CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03474/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico A.R. Seccia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'il. aprile 2022 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del 15 febbraio 2018 del Tribunale di Bologna, ha tra l'altro rideterminato in anni uno di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore di fatto della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], per il residuo reato di cui agli artt. 40 capoverso, 110 cod. pen. e 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, relativamente all'anno d'imposta 2011. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente ha eccepito la nullità delle sentenze di primo e di secondo grado, dal momento che all'udienza dibattimentale del 6 aprile 2016 il Giudice onorario - senza trasmettere il fascicolo al Presidente del Tribunale per nuova assegnazione secondo regole tabellari - aveva direttamente rinviato il processo, attesa la propria incompetenza per materia, avanti al Giudice togato [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva quindi celebrato il processo, conclusosi con la sentenza poi oggetto di parziale riforma da parte della Corte territoriale. Al riguardo non poteva trattarsi di mera eventuale irregolarità, come sostenuto dalla Corte territoriale„ in quanto l'assegnazione del fascicolo doveva considerarsi meramente arbitraria e non sorretta da specifico provvedimento presidenziale. In ogni caso doveva considerarsi intaccata la capacità del giudice in ipotesi di assegnazione effettuata al di fuori di ogni criterio tabellare e definibile extra ordinem. Ed in specie non era mai stato affermato che la decisione del Giudice onorario avesse avuto l'intenzione di sottrarre l'imputato al proprio giudice naturale, ma il mancato rispetto della regola tabellare - unitamente alla decisione del giudice onorario in luogo del Capo dell'Ufficio - creava un alone di incertezza tale da imporre la celebrazione di nuovo giudizio. 2.2. Col secondo motivo, quanto all'attribuito ruolo di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA], per un verso il ricorrente ha ribadito di essere stato amministratore di altra società, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., strettamente legata alla [OSCURATO:SOCIETA] ma con differente attività commerciale; d'altro canto l'affermata esistenza di problemi con le banche non comportava automaticamente la sua veste di amministratore di fatto, attesa l'impossibilità di esserlo di diritto. Oltre a ciò, non rilevavano la gestione di contratti di leasing finalizzati all'acquisto di vetture di entrambe le società, oppure l'avere accompagnato l'amministratore di diritto per recuperare un'importante somma di denaro, ovvero ancora avere dirottato sull'amministratore di [OSCURATO:SOCIETA] le fatture invece inviate al ricorrente quale mero procacciatore d'affari, ovvero infine l'emissione di fatture da parte della ditta individuale di cui il Rimondi era titolare. Né vi erano prove circa un'effettiva gestione della società, mentre anche la deposizione del teste Marinello aveva dato conto di come il Rimondi fosse semplicemente un venditore di [OSCURATO:SOCIETA]. Oltre a ciò, suonava ingiusta l'avvenuta assoluzione dello [OSCURATO:PERSONA] in quanto impossibilitato al deposito della dichiarazione fiscale in quanto agli arresti domiciliari, laddove il ricorrente - parimenti assoggettato all'obbligo di dimora - era stato sanzionato. 2.3. Col terzo motivo infine è stato censurato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, di cui il ricorrente era meritevole per il corretto comportamento processuale e per l'incensuratezza, nonché in ragione del ruolo subordinato svolto nella vicenda, da valutarsi anche a norma dell'art. 114 cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] invece era stato infine assolto, nonostante l'avvenuto riciclaggio in detta società dell'importo dì ben 80.000,00 euro. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. Del tutto infondato è il primo motivo di censura. In ragione della natura processuale della doglianza sollevata, questa Corte ha potuto accedere al fascicolo e agli atti del giudizio. Ciò posto, si osserva che all'udienza del 6 aprile 2016 il Giudice - onorario - del Tribunale di Bologna dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], "rilevato che il procedimento esula dalla propria competenza provenendo da udienza preliminare", ha rinviato "per le medesime attività oggi fissate all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ... avanti il dott. [OSCURATO:PERSONA] (smistamento, questioni preliminari e ammissione prove)". Vero è che, in proposito, l'assegnazione dei processi in violazione delle tabelle di organizzazione dell'ufficio, salvo il possibile rilievo disciplinare, può incidere sulla costituzione e sulle condizioni di capacità del giudice, determinando la nullità di cui all'art. 33, comma primo, cod. proc. pen., non in caso dì semplice inosservanza delle disposizioni amministrative, ma solo quando si determini uno stravolgimento dei principi e dei canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario, per la violazione di norme quali quelle riguardanti la titolarità del potere di assegnazione degli affari in capo ai dirigenti degli uffici e l'obbligo di motivazione dei provvedimenti (Sez. 4, n. 35585 del 12/05/2017, Schettino, Rv. 270775). Come è stato peraltro correttamente osservato dallo stesso Procuratore generale nella propria requisitoria scritta, "il motivo di doglianza non allega, né attesta il motivo attraverso il deposito della regola tabellare violata, non adempiendo al principio de/l'autosufficienza del ricorso". D'altronde l'odierno ricorrente non ha mai allegato che il procedimento non sia stato trattato dal Giudice (ordinario) tabellarmente competente, né ha specificamente contestato la correttezza in sé del richiamato provvedimento organizzativo adottato all'udienza del 6 aprile 2016. In definitiva il Giudice onorario dr.ssa Mennuní ha evocato profili e criteri - per vero in alcun modo contestati - di ripartizione interna degli affari, disponendo, in esecuzione, la mera trasmissione del fascicolo al Giudice togato dr. Cosentino. In definitiva, non risulta in tal modo integrato il presupposto della doglianza, ossia la violazione delle tabelle di organizzazione dell'ufficio e di assegnazione degli affari, né il ricorrente - onerato della specificazione dell'eventuale vizio - ha allegato alcunché in proposito. 4.2. In relazione al secondo motivo di censura, è nozione ribadita che la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101; Sez. 5, n. 35249 del 03/04/2013, Stefaníni e altro, Rv. 255767; Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534). Al riguardo, come ha altresì evidenziato il Procuratore generale, la sentenza impugnata ha compiuto congruo riferimento a molteplici elementi, idonei a comprovare la qualità dell'odierno ricorrente nella gestione sociale ("dai rapporti tra la [OSCURATO:PERSONA], di cui era amministratore e la [OSCURATO:SOCIETA], riferendo l'imputato la sua intraneità ad essa...; dall'accompagnamento dello [OSCURATO:PERSONA] per reperire la liquidità necessaria per la costituzione di quella società, dall'aver venduto numerose autovetture per conto di quella società, fatto che con testualizzato e analizzato globalmente, depone per un reale e concreto esercizio gestorio; dalle circostanze relative alla indicazione del destinatario delle fatture, emblematiche del rilievo intraneo societario dell'imputato; dall'uso dell'utenza telefonica di [OSCURATO:PERSONA], sia di quella di [OSCURATO:SOCIETA], foriero dell'attività gestoria dell'imputato; dall'analisi delle sedicenti provvigioni ricevute"). In proposito il ricorrente ha inteso in realtà offrire solamente una valutazione diversa del materiale istruttorio, laddove sono invece precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dai giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).Atteso il ruolo, ne conseguiva la responsabilità per il reato omissivo contestato. Infatti, del reato di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette o IVA, l'amministratore di fatto risponde quale autore principale, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l'azione dovuta (Sez. 2, n. 8632 del 22/12/2020, dep. 2021, Puddu, Rv. 280723; Sez. 3, n. 38780 del 14/05/2015, Biffi, Rv. 264971). Né, per vero, sussistono chiari profili esonerativi al riguardo. 4.3. Non è condivisibile neppure il terzo profilo di doglianza. Al riguardo, infatti, in tema di attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Infatti, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generichelil giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). In proposito la Corte territoriale ha così inteso - con procedimento argomentativo insindacabile in questa sede - attribuire non illogica negativa prevalenza, al pari del primo Giudice, alla sentenza pronunciata a norma dell'art.444 cod. proc. pen., ed intervenuta per fatti anche di natura fiscale e comunque di appropriazione indebita. 4.3.1. In relazione poi all'invocata applicazione della speciale ipotesi di cui all'art. 114 cod. pen,. è nozione comune che, ai finì dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretízzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso (ad es. Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, I., Rv. 281857). Va da sé che correttamente, e del tutto coerentemente, è stato osservato che il ruolo dell'odierno ricorrente si è rivelato per nulla marginale, atteso l'evidenziato coinvolgimento pressoché paritario, rispetto al coimputato [OSCURATO:PERSONA], nella gestione di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA]. Né rileva, stante il passaggio in giudicato della decisione in parte qua e nel difetto di impugnazione del Pubblico ministero, l'assoluzione del coimputato quanto all'impossibilità di provvedere al deposito della dichiarazione fiscale. 5. La manifesta infondatezza dell'impugnazione complessivamente intesa non può quindi che condurre all'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. 5.1. In ordine infine alla richiesta difensiva formulata in udienza, quanto alla possibilità del ricorrente di essere ammesso al lavoro di pubblica utilità, detta fattispecie è regolata dalla norma di cui all'art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha fissato in proposito, con i termini colà previsti, la competenza del Giudice dell'esecuzione, cui l'istanza deve essere proposta. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe