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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 maggio 2026

Cassazione n. 13708/2026

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rente-contro[OSCURATO:PERSONA]Interno - [OSCURATO:PERSONA] di Lecce-intimati-avverso l’ordinanza della Corte Suprema Di Cassazione di Roma n.13997/2025 depositata il 26/05/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato avanti al Giudice di Pace di Lecceun verbale di accertamento di effrazione al codice della strada perviolazione dei limiti di velocità, punita ex art.142 cod. cit., lamentando inparticolare che l’accertamento sarebbe stato illegittimo per mancanza diNumero registro generale 15929/2025Numero sezionale 32/2026Numero di raccolta generale 13708/2026Data pubblicazione 11/05/2026prova del corretto funzionamento e dell’adeguata omologazione dellostrumento utilizzato per il rilevamento di velocità.L’impugnazione proposta era stata respinta sia dal Giudice di Pace, cheaveva ritenuto lo strumento di misurazione della velocità utilizzatoeffettivamente omologato, sia, in sede di appello, dal Tribunale di Leccecon valutazione conforme.[OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso per cassazione lamentandosia l’erronea attribuzione dell’onere della prova quanto all’omologazionedell’apparecchiatura utilizzata per l’accertamento, sia l’evidenzadell’assenza di detta omologazione poiché dal certificato agli atti sarebberisultata solo la diversa dichiarazione di conformità dell’apparecchio alcampione omologato.Il ricorso era stato dichiarato inammissibile con ordinanzan.13997/2025, con la quale la Corte di Cassazione aveva, in particolare,evidenziato che: -la statuizione del Giudice di merito era in linea conl’indirizzo interpretativo di legittimità secondo il quale è legittimol’accertamento eseguito con apparecchio autovelox debitamenteomologato; -dalla sentenza ricorsa emergeva che l’apparecchiatura SodiScientifica mod.106 premium matricola n.954997, utilizzata perl’accertamento, era omologata come da dichiarazione di conformità conidentificativo n.142/I/2-2019 , perché l’omologazione del modelloSodi Scientifica 106 risulta dai provvedimenti dettagliatamente riportatinella Dichiarazione di conformità al [OSCURATO:PERSONA] n.142/I/2 del[OSCURATO:DATA_NASCITA] ; -quello operato nella sentenza dal Tribunale di Lecce e,prima, dal Giudice di Pace, era un giudizio di fatto enunciato conmotivazione chiara e priva di vizi logici, e dunque insindacabile in sede dilegittimità ; -inoltre, il verbale di accertamento che attestal’esistenza dell’omologazione del dispositivo “autovelox” aveva fedeprivilegiata, controvertibile unicamente con il rimedio della querela difalso.Numero registro generale 15929/2025Numero sezionale 32/2026Numero di raccolta generale 13708/2026Data pubblicazione 11/05/2026Antonio Palumbo ha proposto ricorso per revocazione avversol’ordinanza della Corte di Cassazione sopra richiamata.Il Ministero dell’Interno e la Prefettura – Ufficio territoriale per ilGoverno di Lecce sono rimasti intimati.Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa, in termini rispettoall’adunanza fissata per la discussione del ricorso in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso ex art.391 bis e 395 co 1 n.4c.p.c., prospettando come unica doglianza la nullità dell’ordinanzarichiamata per motivazione basata su errore materiale conconseguente travisamento del fatto decisivo .L’ordinanza conterrebbe un errore materiale rilevante laddove vi siafferma che il dispositivo [OSCURATO:PERSONA] 106 Premium matricola 95499sarebbe stato oggetto di omologazione, mentre dagli atti di causa risultachiaramente che tale strumento non è stato omologato ai sensidell’art.192 DPR n.495/92 ma solo approvato tramite dichiarazione diconformità -al campione omologato- o controllo tecnico da parte dell’Entepreposto.

La Corte di legittimità avrebbe quindi fondato la decisione su unpresupposto di fatto oggettivamente errato, attribuendo al dispositivo unaqualifica giuridica di omologazione che, nella realtà dei fatti, non possiede.Il ricorso è inammissibile.Si deve ritenere acquisito il principio secondo il quale l’errore di fattorilevante ai fini della revocazione del provvedimento che definisce ilgiudizio, anche di quello che definisce il giudizio di legittimità, presupponel’esistenza di un contrasto tra due rappresentazioni dello stesso oggetto,risultanti l’una dal provvedimento impugnato e l’altra dagli attiprocessuali.

Questo errore deve: a) consistere in un errore di percezione oin una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, ilgiudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risultiincontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa,Numero registro generale 15929/2025Numero sezionale 32/2026Numero di raccolta generale 13708/2026Data pubblicazione 11/05/2026sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un puntocontroverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare conimmediatezza e obiettività senza bisogno di particolari indaginiermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo,nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass. n.16439/2021; Cass. n. 3190/2006; in particolare, Cass. n.27897/2024).Tutto ciò con l’ulteriore precisazione che qualora il prospettato errore difatto abbia costituito un punto controverso oggetto della decisione, ilpresupposto per la revocazione non ricorre ove su detto fatto sianoemerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad unadiscussione in corso di causa, in ragione della quale la pronuncia delgiudice non si configura come mera svista percettiva, ma assumenecessariamente natura valutativa, sottraendosi come tale alrimedio revocatorio -così Cass. n.27897/2024 e, prima, Cass.n.27622/2018-.Nell’ordinanza sottoposta a revocazione con il ricorso in esame laCorte di legittimità ha rilevato l’esistenza di un accertamento in fattosull’avvenuta ed effettiva omologazione della strumentazione utilizzata perla rilevazione della velocità, contestato fin dal giudizio di primo grado daAntonio Palumbo ma effettuato concordemente dai Giudici di merito, daultimo dal Tribunale di Lecce sulla base di una motivazione chiara e privadi vizi logici, fondata sull’interpretazione del contenuto del documento dichiarazione di conformità al campione omologato avente inoltrefede privilegiata - contestabile quanto ai fatti attestati solo con querela difalso-.L’accertamento di fatto criticato sul contenuto del documento didichiarazione di conformità (riprodotto nel corpo del presente ricorso cosìcome era stato riprodotto nel precedente ricorso ex art.360, 366 c.p.c.)quanto alla sua idoneità a qualificare la strumentazione che ne era oggettocome omologata, è stato operato -concordemente- dai Giudici di merito;Numero registro generale 15929/2025Numero sezionale 32/2026Numero di raccolta generale 13708/2026Data pubblicazione 11/05/2026la Corte di legittimità ha ritenuto -correttamente- di non poterlo rimetterein discussione, in assenza di vizi inquadrabili nell’ambito del dispostodell’art.360 c.p.c.; la Corte ha pure operato una valutazione ulteriore, indiritto, sulla valenza probatoria del documento valorizzato dai Giudici dimerito per decidere, rilevandone la fede privilegiata.Appare evidente, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, chenel caso di specie si è totalmente al di fuori della prospettabilità di unerrore di fatto revocatorio, perché la pronuncia oggetto di ricorso non hanulla che permetta di ipotizzare una mera svista percettiva ma ha uncontenuto pienamente valutativo sottratto al controllo ex art.391 bis, 395n.4 c.p.c.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, percarenza dei presupposti necessari per rescindere l’ordinanza impugnata.Nulla sulle spese, essendo il Ministero dell’Interno e la Prefettura diLecce rimasti intimati.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 14 gennaio 2026.Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rente-contro[OSCURATO:PERSONA]Interno - [OSCURATO:PERSONA] di Lecce-intimati-avverso l’ordinanza della Corte Suprema Di Cassazione di Roma n.13997/2025 depositata il 26/05/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato avanti al Giudice di Pace di Lecceun verbale di accertamento di effrazione al codice della strada perviolazione dei limiti di velocità, punita ex art.142 cod. cit., lamentando inparticolare che l’accertamento sarebbe stato illegittimo per mancanza diNumero registro generale 15929/2025Numero sezionale 32/2026Numero di raccolta generale 13708/2026Data pubblicazione 11/05/2026prova del corretto funzionamento e dell’adeguata omologazione dellostrumento utilizzato per il rilevamento di velocità.L’impugnazione proposta era stata respinta sia dal Giudice di Pace, cheaveva ritenuto lo strumento di misurazione della velocità utilizzatoeffettivamente omologato, sia, in sede di appello, dal Tribunale di Leccecon valutazione conforme.[OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso per cassazione lamentandosia l’erronea attribuzione dell’onere della prova quanto all’omologazionedell’apparecchiatura utilizzata per l’accertamento, sia l’evidenzadell’assenza di detta omologazione poiché dal certificato agli atti sarebberisultata solo la diversa dichiarazione di conformità dell’apparecchio alcampione omologato.Il ricorso era stato dichiarato inammissibile con ordinanzan.13997/2025, con la quale la Corte di Cassazione aveva, in particolare,evidenziato che: -la statuizione del Giudice di merito era in linea conl’indirizzo interpretativo di legittimità secondo il quale è legittimol’accertamento eseguito con apparecchio autovelox debitamenteomologato; -dalla sentenza ricorsa emergeva che l’apparecchiatura SodiScientifica mod.106 premium matricola n.954997, utilizzata perl’accertamento, era omologata come da dichiarazione di conformità conidentificativo n.142/I/2-2019 , perché l’omologazione del modelloSodi Scientifica 106 risulta dai provvedimenti dettagliatamente riportatinella Dichiarazione di conformità al [OSCURATO:PERSONA] n.142/I/2 del[OSCURATO:DATA_NASCITA] ; -quello operato nella sentenza dal Tribunale di Lecce e,prima, dal Giudice di Pace, era un giudizio di fatto enunciato conmotivazione chiara e priva di vizi logici, e dunque insindacabile in sede dilegittimità ; -inoltre, il verbale di accertamento che attestal’esistenza dell’omologazione del dispositivo “autovelox” aveva fedeprivilegiata, controvertibile unicamente con il rimedio della querela difalso.Numero registro generale 15929/2025Numero sezionale 32/2026Numero di raccolta generale 13708/2026Data pubblicazione 11/05/2026Antonio Palumbo ha proposto ricorso per revocazione avversol’ordinanza della Corte di Cassazione sopra richiamata.Il Ministero dell’Interno e la Prefettura – Ufficio territoriale per ilGoverno di Lecce sono rimasti intimati.Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa, in termini rispettoall’adunanza fissata per la discussione del ricorso in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso ex art.391 bis e 395 co 1 n.4c.p.c., prospettando come unica doglianza la nullità dell’ordinanzarichiamata per motivazione basata su errore materiale conconseguente travisamento del fatto decisivo .L’ordinanza conterrebbe un errore materiale rilevante laddove vi siafferma che il dispositivo [OSCURATO:PERSONA] 106 Premium matricola 95499sarebbe stato oggetto di omologazione, mentre dagli atti di causa risultachiaramente che tale strumento non è stato omologato ai sensidell’art.192 DPR n.495/92 ma solo approvato tramite dichiarazione diconformità -al campione omologato- o controllo tecnico da parte dell’Entepreposto. La Corte di legittimità avrebbe quindi fondato la decisione su unpresupposto di fatto oggettivamente errato, attribuendo al dispositivo unaqualifica giuridica di omologazione che, nella realtà dei fatti, non possiede.Il ricorso è inammissibile.Si deve ritenere acquisito il principio secondo il quale l’errore di fattorilevante ai fini della revocazione del provvedimento che definisce ilgiudizio, anche di quello che definisce il giudizio di legittimità, presupponel’esistenza di un contrasto tra due rappresentazioni dello stesso oggetto,risultanti l’una dal provvedimento impugnato e l’altra dagli attiprocessuali. Questo errore deve: a) consistere in un errore di percezione oin una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, ilgiudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risultiincontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa,Numero registro generale 15929/2025Numero sezionale 32/2026Numero di raccolta generale 13708/2026Data pubblicazione 11/05/2026sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un puntocontroverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare conimmediatezza e obiettività senza bisogno di particolari indaginiermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo,nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass. n.16439/2021; Cass. n. 3190/2006; in particolare, Cass. n.27897/2024).Tutto ciò con l’ulteriore precisazione che qualora il prospettato errore difatto abbia costituito un punto controverso oggetto della decisione, ilpresupposto per la revocazione non ricorre ove su detto fatto sianoemerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad unadiscussione in corso di causa, in ragione della quale la pronuncia delgiudice non si configura come mera svista percettiva, ma assumenecessariamente natura valutativa, sottraendosi come tale alrimedio revocatorio -così Cass. n.27897/2024 e, prima, Cass.n.27622/2018-.Nell’ordinanza sottoposta a revocazione con il ricorso in esame laCorte di legittimità ha rilevato l’esistenza di un accertamento in fattosull’avvenuta ed effettiva omologazione della strumentazione utilizzata perla rilevazione della velocità, contestato fin dal giudizio di primo grado daAntonio Palumbo ma effettuato concordemente dai Giudici di merito, daultimo dal Tribunale di Lecce sulla base di una motivazione chiara e privadi vizi logici, fondata sull’interpretazione del contenuto del documento dichiarazione di conformità al campione omologato avente inoltrefede privilegiata - contestabile quanto ai fatti attestati solo con querela difalso-.L’accertamento di fatto criticato sul contenuto del documento didichiarazione di conformità (riprodotto nel corpo del presente ricorso cosìcome era stato riprodotto nel precedente ricorso ex art.360, 366 c.p.c.)quanto alla sua idoneità a qualificare la strumentazione che ne era oggettocome omologata, è stato operato -concordemente- dai Giudici di merito;Numero registro generale 15929/2025Numero sezionale 32/2026Numero di raccolta generale 13708/2026Data pubblicazione 11/05/2026la Corte di legittimità ha ritenuto -correttamente- di non poterlo rimetterein discussione, in assenza di vizi inquadrabili nell’ambito del dispostodell’art.360 c.p.c.; la Corte ha pure operato una valutazione ulteriore, indiritto, sulla valenza probatoria del documento valorizzato dai Giudici dimerito per decidere, rilevandone la fede privilegiata.Appare evidente, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, chenel caso di specie si è totalmente al di fuori della prospettabilità di unerrore di fatto revocatorio, perché la pronuncia oggetto di ricorso non hanulla che permetta di ipotizzare una mera svista percettiva ma ha uncontenuto pienamente valutativo sottratto al controllo ex art.391 bis, 395n.4 c.p.c.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, percarenza dei presupposti necessari per rescindere l’ordinanza impugnata.Nulla sulle spese, essendo il Ministero dell’Interno e la Prefettura diLecce rimasti intimati.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 14 gennaio 2026.Il PresidenteMauro Mocci
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