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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10591/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 17187/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 106/2021 emessa dalla CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI; Rilevato che, con sentenza resa in data 11/5/2021 (n. 106/2021), la Corte d'ap- pello di Trento ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha pronunciato la risoluzione del contratto di locazione concluso tra [OSCURATO:PERSONA] (quale locatrice) e [OSCURATO:PERSONA] (quale conduttore) per inadempimento di quest'ultimo, con la conseguente condanna del conduttore al rilascio dell'immobile locato; a fondamento della decisione assunta la corte territoriale ha rile- vato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva ritenuto grave l'inadempimento di cui il conduttore si era reso responsabile, avendo l'Agosti costantemente provveduto a corrispon- dere con ritardo, talora grave, i canoni dovuti, determinando, di con- seguenza, l'irrimediabile compromissione del rapporto tra le parti; avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d'impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria; con atto regolarmente pervenuto presso la Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di rinunciare al ricorso; Considerato che: il processo dev'essere dichiarato estinto per rinuncia; infatti, con dichiarazione regolarmente pervenuta presso la Corte di cassazione (in epoca anteriore alla celebrazione dell'odierna adu- nanza camerale) il ricorrente ha depositato in Cancelleria un atto di rinuncia al ricorso, debitamente sottoscritto (unitamente al proprio di- fensore);Adunanza del 2 febbraio 2022 - R.G. n. 17187/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri si tratta di una rituale dichiarazione di rinuncia, siccome conforme alle condizioni poste dall'art. 390 c.p.c., come tale idonea a determi- nare l'effetto dell'estinzione del processo; non vi è luogo all'adozione di alcuna statuizione in relazione alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 391 c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione del 2/2/2022.

EVI:Pc5511",3TO !ti C rktigtERIA AFK -------- ------ - -- O U9 [OSCURATO:PERSONA] 1-1 Ji vincenzo [OSCURATO:PERSONA] 4fk [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] borrysi Adunanza de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 17187/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 106/2021 emessa dalla CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI; Rilevato che, con sentenza resa in data 11/5/2021 (n. 106/2021), la Corte d'ap- pello di Trento ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha pronunciato la risoluzione del contratto di locazione concluso tra [OSCURATO:PERSONA] (quale locatrice) e [OSCURATO:PERSONA] (quale conduttore) per inadempimento di quest'ultimo, con la conseguente condanna del conduttore al rilascio dell'immobile locato; a fondamento della decisione assunta la corte territoriale ha rile- vato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva ritenuto grave l'inadempimento di cui il conduttore si era reso responsabile, avendo l'Agosti costantemente provveduto a corrispon- dere con ritardo, talora grave, i canoni dovuti, determinando, di con- seguenza, l'irrimediabile compromissione del rapporto tra le parti; avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d'impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria; con atto regolarmente pervenuto presso la Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di rinunciare al ricorso; Considerato che: il processo dev'essere dichiarato estinto per rinuncia; infatti, con dichiarazione regolarmente pervenuta presso la Corte di cassazione (in epoca anteriore alla celebrazione dell'odierna adu- nanza camerale) il ricorrente ha depositato in Cancelleria un atto di rinuncia al ricorso, debitamente sottoscritto (unitamente al proprio di- fensore);Adunanza del 2 febbraio 2022 - R.G. n. 17187/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri si tratta di una rituale dichiarazione di rinuncia, siccome conforme alle condizioni poste dall'art. 390 c.p.c., come tale idonea a determi- nare l'effetto dell'estinzione del processo; non vi è luogo all'adozione di alcuna statuizione in relazione alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 391 c.p.c.. P.Q.M. Dichiara estinto il processo. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione del 2/2/2022. EVI:Pc5511",3TO !ti C rktigtERIA AFK -------- ------ - -- O U9 [OSCURATO:PERSONA] 1-1 Ji vincenzo [OSCURATO:PERSONA] 4fk [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] borrysi Adunanza de