CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 novembre 2022
Cassazione n. 01313/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13 gennaio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Venezia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacché le censure - oltre ad essere prospettate in modo del tutto generico - esulano da quelle sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Invero, quanto ai motivi afferenti all'omessa motivazione in ordine all'art. 129 cod. proc. pen. e all'erronea qualificazione giuridica del fatto, deve rilevarsi che - analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194) - la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità; Considerato che parimenti non consentita risulta la censura afferente all'eccessività della pena, dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare ; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e . della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]