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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02759/2023

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ep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29391-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza n. 5963/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 22/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] impugnò, innanzi alla C.T.P. di Palermo, il diniego oppostole dall’Ufficio alla richiesta di rimborso concernente l’I.V.A. relativa all’anno di imposta 2004; che la C.T.P. di Palermo accolse il ricorso con sentenza n. 5849/04/15, avverso la quale l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Sicilia: quest’ultima, con sentenza n. 5963/2021, depositata il 22/06/2021 rigettò il gravame osservando –per quanto in questa sede ancora rileva –che (1) ai fini della richiesta di rimborso dell’eccedenza I.V.A. maturata è sufficiente la compilazione del quadro RX4 e che (2) “il diritto al rimborso nasce dalle dichiarazioni IVA presentate dalla contribuente che, ove non messe in discussione dall’Amministrazione finanziaria, sono certamente dimostrative del diritto al rimborso” (cfr. sentenza impugnata, terzultimo cpv. della motivazione); che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA] ; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevata, in via del tutto preliminare la ritualità della notifica del ricorso introduttivo del presente grado di giudizio, eseguita a mezzo p.e.c. presso il domicilio digitale di uno solo (i.e. l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]) dei co-difensori della parte contribuente per il giudizio di appello, tenuto conto (a) della sufficienza della notificazione dell’atto di gravame ad uno solo dei procuratori costituiti, sul quale ricade l’onere di informazione del co- difensore (cfr. Cass., Sez. 1, 31.8.2017, n. 20626, Rv. 645842-01), (b) della concorrenza, ai fini delle notificazioni endoprocessuali, di domicilio fisico e digitale (arg. da Cass., Sez. 3, 14.12.2021, n. 39970, Rv. 663188-01) e (c) della circostanza per cui, a seguito della modifica apportata dall'art. 45-bis, comma 1, del d.l. n. 90 del 2014, conv. con mod. dalla l. n. 114 del 2014, all'art. 125 c.p.c., l’indirizzo p.e.c.

"comunicato [dal difensore] al proprio ordine", ex art. 16- sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con mod. dalla l. n. 114 del 2014, anche se non indicato negli atti difensivi, preclude non solo l’indicazione di un indirizzo p.e.c. diverso, ma anche di restringere l'operatività di quello comunicato all’ordine alle sole comunicazioni di cancelleria (Cass., Sez.

L, 12.11.2021, n. 33806, Rv.663645-01); Rilevato, altresì, che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione del d.lgs. 546/1992 per motivazione omessa, dell’art. 57 stesso decreto [54]6/1992 e dell’art. 2697 del codice civile” (cfr. ricorso, p. 5), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto l’eccezione concernente il difetto di prova delle condizioni di spettanza del rimborso (a) nuova, siccome sollevata dall’Ufficio solo in grado di appello e, in ogni caso, (b) infondata, per originare il diritto al rimborso dalla mera esposizione del credito in dichiarazione; che la prima censura del motivo in esame è manifestamente inammissibilementre è manifestamente fondata la seconda.; che va anzitutto osservato che, in materia di ricorso per cassazione, l'articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d'inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass., Sez. 2, 23.10.2018, n. 26790, Rv. 651379-01): sicché, in ultima analisi, l'inammissibilità della censura per sovrapposizione di motivi di impugnazione eterogenei, può essere superata se la formulazione del motivo permette – come nella specie - di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l'esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (arg. da Cass., Sez. 1, 9.12.2021, n. 39169, Rv. 663425-02); che, venendo alla prima doglianza veicolata con il mezzo in esame, la stessa è manifestamente inammissibile per carenza di interesse, non avendo la C.T.R. assunto alcuna statuizione (in rito) pregiudizievole per l’Ufficio, quale conseguenza della rilevata novità della eccezione in parola e, dunque, difettando qualsivoglia soccombenza dell’ AGENZIA in parte qua (arg da Cass., Sez.

L, 10.11.2008, n. 26921, Rv. 605404-01 e da Cass., Sez. 2, 25.6.2010, n. 15353, Rv. 613939-01): d’altra parte, la soluzione adottata dalla C.T.R. (che ha, piuttosto, esaminato nel merito la questione – cfr. infra ) è in linea con il consolidato principio per cui l'esclusione del diritto al rimborso, derivante dall'adesione del contribuente al condono, può essere dedotta per la prima volta anche in appello dall'Amministrazione finanziaria, trattandosi di questione che, pur non esclusivamente processuale, partecipa di tale natura ed è, dunque, rilevabile anche d'ufficio (Cass., Sez. 6-5, 28.1.2020, n. 1906, Rv. 656784-01); che è invece manifestamente fondata la seconda censura, con la quale l’ AGENZIA lamenta l’erroneità della decisione assunta dai giudici di appello, per avere questi ritenuto sufficiente, ai fini del riconoscimento del diritto in capo alla contribuente, la mera esposizione del credito in dichiarazione: ed infatti, se, ai fini del rimborso dell'eccedenza I.V.A., è sufficiente che il contribuente manifesti la propria volontà di esercitare il relativo diritto mediante l'esposizione del credito di imposta nella dichiarazione annuale (arg. da Cass., Sez. 5, 28.6.2018, n. 17151, Rv. 649400-01), l’esposizione di tale pretesa nella dichiarazione non è, al contrario, sufficiente a provare i fatti costitutivi dell’esistenza del credito in questione, gravando piuttosto sul medesimo contribuente l'onere di provare i relativi fatti costitutivi, poiché il credito fiscale non nasce dalla dichiarazione, ma dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo (Cass., Sez. 5, 30.10.2018, n. 27580, Rv. 651072- 01); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto nei limiti di cui in motivazione, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte accoglie il ric orso nei termini di cui in motivazione.

Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29391-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza n. 5963/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 22/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] impugnò, innanzi alla C.T.P. di Palermo, il diniego oppostole dall’Ufficio alla richiesta di rimborso concernente l’I.V.A. relativa all’anno di imposta 2004; che la C.T.P. di Palermo accolse il ricorso con sentenza n. 5849/04/15, avverso la quale l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Sicilia: quest’ultima, con sentenza n. 5963/2021, depositata il 22/06/2021 rigettò il gravame osservando –per quanto in questa sede ancora rileva –che (1) ai fini della richiesta di rimborso dell’eccedenza I.V.A. maturata è sufficiente la compilazione del quadro RX4 e che (2) “il diritto al rimborso nasce dalle dichiarazioni IVA presentate dalla contribuente che, ove non messe in discussione dall’Amministrazione finanziaria, sono certamente dimostrative del diritto al rimborso” (cfr. sentenza impugnata, terzultimo cpv. della motivazione); che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA] ; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevata, in via del tutto preliminare la ritualità della notifica del ricorso introduttivo del presente grado di giudizio, eseguita a mezzo p.e.c. presso il domicilio digitale di uno solo (i.e. l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]) dei co-difensori della parte contribuente per il giudizio di appello, tenuto conto (a) della sufficienza della notificazione dell’atto di gravame ad uno solo dei procuratori costituiti, sul quale ricade l’onere di informazione del co- difensore (cfr. Cass., Sez. 1, 31.8.2017, n. 20626, Rv. 645842-01), (b) della concorrenza, ai fini delle notificazioni endoprocessuali, di domicilio fisico e digitale (arg. da Cass., Sez. 3, 14.12.2021, n. 39970, Rv. 663188-01) e (c) della circostanza per cui, a seguito della modifica apportata dall'art. 45-bis, comma 1, del d.l. n. 90 del 2014, conv. con mod. dalla l. n. 114 del 2014, all'art. 125 c.p.c., l’indirizzo p.e.c. "comunicato [dal difensore] al proprio ordine", ex art. 16- sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con mod. dalla l. n. 114 del 2014, anche se non indicato negli atti difensivi, preclude non solo l’indicazione di un indirizzo p.e.c. diverso, ma anche di restringere l'operatività di quello comunicato all’ordine alle sole comunicazioni di cancelleria (Cass., Sez. L, 12.11.2021, n. 33806, Rv.663645-01); Rilevato, altresì, che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione del d.lgs. 546/1992 per motivazione omessa, dell’art. 57 stesso decreto [54]6/1992 e dell’art. 2697 del codice civile” (cfr. ricorso, p. 5), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto l’eccezione concernente il difetto di prova delle condizioni di spettanza del rimborso (a) nuova, siccome sollevata dall’Ufficio solo in grado di appello e, in ogni caso, (b) infondata, per originare il diritto al rimborso dalla mera esposizione del credito in dichiarazione; che la prima censura del motivo in esame è manifestamente inammissibilementre è manifestamente fondata la seconda.; che va anzitutto osservato che, in materia di ricorso per cassazione, l'articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d'inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass., Sez. 2, 23.10.2018, n. 26790, Rv. 651379-01): sicché, in ultima analisi, l'inammissibilità della censura per sovrapposizione di motivi di impugnazione eterogenei, può essere superata se la formulazione del motivo permette – come nella specie - di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l'esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (arg. da Cass., Sez. 1, 9.12.2021, n. 39169, Rv. 663425-02); che, venendo alla prima doglianza veicolata con il mezzo in esame, la stessa è manifestamente inammissibile per carenza di interesse, non avendo la C.T.R. assunto alcuna statuizione (in rito) pregiudizievole per l’Ufficio, quale conseguenza della rilevata novità della eccezione in parola e, dunque, difettando qualsivoglia soccombenza dell’ AGENZIA in parte qua (arg da Cass., Sez. L, 10.11.2008, n. 26921, Rv. 605404-01 e da Cass., Sez. 2, 25.6.2010, n. 15353, Rv. 613939-01): d’altra parte, la soluzione adottata dalla C.T.R. (che ha, piuttosto, esaminato nel merito la questione – cfr. infra ) è in linea con il consolidato principio per cui l'esclusione del diritto al rimborso, derivante dall'adesione del contribuente al condono, può essere dedotta per la prima volta anche in appello dall'Amministrazione finanziaria, trattandosi di questione che, pur non esclusivamente processuale, partecipa di tale natura ed è, dunque, rilevabile anche d'ufficio (Cass., Sez. 6-5, 28.1.2020, n. 1906, Rv. 656784-01); che è invece manifestamente fondata la seconda censura, con la quale l’ AGENZIA lamenta l’erroneità della decisione assunta dai giudici di appello, per avere questi ritenuto sufficiente, ai fini del riconoscimento del diritto in capo alla contribuente, la mera esposizione del credito in dichiarazione: ed infatti, se, ai fini del rimborso dell'eccedenza I.V.A., è sufficiente che il contribuente manifesti la propria volontà di esercitare il relativo diritto mediante l'esposizione del credito di imposta nella dichiarazione annuale (arg. da Cass., Sez. 5, 28.6.2018, n. 17151, Rv. 649400-01), l’esposizione di tale pretesa nella dichiarazione non è, al contrario, sufficiente a provare i fatti costitutivi dell’esistenza del credito in questione, gravando piuttosto sul medesimo contribuente l'onere di provare i relativi fatti costitutivi, poiché il credito fiscale non nasce dalla dichiarazione, ma dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo (Cass., Sez. 5, 30.10.2018, n. 27580, Rv. 651072- 01); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto nei limiti di cui in motivazione, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ric orso nei termini di cui in motivazione. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda, a
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