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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 ottobre 2023

Cassazione n. 29045/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8615-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 187, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N. 8615/2020 Cron.

Rep.

Ud. 10/10/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 983/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 24/12/2019 R.G.N. 767/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza 24 dicembre 2019, la Corte d’appello di Bologna ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], dipendente di [OSCURATO:SOCIETA]. dal 23 giugno 1994, avverso la sentenza di primo grado, di reiezione, in esito a rito Fornero, dell’impugnazione del licenziamento per superamento del periodo di comporto intimatole con lettera del 31 maggio 2017, per decadenza dall’azione;

2. essa ha, infatti, ritenuto tardiva la proposizione del tentativo di conciliazione in data 19 gennaio 2018 con la spedizione della relativa lettera (al 183° giorno), oltre il termine di centottanta giorni prescritto, a pena di decadenza dall’art. 6, secondo comma della legge n. 604/1966, come sostituito dall’art. 32, primo comma, della legge n. 183/2010 e modificato dall’art. 1, comma 38, della legge n. 92/2012, dalla data di spedizione dell’impugnazione stragiudiziale (il 20 luglio 2017), accertata dal primo giudice in base al principio di non contestazione, di cui era stata eccepita la mancanza di prova soltanto con l’atto di reclamo e pertanto tardivamente;

3. con atto notificato il 25 (27 e 28) febbraio 2020, la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, cui la società ha resistito con controricorso:

4. entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c.

5. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 6, secondo comma, della legge n. 604/1966, come sostituito dall’art. 32, primo comma della legge n. 183/2010 e modificato dall’art. 1, comma 38, della legge n. 92/2012, 12 disp. prel. c.c., per erronea affermazione della decorrenza del termine per il deposito del ricorso giudiziale dalla data di spedizione, anziché di ricevimento, dell’impugnazione stragiudiziale (primo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 6, secondo comma, della legge n. 604/1966, come sostituito dall’art. 32, primo comma, della legge n. 18 3/2010 e modificato dall’art. 1, comma 38, della legge n. 92/2012, 1334, 1335 c.c., per l’irrilevanza, erroneamente ritenuta, della natura di atto recettizio dell’impugnazione stragiudiziale prescritta dall’art. 6, primo comma, della legge n. 604/1966, nell’inosservanza del principio di certezza dei traffici giuridici, derogabile solo in caso di pregiudizio di un interesse prevalente, insussistente nel caso di specie (secondo motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c. anche in relazione all’art. 2697 c.c., per mancanza di prova, nell’onere della società datrice, dei fatti costitutivi dell’eccepita decadenza, avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuta tardiva la contestazione della lavoratrice soltanto con l’atto di reclamo del“la non conformità della data di invio a quella indicata nella missiva di impugnazione”, non trattandosi di un’eccezione, tanto meno in senso stretto, ma di una mera difesa (terzo motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. anche in relazione agli artt. 2697 c.c., 228 e 229 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente accertata, “per non contestazione e per condotta confessoria della parte”, la data del 20 luglio 2017 quale data di spedizione della lettera di impugnazione stragiudiziale, in difetto di un tale comportamento processuale della lavoratrice, sulla base dei richiamati atti difensivi propri e della controparte (quarto motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati;

3. preliminarmente, deve essere ribadito il consolidato indirizzo di questa Corte, cui si ritiene di dare continuità per la corretta interpretazione, letterale e sistematica, dell’art. 6, secondo comma , della legge n. 604/1966, come sostituito dall'art. 32, primo comma, legge n. 183 del 2010 e modificato dall'art. 1, comma 38, legge n. 92/2012, secondo cui i l termine di decadenza in esso stabilito decorre dalla data di trasmissione dell'atto scritto d'impugnazione del licenziamento, di cui al primo comma del citato art. 6, e non dal perfezionamento dell'impugnazione stessa per effetto della sua ricezione da parte del datore di lavoro (Cass. 7 ottobre 2015, n. 20068; Cass. 8 agosto 2018, n.20666; Cass. 17 agosto 2020, n. 17197; Cass. 15 aprile 2021, n. 9919; Cass. 27 giugno 2023, n. 18259).

In particolare, è stato ritenuto che “l'impugnazione del licenziamento, così come legislativamente strutturata a seguito dell'ultimo intervento di riforma, costituisce una fattispecie a formazione progressiva, soggetta a due distinti e successivi termini decadenziali, rispetto alla quale risulta indifferente il momento perfezionativo dell'atto di impugnativa vero e proprio.

La norma non prevede, infatti, la perdita di efficacia di una impugnazione già perfezionatasi (dunque già pervenuta al destinatario) per effetto della successiva intempestiva attivazione dell'impugnante in sede contenziosa, ma impone un doppio termine di decadenza affinché l'impugnazione stessa sia in sé efficace. … la locuzione "L'impugnazione è inefficace se..." sta infatti ad indicare che, indipendentemente dal suo perfezionarsi (e quindi dai tempi in cui lo stesso si realizzi con la ricezione dell'atto da parte del destinatario), il lavoratore deve attivarsi, nel termine indicato, per promuovere il giudizio.

Il primo termine si avrà per rispettato ove l'impugnazione sia trasmessa entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti indicati da parte del lavoratore, il quale, quindi, da tale momento, avendo assolto alla prima delle incombenze di cui è onerato, è assoggettato a quella ulteriore, sempre imposta a pena di decadenza, di attivare la fase giudiziaria entro il termine prefissato (Cass.n. 21410/2015).

Sicché l'impugnazione, per essere in sé efficace e potere raggiungere il proprio scopo tipico (ferma ovviamente la sua ricezione da parte del datore di lavoro), richiede 'il rispetto di un doppio termine di decadenza, interamente rimesso al controllo dello stesso impugnante.

Tale soluzione, oltre che con la lettera del testo normativo, è altresì coerente con la finalità acceleratoria che ha improntato la novella legislativa n. 92/2012 e non lede in alcun modo il diritto di difesa del lavoratore, che è anzi perfettamente in grado di conoscere il dies a quo per l'instaurazione della fase giudiziaria (egli essendo il soggetto che impugna giudizialmente il licenziamento, dopo averne fatto comunicazione di impugnazione stragiudiziale)” (Cass. 8 agosto 2018, n. 20666, in motivazione sub p.ti da 3 a 5);

3.1. deve quindi essere esclusa la ricorrenza delle violazioni di legge denunciate, in merito al difetto di prova della data di spedizione della lettera di impugnazione stragiudiziale della lavoratrice, trattandosi, tra l’altro, di contestazione dell’argomentato accertamento della Corte territoriale, sulla base di documentate ragioni (esposte ai primi tre capoversi di pg. 5 della sentenza), non adeguatamente confutate dalla lavoratrice sulla base del richiamo di atti difensivi inidonei allo scopo (in particolare, a pgg. 26 e 27 del ricorso).

Esso è stato svolto in corretta applicazione del principio di non contestazione: posto che, nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare in termini specifici, e non limitati a una generica negazione, le circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda, ai sensi dell'art. 416, terzo comma c.p.c. (Cass. 27 giugno 2018, n. 16970; analogamente nel rito ordinario, ai sensi dell’art. 167 c.p.c., esso ha l’onere di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.: Cass. 26 novembre 2020, n. 2698; Cass. 23 marzo 2022, n. 9439).

Parimenti, l'attore ha l'onere di puntuale e tempestiva contestazione, entro l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., dei fatti estintivi specificamente dedotti dal convenuto in comparsa di risposta e rientranti nella sua sfera di conoscibilità, salvo il potere del giudice di accertarne, d'ufficio, l'inesistenza in base alle risultanze ritualmente acquisite (Cass. 17 febbraio 2023, n. 5166);

4. la ricorrente ha dedotto infine violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., per essere “ingiusta la sentenza della Corte d’Appello”, avendo disatteso la pronuncia della Corte costituzionale n. 77/2018, “a fronte della particolarità della questione, e alla ritenuta perdurante oscillazione della giurisprudenza”, neppure avendo tenuto conto di altre gravi ed eccezionali ragioni, quali in particolare, “la posizione del lavoratore che agisce o resiste nel giudizio avente ad oggetto diritti ed obblighi nascenti dal rapporto di lavoro” o anche “le ipotesi in cui lo stesso lavoratore debba promuovere un giudizio per la tutela di diritti primari e fondamentali quali il mantenimento del posto di lavoro e non disponga di tutti gli elementi rilevanti e decisivi … nella disponibilità del datore di lavoro” (quinto motivo);

5. anch’esso è infondato;

6. in sede di legittimità, la statuizione sulle spese processuali è sindacabile nei limiti dell'accertamento che risulti violare il principio secondo il quale esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, esulando tuttavia dal potere di controllo della Corte di cassazione la valutazione, discrezionale da parte del giudice di merito, dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte: sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. 19 giugno 2013, n. 15317; Cass. 31 febbraio 2017, n. 8421; Cass. 17 ottobre 2017, n. 24502);

6.1. inoltre, l'art. 92, secondo comma c.p.c.., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla a un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche.

In particolare, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise (Cass. 10 febbraio 2014, n. 2883; Cass. 7 agosto 2019, n. 21157; Cass. 11 marzo 2022, n. 7992);

6.2. nel caso di specie, tuttavia, non sussiste l’incertezza giurisprudenziale denunciata, ma neppure le ipotesi genericamente allegate integrano "gravi ed eccezionali ragioni", secondo la previsione della norma infondatamente denunciata di violazione;

7. dalle superiori argomentazioni discende il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e con raddoppio del contributo unificato per la ricorrente, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la lavoratrice ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8615-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 187, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N. 8615/2020 Cron. Rep. Ud. 10/10/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 983/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 24/12/2019 R.G.N. 767/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 24 dicembre 2019, la Corte d’appello di Bologna ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], dipendente di [OSCURATO:SOCIETA]. dal 23 giugno 1994, avverso la sentenza di primo grado, di reiezione, in esito a rito Fornero, dell’impugnazione del licenziamento per superamento del periodo di comporto intimatole con lettera del 31 maggio 2017, per decadenza dall’azione; 2. essa ha, infatti, ritenuto tardiva la proposizione del tentativo di conciliazione in data 19 gennaio 2018 con la spedizione della relativa lettera (al 183° giorno), oltre il termine di centottanta giorni prescritto, a pena di decadenza dall’art. 6, secondo comma della legge n. 604/1966, come sostituito dall’art. 32, primo comma, della legge n. 183/2010 e modificato dall’art. 1, comma 38, della legge n. 92/2012, dalla data di spedizione dell’impugnazione stragiudiziale (il 20 luglio 2017), accertata dal primo giudice in base al principio di non contestazione, di cui era stata eccepita la mancanza di prova soltanto con l’atto di reclamo e pertanto tardivamente; 3. con atto notificato il 25 (27 e 28) febbraio 2020, la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, cui la società ha resistito con controricorso: 4. entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c. 5. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 6, secondo comma, della legge n. 604/1966, come sostituito dall’art. 32, primo comma della legge n. 183/2010 e modificato dall’art. 1, comma 38, della legge n. 92/2012, 12 disp. prel. c.c., per erronea affermazione della decorrenza del termine per il deposito del ricorso giudiziale dalla data di spedizione, anziché di ricevimento, dell’impugnazione stragiudiziale (primo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 6, secondo comma, della legge n. 604/1966, come sostituito dall’art. 32, primo comma, della legge n. 18 3/2010 e modificato dall’art. 1, comma 38, della legge n. 92/2012, 1334, 1335 c.c., per l’irrilevanza, erroneamente ritenuta, della natura di atto recettizio dell’impugnazione stragiudiziale prescritta dall’art. 6, primo comma, della legge n. 604/1966, nell’inosservanza del principio di certezza dei traffici giuridici, derogabile solo in caso di pregiudizio di un interesse prevalente, insussistente nel caso di specie (secondo motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c. anche in relazione all’art. 2697 c.c., per mancanza di prova, nell’onere della società datrice, dei fatti costitutivi dell’eccepita decadenza, avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuta tardiva la contestazione della lavoratrice soltanto con l’atto di reclamo del“la non conformità della data di invio a quella indicata nella missiva di impugnazione”, non trattandosi di un’eccezione, tanto meno in senso stretto, ma di una mera difesa (terzo motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. anche in relazione agli artt. 2697 c.c., 228 e 229 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente accertata, “per non contestazione e per condotta confessoria della parte”, la data del 20 luglio 2017 quale data di spedizione della lettera di impugnazione stragiudiziale, in difetto di un tale comportamento processuale della lavoratrice, sulla base dei richiamati atti difensivi propri e della controparte (quarto motivo); 2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati; 3. preliminarmente, deve essere ribadito il consolidato indirizzo di questa Corte, cui si ritiene di dare continuità per la corretta interpretazione, letterale e sistematica, dell’art. 6, secondo comma , della legge n. 604/1966, come sostituito dall'art. 32, primo comma, legge n. 183 del 2010 e modificato dall'art. 1, comma 38, legge n. 92/2012, secondo cui i l termine di decadenza in esso stabilito decorre dalla data di trasmissione dell'atto scritto d'impugnazione del licenziamento, di cui al primo comma del citato art. 6, e non dal perfezionamento dell'impugnazione stessa per effetto della sua ricezione da parte del datore di lavoro (Cass. 7 ottobre 2015, n. 20068; Cass. 8 agosto 2018, n.20666; Cass. 17 agosto 2020, n. 17197; Cass. 15 aprile 2021, n. 9919; Cass. 27 giugno 2023, n. 18259). In particolare, è stato ritenuto che “l'impugnazione del licenziamento, così come legislativamente strutturata a seguito dell'ultimo intervento di riforma, costituisce una fattispecie a formazione progressiva, soggetta a due distinti e successivi termini decadenziali, rispetto alla quale risulta indifferente il momento perfezionativo dell'atto di impugnativa vero e proprio. La norma non prevede, infatti, la perdita di efficacia di una impugnazione già perfezionatasi (dunque già pervenuta al destinatario) per effetto della successiva intempestiva attivazione dell'impugnante in sede contenziosa, ma impone un doppio termine di decadenza affinché l'impugnazione stessa sia in sé efficace. … la locuzione "L'impugnazione è inefficace se..." sta infatti ad indicare che, indipendentemente dal suo perfezionarsi (e quindi dai tempi in cui lo stesso si realizzi con la ricezione dell'atto da parte del destinatario), il lavoratore deve attivarsi, nel termine indicato, per promuovere il giudizio. Il primo termine si avrà per rispettato ove l'impugnazione sia trasmessa entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti indicati da parte del lavoratore, il quale, quindi, da tale momento, avendo assolto alla prima delle incombenze di cui è onerato, è assoggettato a quella ulteriore, sempre imposta a pena di decadenza, di attivare la fase giudiziaria entro il termine prefissato (Cass.n. 21410/2015). Sicché l'impugnazione, per essere in sé efficace e potere raggiungere il proprio scopo tipico (ferma ovviamente la sua ricezione da parte del datore di lavoro), richiede 'il rispetto di un doppio termine di decadenza, interamente rimesso al controllo dello stesso impugnante. Tale soluzione, oltre che con la lettera del testo normativo, è altresì coerente con la finalità acceleratoria che ha improntato la novella legislativa n. 92/2012 e non lede in alcun modo il diritto di difesa del lavoratore, che è anzi perfettamente in grado di conoscere il dies a quo per l'instaurazione della fase giudiziaria (egli essendo il soggetto che impugna giudizialmente il licenziamento, dopo averne fatto comunicazione di impugnazione stragiudiziale)” (Cass. 8 agosto 2018, n. 20666, in motivazione sub p.ti da 3 a 5); 3.1. deve quindi essere esclusa la ricorrenza delle violazioni di legge denunciate, in merito al difetto di prova della data di spedizione della lettera di impugnazione stragiudiziale della lavoratrice, trattandosi, tra l’altro, di contestazione dell’argomentato accertamento della Corte territoriale, sulla base di documentate ragioni (esposte ai primi tre capoversi di pg. 5 della sentenza), non adeguatamente confutate dalla lavoratrice sulla base del richiamo di atti difensivi inidonei allo scopo (in particolare, a pgg. 26 e 27 del ricorso). Esso è stato svolto in corretta applicazione del principio di non contestazione: posto che, nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare in termini specifici, e non limitati a una generica negazione, le circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda, ai sensi dell'art. 416, terzo comma c.p.c. (Cass. 27 giugno 2018, n. 16970; analogamente nel rito ordinario, ai sensi dell’art. 167 c.p.c., esso ha l’onere di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.: Cass. 26 novembre 2020, n. 2698; Cass. 23 marzo 2022, n. 9439). Parimenti, l'attore ha l'onere di puntuale e tempestiva contestazione, entro l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., dei fatti estintivi specificamente dedotti dal convenuto in comparsa di risposta e rientranti nella sua sfera di conoscibilità, salvo il potere del giudice di accertarne, d'ufficio, l'inesistenza in base alle risultanze ritualmente acquisite (Cass. 17 febbraio 2023, n. 5166); 4. la ricorrente ha dedotto infine violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., per essere “ingiusta la sentenza della Corte d’Appello”, avendo disatteso la pronuncia della Corte costituzionale n. 77/2018, “a fronte della particolarità della questione, e alla ritenuta perdurante oscillazione della giurisprudenza”, neppure avendo tenuto conto di altre gravi ed eccezionali ragioni, quali in particolare, “la posizione del lavoratore che agisce o resiste nel giudizio avente ad oggetto diritti ed obblighi nascenti dal rapporto di lavoro” o anche “le ipotesi in cui lo stesso lavoratore debba promuovere un giudizio per la tutela di diritti primari e fondamentali quali il mantenimento del posto di lavoro e non disponga di tutti gli elementi rilevanti e decisivi … nella disponibilità del datore di lavoro” (quinto motivo); 5. anch’esso è infondato; 6. in sede di legittimità, la statuizione sulle spese processuali è sindacabile nei limiti dell'accertamento che risulti violare il principio secondo il quale esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, esulando tuttavia dal potere di controllo della Corte di cassazione la valutazione, discrezionale da parte del giudice di merito, dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte: sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. 19 giugno 2013, n. 15317; Cass. 31 febbraio 2017, n. 8421; Cass. 17 ottobre 2017, n. 24502); 6.1. inoltre, l'art. 92, secondo comma c.p.c.., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla a un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise (Cass. 10 febbraio 2014, n. 2883; Cass. 7 agosto 2019, n. 21157; Cass. 11 marzo 2022, n. 7992); 6.2. nel caso di specie, tuttavia, non sussiste l’incertezza giurisprudenziale denunciata, ma neppure le ipotesi genericamente allegate integrano "gravi ed eccezionali ragioni", secondo la previsione della norma infondatamente denunciata di violazione; 7. dalle superiori argomentazioni discende il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e con raddoppio del contributo unificato per la ricorrente, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la lavoratrice ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del
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