CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 luglio 2026
Cassazione n. 23830/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo rappresentantegenerale [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo rappresentantegenerale [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo rappresentantegenerale [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo rappresentantegenerale [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 33534/2019Numero sezionale 5210/2026Numero di raccolta generale 23830/2026Data pubblicazione 22/07/2026CAFFARELLI ANTHONY;[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo legalerappresentante [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA];tutti quali eredi di [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù diprocura speciale a margine del controricorso,- controricorrenti -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delLazio n. 4589/2018, depositata in segreteria il 2 luglio 2018;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del1° luglio 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sost.proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per ladeclaratoria di estinzione del giudizio;1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Romanotificava, in data 10 aprile 2014, a [OSCURATO:PERSONA],avviso di accertamento n. TK3018200691, con il quale, sullabase della sussistenza di movimentazioni bancarie versol’estero, e sul presupposto del fatto che il contribuente, purformalmente residente all’estero in paese a fiscalità privilegiata([OSCURATO:PERSONA]), avesse comunque mantenuto in Italia il centrodei propri interessi economici (essendo titolare di diversiimmobili di pregio in Roma), sottoponeva a tassazione ex art.44 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la somma di € 145.357,97,quali interessi maturati nell’anno 2008 sui depositi bancari inquestione, con conseguente rideterminazione dell’impostaIRPEF e relative addizionali e sanzioni.R.G. N. 33534/2019 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 33534/2019Numero sezionale 5210/2026Numero di raccolta generale 23830/2026Data pubblicazione 22/07/20262. Avverso tale avviso di accertamento [OSCURATO:PERSONA] ricorso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Roma; nelle more del giudizio, il contribuentedecedeva, ed il giudizio veniva proseguito dai suoi erediCaffarelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].La C.T.P. adìta, con sentenza n. 2507/2017, depositata il 1°febbraio 2017, accoglieva il ricorso, ritenendo il contribuenteresidente effettivamente all’estero.3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, laCommissione Tributaria Regionale del Lazio – sez. n. 3, consentenza n. 4589/2018, pronunciata il 19 aprile 2018, edepositata in segreteria il 2 luglio 2018, rigettava l’appello,confermando la sentenza impugnata e compensando le spese dilite.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo (ricorsonotificato il 4 novembre 2019).Resistono con controricorso i suindicati eredi [OSCURATO:PERSONA].5. Con decreto presidenziale del 17 marzo 2026 è stata fissataper la discussione del ricorso l’adunanza in camera di consigliodel 1° luglio 2026, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.E’ intervenuto il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc.gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo ladeclaratoria di estinzione del giudizio.I controricorrenti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA].G. N. 33534/2019 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 33534/2019Numero sezionale 5210/2026Numero di raccolta generale 23830/2026Data pubblicazione 22/07/2026Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per adesione deicontribuenti alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. 23 ottobre2018, n. 119, conv. dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136,presentata prima ancora della notificazione del ricorso percassazione da parte dell’Agenzia.L’Agenzia, in data 17 dicembre 2019 (e quindisuccessivamente alla proposizione del ricorso), ha comunicatola regolarità della definizione della lite, attestando il pagamentodi quanto dovuto e chiedendo la declaratoria di cessazione dellamateria del contendere.Le spese restano a carico di chi le ha anticipate. P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Spese a carico di chi le ha anticipate.Così deciso in Roma, 1° luglio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 33534/2019 4Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]