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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 13659/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serrtite le conclusioni del PG G u se p;Iki CSci 4,,jr0 eL) ,of,p A> [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto indicato in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato il provvedimento con cui il Tribunale aveva disposto, nell'ambito del procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la confisca del capitale sociale e del complesso dei beni aziendali delle società [OSCURATO:PERSONA] sr.!., SCA.BI.OIL s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nonché dei beni immobili e dei prodotti finanziari intestati al proposto, alla moglie, [OSCURATO:PERSONA] e ai figli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 0A

2. Avverso detto provvedimento hanno proposto ricorso, per il tramite dei rispettivi difensori nonché procuratori speciali, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. [OSCURATO:PERSONA], figlia del proposto e proprietaria di quattro beni immobili oggetto di confisca, ha articolato due motivi di seguito enunciate nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1.

Con il primo deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., violazione dell'art. 24, comma 1, d.lgs., 6 settembre 2011, n. 159 nonché erronea applicazione dei criteri applicativi del profilo sperequativo.

Le argomentazioni spese per individuare le disponibilità finanziarie della Scaduto e d01.1 coniuge, [OSCURATO:PERSONA], non sono corrette perché fondate sul presupposto, recepito dall'elaborato peritale, dell'esistenza di un unico nucleo familiare allargato comprendente anche il proposto.

Poiché è pacifico che l'acquisto degli immobili di cui è stata disposta la confisca è intervenuta in epoca successiva all'instaurazione del rapporto matrimoniale, i redditi rilevanti per verificare la congruenza delle operazioni di incremento del patrimonio erano costituiti esclusivamente da quelli rilevati al nucleo familiare ristretto composto dalla Scaduto e dal coniuge Buffa.

La Corte di appello, pur considerando autonomi i due nuclei familiari in accogliento dei rilievi difensivi, ha continuato a fare riferimento ai dati contenuti nella perizia aggregati per un nucleo familiare unico.

La sproporzione è stata ritenuta sussistente nonostante la Scaduto abbia adempiuto all'onere probatorio mediante la produzione di idonea documentazione che ha dimostrato, con particolare riferimento all'immobile ubicato nel corso Umberto 129 del comune di Bagheria, la stipula di un contratto di mutuo per acquisire le disponibilità finanziarie necessarie all'acquisto.

2.2. Con il secondo motivo denunzia violazione di legge in relazione agili artt. 19, comma 3, e 26, comma 2, d.lgs., n. 159 del 2011 Lamenta l'automatismo in base al quale i beni di cui è formale intestataria sono stati ritenuti nella disponibilità del proposto.

L'unico elemento valorizzato, il rapporto di parentela con il soggetto socialmente pericoloso, non può essere posto a fondamento della presunzione normativa laddove i beni, come nel caso in esame, siano stati acquistati in un periodo diverso dal biennio precedente all'applicazione della misura di prevenzione.

Difettano ulteriori elementi idonei a corroborare la forza indiziante del rapporto parentale; anzi quelli considerati più significativi dalla giurisprudenza di 0-9L-92' legittimità depongono a favore della ricorrente la quale, avendo contratto matrimonio nel 1998, da epoca risalente e comunque precedente a quella in cui ha, in autonomia, operato l'acquisto dei beni di cui è stata disposta la confisca non conviveva con il padre che avev ,solo sporadicamente, incontrato durante gli anni della detenzione.

Per di più, non risulta nemmeno che il proposto si sia intromesso nella gestione dei beni intestati alla figlia.

3. [OSCURATO:PERSONA], coniuge del proposto e proprietario dell'immobile oggetto di confisca ubicato in Bagheria via Roccaforte, ha proposto un unico motivo con cui deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., violazione dell'art. 10, comma 3, digs. n. 159 del 2011 in relazione all'art. 649 cod. proc. pen.

La misura di prevenzione patrimoniale della confisca è stata disposta in violazione del divieto del ne bis in idem, come interpretato dalla più recente giurisprudenza di legittimità richiamata, posto che precedente analoga richiesta era stata rigettata con decreto del Tribunale di Palermo, in data 18 gennaio 1995, che non solo aveva accertato la collocazione temporale dell'acquisto dell'immobile di via Roccaforte nel 1980(quindi in epoca antecedente rispetto ai fatti cui poteva essere ricondotto il giudizio di pericolosità (a cominciare dal 1988), ma aveva ritenuto insussistente la sproporzione fra il suo valore ed i redditi prodotti dal nucleo familiare dello Scaduto .

Il fatto storico della transazione per i ratei di mutuo non pagati intervenuta nel corso del 1999 non può essere considerato elemento nuovo rispetto a quelli inizialmente presi in considerazione non potendo ipotizzarsi che la ricorrente ed il marito sin dal momento dell'acquisto del bene avessero avuto in mente il futuro ingresso di quest'ultimo nell'associazione mafiosa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va ricordato, in premessa, che ai sensi degli artt. 4, undicesimo comma,

I. 27 dicembre 1956, n. 1423 e 3-ter, secondo comma,

I. 31 maggio 1975, n. 575 ,T4 it cui testo è oggi trasfuso rispettivamente nell'art. 10, comma 3, e nell'art. 27, comma 2, d.lgs., 6 settembre 2011, n. 159, avverso il decreto della Corte d'appello in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali «è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero, dell'interessato e del suo difensore».

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, questa formula esclude che il ricorrente possa dedurre il vizio di motivazione previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

In subiecta materia, pertanto, con il ricorso per 9rg cassazione è possibile denunciare, oltre alla «mancanza assoluta» della motivazione, soltanto un difetto di coerenza, di completezza o di logicità della stessa, tale da farla di fatto ritenere «apparente» e inidonea a rappresentare le ragioni della decisione in violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011.

Non può essere, invece, proposta come vizio di motivazione, mancante o apparente, la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 33451 del 29/5/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 1, n. 6636 del 7/1/2016, Pandico, Rv. 266365).

2. Tanto posto entrambi i motivi proposti da [OSCURATO:PERSONA], che possono essere esaminati congiuntamente ponendo questioni logiche connesse, non superano il preventivo vaglio di ammissibilità finendo, nonostante la formale denuncia di violazioni di legge o di vizi motivazionali, per contestare la tenuta logica della motivazione che lungi dall'essere apparente è invece esaustiva.

La Corte, esaminando il tema ta della sproporzione con riferimento ad ogni sinploacquisto (pagg. 20-27), non har4fatto ignorato che la Scaduto aveva interrotto la convivenza familiare con il proposto in costanza di rapporto coniugale, quindi dal 1998 al 2008.

Anzi, proprio limitando la valutazione al nucleo familiare sorto con il matrimonio con [OSCURATO:PERSONA], ha pertinentemente osservato che l'odierna ricorrente, aveva, comunque, iniziato a percepire redditi modesti a partire dall'anno 2000 che, pur cumulati a quelli, altrettanto modesti, del coniuge, non le avrebbero permesso, tenuto conto delle sole spese ordinarie di mantenimento calcolate secondo gli indici ISTAT, di accumulare risparmi da cui trarre le risorse finanziarie necessarie per operare gli acquisti dei beni confiscati, avvenuti tutti tra il 2002 ed il 2008, anche considerando il pagamento delle rate del mutuo (Sez. 2, n. 36833 del 28/09/2021, Caroppo, Rv. 282361 - 01).

L'individuata sproporzione tra spese ed entrate, già molto elevata nei primi tre anni del matrimonio (con una differenza di circa35 milioni di lire) era proseguita per le successive analisi sino all'anno della separazione.

D'altra parte, la ricorrente non aveva nemmeno allegato elementi idonei a dimostrare una diversa provenienza delle risorse utilizzate per gli acquisti.

La Corte territoriale ha, quindi, correttamente fondato la decisione sul carattere puramente formale dell'intestazione dei beni alla Scaduto ,non sulla presunzione relativa di "disponibilità" prevista dall'art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, non operante per il superamento del biennio, ma su un argomento logico, tutt'altro che congetturale per essere strettamente ancorato ad elementi fattuali: da una parte la relazione familiare della Scaduto con il soggetto pericoloso (interrottasi con l'insorgenza di contrasti solo dopo l'acquisto della quasi totalità dei beni), dall'altra, la sua incapacità, sotto il profilo economico, di disporre delle risorse necessarie all'acquisto dei singoli beni (Sez. 2, n. 14981 del 09/01/2020, Cesarano, Rv. 279224 - 01; Sez.

U, n. 12621 del 22/12/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270081; Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, dep. 2016, Poli, Rv. 266142; Sez. 6, n. 49878 del 6/12/2013, Mortellaro, Rv. 258140; Rv. 233429; in questo senso anche Sez. 1, n. 17743 del 7/3/2014, Rienzi, Rv. 259608, che ha sottolineato come lo stretto vincolo familiare, tanto più se suffragato da rapporto di convivenza e dall'assenza di risorse in capo ai familiari, costituisce situazione di fatto di per sé interpretabile nel senso della fittizietà dell'intestazione apparente, gravando dunque sul terzo interessato l'onere di fornire una rigorosa prova di segno contrario).

3. L'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativo alla violazione del divieto del ne bis in idem, è manifestamente infondato.

E' pacifico ed incontestato che l'immobile sito in Bagheria alla via Roccaforte, nell'anno 1993 è stato restituito ai coniugi Scaduto a seguito di revoca della misura di prevenzione patrimoniale, fondata sull'insussistenza di una ragionevole correlazione temporale tra la data di acquisto del bene (avvenuto nel 1986) e il periodo di ritenuta insorgenza della qualificata pericolosità sociale del proposto, nonché sulla ritenuta proporzione, nell'anno 1986, tra le fonti reddituali lecite del nucleo familiare Scaduto - [OSCURATO:PERSONA] e l'esborso economico necessario per l'acquisto.

E' altrettanto certo che in epoca successiva, nel 1999, è stato stipulato un accordo transattivo, con rinegoziazione del mutuo contratto nel 1986 ma non onorato (tanto che nel 1988 il creditore aveva proceduto al pignoramento dell'immobile), e che, in esecuzione di tale contratto, i mutuatari hanno versato la somma di denaro necessaria per perfezionare l'acquisto dell'immobile ed evitare l'espropriazione forzata.

Ne segue che, come già esaurientemente spiegato dal provvedimento impugnato (pagg. da 13 a 19), l'effettivo esborso delle risorse finanziarie rivelatesi decisive per l'acquisto dell'immobile aveva avuto luogo proprio nel periodo in cui il proposto era socialmente pericoloso ed i redditi leciti percepiti dal suo nucleo familiare erano in palese sproporzione rispetto alle uscite.

Dopo l'irrevocabilità del precedente decreto è, quindi, sopravvenuto un fatto nuovo - la transazione ed il pagamento dei ratei scaduti con risorse di provenienza non giustificata - che ha incrementatevi beni nella disponibilità del proposto, producendo nella sostanza effetti giuridici analoghi a quelli di un nuovo (0.222) contratto di compravendita stipulato nel periodo di pericolosità sociale.

Il precedente decreto di prevenzione sul medesimo immobile è stato superato legittimamente.

La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito, infatti, che, pur essendo applicabile il principio del "ne bis in idem" anche alle misure di prevenzione, «l'intangibilità del giudicato opera "rebus sic stantibus" e non impedisce né l'esame di nuove e diverse circostanze, sopravvenute o emerse successivamente, anche se anteriori, né la valutazione, nella nuova situazione, di tutte le circostanze, comprese quelle considerate nella precedente decisione, al fine di applicare una misura in precedenza negata ovvero una misura più grave di quella già inflitta. (Sez. 5, Sentenza n. 16019 del 23/02/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 263269; Sez. 1, n. 47233 del 15/07/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268175 - 01; in materia di misure di prevenzione personali, Sez.

U, n. 600 del 29/10/2009, dep. 2010, Rv. 245176).

4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C.

Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serrtite le conclusioni del PG G u se p;Iki CSci 4,,jr0 eL) ,of,p A> [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto indicato in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato il provvedimento con cui il Tribunale aveva disposto, nell'ambito del procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la confisca del capitale sociale e del complesso dei beni aziendali delle società [OSCURATO:PERSONA] sr.!., SCA.BI.OIL s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nonché dei beni immobili e dei prodotti finanziari intestati al proposto, alla moglie, [OSCURATO:PERSONA] e ai figli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 0A 2. Avverso detto provvedimento hanno proposto ricorso, per il tramite dei rispettivi difensori nonché procuratori speciali, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. [OSCURATO:PERSONA], figlia del proposto e proprietaria di quattro beni immobili oggetto di confisca, ha articolato due motivi di seguito enunciate nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., violazione dell'art. 24, comma 1, d.lgs., 6 settembre 2011, n. 159 nonché erronea applicazione dei criteri applicativi del profilo sperequativo. Le argomentazioni spese per individuare le disponibilità finanziarie della Scaduto e d01.1 coniuge, [OSCURATO:PERSONA], non sono corrette perché fondate sul presupposto, recepito dall'elaborato peritale, dell'esistenza di un unico nucleo familiare allargato comprendente anche il proposto. Poiché è pacifico che l'acquisto degli immobili di cui è stata disposta la confisca è intervenuta in epoca successiva all'instaurazione del rapporto matrimoniale, i redditi rilevanti per verificare la congruenza delle operazioni di incremento del patrimonio erano costituiti esclusivamente da quelli rilevati al nucleo familiare ristretto composto dalla Scaduto e dal coniuge Buffa. La Corte di appello, pur considerando autonomi i due nuclei familiari in accogliento dei rilievi difensivi, ha continuato a fare riferimento ai dati contenuti nella perizia aggregati per un nucleo familiare unico. La sproporzione è stata ritenuta sussistente nonostante la Scaduto abbia adempiuto all'onere probatorio mediante la produzione di idonea documentazione che ha dimostrato, con particolare riferimento all'immobile ubicato nel corso Umberto 129 del comune di Bagheria, la stipula di un contratto di mutuo per acquisire le disponibilità finanziarie necessarie all'acquisto. 2.2. Con il secondo motivo denunzia violazione di legge in relazione agili artt. 19, comma 3, e 26, comma 2, d.lgs., n. 159 del 2011 Lamenta l'automatismo in base al quale i beni di cui è formale intestataria sono stati ritenuti nella disponibilità del proposto. L'unico elemento valorizzato, il rapporto di parentela con il soggetto socialmente pericoloso, non può essere posto a fondamento della presunzione normativa laddove i beni, come nel caso in esame, siano stati acquistati in un periodo diverso dal biennio precedente all'applicazione della misura di prevenzione. Difettano ulteriori elementi idonei a corroborare la forza indiziante del rapporto parentale; anzi quelli considerati più significativi dalla giurisprudenza di 0-9L-92' legittimità depongono a favore della ricorrente la quale, avendo contratto matrimonio nel 1998, da epoca risalente e comunque precedente a quella in cui ha, in autonomia, operato l'acquisto dei beni di cui è stata disposta la confisca non conviveva con il padre che avev ,solo sporadicamente, incontrato durante gli anni della detenzione. Per di più, non risulta nemmeno che il proposto si sia intromesso nella gestione dei beni intestati alla figlia. 3. [OSCURATO:PERSONA], coniuge del proposto e proprietario dell'immobile oggetto di confisca ubicato in Bagheria via Roccaforte, ha proposto un unico motivo con cui deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., violazione dell'art. 10, comma 3, digs. n. 159 del 2011 in relazione all'art. 649 cod. proc. pen. La misura di prevenzione patrimoniale della confisca è stata disposta in violazione del divieto del ne bis in idem, come interpretato dalla più recente giurisprudenza di legittimità richiamata, posto che precedente analoga richiesta era stata rigettata con decreto del Tribunale di Palermo, in data 18 gennaio 1995, che non solo aveva accertato la collocazione temporale dell'acquisto dell'immobile di via Roccaforte nel 1980(quindi in epoca antecedente rispetto ai fatti cui poteva essere ricondotto il giudizio di pericolosità (a cominciare dal 1988), ma aveva ritenuto insussistente la sproporzione fra il suo valore ed i redditi prodotti dal nucleo familiare dello Scaduto . Il fatto storico della transazione per i ratei di mutuo non pagati intervenuta nel corso del 1999 non può essere considerato elemento nuovo rispetto a quelli inizialmente presi in considerazione non potendo ipotizzarsi che la ricorrente ed il marito sin dal momento dell'acquisto del bene avessero avuto in mente il futuro ingresso di quest'ultimo nell'associazione mafiosa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va ricordato, in premessa, che ai sensi degli artt. 4, undicesimo comma, I. 27 dicembre 1956, n. 1423 e 3-ter, secondo comma, I. 31 maggio 1975, n. 575 ,T4 it cui testo è oggi trasfuso rispettivamente nell'art. 10, comma 3, e nell'art. 27, comma 2, d.lgs., 6 settembre 2011, n. 159, avverso il decreto della Corte d'appello in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali «è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero, dell'interessato e del suo difensore». Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, questa formula esclude che il ricorrente possa dedurre il vizio di motivazione previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. In subiecta materia, pertanto, con il ricorso per 9rg cassazione è possibile denunciare, oltre alla «mancanza assoluta» della motivazione, soltanto un difetto di coerenza, di completezza o di logicità della stessa, tale da farla di fatto ritenere «apparente» e inidonea a rappresentare le ragioni della decisione in violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011. Non può essere, invece, proposta come vizio di motivazione, mancante o apparente, la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/5/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 1, n. 6636 del 7/1/2016, Pandico, Rv. 266365). 2. Tanto posto entrambi i motivi proposti da [OSCURATO:PERSONA], che possono essere esaminati congiuntamente ponendo questioni logiche connesse, non superano il preventivo vaglio di ammissibilità finendo, nonostante la formale denuncia di violazioni di legge o di vizi motivazionali, per contestare la tenuta logica della motivazione che lungi dall'essere apparente è invece esaustiva. La Corte, esaminando il tema ta della sproporzione con riferimento ad ogni sinploacquisto (pagg. 20-27), non har4fatto ignorato che la Scaduto aveva interrotto la convivenza familiare con il proposto in costanza di rapporto coniugale, quindi dal 1998 al 2008. Anzi, proprio limitando la valutazione al nucleo familiare sorto con il matrimonio con [OSCURATO:PERSONA], ha pertinentemente osservato che l'odierna ricorrente, aveva, comunque, iniziato a percepire redditi modesti a partire dall'anno 2000 che, pur cumulati a quelli, altrettanto modesti, del coniuge, non le avrebbero permesso, tenuto conto delle sole spese ordinarie di mantenimento calcolate secondo gli indici ISTAT, di accumulare risparmi da cui trarre le risorse finanziarie necessarie per operare gli acquisti dei beni confiscati, avvenuti tutti tra il 2002 ed il 2008, anche considerando il pagamento delle rate del mutuo (Sez. 2, n. 36833 del 28/09/2021, Caroppo, Rv. 282361 - 01). L'individuata sproporzione tra spese ed entrate, già molto elevata nei primi tre anni del matrimonio (con una differenza di circa35 milioni di lire) era proseguita per le successive analisi sino all'anno della separazione. D'altra parte, la ricorrente non aveva nemmeno allegato elementi idonei a dimostrare una diversa provenienza delle risorse utilizzate per gli acquisti. La Corte territoriale ha, quindi, correttamente fondato la decisione sul carattere puramente formale dell'intestazione dei beni alla Scaduto ,non sulla presunzione relativa di "disponibilità" prevista dall'art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, non operante per il superamento del biennio, ma su un argomento logico, tutt'altro che congetturale per essere strettamente ancorato ad elementi fattuali: da una parte la relazione familiare della Scaduto con il soggetto pericoloso (interrottasi con l'insorgenza di contrasti solo dopo l'acquisto della quasi totalità dei beni), dall'altra, la sua incapacità, sotto il profilo economico, di disporre delle risorse necessarie all'acquisto dei singoli beni (Sez. 2, n. 14981 del 09/01/2020, Cesarano, Rv. 279224 - 01; Sez. U, n. 12621 del 22/12/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270081; Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, dep. 2016, Poli, Rv. 266142; Sez. 6, n. 49878 del 6/12/2013, Mortellaro, Rv. 258140; Rv. 233429; in questo senso anche Sez. 1, n. 17743 del 7/3/2014, Rienzi, Rv. 259608, che ha sottolineato come lo stretto vincolo familiare, tanto più se suffragato da rapporto di convivenza e dall'assenza di risorse in capo ai familiari, costituisce situazione di fatto di per sé interpretabile nel senso della fittizietà dell'intestazione apparente, gravando dunque sul terzo interessato l'onere di fornire una rigorosa prova di segno contrario). 3. L'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativo alla violazione del divieto del ne bis in idem, è manifestamente infondato. E' pacifico ed incontestato che l'immobile sito in Bagheria alla via Roccaforte, nell'anno 1993 è stato restituito ai coniugi Scaduto a seguito di revoca della misura di prevenzione patrimoniale, fondata sull'insussistenza di una ragionevole correlazione temporale tra la data di acquisto del bene (avvenuto nel 1986) e il periodo di ritenuta insorgenza della qualificata pericolosità sociale del proposto, nonché sulla ritenuta proporzione, nell'anno 1986, tra le fonti reddituali lecite del nucleo familiare Scaduto - [OSCURATO:PERSONA] e l'esborso economico necessario per l'acquisto. E' altrettanto certo che in epoca successiva, nel 1999, è stato stipulato un accordo transattivo, con rinegoziazione del mutuo contratto nel 1986 ma non onorato (tanto che nel 1988 il creditore aveva proceduto al pignoramento dell'immobile), e che, in esecuzione di tale contratto, i mutuatari hanno versato la somma di denaro necessaria per perfezionare l'acquisto dell'immobile ed evitare l'espropriazione forzata. Ne segue che, come già esaurientemente spiegato dal provvedimento impugnato (pagg. da 13 a 19), l'effettivo esborso delle risorse finanziarie rivelatesi decisive per l'acquisto dell'immobile aveva avuto luogo proprio nel periodo in cui il proposto era socialmente pericoloso ed i redditi leciti percepiti dal suo nucleo familiare erano in palese sproporzione rispetto alle uscite. Dopo l'irrevocabilità del precedente decreto è, quindi, sopravvenuto un fatto nuovo - la transazione ed il pagamento dei ratei scaduti con risorse di provenienza non giustificata - che ha incrementatevi beni nella disponibilità del proposto, producendo nella sostanza effetti giuridici analoghi a quelli di un nuovo (0.222) contratto di compravendita stipulato nel periodo di pericolosità sociale. Il precedente decreto di prevenzione sul medesimo immobile è stato superato legittimamente. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito, infatti, che, pur essendo applicabile il principio del "ne bis in idem" anche alle misure di prevenzione, «l'intangibilità del giudicato opera "rebus sic stantibus" e non impedisce né l'esame di nuove e diverse circostanze, sopravvenute o emerse successivamente, anche se anteriori, né la valutazione, nella nuova situazione, di tutte le circostanze, comprese quelle considerate nella precedente decisione, al fine di applicare una misura in precedenza negata ovvero una misura più grave di quella già inflitta. (Sez. 5, Sentenza n. 16019 del 23/02/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 263269; Sez. 1, n. 47233 del 15/07/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268175 - 01; in materia di misure di prevenzione personali, Sez. U, n. 600 del 29/10/2009, dep. 2010, Rv. 245176). 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm
Decreto Cassazione n. 13659/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris