CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30472/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Perugia il 22 febbraio 2021, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Perugia il 7 maggio 2018 ha riconosciuto lo stesso responsabile dei reati di omissione di soc- corso stradale e di "fuga" (art. 186, commi 1, 6 e 7 del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285: capo n. 1), di falso ex artt. 490 e 477 cod. pen. (capo n. 2) e di porto ingiu- stificato fuori dall'abitazione di oggetto atto ad offendere (capo n. 3), fatti tutti commessi il 5 settembre 2013, in conseguenza condannandolo alla pena di giusti- zia, ha dichiarato non doversi procedere in relazione alla contravvenzione di cui al capo n. 3), perché estinta per prescrizione e, riconosciute le attenuanti generiche, ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma nel resto. 2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta promiscua- mente violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e difetto di motivazione in rela- zione alla mancata diminuzione di pena nella massima misura consentita in ra- gione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. La doglianza, strutturata in maniera generica, attiene al trattamento punitivo benché lo stesso risulti sorretto da motivazione complessivamente sufficiente e non illogica, avendo la Corte di appello (alla penultima pagina) valorizzato la estrema gravità della condotta dell'imputato, che si è messo alla guida di un'auto rubata, sotto l'effetto dell'alcool, e che è fuggito e, per non essere individuato, ha occultato il numero di targa dell'auto, circostanze di fatto con cui l'impugnazione non si confronta; non senza trascurare la tardività della confessione dell'imputato, parimenti posta in luce dalla sentenza, essendo intervenuta sei mesi dopo il fatto. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. C