CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2022
Cassazione n. 09903/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04PNGTF) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il la Corte d'Appello di Torino, con sentenza emessa in data 24/05/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 3/07/2019 che condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre di reclusione ed euro 4.000,00 di multa perché giudicato colpevole dei reati di cui ai capi a), b), c), d), e) , f), g), h), i), e I), tutti qualificati ai sensi dell'art. 73 c. 5 DPR 309/90 e unificati dal vincolo della continuazione; che avverso tale sentenza l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo con il quale lamenta la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli elementi costitutivi la fattispecie sanzionata di cui al capo A), considerato che la motivazione si presenta come un mero copia e incolla del capo di imputazione e non prende in considerazione che lo stupefacente che si presume che il Camara abbia ingerito non sia mai stato ritrovato nonostante lo stesso sia stato sottoposto a regime di sorveglianza sanitaria. Considerato che il ricorso si limita a riproporre nella presente sede una censura già avanzata in appello e alla quale i giudici di merito hanno puntualmente risposto (si veda pag. 7, 8 e 9 della sentenza impugnata, laddove si ricostruisce il fatto di cui al capo a) e si dà specificamente atto degli elementi di prova a sostegno della colpevolezza del Camara relativamente allo stesso); che il ricorso mira nella sostanza ad ottenere una rivalutazione nel merito della vicenda processuale, del tutto preclusa nella presente sede di legittimità (cfr., ex multiis, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482) e pertanto, deve dichiararsi inammissibile con conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2022.