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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 novembre 2024

Cassazione n. 10526/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBU in1A LE:: di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Torino, in sede cautelare, su appello del Pubblico ministero avverso il decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 8 luglio 2024, ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente di somme di danaro individuate come profitto dei reati di ricettazione e riciclaggio contestati al ricorrente, siccome riqualificati.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo, violazione del diritto di difesa per il mancato differimento dell'udienza del 6 novembre 2024, tenutasi davanti al Tribunale, nonostante fosse stata avanzata richiesta di rinvio per l'adesione del difensore ad una astensione indetta dall'Unione delle [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe dovuto essere positivamente valutata trattandosi di un procedimento afferente a misure cautelari reali e non personali. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo manifestamente infondato.

Va, al riguardo, richiamato il principio di diritto, qui condiviso, secondo cui, in tema di astensione dalle udienze da parte del difensore che aderisca ad una protesta di categoria, l'art. 4 del Codice di "Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati", adottato il 4 aprile 2007 e ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali con delibera del 13 dicembre 2007, secondo cui l'astensione non può riguardare le udienze penali "afferenti misure cautelari" è riferibile anche ai provvedimenti cautelari reali in quanto l'esigenza di cui all'art. 321 cod. proc. pen. condivide con quella personale la medesima finalità preventiva (in motivazione la S.C. ha affermato che l'astensione non è ammessa anche se la misura richiesta non è stata applicata ma ne è in discussione la sua adozione). (Sez. 3, n. 38852 del 04/12/2017, dep. 2018, Lombardo, Rv. 273702 - 01; Sez. 2, n. 37101, del 17/09/2021, Marzari, Rv. 282128-01, in motivazione).

Nel caso in esame, il Tribunale ha fatto buon governo di tale principio non rinviando l'udienza, circostanza che, come è stato correttamente ritenuto, non ha provocato alcuna lesione delle prerogative difensive.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBU in1A LE:: di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Torino, in sede cautelare, su appello del Pubblico ministero avverso il decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 8 luglio 2024, ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente di somme di danaro individuate come profitto dei reati di ricettazione e riciclaggio contestati al ricorrente, siccome riqualificati. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo, violazione del diritto di difesa per il mancato differimento dell'udienza del 6 novembre 2024, tenutasi davanti al Tribunale, nonostante fosse stata avanzata richiesta di rinvio per l'adesione del difensore ad una astensione indetta dall'Unione delle [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe dovuto essere positivamente valutata trattandosi di un procedimento afferente a misure cautelari reali e non personali. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo manifestamente infondato. Va, al riguardo, richiamato il principio di diritto, qui condiviso, secondo cui, in tema di astensione dalle udienze da parte del difensore che aderisca ad una protesta di categoria, l'art. 4 del Codice di "Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati", adottato il 4 aprile 2007 e ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali con delibera del 13 dicembre 2007, secondo cui l'astensione non può riguardare le udienze penali "afferenti misure cautelari" è riferibile anche ai provvedimenti cautelari reali in quanto l'esigenza di cui all'art. 321 cod. proc. pen. condivide con quella personale la medesima finalità preventiva (in motivazione la S.C. ha affermato che l'astensione non è ammessa anche se la misura richiesta non è stata applicata ma ne è in discussione la sua adozione). (Sez. 3, n. 38852 del 04/12/2017, dep. 2018, Lombardo, Rv. 273702 - 01; Sez. 2, n. 37101, del 17/09/2021, Marzari, Rv. 282128-01, in motivazione). Nel caso in esame, il Tribunale ha fatto buon governo di tale principio non rinviando l'udienza, circostanza che, come è stato correttamente ritenuto, non ha provocato alcuna lesione delle prerogative difensive. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammend
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