CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 ottobre 2025
Cassazione n. 29176/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Torino emessa in data 29/10/2025,preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale delprocedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],vista la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto di rigettare il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 09/04/2025 la Corte di Appello di Potenza haconfermato la sentenza emessa in data 12/01/2021 dal Tribunale di Matera, dicondanna dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata estorsione aggravatain concorso, commessa a [OSCURATO:PERSONA] il 4 aprile 2017.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensoredell’imputato, affidandolo a cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti richiestidall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell'articolo606, comma 1, lettera e) cod. proc. pen., con riferimento agli elementi probatoria carico dell’imputato; mancanza di motivazione sulle doglianze difensive in sededi appello; violazione dell’art. 6 comma 1 CEDU. Assume la difesa che la Corte diappello non avrebbe risposto alle doglianze difensive contenute nell’atto diappello, con riferimento all’assenza di prove circa la manipolazione del sistemainformatico da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e la riferibilità allo stesso dell’indirizzoIP tramite il quale è avvenuto il fatto con ripercussioni anche sulla qualificazionedei fatti come truffa informatica.2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge ai sensi dell'articolo606, comma 1, lettera b) cod. proc. pen., con riferimento all’errata qualificazionegiuridica dei fatti e all’assenza di elementi che possano ricondurre all’imputato laviolazione del sistema informatico. In particolare, la difesa evidenzia che:l’accredito della somma di denaro sulla postepay risultata intestata all’imputato,mediante utilizzo indebito delle credenziali della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], èstato bloccato dal sistema informatico in quanto non autorizzato e che quindi lasomma non è mai entrata nel possesso dell’imputato stesso; la p.o., in sededibattimentale, ha riferito di volere rimettere la querela; il beneficiario dellaviolazione del sistema informatico non può essere considerato automaticamenteil violatore di tale sistema, perché potrebbe anche non essere a conoscenza delladerivazione illecita della somma da lui percepita; nessuna somma di denaro èentrata nella disponibilità del ricorrente in quanto stornata dall’istituto di credito;[OSCURATO:PERSONA] non ha mai contattato [OSCURATO:PERSONA] per carpire le chiavi di accesso al contocorrente e non si è impossessato dei suoi dati personali per accedere al suoconto tramite sistema il informatico delle Poste.2.3. Con il terzo motivo motivo, si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen.,in relazione agli artt. 152 cod. pen., 339 e 340 cod. proc. pen. per mancatadeclaratoria di improcedibilità, non luogo a procedere, per intervenutaremissione di querela ed accettazione della stessa; violazione del diritto di difesa.Assume la difesa che all’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],la persona offesa [OSCURATO:PERSONA], che non si costituiva parte civile, dichiaravadi volere rimettere la querela, ma il giudice procedeva all’apertura deldibattimento e all’assunzione delle prove con audizione dei testi dell’accusa,invece di pronunciare sentenza di non luogo a procedere “per remissione tacitadella querela”; la difesa richiama, in proposito, quanto disposto dall’art. 152comma 3 cod. proc, pen. come introdotto dal d.lgs. 150/2022 che prevedel'improcedibilità per remissione tacita della querela in caso di mancatacomparizione senza giustificato motivo del querelante citato come testimone.2.4. Con il quarto motivo, si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen.,per errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 640 ter comma 3, cod. pen.per carenza dell'elemento soggettivo e oggettivo e violazione degli artt. 521 cod.proc. pen. art. 111 Cost. e 6 CEDU. La difesa, in particolare, richiamando ilcontenuto del motivo di cui al precedente punto 2.2, osserva che: daldibattimento non è emersa la prova che [OSCURATO:PERSONA] abbia rubato o utilizzatol’identità digitale della p.o. [OSCURATO:PERSONA] e che l’aggravante del furto d identitàdigitale non risulta mai contestata né in fase di indagini, né in sededibattimentale, essendone conseguite un mutamento dell’addebito e l’assenza dicorrelazione tra accusa e sentenza, con compressione del diritto di difesa eviolazione del principio del contraddittorio (così in ricorso, p.13); la modificadella procedibilità della contestazione avrebbe comportato una riqualificazionegiuridica del fatto, mentre “per il reato contestato vi era stata remissione eaccettazione della remissione di querela” (così in ricorso, p. 19).2.5. Con il quinto motivo, si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b), c) ed e) cod. proc.pen., in relazione all’art. 56 cod. pen.: la difesa ribadisce quanto affermato nelmotivo 2.1., evidenziando che la somma di denaro non è mai stata accreditatasulla postepay intestata all'imputato [OSCURATO:PERSONA] e che, essendo quello di frodeinformatica, di cui all'art 640 ter cod. pen. un delitto di evento che si perfezionacon la realizzazione dell'ingiusto profitto e dell'altrui danno, nel caso di speciel'imputato non ha conseguito alcun profitto e la persona offesa, come dallastessa riferito all'udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], non ha subito alcun danno, né avevainteresse a proseguire nell'azione penale; il fatto, pertanto, avrebbe dovutoessere riqualificato, semmai nella forma tentata del reato di frode informatica.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile, essendo stato proposto con motivi generici ocomunque manifestamente infondati e del tutto reiterativi di quelli già sottopostiin sede di appello e diffusamente affrontati dalla Corte territoriale conmotivazione esaustiva, scevra da illogicità e giuridicamente corretta.1. Quanto al primo e al secondo motivo, trattati congiuntamente per esserestrettamente connessi, contrariamente a quanto sostenuto, va detto anzituttoche si lamenta in forma generica e apodittica un inesistente vizio di motivazione.La Corte distrettuale, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanzeprocessuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come èfisiologico in presenza di una doppia conforme, ha indicato la pluralità di elementiidonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in relazione al reato dicui all’art. 640-ter, commi primo e terzo, cod. pen. (vedi agg. 4-6 della sentenzadi primo grado e pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata): la titolarità della cartasu cui è stata accreditata la somma di euro 2.770,00 carpita alla persona offesa;l’attivazione della carta dall'imputato personalmente, identificato per mezzo dipatente di guida presso un ufficio postale di Torre del Greco, luogo di suaresidenza e la localizzazione della disposizione dell’operazione di accredito daindirizzo IP localizzato in Campania; la risultanza dell’accredito della suddettasomma sulla carta in questione in base all'estratto conto della carta stessa; lemovimentazioni contabili sulla carta aventi ad oggetto prelievi presso sportelli diTorre del Greco e versamenti in favore della moglie dell'imputato; la certadisponibilità in capo all'imputato della carta, peraltro da lui stesso denunciatasmarrita un mese dopo il fatto; né risultano altri soggetti delegati ad operare oulteriori circostanze di rilievo sul punto.1.2. Premesso ciò, va ribadito che l’abusivo utilizzo di codici informatici–condotta indefettibilmente necessaria per l’esecuzione di un bonifico tramitecarta postale o bancaria - integra l’aggravante del furto dell’identità digitale dellapersona offesa allorché l’agente se ne avvalga per intervenire indebitamente suprogrammi contenuti in un sistema informatico o telematico, al fine di procurarea sé o ad altri un ingiusto profitto. (vedi Sez. 2, n. 40862 del 20/09/2022,Bonollo, Rv. 283653–01; Sez. 2, n. 8958 del 30/01/2024, Abata, nonmassimata; Sez. 2, n. 13559 del 13/03/2024, Velotti, non massimata). In taleprospettiva interpretativa, ciò che assume rilievo non è tanto la modalitàquanto piuttosto l’utilizzazione consapevole delle stesse per realizzareun’interferenza non autorizzata nel sistema informatico, con conseguentemanipolazione o alterazione delle operazioni che in esso si svolgono e conproduzione di un vantaggio patrimoniale indebito. Nel caso di specie, risultaevidente che i codici di accesso al servizio di conto postale - illecitamente carpitiall’insaputa del correntista - siano stati utilizzati per accedere abusivamente alsistema informatico dell’istituto di credito e per disporre operazioni dispositivesul conto corrente della persona offesa. In particolare, tale accesso ha consentitodi effettuare, come detto, il bonifico del valore di 2.770,00 euro dal conto delcorrentista verso il conto corrente intestato al [OSCURATO:PERSONA] con l’attivazione dellacarta postepay e tanto basta per integrare il suo concorso nel reato contestato.La condotta così ricostruita integra, pertanto, gli estremi della truffa aggravata,fraudolento utilizzo delle credenziali di accesso riconducibili all’identità digitaledella persona offesa, con conseguente artif iciosa rappresentazionedell’operazione come proveniente dal titolare del rapporto postale. Ricorre,dunque, l'aggravante di cui all'art. 640-ter, comma terzo, cod. pen., in quanto ilfatto è stato commesso mediante l’indebito utilizzo dell’identità digitale dellapersona offesa, strumentalmente sfruttata per realizzare l’ingiusto profittopatrimoniale attraverso l’operatività del sistema delle poste italiane. Si tratta diricostruzione coerente con e risultanze istruttorie, in nessun modo censurabilesotto il profilo della completezza e della razionalità, fondata su apprezzamenti difatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità eperciò insindacabili in questa sede. Il motivo in esame, pertanto, non èconsentito, in quanto meramente rivalutativo, e, comunque, manifestamenteinfondato anche laddove trascura la natura concorsuale del fatto di reato. Laresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] è stata affermata sulla base della sua titolarità dellacarta sulla quale è stata accreditata la somma di euro 2,770, 00 carpita allapersona offesa; non risultano altri soggetti delegati ad operare sulla carta, nésono emerse ulteriori circostanze di rilievo sul punto.2. Il terzo e quarto motivo vengono trattati congiuntamene per le reciprocheinterazioni. Ai sensi dell’art. 640-ter, terzo comma, cod. pen., il reato èaggravato «se il fatto è commesso con […] indebito utilizzo dell’identità digitalein danno di uno o più soggetti». Secondo la consolidata giurisprudenza dilegittimità, sussiste la suddetta aggravante del furto di identità digitale, nel casodi abusivo utilizzo di codici informatici funzionale a intervenire indebitamente sudati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico,anche qualora le credenziali di accesso siano state previamente reperite odottenute da soggetti terzi (Sez. 2, n. 14918 del 30/01/2026, Mirra, Rv. 289839-01/02, relativa a un accesso abusivo al sistema operativo di un servizio di homebanking tramite l’utilizzo delle credenziali di accesso riconducibili all’identitàdigitale della persona offesa, per procurarsi un ingiusto profitto attraversooperazioni di trasferimento di denaro, con artificiosa rappresentazionedell'operazione come proveniente dal titolare del rapporto bancario); in ognicaso, la suddetta nozione di identità digitale, non presuppone una procedura divalidazione adottata dalla Pubblica amministrazione, ma trova applicazioneanche nel caso di utilizzo di credenziali di accesso a sistemi informatici gestiti daprivati (Sez. 2, n. 40862 del 20/09/2022, Bonollo, Rv. 283653-01, sempre intema di home banking).2.1. La formale imputazione ascritta al ricorrente prevedeva testualmente,per quanto qui rileva: «dopo aver carpito le credenziali del conto corrente […] edella carta bancoposta […] attivati presso l’ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA] e dicui era titolare [OSCURATO:PERSONA], intervenivano senza averne diritto nel sistemainformatico di poste italiane s.p.a. effettuavano una ricarica […] della cartaprepagata postepay evolution […] attivata in data 1 giungo 2020 presso l’ufficiopostale di Torre del Greco da [OSCURATO:PERSONA] […]». Entrambi i giudici di meritohanno ritenuto che tale descrizione del fatto contestato facesse un chiaroriferimento all’ipotesi aggravata (p. 6 sentenza di appello, p. 6 sentenza di primogrado). Tale conclusione è del tutto corretta: nella contestazione elevata, invero,è presente una chiara descrizione quanto al non consentito e illecito utilizzodell’identità digitale della persona offesa (“avere carpito le credenziali”, “senzaaverne diritto nel sistema informativo di poste italiane s.p.a.), da intendersicome «l’insieme delle informazioni e delle risorse concesse da un sistemainformatico ad un particolare utilizzatore del suddetto sotto un processo diidentificazione, che consiste nella validazione dell’insieme di dati attribuiti inmodo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l’individuazionenei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al finedi garantire la sicurezza dell’accesso» (così, condivisibilmente, Sez. 2, n. 38027dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rizzo, non mass.).2.2. Va rammentato che, in tema di circostanze aggravanti, è ammissibile lacosiddetta contestazione in fatto quando vengano valorizzati comportamentiindividuati nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o a oggetti determinatinelle loro caratteristiche, idonei a riportare nell’imputazione tutti gli elementicostitutivi della fattispecie aggravata, rendendo così possibile l’adeguatoesercizio del diritto di difesa (Sez. 6, n. 22606 del 28/05/2026, Maglione, nonmass; Sez. 1, n. 19861 del 26/03/2026, M., non mass.; Sez. 2, n. 15999 del18/12/2019, dep. 2020, Saracino, Rv. 279335-01. [OSCURATO:PERSONA]. 3, n. 28483del [OSCURATO:DATA_NASCITA], D., Rv. 280013-02); la descrizione del fatto, la fattispeciecircostanziale, pur non essendo esplicitata nel suo richiamo normativo, devedunque risultare – esattamente come nel caso di specie – autoevidente e priva diimplicazioni valutative, non già esplicitate nella rubrica imputativa (Sez. 2, n.39970 del 12/11/2025, Rossarolla, non mass.; Sez. 5, n. 4767 del 21/01/2025,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 287615-01; Sez. 5, n. 7541 del 25/11/2021, dep. 2022,Mezzina, Rv. 282982-01).2.3. Non sussiste, dunque, la dedotta violazione del principio di correlazione,ex art. 521 cod. proc. pen., poiché, ancorché non formalmente contestata nelcapo di imputazione con indicazione della specifica disposizione di legge,l’aggravante dell’abuso di identità digitale era stata chiaramente indicata “infatto” nei termini suddetti. Non sono pertanto conferenti, le pronunce nazionali esovranazionali citate dal ricorrente rispetto alla questione che qui interessa,facendo riferimento a vicende processuali affatto diverse (riqualificazione dei fattiin termini diversi dalla contestazione o elevazione di nuove contestazioni).2.4. va da sé che l’aggravante in esame, come precisato dai giudici dimerito, (p. 6 sentenza di appello, p. 6 sentenza di primo grado) rende il reatoprocedibile d'ufficio e, quindi, irrilevante, ai fini della procedibilità, l'avvenutaremissione della querela da parte della persona offesa nel corso dell'udienzadell'[OSCURATO:DATA_NASCITA].3. Meramente reiterativo, e comunque manifestamente infondato, è l’ultimomotivo di ricorso, con il quale si censura l’omessa derubricazione del reato nellaforma tentata, evidenziando l’avvenuta restituzione della somma a favore dellapersona offesa. La circostanza, infatti, è stata correttamente ritenuta priva divalenza decisiva (p. 6 sentenza impugnata). Il fatto che, a seguito della denunziadella persona offesa, l’imputato non sia riuscito ad entrare in possesso dellasomma, bloccata dall'istituto postale, non incide sulla consumazione del reato,che si è perfezionato nel momento in cui il denaro è uscito dalla sferapatrimoniale della persona offesa ed è stato accreditato su un conto diverso dicui era titolare un terzo; ed infatti la persona offesa per rientrarne in possessoha dovuto chiedere l'intervento dell'istituto postale e sporgere querela.4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentononché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della sommadi euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]