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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2023

Cassazione n. 29431/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 7260/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce che ha riformato quanto al trattamento sanzionatorio la sentenza del Tribunale di Lecce di condanna per il reato di cui all'art. 612 co.2 cod.pen.; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità - è aspecifico e in fatto perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pagg. da 2 a 6 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato che il secondo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego della sospensione condizionale della pena — è aspecifico e reiterativo rispetto alle ragioni per cui il beneficio è stato negato, espresse dalla Corte di merito con motivazione immune da vizi logici e/o giuridici (cfr. pag. 7 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato ammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 7260/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce che ha riformato quanto al trattamento sanzionatorio la sentenza del Tribunale di Lecce di condanna per il reato di cui all'art. 612 co.2 cod.pen.; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità - è aspecifico e in fatto perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pagg. da 2 a 6 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato che il secondo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego della sospensione condizionale della pena — è aspecifico e reiterativo rispetto alle ragioni per cui il beneficio è stato negato, espresse dalla Corte di merito con motivazione immune da vizi logici e/o giuridici (cfr. pag. 7 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato ammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2023.
Sentenza Cassazione n. 29431/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris