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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 dicembre 2025

Cassazione n. 11162/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 29/09/2025 della Corte d'appello di Milano;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenzaemessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Milano in accoglimento dellarichiesta di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., contestandol’omessa verifica dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.per non aver commesso il fatto.Il ricorso è inammissibile.Non è consentito proporre in cassazione questioni, anche rilevabili d'ufficio,a cui l'interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello,in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod.proc. pen., introdotto dalla legge 103/2017, non solo limita la cognizione delgiudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimentoprocessuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avvienecon la rinuncia all'impugnazione (confronta, negli stessi termini, tra le tante: Sez.3, n. 51557 del 14/11/2023, Rv. 285628-02; Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023,Rv. 285619-01).

Al riguardo, non è superfluo ribadire che l’accordo sulla penaavviene all’esito di un accertamento a cognizione piena della responsabilitàdell’imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto dicontestazione, proprio per la rinuncia alle doglianze di cui ai motivi di gravame.Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile senza formalità diprocedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata neldispositivo a favore della Cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11162/2026Roma, lì, 24/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGRAZIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 2020/2025ENRICO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]LUCIANO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 29/09/2025 della Corte d'appello di Milano;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenzaemessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Milano in accoglimento dellarichiesta di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., contestandol’omessa verifica dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.per non aver commesso il fatto.Il ricorso è inammissibile.Non è consentito proporre in cassazione questioni, anche rilevabili d'ufficio,a cui l'interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello,in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod.proc. pen., introdotto dalla legge 103/2017, non solo limita la cognizione delgiudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimentoprocessuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avvienecon la rinuncia all'impugnazione (confronta, negli stessi termini, tra le tante: Sez.3, n. 51557 del 14/11/2023, Rv. 285628-02; Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023,Rv. 285619-01).

Al riguardo, non è superfluo ribadire che l’accordo sulla penaavviene all’esito di un accertamento a cognizione piena della responsabilitàdell’imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto dicontestazione, proprio per la rinuncia alle doglianze di cui ai motivi di gravame.Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile senza formalità diprocedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata neldispositivo a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 18/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA] MiccoliP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 18/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 29/09/2025 della Corte d'appello di Milano;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenzaemessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Milano in accoglimento dellarichiesta di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., contestandol’omessa verifica dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.per non aver commesso il fatto.Il ricorso è inammissibile.Non è consentito proporre in cassazione questioni, anche rilevabili d'ufficio,a cui l'interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello,in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod.proc. pen., introdotto dalla legge 103/2017, non solo limita la cognizione delgiudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimentoprocessuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avvienecon la rinuncia all'impugnazione (confronta, negli stessi termini, tra le tante: Sez.3, n. 51557 del 14/11/2023, Rv. 285628-02; Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023,Rv. 285619-01). Al riguardo, non è superfluo ribadire che l’accordo sulla penaavviene all’esito di un accertamento a cognizione piena della responsabilitàdell’imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto dicontestazione, proprio per la rinuncia alle doglianze di cui ai motivi di gravame.Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile senza formalità diprocedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata neldispositivo a favore della Cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11162/2026Roma, lì, 24/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGRAZIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 2020/2025ENRICO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]LUCIANO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 29/09/2025 della Corte d'appello di Milano;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenzaemessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Milano in accoglimento dellarichiesta di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., contestandol’omessa verifica dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.per non aver commesso il fatto.Il ricorso è inammissibile.Non è consentito proporre in cassazione questioni, anche rilevabili d'ufficio,a cui l'interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello,in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod.proc. pen., introdotto dalla legge 103/2017, non solo limita la cognizione delgiudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimentoprocessuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avvienecon la rinuncia all'impugnazione (confronta, negli stessi termini, tra le tante: Sez.3, n. 51557 del 14/11/2023, Rv. 285628-02; Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023,Rv. 285619-01). Al riguardo, non è superfluo ribadire che l’accordo sulla penaavviene all’esito di un accertamento a cognizione piena della responsabilitàdell’imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto dicontestazione, proprio per la rinuncia alle doglianze di cui ai motivi di gravame.Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile senza formalità diprocedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata neldispositivo a favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 18/12/2025Il Consigliere estensore        Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA] MiccoliP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 18/12/2025Il Consigliere estensore        Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]
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