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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2023

Cassazione n. 19854/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25151/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. difesa dagli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Aci, domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Bolzano,viale Stazione n. 7; –controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 810/03/2019, depositata il 2luglio 2019; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Dalla sentenza e dagli atti di parte emerge quanto segue.

La società controricorrente, mediante spedizioniere doganale in regime di rappresentanza diretta, presentò presso l’Ufficio delle dogane della Spezia le dichiarazioni IM/4 n. 3776/K del 22.02.2012 e IM/4 n. 10161/K del 23/04/2014 per l’importazione di elementi di fissaggio, dichiarati di origine e provenienza Taiwan.

In seguito alla attività espletata dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), l’Ufficio delle dogane procedette alla revisione dell’accertamento delle dichiarazioni doganali innanzi indicate con applicazione del dazio antidumping pari all’85%.

Vennero emessi nei confronti della predetta società avvisi di rettifica (prot. 6929/RU e prot. 11993/RU ) ed irrogazione di sanzioni (prot.n. 2930/RU e prot.

N. 11996/RU) i quali vennero impugnati dalla contribuente.

Il giudice di prime cure accolse il ricorso della contribuente e la decisione venne confermata dalla CTR della Liguria.

Nel dettaglio, il giudice di seconde cure affermò che “gli atti di irrogazione sanzioni ed interessi, discendono da quello principale per il quale emerge la buona fede della società.

La relazione Olaf si limita a contenere una mera descrizione dei fatti non giungendo a validità probatoria.

E’ evidente che il rapporto redatto dall’OLAF, ente con poteri investigativi, possa ritenersi giuridicamente valido solo se supportato da prove delle irregolarità riscontrate.

Nel caso non è stata provata l’imputabilità dell’affermata irregolarità a fatto dell’esportatore.

La relazione OLAF si limita a contenere una mera descrizione dei fatti non giungendo quindi a validità probatoria”.

Richiamò all’uopo Corte di Giustizia [OSCURATO:DATA_NASCITA] –causa C-47/16.

Il giudice di merito, inoltre affermò che non fossero state riportate “prove supplementari ai risultati Olaf che potessero convalidarli” e pertanto che non si potesse considerare assolto l’onere probatorio gravante sull’Agenzia mediante le informative dell’Olaf, non essendo le stesse sufficiente a provare l’origine cinese delle merci in presenza di un legittimo affidamento dell’esportatore sulla produzione locale di quanto importato.

La CTR evidenziò, al riguardo, come la Camera di Commercio di Taipei non fosse stata in grado di dichiarare la falsità dei certificati sapendo che la ditta anche a Taiwan operava simili lavorazioni, “ determinando così nell’a cquirente la convinzione della bontà di quanto acquistato e venendo così a mancare la colpa dell’esportatore”.

A ciò aggiunse, inoltre, come il giudice penale avesse stabilito l’assenza di prova dell’origine cinese della merce e pertanto avesse disposto l’archiviazione del parallelo processo penale.

Il giudice di seconde cure ritenne, quindi, sussistere la buona fede del contribuente, evidenziando che, perché questa potesse essere esclusa, il rapporto dell’OLAF avrebbe dovuto essere suffragato da prove supplementari fornite “dall’autorità doganale del luogo che, al contrario, ha dovuto ammettere i propri dubbi, trattandosi di merci prodotti anche in loco della ditta medesima”.

Avverso la prefata sentenza agisce l’Agenzia delle dogane con quattro motivi.

La società controricorrente resiste con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un motivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Deve preliminarmente darsi atto che nel corso del procedimento vi è stato l’annullamento in autotutela dell’avviso di rettifica n. 6929/RU, notificato in data 21.2.2017, per un valore di Euro 58.643,72 e l’atto di irrogazione della sanzione tributaria ex art. 303, comma 3, lett. e) TULD, prot.

N. 6930/2017 (inerenti alla dichiarazione IM4 3776 K del 22/2/2102) notificato il 21/2/2017 per un valore di euro 58,643,72, sicché oggetto di giudizio sono gli altri atti impositivi. 2.Possono ora trattarsi le singole doglianze.

Con il primo motivo si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 112 del Reg.

UE n. 883 del 2013, già artt. 9 e 10 del Reg.

CE n. 1073/1999, 2698 c.c.

Il giudice di seconde cure avrebbe errato nel non considerare la relazione dell’OLAF prova di per sé.

Nella specie la Corte ha ritenuto l’informativa non potesse assurgere a piena prova avendo bisogno di essere corroborata da altri elementi e che avesse una mera rilevanza descrittiva.

3. Con il secondo motivo si deduce il vizio di “motivazione alogica, violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c.” Con l’indicato motivo ci si duole del fatto che la CTR, sostanzialmente con motivazione apparente, riconducendo il rapporto OLAF ad un rapporto meramente descrittivo, avrebbe “declassato” il contenuto del rapporto pur enunciante “i vari passaggi, le bollette, le relative date, dalla Cina, soggetta a dazio antidumping per quella merce a Taiwan, paese non soggetto a tale dazio”.

4. Con il terzo motivo si deduce l a violazione e falsa applicazione degli artt. 220 reg. 2913 del 1992 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.

Con il predetto motivo ci si duole del fatto che il certificato rilasciato avesse tutti gli elementi in sé per indurre nel contribuente il sospetto della falsità dell’origine taiwanese, poiché la merce era transitata in Taiwan (provenendo dalla Cina) per un solo giorno, tempo insufficiente per effettuare la trasformazione necessaria per il cambio di origine.

In relazione al prefato motivo il controricorrente assume di aver, sin dal primo grado, evidenziato che l’Agenzia delle dogane, in difetto di una delibera di estensione del dazio-antidumping presa dal Consiglio dell’Unione Europea non avrebbe potuto discrezionalmente applicazione il dazio deliberato dal Consiglio della UE per importazioni di un determinato tipo di beni dalla Cina sull’importazione di tali beni dal Taiwan, così estendendo il dazio- antidumping previsto dal regolamento (CE) n. 91 del 2009 del Consiglio del 26 gennaio 2009 esclusivamente per le importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di tali beni dichiarati originari dal Taiwan dalle autorità taiwanesi senza che la commissione europea avesse esteso con il regolamento di esecuzione il dazio antidumping alle importazioni di tali elementi di fissaggio in ferro o in acciaio spediti dal Taiwan.

Il controricorrente chiede, in subordine, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia circa l’interpretazione ed applicazione della normativa sul dazio antidumping. 5.Con il quarto motivo del ricorso principale ci si duole del valore probatorio attribuito al decreto di archiviazione del procedimento relativo al contrabbando di merce con falsa indicazione di origine, poiché esso non spiega gli effetti sulla lite tributaria.

6. Con il primo ed unico motivo del ricorso incidentale, infine, ci si duole della disposta compensazione delle spese di giudizio tenuto conto dell’integrale annullamento degli atti doganali impugnati e quindi, della soccombenza dell’Agenzia delle entrate.

7. Il primo motivo ed il secondo motivo del ricorso principale, da trattarsi congiuntamente stante l’intima connessione esistente tra gli stessi, sono fondati.

L'ordinamento comunitario attribuisce piena rilevanza di elemento probatorio alla relazione redatta dall'OLAF all'esito delle indagini antifrode, come previsto dall'art. 9 comma 2 del reg.

CE n. 1073/1999 del Parlamento e del Consiglio in data 25.5.1999 (relativo alle "indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)") che espressamente considera la relazione redatta dall'OLAF al termine delle indagini "equipollente" alle relazioni amministrative redatte dagli ispettori dello Stato membro, tanto ai fini delle "regole di valutazione" applicabili, quanto ai fini del "valore" probatorio da riconoscere a tali relazioni secondo la disciplina legislativa dello Stato membro.

Occorre precisare, al riguardo, che se la indicata norma comunitaria attribuisce tale efficacia probatoria esclusivamente al rapporto finale ("al termine della indagine l'Ufficio redige sotto l'autorità del direttore una relazione finale….Le relazioni così elaborate costituiscono elementi di prova..."), tuttavia la stessa non pone alcuna limitazione in ordine alla utilizzabilità nei procedimenti amministrativi e giudiziali dello Stato membro anche delle altre fonti di prova acquisite nel corso delle indagini svolte dall'OLAF, come è dato evincere dall'art. 9, comma 3 e dall'art. 10, comma 1 del medesimo regolamento comunitario i quali prevedono la trasmissione alle autorità degli Stati membri interessati, rispettivamente, di "ogni documento utile" acquisito e la comunicazione di "qualsiasi informazione" ottenuta nel corso delle indagini.

In questo senso si è espressa anche la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "la relazione elaborata dall'OLAF ha piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari dello Stato membro così come dispone il reg.

CE 1073/99 e dunque gli elementi raccolti in quei verbali e fatti propri nell'avviso di accertamento sono del tutto idonei a giustificare la pretesa di recupero" (cfr.

Corte Cass. Sez.

T n. 4997 del 2009; id. n. 23985 del 2008; id. n. 13890 del 2008), non dubitandosi in tali sentenze che, se la relazione elaborata dall'OLAF ha pieno valore probatorio, anche "gli elementi raccolti in quei verbali e fatti propri nell'avviso di accertamento" sono idonei a sostenere la pretesa tributaria (cfr.: Corte C ass. n. 23985/2008, in motivazione; Cass., Sez.

T , n.10118 del 2017; Cass., Sez.

T, n. 14036 del 2012; Cass., Sez.

T, n. 13496; Cass., Sez.

T, n. 4997 del 2009; il principio è stato recentemente ribadito da Cass. Sez.

T, n. 28358 del 2019; Cass. Sez.

T, n. 2139 del 2020 e da Cass. Sez.

T, n. 23686 del 2022 e da Cass. Sez.

T, n. 2338 del 2023).

Non può sorgere dubbio alcuno, quindi, sulla valenza probatoria in sede giurisdizionale degli accertamenti compiuti dagli organi esecutivi dell'OLAF ai sensi del Regolamento (CE) n. 1073/1999, spettando al contribuente che ne contesti il fondamento fornire la prova contraria (Cass., Sez.

T, n. 19118 del 2017, Cass., Sez.

T , n. 14036 del 2012; Cass., Sez.

T, n. 13496 del 2012; Cass., Sez.

T, n. 4997 del 2009; Cass., Sez.

T, n. 23985 del 2008), tanto che tali accertamenti possono essere posti, anche da soli, a fondamento degli avvisi di accertamento (Cass., Sez.

V, n. 5892 del 2013), sicchéla motivazione degli avvisi di accertamento può avvenire anche per relationem con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dall'autorità ispettiva, né l'ufficio viene meno all'onere di una autonoma valutazione degli elementi acquisiti in sede ispettiva, in quanto si limita a condividere le motivazioni espresse dall'autorità ispettiva (Cass. Sez.

T , n. 32957 del 2018; Cass. Sez.

T, n. 14275 del 2018; Cass. Sez.

T n. 4396 del 2018).

Circa, la rilevanza probatoria della relazione redatta dall’OLAF rileva infine quanto affermato da Cass. civ., 17 gennaio 2020, n. 893, la quale ha osservato che «in caso di preferenze tariffarie generalizzate non è obbligatorio il ricorso alla cooperazione amministrativa con lo Stato di esportazione a termini del Reg. (CEE) del 2 luglio 1993, n. 2454/93 laddove le autorità doganali dello Stato di importazione non nutrano dubbi sull'origine reale delle merci, ancorché fondati su una informativa dell'OLAF, nonostante tali certificati d'origine non siano stati dichiarati invalidi (Cass. civ., 17 gennaio 2020, n. 893; Cass., Sez.

V n. 25347 del 2020).

Alla luce della giurisprudenza della Corte, il giudice di secondo grado ha errato nel valutare la valenza probatoria della relazione Olaf, attribuendole una connotazione meramente descrittiva, essendo tale affermazione, di per sé, priva di significato, riducendosi così la ratio della decisione ad una mera asserzione.

Se una relazione descrive dei fatti non significa che non siano fatti rilevanti anche sotto il profilo probatorio e la CTR avrebbe dovuto quindi spiegare l’affermazione fatta.

Sul punto, quindi, la CTR è venuta meno agli obblighi motivazionali cui è tenuta alla stregua di quanto costituzionalmente previsto dall’art. 111, sesto comma, Cost., rendendo al riguardo una motivazione meramente apparente.

Nel consegue l’accoglimento dei suindicati motivi.

Deve infine evidenziarsi che in considerazione dei principi, consolidati, innanzi riportati ed in questa sede applicati, deve essere respinta la generica e manifestamente infondata richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ex art. 267 TFUE per sottoporre la questione avente ad oggetto la validità, ai fini dell’applicazione nel caso concreto del dazio antidumping, delle comunicazioni/relazioni inviate dall’OLAF all’Agenzia delle dogane prodotte nel presente contezioso.

Al riguardo deve peraltro rimarcarsi che il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea presuppone il dubbio interpretativo su una norma comunitaria, che non ricorre allorché l'interpretazione sia autoevidente oppure il senso della norma sia già stato chiarito da precedenti pronunce della Corte, non rilevando, peraltro, il profilo applicativo di fatto, che è rimesso al giudice nazionale a meno che non involga un'interpretazione generale ed astratta (Cass. Sez.

T, n. 15041 del 2017).

Nella specie, non si profila alcun dubbio che legittimi tale rinvio sia alla luce del piano contenuto delle norme comunitarie innanzi richiamate, della consolidata giurisprudenza fondata sulla normativa comunitaria ed alla luce delle decisioni della Corte di Giustizia che si sono espresse circa il valore probatorio delle relazioni redatte dall’OLAF (tra cui quella citata dalla sentenza impugnata Corte di Giustizia 16.3.2017 – causa C - 47/16). 8.Il terzo motivo del ricorso principale ed il primo di quello incidentale, sono assorbiti perdendo immediata rilevanza decisoria per effetto dell’accoglimento delle censure di cui al primo ed al secondo motivo del ricorso principale.

Tutte lequestioni ed istanze sollevate dal controricorrente in merito al prefato motivo, potranno essere eventualmente oggetto di valutazione da parte del giudice del rinvio unitamente alle altre questioni rimaste assorbite. 9.Il quarto motivo è inammissibile.

Con il motivo ci si duole del valore probatorio attribuito al decreto di archiviazione del procedimento relativo al contrabbando di merce con falsa indicazione di origine, poiché esso non spiega gli effetti sulla lite tributaria.

Il motivo non coglie la ratio della decisione.

Infatti, ilriferimento al processo penale è fatto solo al fine di rafforzare il ragionamento posto a fondamento della decisione relativo al valore probatorio delle indagini poste in essere dall’OLAFe non costituisce autonoma ratio decidendi. 10.In conclusione devono essere accolti primo ed il secondo motivo del ricorso principale , dichiarato inammissibile il q uarto , assorbito il terzo ed il motivo di ricorso incidentale.La sentenza va cassata con riferimento ai motivi accolti e rinviata alla Corte di Giustizia tributaria della Liguria, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, dichiara inammissibile il quarto ed assorbito il terzo ed il moti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25151/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. difesa dagli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Aci, domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Bolzano,viale Stazione n. 7; –controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 810/03/2019, depositata il 2luglio 2019; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Dalla sentenza e dagli atti di parte emerge quanto segue. La società controricorrente, mediante spedizioniere doganale in regime di rappresentanza diretta, presentò presso l’Ufficio delle dogane della Spezia le dichiarazioni IM/4 n. 3776/K del 22.02.2012 e IM/4 n. 10161/K del 23/04/2014 per l’importazione di elementi di fissaggio, dichiarati di origine e provenienza Taiwan. In seguito alla attività espletata dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), l’Ufficio delle dogane procedette alla revisione dell’accertamento delle dichiarazioni doganali innanzi indicate con applicazione del dazio antidumping pari all’85%. Vennero emessi nei confronti della predetta società avvisi di rettifica (prot. 6929/RU e prot. 11993/RU ) ed irrogazione di sanzioni (prot.n. 2930/RU e prot. N. 11996/RU) i quali vennero impugnati dalla contribuente. Il giudice di prime cure accolse il ricorso della contribuente e la decisione venne confermata dalla CTR della Liguria. Nel dettaglio, il giudice di seconde cure affermò che “gli atti di irrogazione sanzioni ed interessi, discendono da quello principale per il quale emerge la buona fede della società. La relazione Olaf si limita a contenere una mera descrizione dei fatti non giungendo a validità probatoria. E’ evidente che il rapporto redatto dall’OLAF, ente con poteri investigativi, possa ritenersi giuridicamente valido solo se supportato da prove delle irregolarità riscontrate. Nel caso non è stata provata l’imputabilità dell’affermata irregolarità a fatto dell’esportatore. La relazione OLAF si limita a contenere una mera descrizione dei fatti non giungendo quindi a validità probatoria”. Richiamò all’uopo Corte di Giustizia [OSCURATO:DATA_NASCITA] –causa C-47/16. Il giudice di merito, inoltre affermò che non fossero state riportate “prove supplementari ai risultati Olaf che potessero convalidarli” e pertanto che non si potesse considerare assolto l’onere probatorio gravante sull’Agenzia mediante le informative dell’Olaf, non essendo le stesse sufficiente a provare l’origine cinese delle merci in presenza di un legittimo affidamento dell’esportatore sulla produzione locale di quanto importato. La CTR evidenziò, al riguardo, come la Camera di Commercio di Taipei non fosse stata in grado di dichiarare la falsità dei certificati sapendo che la ditta anche a Taiwan operava simili lavorazioni, “ determinando così nell’a cquirente la convinzione della bontà di quanto acquistato e venendo così a mancare la colpa dell’esportatore”. A ciò aggiunse, inoltre, come il giudice penale avesse stabilito l’assenza di prova dell’origine cinese della merce e pertanto avesse disposto l’archiviazione del parallelo processo penale. Il giudice di seconde cure ritenne, quindi, sussistere la buona fede del contribuente, evidenziando che, perché questa potesse essere esclusa, il rapporto dell’OLAF avrebbe dovuto essere suffragato da prove supplementari fornite “dall’autorità doganale del luogo che, al contrario, ha dovuto ammettere i propri dubbi, trattandosi di merci prodotti anche in loco della ditta medesima”. Avverso la prefata sentenza agisce l’Agenzia delle dogane con quattro motivi. La società controricorrente resiste con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve preliminarmente darsi atto che nel corso del procedimento vi è stato l’annullamento in autotutela dell’avviso di rettifica n. 6929/RU, notificato in data 21.2.2017, per un valore di Euro 58.643,72 e l’atto di irrogazione della sanzione tributaria ex art. 303, comma 3, lett. e) TULD, prot. N. 6930/2017 (inerenti alla dichiarazione IM4 3776 K del 22/2/2102) notificato il 21/2/2017 per un valore di euro 58,643,72, sicché oggetto di giudizio sono gli altri atti impositivi. 2.Possono ora trattarsi le singole doglianze. Con il primo motivo si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 112 del Reg. UE n. 883 del 2013, già artt. 9 e 10 del Reg. CE n. 1073/1999, 2698 c.c. Il giudice di seconde cure avrebbe errato nel non considerare la relazione dell’OLAF prova di per sé. Nella specie la Corte ha ritenuto l’informativa non potesse assurgere a piena prova avendo bisogno di essere corroborata da altri elementi e che avesse una mera rilevanza descrittiva. 3. Con il secondo motivo si deduce il vizio di “motivazione alogica, violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c.” Con l’indicato motivo ci si duole del fatto che la CTR, sostanzialmente con motivazione apparente, riconducendo il rapporto OLAF ad un rapporto meramente descrittivo, avrebbe “declassato” il contenuto del rapporto pur enunciante “i vari passaggi, le bollette, le relative date, dalla Cina, soggetta a dazio antidumping per quella merce a Taiwan, paese non soggetto a tale dazio”. 4. Con il terzo motivo si deduce l a violazione e falsa applicazione degli artt. 220 reg. 2913 del 1992 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Con il predetto motivo ci si duole del fatto che il certificato rilasciato avesse tutti gli elementi in sé per indurre nel contribuente il sospetto della falsità dell’origine taiwanese, poiché la merce era transitata in Taiwan (provenendo dalla Cina) per un solo giorno, tempo insufficiente per effettuare la trasformazione necessaria per il cambio di origine. In relazione al prefato motivo il controricorrente assume di aver, sin dal primo grado, evidenziato che l’Agenzia delle dogane, in difetto di una delibera di estensione del dazio-antidumping presa dal Consiglio dell’Unione Europea non avrebbe potuto discrezionalmente applicazione il dazio deliberato dal Consiglio della UE per importazioni di un determinato tipo di beni dalla Cina sull’importazione di tali beni dal Taiwan, così estendendo il dazio- antidumping previsto dal regolamento (CE) n. 91 del 2009 del Consiglio del 26 gennaio 2009 esclusivamente per le importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di tali beni dichiarati originari dal Taiwan dalle autorità taiwanesi senza che la commissione europea avesse esteso con il regolamento di esecuzione il dazio antidumping alle importazioni di tali elementi di fissaggio in ferro o in acciaio spediti dal Taiwan. Il controricorrente chiede, in subordine, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia circa l’interpretazione ed applicazione della normativa sul dazio antidumping. 5.Con il quarto motivo del ricorso principale ci si duole del valore probatorio attribuito al decreto di archiviazione del procedimento relativo al contrabbando di merce con falsa indicazione di origine, poiché esso non spiega gli effetti sulla lite tributaria. 6. Con il primo ed unico motivo del ricorso incidentale, infine, ci si duole della disposta compensazione delle spese di giudizio tenuto conto dell’integrale annullamento degli atti doganali impugnati e quindi, della soccombenza dell’Agenzia delle entrate. 7. Il primo motivo ed il secondo motivo del ricorso principale, da trattarsi congiuntamente stante l’intima connessione esistente tra gli stessi, sono fondati. L'ordinamento comunitario attribuisce piena rilevanza di elemento probatorio alla relazione redatta dall'OLAF all'esito delle indagini antifrode, come previsto dall'art. 9 comma 2 del reg. CE n. 1073/1999 del Parlamento e del Consiglio in data 25.5.1999 (relativo alle "indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)") che espressamente considera la relazione redatta dall'OLAF al termine delle indagini "equipollente" alle relazioni amministrative redatte dagli ispettori dello Stato membro, tanto ai fini delle "regole di valutazione" applicabili, quanto ai fini del "valore" probatorio da riconoscere a tali relazioni secondo la disciplina legislativa dello Stato membro. Occorre precisare, al riguardo, che se la indicata norma comunitaria attribuisce tale efficacia probatoria esclusivamente al rapporto finale ("al termine della indagine l'Ufficio redige sotto l'autorità del direttore una relazione finale….Le relazioni così elaborate costituiscono elementi di prova..."), tuttavia la stessa non pone alcuna limitazione in ordine alla utilizzabilità nei procedimenti amministrativi e giudiziali dello Stato membro anche delle altre fonti di prova acquisite nel corso delle indagini svolte dall'OLAF, come è dato evincere dall'art. 9, comma 3 e dall'art. 10, comma 1 del medesimo regolamento comunitario i quali prevedono la trasmissione alle autorità degli Stati membri interessati, rispettivamente, di "ogni documento utile" acquisito e la comunicazione di "qualsiasi informazione" ottenuta nel corso delle indagini. In questo senso si è espressa anche la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "la relazione elaborata dall'OLAF ha piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari dello Stato membro così come dispone il reg. CE 1073/99 e dunque gli elementi raccolti in quei verbali e fatti propri nell'avviso di accertamento sono del tutto idonei a giustificare la pretesa di recupero" (cfr. Corte Cass. Sez. T n. 4997 del 2009; id. n. 23985 del 2008; id. n. 13890 del 2008), non dubitandosi in tali sentenze che, se la relazione elaborata dall'OLAF ha pieno valore probatorio, anche "gli elementi raccolti in quei verbali e fatti propri nell'avviso di accertamento" sono idonei a sostenere la pretesa tributaria (cfr.: Corte C ass. n. 23985/2008, in motivazione; Cass., Sez. T , n.10118 del 2017; Cass., Sez. T, n. 14036 del 2012; Cass., Sez. T, n. 13496; Cass., Sez. T, n. 4997 del 2009; il principio è stato recentemente ribadito da Cass. Sez. T, n. 28358 del 2019; Cass. Sez. T, n. 2139 del 2020 e da Cass. Sez. T, n. 23686 del 2022 e da Cass. Sez. T, n. 2338 del 2023). Non può sorgere dubbio alcuno, quindi, sulla valenza probatoria in sede giurisdizionale degli accertamenti compiuti dagli organi esecutivi dell'OLAF ai sensi del Regolamento (CE) n. 1073/1999, spettando al contribuente che ne contesti il fondamento fornire la prova contraria (Cass., Sez. T, n. 19118 del 2017, Cass., Sez. T , n. 14036 del 2012; Cass., Sez. T, n. 13496 del 2012; Cass., Sez. T, n. 4997 del 2009; Cass., Sez. T, n. 23985 del 2008), tanto che tali accertamenti possono essere posti, anche da soli, a fondamento degli avvisi di accertamento (Cass., Sez. V, n. 5892 del 2013), sicchéla motivazione degli avvisi di accertamento può avvenire anche per relationem con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dall'autorità ispettiva, né l'ufficio viene meno all'onere di una autonoma valutazione degli elementi acquisiti in sede ispettiva, in quanto si limita a condividere le motivazioni espresse dall'autorità ispettiva (Cass. Sez. T , n. 32957 del 2018; Cass. Sez. T, n. 14275 del 2018; Cass. Sez. T n. 4396 del 2018). Circa, la rilevanza probatoria della relazione redatta dall’OLAF rileva infine quanto affermato da Cass. civ., 17 gennaio 2020, n. 893, la quale ha osservato che «in caso di preferenze tariffarie generalizzate non è obbligatorio il ricorso alla cooperazione amministrativa con lo Stato di esportazione a termini del Reg. (CEE) del 2 luglio 1993, n. 2454/93 laddove le autorità doganali dello Stato di importazione non nutrano dubbi sull'origine reale delle merci, ancorché fondati su una informativa dell'OLAF, nonostante tali certificati d'origine non siano stati dichiarati invalidi (Cass. civ., 17 gennaio 2020, n. 893; Cass., Sez. V n. 25347 del 2020). Alla luce della giurisprudenza della Corte, il giudice di secondo grado ha errato nel valutare la valenza probatoria della relazione Olaf, attribuendole una connotazione meramente descrittiva, essendo tale affermazione, di per sé, priva di significato, riducendosi così la ratio della decisione ad una mera asserzione. Se una relazione descrive dei fatti non significa che non siano fatti rilevanti anche sotto il profilo probatorio e la CTR avrebbe dovuto quindi spiegare l’affermazione fatta. Sul punto, quindi, la CTR è venuta meno agli obblighi motivazionali cui è tenuta alla stregua di quanto costituzionalmente previsto dall’art. 111, sesto comma, Cost., rendendo al riguardo una motivazione meramente apparente. Nel consegue l’accoglimento dei suindicati motivi. Deve infine evidenziarsi che in considerazione dei principi, consolidati, innanzi riportati ed in questa sede applicati, deve essere respinta la generica e manifestamente infondata richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ex art. 267 TFUE per sottoporre la questione avente ad oggetto la validità, ai fini dell’applicazione nel caso concreto del dazio antidumping, delle comunicazioni/relazioni inviate dall’OLAF all’Agenzia delle dogane prodotte nel presente contezioso. Al riguardo deve peraltro rimarcarsi che il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea presuppone il dubbio interpretativo su una norma comunitaria, che non ricorre allorché l'interpretazione sia autoevidente oppure il senso della norma sia già stato chiarito da precedenti pronunce della Corte, non rilevando, peraltro, il profilo applicativo di fatto, che è rimesso al giudice nazionale a meno che non involga un'interpretazione generale ed astratta (Cass. Sez. T, n. 15041 del 2017). Nella specie, non si profila alcun dubbio che legittimi tale rinvio sia alla luce del piano contenuto delle norme comunitarie innanzi richiamate, della consolidata giurisprudenza fondata sulla normativa comunitaria ed alla luce delle decisioni della Corte di Giustizia che si sono espresse circa il valore probatorio delle relazioni redatte dall’OLAF (tra cui quella citata dalla sentenza impugnata Corte di Giustizia 16.3.2017 – causa C - 47/16). 8.Il terzo motivo del ricorso principale ed il primo di quello incidentale, sono assorbiti perdendo immediata rilevanza decisoria per effetto dell’accoglimento delle censure di cui al primo ed al secondo motivo del ricorso principale. Tutte lequestioni ed istanze sollevate dal controricorrente in merito al prefato motivo, potranno essere eventualmente oggetto di valutazione da parte del giudice del rinvio unitamente alle altre questioni rimaste assorbite. 9.Il quarto motivo è inammissibile. Con il motivo ci si duole del valore probatorio attribuito al decreto di archiviazione del procedimento relativo al contrabbando di merce con falsa indicazione di origine, poiché esso non spiega gli effetti sulla lite tributaria. Il motivo non coglie la ratio della decisione. Infatti, ilriferimento al processo penale è fatto solo al fine di rafforzare il ragionamento posto a fondamento della decisione relativo al valore probatorio delle indagini poste in essere dall’OLAFe non costituisce autonoma ratio decidendi. 10.In conclusione devono essere accolti primo ed il secondo motivo del ricorso principale , dichiarato inammissibile il q uarto , assorbito il terzo ed il motivo di ricorso incidentale.La sentenza va cassata con riferimento ai motivi accolti e rinviata alla Corte di Giustizia tributaria della Liguria, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, dichiara inammissibile il quarto ed assorbito il terzo ed il moti
Sentenza Cassazione n. 19854/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris