CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04569/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusionide l Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto diannullare senza rinvio la sentenza in relazione alla mancatadeclaratoria di prescrizione del reato di cui al capo B); dichiarare inammissibile per il resto il ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto l'accoglimento delricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la condannadi [OSCURATO:PERSONA] in ordine a due delitti di furto in abitazione tentato e consumato, commessi ai danni della medesima persona offesa rispettivamente il 15 aprile 2017 (capo A) e il 28 novembre 2016 (capo B), quest'ultimo fatto aggravato da violenza sulle cose. 2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore, proponendo sette motivi. Il primo eccepisce la nullità (derivata) della sentenza per mancata tempestività nella trasmissione al difensore delle conclusioni scritte formulate dall'organo di accusa; e per la mancata concessione di un rinvio per consentire alla difesa di esercitare pienamente i proprio diritti rispetto alle richieste del P.M. Il secondo motivo denuncia l'omessa motivazione sulla questione, nonostante fosse stata proposta al giudice di appello. Il terzo eccepisce che il termine prescrizionale massimo per il reato di cui al capo A) era già decorso al momento della pronuncia della sentenza impugnata. Il quarto si duole del mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Il quinto motivo denuncia l'erronea applicazione della legge penale nel computato della pena, avendo il giudice di merito applicato la disciplina delle circostanze aggravanti privilegiate, che non era in vigore al momento del fatto. Il sesto deduce vizio di motivazione in punto di determinazione della pena, che la Corte di appello ha ritenuto di non dover giustificare, ritenendola fissata, erroneamente, in misura corrispondente al minimo edittale. Il settimo lamenta il diniego della sospensione condizionale della pena, che avrebbe potuto essere concessa all'imputato, se soltanto si fosse riconosciuta l'attenuante invocata, si fosse eliminata la pena per il reato prescritto e si fosse applicato il minimo edittale. 3. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati. 2. Il primo motivo è infondato. L'appello è stato presentato il 12 giugno 2024, quindi in data anteriore alla applicabilità per il giudizio di appello della disciplina introdotta dal d. lgs. n. 150 del 2022 (sulla regola temporale si veda per tutte Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, [OSCURATO:PERSONA]). Discende che il giudizio di appello ricadeva ratione temporis nel periodo di vigenza del c.d. rito emergenziale di cui all’art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020. Tale norma prevede che nel caso di rito cartolare: «Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica […] . La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica[…] ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto». Come risulta dagli atti del procedimento, cui il collegio ha accesso in ragione della questione processuale da decidere, risulta che nel giudizio di appello in esame (celebrato con rito cartolare), il Procuratore generale distrettuale ha ritualmente trasmesso le sue conclusioni che sono state puntualmente inviate al difensore dell’imputato il 24 febbraio 2025, in tempo utile per il deposito di conclusioni scritte nel termine di cinque giorni antecedenti l’udienza fissata al 6 marzo 2025. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Non è consentito il motivo di ricorso che deduca vizi di motivazione con riferimento a questioni di diritto. Inveroil vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è soltanto quello attinente alle questioni di fatto, non anche a quelle di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata, siano state comunque esattamente risolte(come nella specie), non può sussistere ragione alcuna di doglianza (cfr. per tutte Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 , Filardo). 4. Il terzo motivo è fondato. Va premesso che èammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.(Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819-01). Il reato di tentato furto in abitazione di cui al capo A) è stato commesso in data15 aprile 2017 (prima della entrata in vigore delle discipline più sfavorevoli che si sono susseguite a far data dal 3 agosto 2017 in avanti), sicché, in assenza di sospensioni, il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei avuto, è maturato il 15 ottobre 2024 , prima della pronuncia della sentenza impugnata. 5. Il quarto motivo è fondato. L’imputato ha asportato dalla cantina della vittima un alimentatore e un telecomando(capo B). Nel rispondere al motivo di appello relativo all’art. 62, n. 4, cod. pen., la Corte di appello esclude l’attenuante del danno di particolare tenuità richiamandosi all’assunto — privo di qualsivoglia giustificazione — secondo cui “gli oggetti materiali del furto” avrebbero “valore, di certo non trascurabile né irrisorio”, senza tuttavia indicare su quali parametri si fonda una simile conclusione e senza accertare l’entità reale del danno patrimoniale arrecato con la sottrazione di beni che, notoriamente, di regola hannomodesto valore. 6. Il quinto, sesto e settimo motivosono assorbiti. È bene chiarire, però, che al residuo reato in contestazione (capo B), commesso il 28 novembre 2016, non si applica ratione temporisla previsione del quarto comma dell’art. 624-bis cod. pen. che ha istituito le aggravanti c.d. privilegiate, pertanto, una volta concesse le circostanze attenuanti generiche (con giudizio di prevalenza come già aveva fatto il Tribunale), occorre tenere conto che, a differenza di quanto sostenuto dalla Corte di appello, il minimo edittale della pena detentiva ─previsto dalla legge, più favorevole, in vigore al momento del fatto ─ per il reato di cui all’art. 624-biscod. pen. era pari a un anno di reclusione. 7. Consegue che la sentenza impugnata deve essere a nnulla ta senza rinvio limitatamente al capo A), perché il reato è estinto per prescrizione, e con rinvio limitatamente all’attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e al trattamento sanzionatorio. Il ricorso va rigettato nel resto. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo A), perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla la medesima sentenza limitatamente all’attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. ed al trattamento sanzionatorio,con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezi