Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23988/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso per il rigetto del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 23 giugno 2021 la Corte d'appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del Procuratore generale di revoca, a causa della commissione di ulteriore reato nel quinquennio, dell'indulto della pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dalla sentenza del Tribunale di Roma del 3 marzo 2008, respinto la istanza di [OSCURATO:PERSONA] di dichiarare prescritta per decorso del tempo la pena oggetto dell'indulto revocato, accolto parzialmente la ulteriore istanza di [OSCURATO:PERSONA] dell'applicazione della continuazione tra i reati per cui era stato riconosciuto responsabile da tre diverse sentenze di condanna emesse nei suoi confronti, respinto la ulteriore istanza di [OSCURATO:PERSONA] di rideterminare in esecuzione, in asserita applicazione della sentenza Corte Costituzionale 8 marzo 2019, n. 40, e della Decisione quadro 2004/757/GAI, la pena a lui inflitta in tre sentenze di condanna per reati di cessione di sostanze stupefacenti, respinto la ulteriore istanza di [OSCURATO:PERSONA] di dichiarare inefficace l'ordine di esecuzione emesso ex art. 656 cod. proc. pen. dal Procuratore generale.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi, esposti nei limiti strettamente necessari ai sensi *dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Il primo motivo è dedicato al provvedimento di rigetto della istanza di dichiarazione di inefficacia dell'ordine di esecuzione; in esso il ricorrente deduce che la pena da espiare, come rideterminata a seguito della ordinanza del giudice dell'esecuzione che ha parzialmente accolto l'istanza di applicazione della continuazione, è diventata inferiore ad anni tre, e che, pertanto, il condannato avrebbe diritto a che fosse emesso un ordine di esecuzione con sospensione dell'esecuzione per poter chiedere misure alternative da libero.

Il secondo motivo è dedicato alla revoca dell'indulto; in esso il ricorrente deduce che la sentenza di condanna del Tribunale di Velletri che ha determinato la revoca dell'indulto, in quanto relativo a reato commesso nel quinquennio, era stata in realtà oggetto di un precedente cumulo, SIEP 1562/18, che non aveva disposto in ordine alla revoca, mentre l'ulteriore cumulo con cui è stata chiesta la revoca del provvedimento clemenziale conseguiva al passaggio in giudicato di ulteriore sentenza di condannMe Corte d'appello di Roma 2 luglio 2020, per reati privi di connessione con quelli oggetto dell'indulto revocato.

Il terzo motivo attiene all'ordine di esecuzione del pubblico ministero; in esso il ricorrente deduce che non sarebbe stato conteggiato un periodo di presofferto avvenuto dopo il 20 settembre 2016.

Il quarto motivo riguarda il rigetto della istanza di rideterminazione delle pene alla luce della Decisione quadro 2004/757/GAI; in esso il ricorrente deduce l'erronea interpretazione del quadro normativo di riferimento e l'incostituzionalità e l'incompatibilità con il diritto dell'Unione della normativa interna che sanziona la detenzione e cessione di droghe leggere.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA]Aquino, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.La tesi del ricorrente è che, una volta rideterminata i meno di anni tre di reclusione la pena residua da espiare, a seguito della ordinanza del giudice dell'esecuzione che ha parzialmente accolto l'istanza di applicazione della continuazione, il condannato avrebbe diritto all'emissione di un nuovo ordine di esecuzione, stavolta con contestuale sospensione dell'esecuzione ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

La questione è già stata portata all'attenzione della Suprema Corte, che ha ritenuto che la rideterminazione della pena in fase esecutiva, avvenuta in un momento successivo all'inizio dell'esecuzione, non comporta l'annullamento dell'ordine di esecuzione e la ripetizione delle fasi antecedenti alla sua emissione (Sez. 1, Sentenza n. 10275 del 26/11/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282788: la rideterminazione della pena in sede esecutiva entro i limiti di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., a seguito del riconoscimento della continuazione in un momento successivo all'inizio dell'esecuzione, non determina l'annullamento dell'ordine di esecuzione e non legittima la ripetizione della fase di sospensione antecedente alla sua emissione).

Infatti, la rideterminazione della pena comporta soltanto l'obbligo di comunicazione all'istituto di detenzione della nuova data di scadenza della pena, ma non può avere come conseguenza l'annullamento di un ordine di carcerazione legittimamente emesso, la sospensione della cui esecuzione può avvenire esclusivamente - ricorrendone i presupposti - a seguito dell'istanza delle misure alternative alla detenzione (Sez. 1, n. 39752 del 21/07/2017, Kennou, non mass.; Sez. 1, n. 6359 del 31/01/2006, Arangio, Rv. 233441).

D'altronde, come evidenziato nella pronuncia [OSCURATO:PERSONA] sopra citata, per espressa indicazione normativa contenuta nell'art. 656, comma 4 -bis, cod. proc. pen., è "prima di emettere l'ordine di esecuzione" che il pubblico ministero dell'esecuzione deve verificare se la pena residua da espiare superi i limiti massimi della sospensione.

E' quindi, nel momento dell'inizio dell'esecuzione che si cristallizzano i presupposti da cui dipende se la procedura esecutiva seguirà la strada dell'ordine di esecuzione con sospensione dell'esecuzione del comma 5 dell'art. 656 citato o quella dell'ordine di esecuzione puro del comma 1 dello stesso articolo, restando irrilevanti le vicende successive.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

La revoca dell'indulto in presenza di condanna a pena detentiva non inferiore a due anni, per un delitto non colposo commesso nel quinquennio, è un provvedimento dovuto ex art. 3

I. 31 luglio 2006, n. 241; la circostanza che la stessa non sia stata chiesta nel momento in cui si è verificato il presupposto che ha determinato la revoca non impedisce di chiederla con successivo provvedimento.

E', peraltro, del tutto irrilevante che la richiesta del pubblico ministero sia stata presentata quando è passata in giudicato una ulteriore sentenza di condanna non connessa con i fatti oggetto della sentenza per cui era stato concesso l'indulto, perché la richiesta di revoca non deve necessariamente essere agganciata ad una ulteriore esecuzione, potendo formare oggetto anche di un provvedimento dedicato.

3. Il terzo motivo è inammissibile, perché proposto direttamente in sede di legittimità ma non contenuto nella istanza di incidente di esecuzione.

Esso incorre, quindi, nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 606, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen, secondo cui "il ricorso è inammissibile se è proposto (...), fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello".

La disposizione citata è applicabile, infatti, anche al ricorso per cassazione proposto contro la decisione del giudice dell'esecuzione (Sez. 1, Sentenza n. 9780 del 11/01/2017, Badalamenti, Rv. 269421: Anche in tema di incidente di esecuzione, il ricorso per cassazione non può devolvere questioni diverse da quelle proposte con la richiesta e sulle quali il giudice di merito non è stato chiamato a decidere; peraltro, dalla dichiarata inammissibilità in sede di legittimità non deriva, in concreto, lesione alcuna per la parte, che ben potrà far valere la diversa questione con altra richiesta, dal momento che il divieto del "ne bis in idem" non opera per le nuove istanze, fondate su presupposti di fatto e motivi di diritto prima non prospettati).

4. Il quarto motivo è infondato.

La compatibilità tra la disciplina interna in materia di sanzione delle condotte connesse al traffico di stupefacenti e la Decisione quadro 2004/757/GAI è già stata scrutinata più volte dalla Suprema Corte, che ha ritenuto che dalla normativa europea derivi soltanto il contenuto minimo dell'obbligo di punizione (cfr., per tutte, Sez. 3, Sentenza n. 41152 del 06/07/2016, Sylla, Rv. 267783: in tema di stupefacenti, la disciplina sanzionatoria di cui all'art. 73 commi 1 e 5, del d.P.R. 9 ottobre 1993, n. 73, non è incompatibile con i parametri edittali di cui all'art. 4 della decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea n. 757 del 2004, secondo cui "ciascuno Stato membro provvede affinchè i reati di cui all'art. 2 siano soggetti a pene detentive della durata massima compresa tra almeno uno e tre anni", in quanto con tale dizione non vengono indicati il termine minimo e quello massimo - della pena, ma soltanto quelli minimi da stabilire a seconda dei casi. un applicazione di tale principio la Corte, nel disattendere la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ha escluso, altresì, che la richiamata disciplina sanzionatoria sia incompatibile con il principio di proporzionalità della pena di cui all'art. 49, par. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea).

Va aggiunto che la interpretazione della decisione quadro offerta dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella pronuncia 11 giugno 2020, in causa C/634- 18, [OSCURATO:PERSONA] w Sfupsku contro [OSCURATO:PERSONA], in realtà, è del tutto coincidente sul punto con quella della giurisprudenza interna di legittimità, perché avalla la conclusione che l'art. 4 della decisione quadro preveda, per l'appunto, soltanto un obbligo minimo di punizione (cfr., in particolare, il considerato 34 della sentenza: "in particolare, dall'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c), della decisione quadro 2004/757 e dall'articolo 4, paragrafo 1, di quest'ultima discende che la detenzione di stupefacenti al fine di esercitare la produzione, la fabbricazione, l'estrazione, la preparazione, l'offerta, la commercializzazione, la distribuzione, la vendita, la consegna a qualsiasi condizione, la mediazione, la spedizione, la spedizione in transito, il trasporto, l'importazione o l'esportazione dei medesimi dev'essere qualificata come reato, punibile con la reclusione fino a un massimo di almeno tre anni").

Non vi era, pertanto, sulla base di tale normativa, alcuna possibilità di rideterminazione in sede esecutiva delle pene per le condanne per spaccio di stupefacenti inflitte al ricorrente.

5. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso per il rigetto del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 23 giugno 2021 la Corte d'appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del Procuratore generale di revoca, a causa della commissione di ulteriore reato nel quinquennio, dell'indulto della pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dalla sentenza del Tribunale di Roma del 3 marzo 2008, respinto la istanza di [OSCURATO:PERSONA] di dichiarare prescritta per decorso del tempo la pena oggetto dell'indulto revocato, accolto parzialmente la ulteriore istanza di [OSCURATO:PERSONA] dell'applicazione della continuazione tra i reati per cui era stato riconosciuto responsabile da tre diverse sentenze di condanna emesse nei suoi confronti, respinto la ulteriore istanza di [OSCURATO:PERSONA] di rideterminare in esecuzione, in asserita applicazione della sentenza Corte Costituzionale 8 marzo 2019, n. 40, e della Decisione quadro 2004/757/GAI, la pena a lui inflitta in tre sentenze di condanna per reati di cessione di sostanze stupefacenti, respinto la ulteriore istanza di [OSCURATO:PERSONA] di dichiarare inefficace l'ordine di esecuzione emesso ex art. 656 cod. proc. pen. dal Procuratore generale. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi, esposti nei limiti strettamente necessari ai sensi *dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo è dedicato al provvedimento di rigetto della istanza di dichiarazione di inefficacia dell'ordine di esecuzione; in esso il ricorrente deduce che la pena da espiare, come rideterminata a seguito della ordinanza del giudice dell'esecuzione che ha parzialmente accolto l'istanza di applicazione della continuazione, è diventata inferiore ad anni tre, e che, pertanto, il condannato avrebbe diritto a che fosse emesso un ordine di esecuzione con sospensione dell'esecuzione per poter chiedere misure alternative da libero. Il secondo motivo è dedicato alla revoca dell'indulto; in esso il ricorrente deduce che la sentenza di condanna del Tribunale di Velletri che ha determinato la revoca dell'indulto, in quanto relativo a reato commesso nel quinquennio, era stata in realtà oggetto di un precedente cumulo, SIEP 1562/18, che non aveva disposto in ordine alla revoca, mentre l'ulteriore cumulo con cui è stata chiesta la revoca del provvedimento clemenziale conseguiva al passaggio in giudicato di ulteriore sentenza di condannMe Corte d'appello di Roma 2 luglio 2020, per reati privi di connessione con quelli oggetto dell'indulto revocato. Il terzo motivo attiene all'ordine di esecuzione del pubblico ministero; in esso il ricorrente deduce che non sarebbe stato conteggiato un periodo di presofferto avvenuto dopo il 20 settembre 2016. Il quarto motivo riguarda il rigetto della istanza di rideterminazione delle pene alla luce della Decisione quadro 2004/757/GAI; in esso il ricorrente deduce l'erronea interpretazione del quadro normativo di riferimento e l'incostituzionalità e l'incompatibilità con il diritto dell'Unione della normativa interna che sanziona la detenzione e cessione di droghe leggere. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA]Aquino, ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è infondato.La tesi del ricorrente è che, una volta rideterminata i meno di anni tre di reclusione la pena residua da espiare, a seguito della ordinanza del giudice dell'esecuzione che ha parzialmente accolto l'istanza di applicazione della continuazione, il condannato avrebbe diritto all'emissione di un nuovo ordine di esecuzione, stavolta con contestuale sospensione dell'esecuzione ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen. La questione è già stata portata all'attenzione della Suprema Corte, che ha ritenuto che la rideterminazione della pena in fase esecutiva, avvenuta in un momento successivo all'inizio dell'esecuzione, non comporta l'annullamento dell'ordine di esecuzione e la ripetizione delle fasi antecedenti alla sua emissione (Sez. 1, Sentenza n. 10275 del 26/11/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282788: la rideterminazione della pena in sede esecutiva entro i limiti di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., a seguito del riconoscimento della continuazione in un momento successivo all'inizio dell'esecuzione, non determina l'annullamento dell'ordine di esecuzione e non legittima la ripetizione della fase di sospensione antecedente alla sua emissione). Infatti, la rideterminazione della pena comporta soltanto l'obbligo di comunicazione all'istituto di detenzione della nuova data di scadenza della pena, ma non può avere come conseguenza l'annullamento di un ordine di carcerazione legittimamente emesso, la sospensione della cui esecuzione può avvenire esclusivamente - ricorrendone i presupposti - a seguito dell'istanza delle misure alternative alla detenzione (Sez. 1, n. 39752 del 21/07/2017, Kennou, non mass.; Sez. 1, n. 6359 del 31/01/2006, Arangio, Rv. 233441). D'altronde, come evidenziato nella pronuncia [OSCURATO:PERSONA] sopra citata, per espressa indicazione normativa contenuta nell'art. 656, comma 4 -bis, cod. proc. pen., è "prima di emettere l'ordine di esecuzione" che il pubblico ministero dell'esecuzione deve verificare se la pena residua da espiare superi i limiti massimi della sospensione. E' quindi, nel momento dell'inizio dell'esecuzione che si cristallizzano i presupposti da cui dipende se la procedura esecutiva seguirà la strada dell'ordine di esecuzione con sospensione dell'esecuzione del comma 5 dell'art. 656 citato o quella dell'ordine di esecuzione puro del comma 1 dello stesso articolo, restando irrilevanti le vicende successive. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La revoca dell'indulto in presenza di condanna a pena detentiva non inferiore a due anni, per un delitto non colposo commesso nel quinquennio, è un provvedimento dovuto ex art. 3 I. 31 luglio 2006, n. 241; la circostanza che la stessa non sia stata chiesta nel momento in cui si è verificato il presupposto che ha determinato la revoca non impedisce di chiederla con successivo provvedimento. E', peraltro, del tutto irrilevante che la richiesta del pubblico ministero sia stata presentata quando è passata in giudicato una ulteriore sentenza di condanna non connessa con i fatti oggetto della sentenza per cui era stato concesso l'indulto, perché la richiesta di revoca non deve necessariamente essere agganciata ad una ulteriore esecuzione, potendo formare oggetto anche di un provvedimento dedicato. 3. Il terzo motivo è inammissibile, perché proposto direttamente in sede di legittimità ma non contenuto nella istanza di incidente di esecuzione. Esso incorre, quindi, nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 606, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen, secondo cui "il ricorso è inammissibile se è proposto (...), fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello". La disposizione citata è applicabile, infatti, anche al ricorso per cassazione proposto contro la decisione del giudice dell'esecuzione (Sez. 1, Sentenza n. 9780 del 11/01/2017, Badalamenti, Rv. 269421: Anche in tema di incidente di esecuzione, il ricorso per cassazione non può devolvere questioni diverse da quelle proposte con la richiesta e sulle quali il giudice di merito non è stato chiamato a decidere; peraltro, dalla dichiarata inammissibilità in sede di legittimità non deriva, in concreto, lesione alcuna per la parte, che ben potrà far valere la diversa questione con altra richiesta, dal momento che il divieto del "ne bis in idem" non opera per le nuove istanze, fondate su presupposti di fatto e motivi di diritto prima non prospettati). 4. Il quarto motivo è infondato. La compatibilità tra la disciplina interna in materia di sanzione delle condotte connesse al traffico di stupefacenti e la Decisione quadro 2004/757/GAI è già stata scrutinata più volte dalla Suprema Corte, che ha ritenuto che dalla normativa europea derivi soltanto il contenuto minimo dell'obbligo di punizione (cfr., per tutte, Sez. 3, Sentenza n. 41152 del 06/07/2016, Sylla, Rv. 267783: in tema di stupefacenti, la disciplina sanzionatoria di cui all'art. 73 commi 1 e 5, del d.P.R. 9 ottobre 1993, n. 73, non è incompatibile con i parametri edittali di cui all'art. 4 della decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea n. 757 del 2004, secondo cui "ciascuno Stato membro provvede affinchè i reati di cui all'art. 2 siano soggetti a pene detentive della durata massima compresa tra almeno uno e tre anni", in quanto con tale dizione non vengono indicati il termine minimo e quello massimo - della pena, ma soltanto quelli minimi da stabilire a seconda dei casi. un applicazione di tale principio la Corte, nel disattendere la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ha escluso, altresì, che la richiamata disciplina sanzionatoria sia incompatibile con il principio di proporzionalità della pena di cui all'art. 49, par. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea). Va aggiunto che la interpretazione della decisione quadro offerta dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella pronuncia 11 giugno 2020, in causa C/634- 18, [OSCURATO:PERSONA] w Sfupsku contro [OSCURATO:PERSONA], in realtà, è del tutto coincidente sul punto con quella della giurisprudenza interna di legittimità, perché avalla la conclusione che l'art. 4 della decisione quadro preveda, per l'appunto, soltanto un obbligo minimo di punizione (cfr., in particolare, il considerato 34 della sentenza: "in particolare, dall'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c), della decisione quadro 2004/757 e dall'articolo 4, paragrafo 1, di quest'ultima discende che la detenzione di stupefacenti al fine di esercitare la produzione, la fabbricazione, l'estrazione, la preparazione, l'offerta, la commercializzazione, la distribuzione, la vendita, la consegna a qualsiasi condizione, la mediazione, la spedizione, la spedizione in transito, il trasporto, l'importazione o l'esportazione dei medesimi dev'essere qualificata come reato, punibile con la reclusione fino a un massimo di almeno tre anni"). Non vi era, pertanto, sulla base di tale normativa, alcuna possibilità di rideterminazione in sede esecutiva delle pene per le condanne per spaccio di stupefacenti inflitte al ricorrente. 5. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta
Sentenza Cassazione n. 23988/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris