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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30763/2025

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di AGRIGENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, incontroverso il fatto descritto dall'imputazione ( per aver il ricorrente posteggiato sulla pubblica via l'autovettura, sottoposta a sequestro amministrativo e poi rubata, affidata alla sua custodia malgrado avesse assunto l'obbligo di non tenerla sulla pubblica via ma di custodirla presso il proprio garage), le relative doglianze si legano ad una asserzione - l'insussistenza del vincolo apposto sul bene al momento della condotta illecita contestata per una asserita acquiescenza alla confisca del mezzo disposta dal Prefetto- che per un verso appare irrilevante (perché comunque non faceva venir meno l'obbligo di custodia, con la dovuta diligenza, nel caso violato, posto a fondamento della ritenuta responsabilità ex art. 335 cp anche in considerazione delle puntuali considerazioni in diritto svolte dalla decisione gravata sulla perduranza del sequestro: si veda pag. 4, dal secondo capoverso) e, per altro verso, è all'evidenza inconferente perchè troverebbe esclusivo ma altrettanto inadeguato fondamento in una dichiarazione dell'imputato successiva al furto dell'autovettura sequestrata, fatto che ne conclamava, di contro, la responsabilità rendendo irrilevanti i propositi successivi del [OSCURATO:PERSONA] (per l'appunto quelli, manifestati ai CC nel denunziare il furto dell'autovettura, di consegnare l'auto in esecuzione del provvedimento prefettizio cui intendeva adeguarsi senza opposizione alcuna malgrado non fossero ancora decorsi i termini per impugnare il detto atto); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 26 maggio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di AGRIGENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, incontroverso il fatto descritto dall'imputazione ( per aver il ricorrente posteggiato sulla pubblica via l'autovettura, sottoposta a sequestro amministrativo e poi rubata, affidata alla sua custodia malgrado avesse assunto l'obbligo di non tenerla sulla pubblica via ma di custodirla presso il proprio garage), le relative doglianze si legano ad una asserzione - l'insussistenza del vincolo apposto sul bene al momento della condotta illecita contestata per una asserita acquiescenza alla confisca del mezzo disposta dal Prefetto- che per un verso appare irrilevante (perché comunque non faceva venir meno l'obbligo di custodia, con la dovuta diligenza, nel caso violato, posto a fondamento della ritenuta responsabilità ex art. 335 cp anche in considerazione delle puntuali considerazioni in diritto svolte dalla decisione gravata sulla perduranza del sequestro: si veda pag. 4, dal secondo capoverso) e, per altro verso, è all'evidenza inconferente perchè troverebbe esclusivo ma altrettanto inadeguato fondamento in una dichiarazione dell'imputato successiva al furto dell'autovettura sequestrata, fatto che ne conclamava, di contro, la responsabilità rendendo irrilevanti i propositi successivi del [OSCURATO:PERSONA] (per l'appunto quelli, manifestati ai CC nel denunziare il furto dell'autovettura, di consegnare l'auto in esecuzione del provvedimento prefettizio cui intendeva adeguarsi senza opposizione alcuna malgrado non fossero ancora decorsi i termini per impugnare il detto atto); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 26 maggio 20
Sentenza Cassazione n. 30763/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris