membro ospitante» (
17
).
45.
La Corte ha concretizzato tale obiettivo facendo riferimento a condizioni imposte «a titolo di ricongiungimento materiale»
e al requisito che «il ricongiungimento familiare, che ha motivato l’ingresso dell’interessato sul territorio dello Stato
membro di cui trattasi, si manifesti per un certo tempo attraverso la sua coabitazione effettiva in comunione domestica con
il lavoratore, finché non ha esso stesso il diritto di accedere al mercato del lavoro in tale Stato» (
18
). Più succintamente, essa ha dichiarato che il lavoratore e il familiare in questione devono «vivere sotto lo stesso tetto» (
19
).
46.
Si pone la questione se il matrimonio della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] durante il periodo di tre anni di cui trattasi incida sulla sua
posizione. In altre parole, se si può dire che abbia cessato, in virtù di tale atto, di essere uno dei «familiari che sono
stati autorizzati a raggiungere un lavoratore turco», perdendo in tal modo eventuali diritti dei quali altrimenti godrebbe.
47.
A mio parere, ritenere che alla questione si possa rispondere con un semplice «sì» o «no» è errato. La vera questione non
è se la persona di cui trattasi abbia contratto matrimonio. Ritengo che non possa esistere una presunzione inconfutabile che
il matrimonio possa inevitabilmente avere come effetto la perdita di diritti acquisiti ai sensi dell’art. 7, primo comma.
La questione è, piuttosto, se il matrimonio abbia avuto come conseguenza la perdita dei legami familiari con il lavoratore
turco.
48.
A tale riguardo, ritengo perfettamente possibile che i legami familiari vengano conservati in seguito al matrimonio. Dopotutto,
è vero che un numero considerevole di coppie abita insieme alla famiglia dopo il matrimonio. Non è insolito che tre, o anche
quattro generazioni coabitino sotto lo stesso tetto. Qualsiasi decisione in proposito dipenderebbe dalla situazione sociale
e/o economica delle famiglie in questione. Nel caso di famiglie che tentano di avanzare in uno Stato che non è il loro, la
scelta sarà spesso dettata da una combinazione di tali circostanze. I legami familiari tendono ad essere forti e la situazione
finanziaria spesso difficile. Ritengo che non possa esistere una regola vincolante che definisca cosa si intenda per famiglia
autonoma. Se i legami familiari siano mantenuti dopo il matrimonio sarà una questione di fatto, da decidere caso per caso.
Devono essere soppesati tutti i fattori rilevanti.
49.
Anche se, in definitiva, spetterà al giudice nazionale risolvere la questione, nulla nell’ordinanza di rinvio fa ritenere
che, nel caso della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], i legami familiari non siano stati mantenuti. Nell’ordinanza è indicato che la signora
è entrata nei [OSCURATO:PERSONA] l’11 maggio 1999 e che ha soggiornato presso i genitori dal 12 agosto 1999. Sebbene abbia contratto
matrimonio in Turchia il 22 dicembre 2000 e suo marito abbia abitato con lei presso i suoi genitori nei [OSCURATO:PERSONA], lo ha
fatto solo per un periodo di nove mesi (dal giugno 2002) prima di essere espulso. Un anno dopo, il 10 febbraio 2004, il matrimonio
è stato sciolto. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha continuato a soggiornare presso i suoi genitori (a diversi indirizzi) fino al 1° aprile 2005 (
20
), quando si è trasferita con il figlioletto. Durante il periodo di tre anni previsto per l’acquisizione dei diritti ai sensi
dell’art. 7, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non ha mai cessato di condividere lo stesso tetto dei suoi genitori nei [OSCURATO:PERSONA].
50.
Ritengo che l’approccio da me proposto si rifletta nella giurisprudenza pertinente. La causa Eyüp, come quella in oggetto,
concerneva gli effetti del matrimonio sui diritti derivanti dall’art. 7 (
21
). Tale causa riguardava la moglie di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro austriaco che lo ha raggiunto
in tale Stato membro. Due anni più tardi la coppia ha divorziato, ma ha continuato a convivere, come sottolinea il fatto che,
dopo la separazione, dalla coppia sono nati quattro figli. Pur essendosi successivamente risposati, il nuovo matrimonio ha
avuto luogo solo dopo il termine del periodo di tre anni previsto per l’acquisizione dei diritti di cui all’art. 7. Sostenendo
che la moglie
non
aveva perso i suoi diritti ai sensi di tale articolo, la Corte non ha, in sostanza, tenuto conto dell’effetto del divorzio
sul suo diritto di rimanere nello Stato membro in questione. Essa ha osservato che il comportamento della coppia era stato
«permanentemente conforme all’obiettivo che costituisce il fondamento [dell’art. 7], vale a dire il ricongiungimento familiare
effettivo nello Stato membro ospitante» (
22
).
51.
Applicando tale ragionamento ad una persona nella situazione della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], non ritengo che il cambiamento del suo
stato civile debba incidere in alcun modo sui suoi diritti ai sensi dell’art. 7.
52.
È vero che, come ha rilevato il governo dei [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni scritte, nella causa Eyüp
,
la Corte ha inoltre ha osservato che le autorità nazionali competenti non avevano messo in discussione il diritto di soggiorno
della signora Eyüp durante il periodo di vita comune (
23
). Tuttavia, ritengo che tale osservazione sia stata formulata incidentalmente e non in quanto parte del ragionamento essenziale
della Corte in tale causa, che si fondava sulla coabitazione ininterrotta della coppia in questione.
53.
Tutte queste considerazioni mi hanno portato a ritenere che una condizione del genere di cui alla questione 1b, mediante la
quale le autorità nazionali possono revocare automaticamente il diritto di soggiorno di un familiare che contragga matrimonio
durante il periodo di tre anni previsto per acquisire i diritti di cui all’art. 7, non possa essere validamente imposta.
54.
Vi sono ragioni che mi impongono di modificare tale tesi o di discostarmi dalla stessa?
55.
In primo luogo, il fatto che la Corte abbia ritenuto che si possa tenere conto del regolamento n. 1612/68 (
24
) nell’interpretazione dell’art. 7 (
25
) incide sulle considerazioni da me svolte supra?
56.
Non ritengo sia questo il caso.
57.
Ai sensi dell’art. 10 di detto regolamento, i familiari che hanno il diritto di «stabilirsi» con il lavoratore cittadino di
uno Stato membro occupato in un altro Stato membro sono a) il coniuge ed i loro discendenti minori di anni 21 o a carico e
b) gli ascendenti di tale lavoratore e del suo coniuge che siano a suo carico. L’art. 11 conferisce al coniuge e ai figli
«minori di anni 21 o a carico di un cittadino di uno Stato membro» il diritto di accedere ad un’attività subordinata in uno
Stato membro nel quale un cittadino di tale Stato membro eserciti un’attività. Applicando le disposizioni di tali articoli
all’interpretazione dell’art. 7 della decisione n. 1/80, il governo italiano sostiene che una persona maggiore di 21 anni
non deve essere qualificata come familiare, a meno che non sia a carico del lavoratore di cui trattasi (
26
).
58.
Sebbene la Corte abbia tenuto in considerazione il regolamento n. 1612/68 nell’interpretare l’art. 7 della decisione n. 1/80,
essa ha anche rilevato che l’utilizzo del regolamento come strumento per l’interpretazione dell’art. 7 è limitato (
27
). In particolare, l’art. 10 del regolamento conferisce ai familiari di un cittadino dell’UE il diritto incondizionato di stabilirsi
con un genitore che lavori in un altro Stato membro. Invece, l’art. 7 prevede solo un diritto limitato che richiede, come
minimo, che l’autorizzazione ad entrare e soggiornare sia rilasciata dalle autorità nazionali dello Stato in questione. Mentre
l’art. 11 del regolamento permette ai familiari di accedere ad un’attività subordinata immediatamente al loro arrivo, l’equivalente
diritto ai sensi dell’art. 7 è limitato dal requisito che essi risiedano per un periodo di tre anni nello Stato membro prima
che ciò sia possibile. Nei due casi il contesto generale delle disposizioni può essere simile, ma non lo è il contesto specifico.
59.
Constato inoltre che, quando la Corte è stata chiamata, nella causa Diatta
,
ad esaminare il significato del termine «stabilirsi» di cui all’art. 10 del regolamento, essa ha espressamente dichiarato
che «l’esigenza dell’unicità dell’alloggio familiare permanente non può (...) ammettersi implicitamente [nel regolamento]» (
28
), mentre questa è esattamente la condizione che la Corte ha imposto nel caso di familiari di un lavoratore turco che invochino
i diritti di cui all’art. 7.
60.
Ritengo, pertanto, che la discrepanza tra la formulazione, gli scopi e l’interpretazione degli artt. 10 e 11 del regolamento
n. 1612/68 e dell’art. 7 della decisione n. 1/80 sia tale per cui, nella fattispecie, non ci si può ispirare al primo per
interpretare la seconda.
61.
In secondo luogo, il governo italiano sostiene che interpretare l’art. 7 in un modo che non riflette esattamente le disposizioni
del regolamento n. 1612/68 accorderebbe a coloro che beneficiano dell’art. 7 un trattamento più favorevole rispetto ai loro
omologhi dell’Unione Europea. A siffatto risultato osta l’art. 59 del Protocollo addizionale.
62.
Non condivido questo punto di vista.
63.
Dalla giurisprudenza della Corte emerge chiaramente che l’art. 59 del Protocollo addizionale non può essere interpretato in
maniera così restrittiva. Anziché ricercare l’esatta equivalenza in termini di diritti attribuiti ai cittadini turchi e diritti
attribuiti ai cittadini dell’Unione, è necessario prendere in considerazione la situazione globale (
29
). I diritti dei primi risultanti dalla decisione n. 1/80 sono in molti modi più limitati rispetto a quelli conferiti a questi
ultimi ai sensi della normativa dell’Unione europea in generale (
30
). In tal senso, non ritengo che interpretare l’art. 7 nel modo da me suggerito possa risultare in una violazione dell’art. 59.
64.
In terzo luogo, il governo dei [OSCURATO:PERSONA] invoca la direttiva 2003/86 (
31
). Esso rileva che le disposizioni di cui all’art. 4, nn. 2, lett. B), e 3, di tale direttiva, ai sensi delle quali gli Stati
membri possono autorizzare l’ingresso e il soggiorno di familiari nel loro territorio, non si estendono ai figli coniugati
del soggiornante (
32
). Ciò significa, a suo parere, che il legislatore, adottando tale direttiva e, in un’ottica estensiva, in linea generale,
ritiene che la nozione di ricongiungimento familiare non sia applicabile ai figli coniugati.
65.
Ancora una volta, non posso trarre un utile orientamento dalle disposizioni di questo atto legislativo comunitario. Considerato
che verte sull’esercizio del diritto generale al ricongiungimento familiare di cui dispongono i cittadini di paesi terzi che
risiedono nel territorio degli Stati membri (
33
), il suo ambito di applicazione è molto più esteso rispetto a quello dell’art. 7. Si deve pertanto presumere che la sua applicazione
possa essere più restrittiva. Inoltre, l’art. 3, n. 4, della direttiva fa espressamente salve le disposizioni più favorevoli
contenute, tra l’altro, in «accordi bilaterali (...) tra la Comunità o tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte,
e dei paesi terzi, dall’altra». Tra tali accordi bilaterali rientrano, ovviamente, l’Accordo di associazione e la decisione
n. 1/80. Qualora le disposizioni di quest’ultima siano più favorevoli, sono queste ultime che prevalgono.
66.
In quarto luogo, si pone la questione se la mia conclusione sia influenzata dal fatto che, come rilevato dal governo tedesco
nelle sue osservazioni scritte, la Corte ha interpretato il requisito che le parti abitino sotto lo stesso tetto secondo modalità
che consentono alcune eccezioni alla necessità della coabitazione effettiva nello stesso luogo.
67.
Ritengo di no.
68.
È vero che, nella sentenza Kadiman (
34
), la Corte ha osservato che motivi obiettivi, quali la lontananza del luogo di lavoro o di formazione del familiare, potrebbero
giustificare la mancata convivenza sotto lo stesso tetto (
35
). Tuttavia, non ritengo che ciò costituisca una deroga alla condizione secondo la quale, per quanto possibile e attuabile,
deve sussistere una coabitazione effettiva. Piuttosto, la interpreto come un’indicazione dell’ampiezza dell’approccio alla
nozione adottato dalla Corte. In altre parole, se del caso, l’accento può essere posto sulla ratio, piuttosto che sulla lettera
di tale requisito.
69.
Infine, ragioni di completezza impongono che esamini la questione di quali condizioni uno Stato membro possa esigere affinché
si possa considerare che un familiare ha «risied[uto] regolarmente» nel senso dell’art 7. Rispondendo ad un quesito rivoltole
in udienza, è parso che la Commissione intendesse sostenere che, una volta adottata la decisione di rilasciare l’autorizzazione
all’ingresso, l’unica condizione (a parte una condizione esclusivamente amministrativa) che uno Stato membro può imporre in
merito alla nozione di soggiorno regolare è la coabitazione.
70.
Non concordo.
71.
È naturalmente pacifico che lo Stato membro ospitante può imporre al familiare di abitare sotto lo stesso tetto del lavoratore
turco che ha raggiunto. Si tratta della evidente
condizione sostanziale
che può essere imposta ed è l’inevitabile risultato della giurisprudenza della Corte in proposito (
36
). Poiché il diritto di esercitare un’attività lavorativa ai sensi dell’art. 7 sorge solo al termine del periodo di tre anni,
le autorità nazionali devono inoltre poter imporre la condizione sostanziale che, durante il periodo di riferimento, non venga
esercitata un’attività lavorativa.
72.
Ne consegue che uno Stato membro può imporre al familiare di soddisfare le
condizioni amministrative
volte a controllare e verificare che tali due condizioni sostanziali siano soddisfatte: che vi sia coabitazione e che il familiare
effettivamente non lavori. Ritengo inoltre, che spetti allo Stato ospitante verificare, a intervalli adeguati, che i presupposti
sulla base dei quali l’autorizzazione all’ingresso e al soggiorno è stata rilasciata in un primo tempo siano, in effetti,
soddisfatti e continuino ad esserlo. Nel caso di una persona alla quale sia stato consentito l’ingresso nello Stato ospitante
affinché vi possa raggiungere il proprio coniuge (circostanza che, chiaramente, non corrisponde a quella di cui alla presente
fattispecie), a mio avviso, sarebbe legittimo per tale Stato imporre condizioni volte a stabilire che il matrimonio non sia
esclusivamente di convenienza (
37
). Anche una condizione amministrativa che imponga l’iscrizione presso le autorità competenti al momento dell’arrivo e il rinnovo
ininterrotto di tale iscrizione non sarebbe fuori luogo. Una condizione che richieda al familiare di rinnovare il suo permesso
di soggiorno alla sua scadenza è chiaramente valida.
73.
Ritengo, inoltre, che sarebbe legittimo per uno Stato membro imporre quella che potrei definire una «
condizione di ordine pubblico
», ossia che i familiari osservino le norme attinenti all’ordine pubblico, alla pubblica sicurezza e alla sanità pubblica
nel corso del loro soggiorno. Ciò riflette l’art. 14, n. 1, della decisione n. 1/80, che statuisce che le disposizioni della
sezione I della decisione devono essere applicate «salve le limitazioni giustificate da motivi d’ordine pubblico, di sicurezza
e di sanità pubblica».
74.
Alla luce di quanto precede, suggerisco che la Corte risolva la questione pregiudiziale 1b affermando che l’art. 7, primo
comma, primo trattino, della decisione n. 1/80 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro possa
stabilire, durante il periodo di tre anni previsto da tale disposizione, che, se il familiare autorizzato contrae matrimonio,
in forza di questa disposizione non possano essere acquisiti diritti ulteriori, anche se il familiare continua a vivere con
il lavoratore turco.
Questioni 1a e 2
75.
La soluzione che propongo per la questione 1b è, di per sé, sufficiente per consentire al giudice nazionale di decidere in
merito al diritto di soggiorno della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nei [OSCURATO:PERSONA]. Per ragioni di completezza, esaminerò anche le questioni
1a e 2.
76.
Con tali questioni il giudice nazionale chiede, in sostanza, se le autorità nazionali competenti possano contestare un diritto
di soggiorno asseritamente acquisito ai sensi dell’art. 7, una volta decorso il periodo di tre anni previsto per l’acquisizione
di diritti in forza di tale articolo.
Posizione precedente al decorso del periodo di tre anni di cui all’art. 7, primo comma, primo trattino
77.
Le questioni 1a e 2 sollevano solo indirettamente la questione delle circostanze in cui uno Stato membro ospitante può espellere
un familiare che sia stato autorizzato ad entrare in uno Stato ospitante in qualità di familiare, ma che
non
abbia ancora acquisito i diritti di cui all’art. 7, primo comma, primo trattino. Tale questione, tuttavia, è stata ampiamente
discussa nelle osservazioni scritte della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e, nuovamente, all’udienza. La esaminerò, pertanto, brevemente.
78.
[OSCURATO:PERSONA] fattispecie, gli argomenti erano, ancora una volta, discordanti. Alla richiesta di precisare la propria posizione all’udienza,
la Commissione ha dichiarato che, una volta che un familiare sia stato autorizzato ad entrare in uno Stato membro ai sensi
dell’art. 7, non esistono circostanze nelle quali lo Stato membro possa espellerlo. Potrebbe essere imposta solo una sanzione
di natura amministrativa. I governi degli Stati membri sono di parere opposto dal momento che, a loro giudizio, qualsiasi
violazione di condizioni validamente imposte dallo Stato ospitante può comportare l’espulsione.
79.
Non posso concordare con alcuna di queste posizioni.
80.
Nei paragrafi 71-73 supra ho precisato quali condizioni ritengo possano essere validamente imposte da uno Stato ospitante.
Le ho suddivise in tre categorie: sostanziali, amministrative e di ordine pubblico.
81.
Non ravviso validi motivi per cui uno Stato membro non dovrebbe espellere un familiare che abbia chiaramente e irrimediabilmente
violato una condizione sostanziale. Tale persona ha dimostrato di essere manifestamente incapace di rispettare l’accordo sul
quale il suo diritto di soggiorno era basato. Ciò, tuttavia, fermo restando che i requisiti della Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo devono essere osservati (
38
). È stato sostenuto, per conto della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], che un’espulsione in violazione di tale ragionamento della giurisprudenza
non può ritenersi valida. Concordo.
82.
Nel caso di condizioni amministrative, eventuali sanzioni attinenti alla violazione devono essere commisurate. Pertanto, nella
causa Ergat (
39
), la Corte ha dichiarato che «in [relazione alla facoltà degli Stati membri di sanzionare la violazione di obblighi amministrativi],
emerge da una giurisprudenza costante, in merito all’inosservanza di formalità richieste per l’accertamento del diritto di
soggiorno di un soggetto tutelato dal diritto comunitario, che è ben vero che gli Stati membri hanno facoltà di comminare,
per l’inosservanza di tali disposizioni, penalità analoghe a quelle previste per le infrazioni minori contemplate dal diritto
nazionale, ma che è ingiustificato comminare una sanzione sproporzionata che creerebbe un ostacolo a tale diritto di soggiorno
(...)». Essa ha inoltre osservato che «ciò avviene, in particolare, in caso di pena detentiva e
,
a maggior ragione, di espulsione, che costituisce la negazione stessa del diritto di soggiorno conferito e garantito dalla
decisione n. 1/80 (...)».
83.
Per quanto concerne l’inosservanza di una condizione di ordine pubblico, è applicabile l’art. 14, n. 1, della decisione n. 1/80.
I termini della giurisprudenza della Corte attinenti all’attuazione di tale condizione devono essere osservati (
40
). Anche in tale contesto deve essere rispettato il principio di proporzionalità. Per semplificare al massimo il concetto,
qualora un familiare fosse condannato per un’infrazione di portata relativamente limitata, per eccesso di velocità, sarebbe
del tutto sproporzionato cercare di espellerlo in conseguenza.
84.
Ragioni di completezza impongono inoltre che esamini, in questa fase, la questione della certezza del diritto. Tale principio
richiede che le norme giuridiche siano chiare, precise e prevedibili nei loro effetti, in particolare, qualora esse possano
comportare conseguenze sfavorevoli in capo ai singoli. Il punto è stato discusso abbondantemente all’udienza ed è, in ogni
caso, meritevole di una risposta.
85.
Sebbene tenuta a farlo immediatamente, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non ha informato le autorità nazionali del suo matrimonio fino al
maggio 2002, vale a dire, circa 16 mesi dopo che esso ha avuto luogo (
41
).
86.
All’udienza la stessa ha dichiarato che, se il suo diritto di ingresso nei [OSCURATO:PERSONA] fosse stato basato sul suo stato civile,
ciò sarebbe stato chiaramente indicato sul permesso di soggiorno rilasciatole al momento dell’ingresso. Sarebbe stato evidente,
se non altro implicitamente, che qualsiasi cambiamento nel suo stato civile avrebbe richiesto una comunicazione alle autorità
competenti. Tuttavia, per come intendo la posizione della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] (e non ritengo che alcuna delle altre parti in udienza
abbia affermato il contrario), la rilevanza del suo status di persona nubile non risultava affatto dal permesso di soggiorno
rilasciatole al momento del suo ingresso nei [OSCURATO:PERSONA].
87.
Piuttosto è risultato che l’obbligo per la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] di comunicare il suo cambiamento di status doveva essere ricavato
dalla Vc 2000 e, in particolare, dalla sezione B2/8.3 della medesima (
42
). In effetti, in base a tale documento, risulta che una situazione identica sorge qualora la persona in questione partorisca
un figlio, come ha fatto la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] durante il periodo di tre anni di cui trattasi. [OSCURATO:PERSONA] 2000 è un documento voluminoso.
Non fa parte della normativa nazionale che disciplina il diritto di soggiorno. All’udienza è stata descritta dal governo dei
[OSCURATO:PERSONA] come «documento amministrativo» contenente orientamenti politici per i dipendenti pubblici nell’applicazione della
legge. Ritengo che nessuno abbia argomentato che per una persona non informata come la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] fosse possibile solo
con grandi difficoltà, se non addirittura impossibile, accedervi e comprenderne il contenuto.
88.
Considerata tale situazione, non vedo come si possa adeguatamente ritenere che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto sapere che
era tenuta a comunicare il suo matrimonio alle autorità dei [OSCURATO:PERSONA]. Il fatto che non le sia stato spiegato chiaramente
che esisteva un suo obbligo in tal senso viola palesemente il requisito di certezza del diritto. Il contenuto di un documento
(la Vc 2000) che, per ragioni pratiche, è inaccessibile ad una persona non informata nella posizione della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]
non può essere chiaro né preciso. Il principio della certezza del diritto è stato, pertanto, violato al riguardo.
Posizione successiva alla scadenza del periodo di tre anni di cui all’art. 7, primo comma, primo trattino
89.
Tratterò tale questione in astratto poiché, in considerazione dell’interpretazione che ho dato, essa non influisce sulla posizione
della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. Supponiamo che il periodo di tre anni di cui all’art. 7, primo comma, primo trattino, sia decorso.
Il familiare in questione ha violato una delle condizioni che si applicano al suo soggiorno nel corso del periodo di cui trattasi,
ma lo Stato ospitante non viene a conoscenza della violazione che in un momento successivo. Si pone la questione se lo Stato
membro possa intervenire con effetto retroattivo rispetto alla violazione. In particolare, se lo Stato ospitante possa espellere
la persona in questione e se valga invocare la circostanza che lo Stato membro agisce troppo tardi.
90.
Ciascuno degli Stati membri che ha presentato osservazioni sostiene che il momento della contestazione da parte delle autorità
nazionali è irrilevante.
91.
Da parte loro, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e la Commissione sono di parere opposto. Una volta decorso il periodo di tre anni, il familiare
in questione gode, ai sensi dell’art. 7, di diritti che sono autonomi e non possono più essere contestati.
92.
Non ritengo che ciò sia corretto.
93.
L’art. 7, primo trattino, statuisce che il familiare in questione deve «[risiedere nello Stato membro] regolarmente da almeno
tre anni». Ne consegue che il criterio non è se la persona di cui trattasi vi abbia soggiornato, ma se lo abbia fatto illegalmente.
Ritengo che, con tale espressione, gli autori della decisione n. 1/80 abbiano inteso asserire che la persona deve avere soddisfatto
le condizioni sostanziali relative al suo diritto di soggiorno al momento del suo ingresso nello Stato membro in questione
e ad ogni eventuale successivo rinnovo di tale diritto di soggiorno. Non è possibile che una persona possa acquisire diritti
meramente soggiornando nel territorio di tale Stato.
94.
La Corte non si è pronunciata su tale punto con riferimento all’art. 7. Tuttavia, una questione analoga è sorta nella causa
Kol (
43
), per quanto riguarda l’art. 6 della decisione n. 1/80, nella quale era in discussione l’interpretazione dell’espressione
«regolare impiego» ai sensi di tale articolo. La Corte ha dichiarato che un lavoratore non poteva acquisire diritti ai sensi
di tale articolo durante un periodo relativamente al quale era stata resa una falsa dichiarazione. Di conseguenza, il suo
permesso di soggiorno diveniva revocabile dopo la scoperta della falsa dichiarazione (
44
).
95.
Dall’ordinanza di rinvio, tuttavia, non emerge che nel caso della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] vi sia stato un comportamento frodatorio.
In particolare, nulla indica che il matrimonio fosse fittizio né, considerate le opinioni che ho espresso supra al paragrafo
88, si può affermare che vi sia stata una mancata comunicazione di informazioni. Nelle sue osservazioni, il governo tedesco
sostiene che tale mancanza costituisce prova di frode. Non ravviso alcun fondamento per tale asserzione e, di conseguenza,
la respingo.
96.
La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il principio di legittimo affidamento osta a che uno Stato membro revochi un diritto di soggiorno
una volta decorso il periodo di tre anni. Tuttavia, la legittima aspettativa di un familiare è di essere legittimato a rivendicare
i diritti ai sensi del primo trattino di tale articolo dopo tre anni di soggiorno regolare. Reputo pertanto errate le osservazioni
della sig.ra [OSCURATO:PERSONA].
97.
Con la seconda questione si chiede se «qualche altro principio di diritto comunitario» osti a che le autorità nazionali competenti
contestino un diritto di soggiorno asseritamente acquisito ai sensi dell’art. 7, una volta decorso il periodo di tre anni
previsto per l’acquisizione di diritti in forza di tale articolo.
98.
Ho già fatto riferimento supra al requisito di osservanza della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e ai principi fondamentali di proporzionalità, certezza del diritto e legittimo affidamento. Tutti questi elementi possono
limitare la libertà delle autorità nazionali di adottare tipi di intervento particolari in circostanze particolari. A mio
parere, essi non incidono sul principio secondo il quale detto diritto di soggiorno può essere contestato dopo la scadenza
di tale periodo di tre anni.
99.
Come indicato supra al paragrafo 75, credo che la soluzione da me proposta riguardo alla questione 1b sia sufficiente per
consentire al giudice nazionale di decidere in merito al diritto di soggiorno della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nei [OSCURATO:PERSONA]. Nell’ipotesi
in cui la Corte ritenesse necessario esaminare le questioni 1a e 2, propongo di risolverle nel senso che l’art. 7, primo comma,
della decisione n. 1/80 non osta a che le autorità nazionali contestino un diritto di soggiorno asseritamente acquisito ai
sensi dell’art. 7, una volta decorso il periodo di tre anni previsto per l’acquisizione di diritti in forza di tale articolo.
Questioni 3a e 3b
100.
Date le soluzioni da me proposte alle questioni 1 e 2, non è necessario esaminare le questioni in oggetto.
Conclusione
101.
Suggerisco pertanto alla Corte di statuire sulle questioni proposte dal Rechtbank ‘s-Gravenhage come segue:
1) Occorre risolvere la questione 1b dichiarando che l’art. 7, primo comma, primo trattino, della decisione n. 1/80 del Consiglio
di associazione CEE-Turchia deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro possa stabilire, durante
il periodo di tre anni previsto da tale disposizione, che, se il familiare autorizzato a raggiungere il lavoratore contrae
matrimonio, in forza di questa disposizione non possano essere acquisiti diritti ulteriori, anche se il familiare continua
a vivere con il lavoratore turco.
2) Nell’ipotesi in cui la Corte ritenesse necessario esaminare le questioni 1a e 2, la soluzione a tali questioni è che l’art.
1, primo comma, della decisione n. 1/80 non osta a che le autorità nazionali competenti contestino un diritto di soggiorno
asseritamente acquisito ai sensi dell’art. 7, una volta decorso il periodo di tre anni previsto per l’acquisizione di diritti
in forza di tale articolo.
3) Non è, in ogni caso, necessario risolvere le questioni 3a o 3b.
1
– Lingua originale: l’inglese.
2
– Decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio di associazione
istituito ai sensi dell’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara
il 12 settembre 1963.
3
– Accordo che istituisce un’associazione tra la CEE e la Turchia, firmato ad Ankara in data 12 settembre 1963.
4
– Protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con
regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760 (GU L 293, pag. 1).
5
– È questa la data indicata nell’ordinanza di rinvio. Sebbene ne venga messa in dubbio l’accuratezza nelle osservazioni scritte
del governo dei [OSCURATO:PERSONA], non sembra essere controverso il fatto che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] abbia soggiornato presso i genitori
per almeno tre anni successivamente al rilascio del suo permesso di soggiorno.
6
– Decisione del Consiglio di associazione 20 dicembre 1976, n. 2/76, relativa all’attuazione dell’art. 12 dell’Accordo di
associazione.
7
– V., tra l’altro, sentenza 18 luglio 2007, causa C‑325/05, Derin (Racc. pag. I‑6495, punto 47).
8
– Sentenza 30 settembre 2004, causa C‑275/02, Ayaz (Racc. pag. I‑8765, punti 38 e 39).
9
– V. sentenza 5 giugno 1997, causa C‑285/95, Kol (Racc. pag. I‑3069, punto 25).
10
– V. sentenza 17 aprile 1997, causa C‑351/95, Kadiman (Racc. pag. I‑2133, punti 31 e 32).
11
– Idem, punto 32.
12
– Idem, punto 33.
13
– Il corsivo è mio.
14
– V. Kadiman, cit. alla nota 10 supra, punto 34.
15
– V. Kadiman, cit. alla nota 10 supra, punto 36; Ayaz, cit. alla nota 8 supra, punto 41, nonché sentenza 11 novembre 2004,
causa C‑467/02, Cetinkaya (Racc. pag. I‑10895, punto 25).
16
– V. sentenza 22 giugno 2000, causa C‑65/98 (Racc. pag. I‑4747).
17
– Punto 34.
18
– V., tra l’altro, causa Kadiman, cit. alla nota 10 supra, punti 35, 37 e 40, e Eyüp, cit. alla nota 16 supra, punto 28.
19
– V. Kadiman, cit. alla nota 10 supra, punto 42.
20
– Quantomeno secondo l’ordinanza di rinvio. V. nota 5 supra.
21
– Cit. alla nota 16 supra.
22
– Punto 34.
23
– Idem, punto 35.
24
– Regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno
della Comunità (GU L 257, pag. 2), come modificato. A decorrere dal 30 aprile 2006, gli artt. 10 e 11 di detto regolamento
sono stati abrogati e sostituiti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa
al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE,
75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77, rettifica in GU 2004 L 229, pag. 35).
25
– V. Ayaz, cit. alla nota 8 supra, punto 45.
26
– Nelle sue osservazioni scritte, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sostiene di essere stata a carico dei suoi genitori per l’intero periodo
di riferimento. Solo il 1° aprile 2005, quando si è trasferita in un’altra abitazione, ha ottenuto le prestazioni dei servizi
di sicurezza sociale. Poiché il giudice nazionale non affronta la questione della dipendenza della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nell’ordinanza
di rinvio e attesa la tesi da me adottata in merito all’applicabilità del regolamento n. 1612/68 alle questioni pregiudiziali,
non esaminerò ulteriormente tale questione.
27
– V. sentenza Derin, cit. alla nota 7 supra, punto 68.
28
– Sentenza 13 febbraio 1985, causa 267/83 (Racc. pag. 567, punto 18).
29
– V., in tal senso, sentenza Derin, cit. alla nota 7 supra, punti 69‑71.
30
– V. sentenza 7 luglio 2005, causa C‑373/03, Aydinli (Racc. pag. I‑6181, punto 31). Per un’analisi più approfondita del ruolo
dell’art. 59 del Protocollo addizionale nel contesto dell’art. 7, vedere le mie conclusioni nella causa C‑303/08, Bozkurt,
presentate nella stessa data delle presenti conclusioni, paragrafo 48 e segg.
31
– Direttiva del Consiglio 22 settembre 2003, 2003/86/CE, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251, pag. 12).
32
– Definito nell’art. 2, lett. c), della direttiva 2003/86 come «il cittadino di un paese terzo legalmente soggiornante in
uno Stato membro che chiede o i cui familiari chiedono il ricongiungimento familiare».
33
– Art. 1 della direttiva 2003/86.
34
– Cit. alla nota 10 supra.
35
– V. punto 42.
36
– V. punto 44 e segg.
37
– Non intendo attingere indebitamente ad altri strumenti legislativi dell’Unione Europea dal momento che a mio giudizio sarebbe
errato considerare tale normativa limitativa nel suo approccio, ma rilevo tuttavia, in tal senso, che l’art. 16, n. 4, della
direttiva 2003/86, autorizza gli Stati membri a «procedere a controlli e ispezioni specifici qualora esista una fondata presunzione
di frode o di matrimonio (...) fittizi[o] (...). Controlli specifici possono essere effettuati anche in occasione del rinnovo
del permesso di soggiorno dei familiari».
38
– La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha invocato l’art. 8 della Convenzione, concernente il diritto al rispetto della vita familiare e, in
particolare, Corte eur. D.U., sentenza Sen c. [OSCURATO:PERSONA] del 21 dicembre 2001, ricorso n. 31465/46. Concordo sul fatto che
tale ragionamento della giurisprudenza di tale Corte è applicabile a una persona nella sua situazione.
39
– Sentenza 16 marzo 2000, causa C‑329/97 (Racc. pag. I‑1487, punti 56 e 57).
40
– Per un’analisi più approfondita dell’art. 14, n. 1, della decisione n. 1/80 e della relativa giurisprudenza in tal senso,
vedere le mie conclusioni nella causa C‑303/08, Bozkurt, presentate nella stessa data delle presenti conclusioni, paragrafo 71
e segg.
41
– V. paragrafo 18 supra.
42
– Cit. al punto 15 supra.
43
– Cit. alla nota 9 supra.
44
– Punto 26.