CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12954/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 06/07/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. modd. con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. / [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha accolto l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì avverso la sentenza emessa dallo stesso Tribunale in data 6 ottobre 2016 - che, all'esito di rito abbreviato, aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art.530, comma 2, cod. proc. pen. - e, in riforma della gravata sentenza, ha dichiarato l'imputato colpevole del reato ascrittogli e lo ha condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] era imputato del delitto di cui agli artt.2 e 7 legge n. 895 del 1967, per avere detenuto illegalmente all'interno della propria abitazione una carabina marca Norinco calibro 221.R modello JW1 5A, avente matricola 1310633 comprensiva dF ottica con caricatore inserito completo di tre munizioni, da classificarsi come arma comune da sparo; con la recidiva specifica; fatto accertato in Forlì, il 5 ottobre 2016. 1.2. Il Tribunale aveva assolto l'imputato ritenendo che gli indizi a suo carico non fossero gravi, precisi e concordanti e, quindi, sufficienti per fondare un giudizio di penale responsabilità. Al riguardo, infatti, il primo giudice aveva evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] viveva nell'immobile dove era stata sequestrata l'arma da parte delle forze dell'ordine (le quali, a seguito della segnalazione di una fonte confidenziale, l'avevano rinvenuta in un ripostiglio posto vicino all'ingresso dell'abitazione), che la casa non era di sua proprietà (o della sua famiglia), ma che era condotto in locazione dal padre (il quale contattato dalla polizia, nell'immediatezza, aveva dichiarato di non sapere nulla dell'arma) e che, pertanto, non era possibile ritenere dimostrato quel minimo apprezzabile di autonoma disponibilità del bene posto a fondamento della condotta di detenzione, considerato che l'imputato si trovava presso quella abitazione soltanto per eseguire gli arresti domiciliari (cessati quattro giorni prima del rinvenimento dell'arma) per un'altra causa. 1.3. La Corte di appello, investita del gravame proposto dalla pubblica accusa, ha invece ritenuto dimostrata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, ha evidenziato che, nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto, il verbalizzante Neri aveva chiarito che - al momento della perquisizione - l'imputato era da solo in casa, che fino a quattro giorni prima egli si trovava agli arresti domiciliari presso la medesima abitazione, che il padre del [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di non sapere dell'arma e che viveva in quel luogo da circa sei/otto mesi. Sulla base di tali elementi, complessivamente valutati, la Corte territoriale ha ritenuto del tutto improbabile che l'imputato e così come anche il padre non sapessero nulla dell'arma, come era anche inverosimile che l'arma (con il colpo in 4. canna) si trovasse nell'abitazione da molto tempo, considerato che venivano effettuati controlli dalle forze dell'ordine, atteso che il [OSCURATO:PERSONA] era agli arresti domiciliari per un'altra causa. Ulteriore elemento valutato dalla Corte distrettuale è stata la circostanza che, nello stesso ripostiglio dove era stata rinvenuta l'arma, era stata trovata anche una borsa schermata (di solito utilizzata per commettere furti eludendo i sistemi antitaccheggio) e che l'imputato aveva vari precedenti penali proprio per reati contro il patrimonio. Inoltre, non vi erano elementi per attribuire a terzi la detenzione dell'arma. In tale prospettiva, i giudici di appello hanno concluso che doveva ritenersi, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'arma fosse detenuta dal [OSCURATO:PERSONA], il quale era rimasto a vivere nell'abitazione anche dopo la cessazione degli arresti domiciliari e che, probabilmente, aveva intenzione di cederla a terzi, circostanza quest'ultima che si spiegava con la segnalazione, da parte di una fonte confidenziale, del possesso dell'arma da parte dell'imputato. 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a un unico, articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Egli denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 533 cod. proc. pen. da parte della Corte di appello. In particolare, si lamenta che la Corte territoriale ha ritenuto dimostrata - al di là di ogni ragionevole dubbio - la responsabilità dell'imputato nonostante gli elementi di carattere indiziario non consentissero di giungere ad una simile conclusione e, sostanzialmente, facendo proprie le conclusioni contenute nel gravame del Pubblico ministero in modo del tutto acritico. 3. Il Procuratore generale, con la requisitoria rassegnata per iscritto, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata osservando che i giudici di appello hanno violato l'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto il mutamento decisorio si fonda su una diversa valutazione delle dichiarazioni rese in sede di udienza di convalida dal verbalizzante Neri, con l'emersione della ulteriore circostanza che costui avrebbe contattato telefonicamente il padre dell'imputato (titolare del contratto di locazione dell'abitazione ove l'arma in giudiziale sequestro è stata rinvenuta), da cui aveva ricevuto la smentita che la carabina trovata fosse di sua pertinenza, con l'effetto, essendo cambiato l'apprezzamento delle dichiarazioni del suddetto testimone, la Corte territoriale avrebbe dovuto all'esame dei verbalizzanti e anche del genitore dell'imputato. 3 /i( [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata deve essere annullata, in relazione all'effettiva violazione, nella valutazione del panorama probatorio esaminato, del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, tenuto conto dell'esigenza di motivazione rafforzata corrispondente al ribaltamento in senso condannatorio della prima decisione assolutoria e della necessità, sotto il profilo procedimentale, di escutere in sede di appello le prove dichiarative risultate decisive, pur se il processo si è svolto con il rito abbreviato, in tal senso dovendo convenirsi con l'Autorità requirente circa la mancata osservanza dell'art. 603, comma 1-bis, cod. proc. pen. 2. In tale direzione è affetta da vizio di motivazione, per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria emessa all'esito di un giudizio abbreviato non condizionato, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto all'esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785 - 01). Questo principio ha ricevuto la sua cristallizzazione normativa con l'introduzione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. Al riguardo, si è chiarito che il giudice di appello, anche quando riformi ai soli fini civili la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione, pure successivamente all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 - 02). L'avvenuta violazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio da parte dei giudici di appello con l'emissione della sentenza impugnata ha fatto parte dello spettro devoluto con l'impugnazione oggetto di esame, sebbene non sia superfluo osservare che è rilevabile di ufficio nel giudizio per cassazione, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., l'omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale da parte del giudice di appello che abbia riformato la sentenza assolutoria resa in primo grado e condannato l'imputato sulla base di un diverso apprezzamento della prova dichiarativa decisiva, in quanto la regola processuale posta dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. configura una garanzia fondamentale dell'ordinamento, la cui violazione qualifica la sentenza come emessa al di fuori dei casi consentiti dalla legge (Sez. 6, n. 14062 del 16/03/2021, A., Rv. 281661 - 01). 3. Orbene, nel caso in esame, si rileva che la Corte di appello, per rivalutare la fattispecie e porre a carico dell'imputato la detenzione dell'arma, ha assegna alla deposizione 'del Commissario della Polizia di Stato Neri un peso maggiore citandone alcuni snodi dichiarativi e valorizzando la sua testimonianza anche in rapporto alle notizie da lui apprese dal padre dell'imputato: soggetto che, pur dopo che ne è emerso il ruolo, non è stato escusso, né - che consti - sottoposto a indagini. Posto ciò, si considera che il peso annesso dai giudici del merito al contributo dichiarativo dell'operante Neri fa emergere il tasso di decisività della sua deposizione. Al riguardo, mette conto puntualizzare che, ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa devono intendersi non solo quelli concernenti l'attendibilità dei dichiaranti, ma, altresì, tutti quelli che implicano una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative, posto che il loro contenuto - salvo che non attenga a un oggetto del tutto definito o a un dato storico semplice e non opinabile - è frutto della percezione soggettiva del dichiarante, onde il giudice del merito è inevitabilmente chiamato a depurare il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, in modo da pervenire ad una valutazione logica, razionale e completa, imposta dal canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio" (Sez. 2, n. 13953 del 21/02/2020, Iacopetta, Rv. 279146 - 01). Di conseguenza, avendo i giudici di appello affermato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in modo rilevante attingendo a quanto dichiarato dall'operante Neri nel corso della udienza di convalida dell'arresto - fonte, invece, dequotata nella valutazione espressa dal Tribunale - e avendolo fatto senza procedere a esaminare direttamente tale testimone, salvo altri, in riferimento alle informazioni ricevute del padre dell'imputato, proprio sulle circostanze in base alle quali si è determinata la sentenza di condanna, essi sono incorsi nel vizio suindicato. 4. Corollario di queste osservazioni è che, non essendo stata rinnovata la suddetta prova dichiarativa nel contraddittorio, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna, affinché - in piena libertà valutativa - proceda a nuovo giudizio sulla base dei principi sopra illustrati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio pe