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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 febbraio 2022

Cassazione n. 44594/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2014 del [OSCURATO:PERSONA] di SIENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi avverso l'ordinanza con cui il Gip del Tribunale di Siena ha rigettato l'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova ed avverso la sentenza con cui in data 27.11.2014 il Gip, ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato al medesimo in relazione al reato di cui al'art. 186 comma 2, lett, b) comma 2 e 2 sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 la pena di giorni sette di arresto ed euro 534,00 di ammenda, sostituita la pena detentiva nell'equivalente di pena pecuniaria per complessivi Euro 2248,00 disponendosi ai sensi dell'art. 133 ter cod.pen. che il pagamento avvenga in cinque rate mensili a decorrere dal mese successivo a quello della irrevocabilità della sentenza e che la patente di guida rimanga sospesa per un anno (fatto accertato in Monteriggioni il 26.11.2011).

Con il primo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 2 cod. pen. sotto il profilo dell'applicabilità dell'istituto della messa alla prova ai processi in corso per i quali siano già decorsi i termini per la proposizione dell'istanza ma non sia intervenuta la pronuncia di primo grado.

Assume che l'istituto della messa alla prova ha natura sostanziale e, pertanto, la nuova disciplina va applicata anche ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa.

Nella specie il giudice ha ritenuto non applicabile la nuova disciplina per il superamento dei termini di cui all'art. 464 bis cod. proc.pen., decisione fondata sull'assunto della natura processuale dell'istituto.

Con il secondo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 175 cod.proc. pen. sotto il profilo dell'applicabilità dell'istituto della rimessione in termini a fronte del novum normativo integrante factum principis.

Assume che l'ordinanza de qua è viziata anche laddove non ha accolto la richiesta di rímessione in termini ai sensi dell'art. 175 cod.pen. avanzata dal difensore dell'imputato.

Con il terzo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 186 comma 2 lett. b) e comma 2 bis, digs, n. 285 del 1992 sotto il profilo della determinazione del periodo di sospensione della patente di guida.

Assume che la sentenza impugnata ha erroneamente applicato il raddoppio anche per la sanzione della sospensione della patente di guida.Con il quarto motivo deduce l'inosservanza dell'art. 222 C.d.S. con riferimento al combinato disposto dei commi 2, lett. b) e 2 bis dell'art. 186 C.d.S. sotto il profilo della determinazione del periodo di sospensione della patente di guida per avere il giudice omesso di concedere il beneficio della riduzione di un terzo della sanzione amministrativa accessoria per la scelta del rito alternativo.

Con il quinto motivo deduce la mancanza di motivazione risultante dal testo della sentenza impugnata in ordine alla determinazione del periodo di sospensione.

Con il sesto motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 69 cod.pen. con riferimento al combinato disposto dei commi 2 lett. b) e 2 bis dell'art. 186, d.lgs. n. 285 del 1992 sotto il profilo della determinazione del periodo di sospensione della patente di guida.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. La difesa dell'imputato ha depositato memoria con cui eccepisce in via preliminare l'intervenuta prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. I primi due motivi di ricorso, da scrutinarsi congiuntamente in quanto afferenti alla medesima questione, sono manifestamente infondati.

Ed, invero, in tema di riti speciali, la definizione del processo con sentenza di patteggiamento preclude all'imputato la possibilità di dedurre, con il ricorso per cassazione, il carattere ingiustificato del rigetto della richiesta di sospensione con messa alla prova, in quanto l'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (Sez. 4, n. 8531 del 17.2.2022, Calligaro, Rv. 282771). 2.Quanto ai motivi 3), 4) e 5), relativi alla sanzione accessoria, le lamentate doglianze sono del pari manifestamente infondate.

Con riguardo alla determinazione della durata della sanzione accessoria, ai sensi dell'art. 186, commi 2, lett. b), e 2-bis, C.d.S., all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno e se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni sono raddoppiate.Secondo consolidato orientamento di legittimità, il giudice che applichi, con la sentenza di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione sul punto allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifiche ragioni di meritevolezza in favore dell'imputato (cfr. Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti e altro, Rv. 259211 - 01).

Nella specie la durata è stata fissata nel minimo sicché non era necessaria una specifica motivazione.

Né il giudice di merito avrebbe potuto ridurre fino ad un terzo la sanzione amministrativa accessoria, atteso che la disposizione di cui all'art. 222, comma 2-bis, d.lgs. n. 285 del 1992 riguarda esclusivamente i casi di sospensione della patente per omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e non anche l'ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di guida in stato di ebbrezza (così Sez. 4, n. 34222 del 11/07/2012, Rv. 253533; più di recente, Sez. 4, n. 14504 del 22/03/2016, Rv. 266468).

Tale interpretazione è stata ritenuta conforme alla "ratio legis" della riforma introdotta con la legge 21 febbraio 2006 n. 102, con la quale il legislatore, avendo elevato in modo significativo la durata della sanzione accessoria in relazione al reato di omicidio colposo, ha inteso limitare a tale ipotesi soltanto la diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (cfr. Sez. 4, n. 14504 del 22/03/2016, in motivazione). 3.Quanto al sesto motivo, nessuna rilevanza può riconoscersi, ai fini della applicazione della sanzione amministrativa accessoria, al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza rispetto alla contestata aggravante.

Se è vero che la condotta del conducente che, in stato di ebbrezza, provochi un incidente costituisce circostanza aggravante del reato di cui al comma 2 dell'art. 186 C.d.S., come tale soggetta al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti, tuttavia, ai fini delle conseguenze diverse dalle sanzioni penali, la rilevanza del suo accertamento permane anche in caso di giudizio di equivalenza o sub-valenza, rispetto alle circostanze attenuanti, eventualmente ritenute sussistenti.

In altri termini, un giudizio di comparazione che determini l'esclusione dell'operatività dell'aggravante sul piano sanzionatorio non fa venir meno la configurazione giuridica del reato aggravato (vedi, ad altri fini, ma con ragionamento valido anche per il caso di specie, Sez. 4, n. 30254 del 26/6/2013, Rv. 257742; Sez. 2, n. 24862 del 29/5/2009, Rv. 244340; Sez. 4, n. 10212 del 13/7/1999, Rv. 214586; Sez. 4, n. 14502 del 12/10/1999, Rv. 215542; Sez. 2 n. 24754 del 9/3/2015, Rv. 264208).

Tale principio opera anche con riferimento alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, poiché, anche in tal caso, l'esito dell'eventuale giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e la concorrente circostanza aggravante di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2-bis non assume rilievo ai fini della individuazione della sanzione amministrativa accessoria da applicare.

In tal senso si è anche affermato, in un caso di revoca della patente di guida, che non può ravvisarsi alcun dubbio di legittimità costituzionale delle norme in tema di circostanze del reato nella parte in cui non dispongono che l'esito del giudizio di bilanciamento proietti í propri effetti, oltre che sulla pena principale e sulle pene accessorie, anche sulla sanzione amministrativa accessoria al reato, rammentandosi che, ancorché non possano essere negati í connotati schiettamente afflittivi delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente, queste sono pur sempre sanzioni che si giustificano diversamente da quelle penali, svolgendo una funzione ríparatoria dell'interesse pubblico violato, diretta a dare una risposta efficace, non solo repressiva ma anche preventiva, rispetto a fatti plurioffensivi, ovvero dotati di una particolare pericolosità per la convivenza sociale e per gli interessi pubblici ( Sez. 4 n. 17826 del 10/1/2014).

Il giudizio di bilanciamento delle circostanze del reato presuppone proprio la sussistenza di tali circostanze e non le elide, disciplinandone piuttosto gli effetti sul piano sanzionatorio.

Per le considerazioni svolte, il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile.

Consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in Euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2014 del [OSCURATO:PERSONA] di SIENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi avverso l'ordinanza con cui il Gip del Tribunale di Siena ha rigettato l'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova ed avverso la sentenza con cui in data 27.11.2014 il Gip, ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato al medesimo in relazione al reato di cui al'art. 186 comma 2, lett, b) comma 2 e 2 sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 la pena di giorni sette di arresto ed euro 534,00 di ammenda, sostituita la pena detentiva nell'equivalente di pena pecuniaria per complessivi Euro 2248,00 disponendosi ai sensi dell'art. 133 ter cod.pen. che il pagamento avvenga in cinque rate mensili a decorrere dal mese successivo a quello della irrevocabilità della sentenza e che la patente di guida rimanga sospesa per un anno (fatto accertato in Monteriggioni il 26.11.2011). Con il primo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 2 cod. pen. sotto il profilo dell'applicabilità dell'istituto della messa alla prova ai processi in corso per i quali siano già decorsi i termini per la proposizione dell'istanza ma non sia intervenuta la pronuncia di primo grado. Assume che l'istituto della messa alla prova ha natura sostanziale e, pertanto, la nuova disciplina va applicata anche ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa. Nella specie il giudice ha ritenuto non applicabile la nuova disciplina per il superamento dei termini di cui all'art. 464 bis cod. proc.pen., decisione fondata sull'assunto della natura processuale dell'istituto. Con il secondo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 175 cod.proc. pen. sotto il profilo dell'applicabilità dell'istituto della rimessione in termini a fronte del novum normativo integrante factum principis. Assume che l'ordinanza de qua è viziata anche laddove non ha accolto la richiesta di rímessione in termini ai sensi dell'art. 175 cod.pen. avanzata dal difensore dell'imputato. Con il terzo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 186 comma 2 lett. b) e comma 2 bis, digs, n. 285 del 1992 sotto il profilo della determinazione del periodo di sospensione della patente di guida. Assume che la sentenza impugnata ha erroneamente applicato il raddoppio anche per la sanzione della sospensione della patente di guida.Con il quarto motivo deduce l'inosservanza dell'art. 222 C.d.S. con riferimento al combinato disposto dei commi 2, lett. b) e 2 bis dell'art. 186 C.d.S. sotto il profilo della determinazione del periodo di sospensione della patente di guida per avere il giudice omesso di concedere il beneficio della riduzione di un terzo della sanzione amministrativa accessoria per la scelta del rito alternativo. Con il quinto motivo deduce la mancanza di motivazione risultante dal testo della sentenza impugnata in ordine alla determinazione del periodo di sospensione. Con il sesto motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 69 cod.pen. con riferimento al combinato disposto dei commi 2 lett. b) e 2 bis dell'art. 186, d.lgs. n. 285 del 1992 sotto il profilo della determinazione del periodo di sospensione della patente di guida. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa dell'imputato ha depositato memoria con cui eccepisce in via preliminare l'intervenuta prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi di ricorso, da scrutinarsi congiuntamente in quanto afferenti alla medesima questione, sono manifestamente infondati. Ed, invero, in tema di riti speciali, la definizione del processo con sentenza di patteggiamento preclude all'imputato la possibilità di dedurre, con il ricorso per cassazione, il carattere ingiustificato del rigetto della richiesta di sospensione con messa alla prova, in quanto l'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (Sez. 4, n. 8531 del 17.2.2022, Calligaro, Rv. 282771). 2.Quanto ai motivi 3), 4) e 5), relativi alla sanzione accessoria, le lamentate doglianze sono del pari manifestamente infondate. Con riguardo alla determinazione della durata della sanzione accessoria, ai sensi dell'art. 186, commi 2, lett. b), e 2-bis, C.d.S., all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno e se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni sono raddoppiate.Secondo consolidato orientamento di legittimità, il giudice che applichi, con la sentenza di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione sul punto allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifiche ragioni di meritevolezza in favore dell'imputato (cfr. Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti e altro, Rv. 259211 - 01). Nella specie la durata è stata fissata nel minimo sicché non era necessaria una specifica motivazione. Né il giudice di merito avrebbe potuto ridurre fino ad un terzo la sanzione amministrativa accessoria, atteso che la disposizione di cui all'art. 222, comma 2-bis, d.lgs. n. 285 del 1992 riguarda esclusivamente i casi di sospensione della patente per omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e non anche l'ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di guida in stato di ebbrezza (così Sez. 4, n. 34222 del 11/07/2012, Rv. 253533; più di recente, Sez. 4, n. 14504 del 22/03/2016, Rv. 266468). Tale interpretazione è stata ritenuta conforme alla "ratio legis" della riforma introdotta con la legge 21 febbraio 2006 n. 102, con la quale il legislatore, avendo elevato in modo significativo la durata della sanzione accessoria in relazione al reato di omicidio colposo, ha inteso limitare a tale ipotesi soltanto la diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (cfr. Sez. 4, n. 14504 del 22/03/2016, in motivazione). 3.Quanto al sesto motivo, nessuna rilevanza può riconoscersi, ai fini della applicazione della sanzione amministrativa accessoria, al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza rispetto alla contestata aggravante. Se è vero che la condotta del conducente che, in stato di ebbrezza, provochi un incidente costituisce circostanza aggravante del reato di cui al comma 2 dell'art. 186 C.d.S., come tale soggetta al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti, tuttavia, ai fini delle conseguenze diverse dalle sanzioni penali, la rilevanza del suo accertamento permane anche in caso di giudizio di equivalenza o sub-valenza, rispetto alle circostanze attenuanti, eventualmente ritenute sussistenti. In altri termini, un giudizio di comparazione che determini l'esclusione dell'operatività dell'aggravante sul piano sanzionatorio non fa venir meno la configurazione giuridica del reato aggravato (vedi, ad altri fini, ma con ragionamento valido anche per il caso di specie, Sez. 4, n. 30254 del 26/6/2013, Rv. 257742; Sez. 2, n. 24862 del 29/5/2009, Rv. 244340; Sez. 4, n. 10212 del 13/7/1999, Rv. 214586; Sez. 4, n. 14502 del 12/10/1999, Rv. 215542; Sez. 2 n. 24754 del 9/3/2015, Rv. 264208). Tale principio opera anche con riferimento alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, poiché, anche in tal caso, l'esito dell'eventuale giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e la concorrente circostanza aggravante di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2-bis non assume rilievo ai fini della individuazione della sanzione amministrativa accessoria da applicare. In tal senso si è anche affermato, in un caso di revoca della patente di guida, che non può ravvisarsi alcun dubbio di legittimità costituzionale delle norme in tema di circostanze del reato nella parte in cui non dispongono che l'esito del giudizio di bilanciamento proietti í propri effetti, oltre che sulla pena principale e sulle pene accessorie, anche sulla sanzione amministrativa accessoria al reato, rammentandosi che, ancorché non possano essere negati í connotati schiettamente afflittivi delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente, queste sono pur sempre sanzioni che si giustificano diversamente da quelle penali, svolgendo una funzione ríparatoria dell'interesse pubblico violato, diretta a dare una risposta efficace, non solo repressiva ma anche preventiva, rispetto a fatti plurioffensivi, ovvero dotati di una particolare pericolosità per la convivenza sociale e per gli interessi pubblici ( Sez. 4 n. 17826 del 10/1/2014). Il giudizio di bilanciamento delle circostanze del reato presuppone proprio la sussistenza di tali circostanze e non le elide, disciplinandone piuttosto gli effetti sul piano sanzionatorio. Per le considerazioni svolte, il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in Euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in f
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