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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 giugno 2026

Cassazione n. 19962/2026

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o [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] (e per essa la mandataria doValue S.p.A.) in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoLorenzo Bianco-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Langhe, Roero e del [OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 717/2023 depositatail 18/07/2023.Numero registro generale 5365/2024Numero sezionale 629/2026Numero di raccolta generale 19962/2026Data pubblicazione 15/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processoCon atto di citazione notificato il 21 febbraio 2015, Bruno e [OSCURATO:PERSONA] edi Ivrea del 14 agosto 2014, con la quale era stato revocato, ai sensi dell'art.2901 cod. civ., l'atto di conferimento di alcuni beni immobili e mobili di loroproprietà nel trust denominato «[OSCURATO:PERSONA]», a mezzo di attorogato dal [OSCURATO:PERSONA] del 20 settembre 2011.La Corte di appello di Torino dichiarava inammissibile l'appello, accogliendol'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] diCredito Cooperativo, sulla base del fatto che la copia notificata alla bancaappellata dell'atto di appello mancava delle pagine contenenti l'esposizionedi alcuni motivi e delle conclusioni e dell'intera vocatio in ius.L’assenza della vocatio in ius, ad avviso della corte torinese, comportava lanullità dell'atto di citazione essendo tale requisito previsto dall'art. 163 cod.proc. civ., espressamente richiamato dall'art. 342 cod. proc. civ.Sussisteva anche un vizio della editio actionis perché mancava una partedel motivo riferito alla regolamentazione delle spese di causa, eranoriportate le conclusioni solo in via subordinata e mancava del tutto la parterelativa alla proposizione e alla motivazione dell'istanza di sospensionedell'esecutività della sentenza impugnata.Avverso tale sentenza della Corte di appello di Torino, Bruno e [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso per cassazione cui resisteva laBanca di credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e del Canavese S.C.con controricorso.Con l'unico motivo, i ricorrenti lamentavano la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 164, 342 e 359 cod. proc. civ., in relazione all'art.360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. e l'omesso esame di un fattoNumero registro generale 5365/2024Numero sezionale 629/2026Numero di raccolta generale 19962/2026Data pubblicazione 15/06/2026decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 5, cod.proc. civ.Il motivo contestava la valutazione di inammissibilità dell’appello sia sottoil profilo della nullità afferente alla vocatio in ius, sia sotto quello della nullitàrelativa alla editio actionis.Questa Corte con ordinanza del 26 aprile 2021 n. 10985, riteneva fondatoil motivo, sia quanto alla nullità concernente l’editio actionis, che reputavainsussistente, sia quanto alla nullità relativa alla vocatio in ius, che ritenevasanata con la costituzione della parte convenuta in appello.

In conseguenza,questa Corte riteneva che non potesse “confermarsi la statuizione diinammissibilità dell’appello predicata dal Giudice dell’impugnazione”(pag.10 Ordinanza Corte di Cassazione) e cassava con rinvio la sentenza.Bruno e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] procedevano alla riassunzionedel giudizio de quo davanti alla Corte di Appello di Torino.I medesimi appellanti, tuttavia, ricevevano notifica di atto di citazione inriassunzione ai sensi dell’art. 392 c.p.c. notificato in data 26/07/2021 dallasocietà [OSCURATO:PERSONA] 2018-2 S.R.L., e per essa dalla mandataria doValue S.P.A.e in comparsa di costituzione e risposta facevano presente che si trattavadi soggetto diverso rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] Alba,Langhe, Roero e [OSCURATO:PERSONA] S.C. nei confronti della quale è stata emessal’ordinanza Corte di CassazioneLa Corte di appello di Torino, riunito il procedimento di riassunzione iscrittoal n. 1011/2021 R.G proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2018-2 S.R.L. e per essa dallamandataria doValue S.P.A, al precedente procedimento di riassunzioneiscritto al n.898/2012 R.G. proposto dagli odierni ricorrenti, con sentenzadel 18 luglio 2023 accoglieva la domanda azionata nel giudizio R.G.1011/2021 e, per l’effetto, rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e LucaMatteja e [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza del Tribunale diIvrea del 14/08/2014, e disattendeva la prospettazione fatta valere daNumero registro generale 5365/2024Numero sezionale 629/2026Numero di raccolta generale 19962/2026Data pubblicazione 15/06/2026Bruno e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio R.G. 898/2021,condannandoli in solido alle spese.Avverso tale decisione Bruno e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione affidandosi a cinque motivi.

Resiste concontroricorso [OSCURATO:PERSONA] 2018-2 s.r.l.Le altre parti intimate non svolgono attività processuale in questa sede.Motivi della decisioneCon il primo motivo i ricorrenti deducono: “a) mancata integrazione delcontraddittorio con tutti i beneficiari del Trust “[OSCURATO:PERSONA]” qualilitisconsorti necessari, con conseguente nullità del procedimento e dellasentenza di primo grado – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 102c.p.c. in rapporto all’art. 360 co.1 n 3 c.p.c. b) omessa e/o insufficiente e/oillogica motivazione circa la mancata integrazione del contraddittorio con illitisconsorte necessario [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’art. 360 co.1 n.5c.p.c.”.Adducono che nel giudizio di primo grado la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], Langhe, Roero e del Canavese ([OSCURATO:PERSONA] d’Alba) aveva notificato l’attodi citazione a Bruno e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali disponentidel “[OSCURATO:PERSONA]” (come da atto notarile di costituzione in data09/08/2011), nonché a [OSCURATO:PERSONA] quale trustee in tale atto nominato;mentre nessun beneficiario del trust, oltre a [OSCURATO:PERSONA] anchedisponente, era stato citato.[OSCURATO:PERSONA] era una dei beneficiari definita “contingent”, perchécondizionata all’accadere di eventi predeterminati, titolare anch’essa di unaaspettativa concreta sui beni in trust, e dunque a parere dei ricorrentilitisconsorte necessaria.Secondo i ricorrenti la banca avrebbe dovuto citare in giudizio, qualilitisconsorti necessari, anche i beneficiari individuati nell’atto costitutivo delTrust [OSCURATO:PERSONA], ove venuti ad esistenza.Il motivo è infondato.Numero registro generale 5365/2024Numero sezionale 629/2026Numero di raccolta generale 19962/2026Data pubblicazione 15/06/2026Queste le ragioni.L’ipotetica posizione litisconsortile necessaria era relativa alla domandaproposta in primo grado riguardo al trust e non alla domanda ai sensidell’art. 2901 c.c. riguardo al conferimento dei beni in un trust.Poiché la domanda di dichiarazione di nullità dell’atto di costituzione deltrust era stata rigettata dal primo giudice e la banca non aveva appellato,è palese che detta posizione non rilevava più in appello.Quanto alla domanda ex art. 2901 c.c., attesa la posizione sub condicionedella Gavioli, la pretesa sua posizione di litisconsorte necessaria erainesistente, atteso che era semmai solo titolare di una posizione meramentedipendente, potendo all’avveramento della condizione diventarebeneficiaria del trustee.A tutto voler concedere proprio come tale sarebbe potuta intervenireadesivamente nel giudizio ai sensi dell’art. 105 c.p.c.Quanto agli altri beneficiari, al di là del problema della loro individuazionecorrettamente valorizzato dalla Corte territoriale, si tratta di soggetti checomunque avevano ed hanno una posizione anch’essi sub condicione, ondevalgono le stesse considerazioni.Il motivo va rigettato per tali ragioni.Con il secondo motivo si lamenta: “a) omessa notifica dell’atto di citazionedi primo grado al convenuto [OSCURATO:PERSONA] quale disponente il Trust FamigliaMatteja, e quindi litisconsorte necessario, con conseguente nullità delprocedimento e della sentenza di primo grado; violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 102 c.p.c. in rapporto all’art. 360 co.1 n3 c.p.c. b)omessa e/o insufficiente e/o illogica motivazione circa la mancataintegrazione del contraddittorio con il litisconsorte necessario [OSCURATO:PERSONA],in relazione all’art. 360 co.1 n.5 c.p.c.”.I ricorrenti rilevano che nel giudizio di appello avverso la sentenza delTribunale di Ivrea si era costituito anche [OSCURATO:PERSONA], eccependo di nonaver ricevuto l’atto introduttivo del primo grado in quanto, essendo iscrittoNumero registro generale 5365/2024Numero sezionale 629/2026Numero di raccolta generale 19962/2026Data pubblicazione 15/06/2026all’A.I.R.E. fin dall’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed aveva già nella stessa datadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] trasferito la propria residenza ed il proprio domicilio inSvizzera, dunque in data ben antecedente la presunta notifica sopra citata.Il vizio di notifica avrebbe determinato la nullità dell’intero procedimento diprimo grado (essendo [OSCURATO:PERSONA], quale disponente il Trust FamigliaMatteja, un litisconsorte necessario nel giudizio revocatorio) e dellasentenza del Tribunale di Ivrea.Secondo i ricorrenti, Cass n.4898 del 16 febbraio 2023 ha affermato che ilsoggetto regolarmente iscritto all’AIRE deve ricevere le notificazioni pressol’indirizzo della propria residenza all’estero, anche nel caso in cui mantengala propria residenza in Italia.Pertanto, poiché al momento di iscrizione all’AIRE occorre necessariamentecomunicare l’indirizzo della residenza all’estero, e che tale residenza èconoscibile a mezzo della citata anagrafe dei cittadini italiani residentiall’estero, tale residenza estera prevarrebbe anche nel caso dimantenimento di altra residenza in Italia.Aggiungono i ricorrenti che l’iscrizione all’AIRE era avvenuta in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], e quindi in data antecedente la notifica dell’atto di citazione diprimo grado richiesta in data 21/03/2013, mentre solo successivamente èstata richiesta all’[OSCURATO:PERSONA] del Comune di Asti la variazione diindirizzo.Pertanto, non avrebbe fondamento l’argomentazione della Corte territorialesecondo cui la variazione di indirizzo all’estero sia stata richiesta da LucaMatteja al Comune di Asti in data 09/09/2014 (successivamente alla notificadella citazione di primo grado avvenuta in data 21/03/2013), e che talerisultanza deve ritenersi prevalente rispetto a quanto attestato nella“Scheda di Famiglia AIRE”.Il motivo è infondato, operando il principio secondo cui “ai fini della nullitàdella notifica non è sufficiente che il destinatario, che affermi di avertrasferito la residenza all'estero, deduca di aver curato gli adempimentiNumero registro generale 5365/2024Numero sezionale 629/2026Numero di raccolta generale 19962/2026Data pubblicazione 15/06/2026previsti dall'art. 6 l. n. 470 del 1988 per l'iscrizione all'AIRE in dataprecedente alla notifica stessa, giacché tali adempimenti non sonosostitutivi di quelli, distinti e ulteriori, previsti dagli artt. 44, comma 1, c.c.e 31 disp. att. c.c., secondo cui il trasferimento della residenza, perl'opponibilità ai terzi in buona fede, va provato con la doppia dichiarazionefatta al comune che si abbandona e a quello di nuova residenza e, nellaprima, deve risultare il luogo in cui è fissata la nuova residenza” (Cass. Sez.2, 20/11/2024, n. 29865, Rv. 673092 - 01).Nella specie, questa Corte ha confermato la sentenza impugnata che avevaaffermato la validità della notificazione ex art. 143 c.p.c. eseguita neiconfronti del ricorrente, iscritto all'AIRE quale residente in Svizzera e, poi,trasferito fin dal 2011, in Austria, senza aver comunicato, nei modi di legge,il comune di nuova residenza.La Corte territoriale ha rilevato che dal documento prodotto dall’appellante([OSCURATO:PERSONA] - notifica di aggiornamento anagrafiche di persone iscritteall’AIRE) risultava che la “variazione di indirizzo all’estero” è stata richiestadal Matteja in data 9.09.2014.La Corte d’appello ha ritenuto tale profilo prevalente rispetto a quantoquale genericamente si dichiara che Matteja è iscritto all‘AIRE dal8.01.2013, senza alcun’altra specificazione”.La Corte ha correttamente ritenuto insufficiente l’anteriorità di uno solodegli adempimenti rispetto alla data della notifica, perché ai finidell'opponibilità ai terzi in buona fede del trasferimento della residenza ènecessaria anche la doppia dichiarazione fatta al Comune, che si abbandonae a quello di nuova residenza e, nella prima, deve risultare il luogo in cui èfissata la nuova residenza.Mette conto di rilevare che tra i motivi di appello vi era – come emerge dallapag. 6 del controricorso – quello sulla nullità della motivazione di primogrado.

Il giudice del rinvio doveva esaminarlo.Numero registro generale 5365/2024Numero sezionale 629/2026Numero di raccolta generale 19962/2026Data pubblicazione 15/06/2026Con il terzo motivo si lamenta: “a) la mancanza dei requisiti probatori dilegge per la pronuncia di revocatoria dell’atto di dotazione del Trust FamigliaMatteja – Violazione e/o falsa applicazione dell’art.2697 c.c., in relazioneall’art. 360 co.1 n.3 c.p.c; b) omessa e/o insufficiente e/o illogicamotivazione circa la ritenuta sussistenza dei requisiti per la pronuncia direvocatoria, in relazione all’art. 360 co.1 n.5 c.p.c.”.Il Tribunale di Ivrea aveva accolto la domanda di revocatoria dell’atto diconferimento dei beni nel trust, formulata in via subordinata dalla bancatrust, compresa quindi [OSCURATO:PERSONA], vantavano sui beni conferiti in trustuna concreta aspettativa da tutelare, e che quindi l’azione revocatoriaavrebbe dovuto essere stata istruita anche nei loro confronti qualilitisconsorti necessari.I ricorrenti rilevano che il Giudice di appello, così come quello di primogrado, avrebbero ritenuto provate alcune circostanze essenziali circal’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria, in realtà mai dimostratedalla banca che pure era tenuta a farlo per gli effetti dell’art. 2697 co.1°c.c.Sotto tale profilo parte ricorrente contesta l’idoneità dei documentiesaminati dai giudici di merito a fondare la pretesa del credito posta asostegno dell’azione revocatoria.Il motivo è inammissibile.La prima censura formulata ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p. è inammissibileperché parte ricorrente, nella specie, pur denunciando, formalmente,ipotetiche violazioni di legge che vizierebbero la sentenza di secondo grado,(perché in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudiziodi legittimità) sollecita a questa Corte una nuova inammissibile valutazionedi risultanze di fatto (ormai definitivamente cristallizzate sul pianoprocessuale) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi delprocedimento, così strutturando il giudizio di cassazione in un nuovo, nonNumero registro generale 5365/2024Numero sezionale 629/2026Numero di raccolta generale 19962/2026Data pubblicazione 15/06/2026consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tantoil contenuto, ormai consolidatosi, di fatti storici e vicende processuali,quanto l'attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzioneprobatoria, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello noncondivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione conaltre più consone ai propri desiderata - quasi che nuove istanze di fungibilitànella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamenteproponibili dinanzi al giudice di legittimità.Inoltre, parte ricorrente ha erroneamente prospettato richiamato laviolazione dell'art. 2697 c.c. la quale si configura soltanto nell'ipotesi in cuiil giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quellasu cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione dellefattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni: si veda,ex multis, Cass. n. 13395 del 2018, secondo cui La violazione delprecetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui ilgiudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quellache ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispeciebasate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddoveoggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle proveproposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro iristretti limiti del "nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c.). ; nonché, con similaredeclinazione, che riprende il principio di diritto enunciato – in motivazioneespressa, sebbene non massimata sul punto - da Cass., Sez., Un., n. 16598del 2016.La seconda parte della censura, formulata ai sensi dell’art. 350 n. 5 c.p.c. èinammissibile poiché, sotto il rilievo formale di una assenza di motivazioneo di motivazione del tutto apparente, in realtà si censura espressamente unvizio di inadeguata o insufficiente motivazione che il nuovo testo dell’articolo360 n. 5 c.p.c., applicabile alla fattispecie in esame, non consente.Numero registro generale 5365/2024Numero sezionale 629/2026Numero di raccolta generale 19962/2026Data pubblicazione 15/06/2026Con il quarto motivo si deduce: “a) la carenza di legittimazione processualedella cessionaria del credito società [OSCURATO:PERSONA] 2018-2 S.R.L. e suamandataria [OSCURATO:SOCIETA]. nel procedimento di riassunzione n.1011/2021R.G.

Corte di Appello di Torino - Violazione e/o falsa applicazione dell’art.75 c.p.c. in rapporto all’art. 360 co.1 n3 c.p.c; b) omessa e/o insufficientee/o illogica motivazione circa la ritenuta sussistenza della legittimazioneprocessuale della predetta cessionaria del credito e sua mandataria, inrelazione all’art. 360 co.1 n.5 c.p.c.”.Secondo i ricorrenti, dopo la riassunzione dell’appello avverso la Bancad’Alba – Procedimento n.898/2021 ricevevano notifica di altro atto dicitazione in riassunzione ai sensi dell’art. 392 c.p.c., notificato in data26/07/2021 dalla società [OSCURATO:PERSONA] 2018-2 S.R.L., e per essa dallamandataria doValue S.P.A., la quale si dichiarava cessionaria del credito giàvantato da [OSCURATO:PERSONA] d’Alba.La cessione era stata documentata attraverso la pubblicazione dell’avvisoin [OSCURATO:PERSONA].Tuttavia, gli esponenti, fin dal primo atto difensivo in tale procedura diriassunzione (comparsa di costituzione e risposta in data 02/12/2021 inriassunzione n.1011/2021 R.G.

Corte di Appello di Torino) avevano eccepitoche si trattava di un soggetto diverso rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] CreditoCooperativo [OSCURATO:PERSONA], Langhe, Roero e [OSCURATO:PERSONA] S.C.Lamentano che la Corte territoriale avrebbe ritenuto sufficiente “lapubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] n.144 del 13 dicembre 2018dell’avviso di cessione pro soluto del credito oggetto del presente giudizio”.Il motivo è infondato.Occorre ricordare che secondo l’orientamento di questa Corte lapubblicazione dell’atto di cessione “in blocco” in G.U. costituisce unadempimento pubblicitario estraneo al perfezionamento della cessione e,dunque, privo di efficacia costitutiva.Numero registro generale 5365/2024Numero sezionale 629/2026Numero di raccolta generale 19962/2026Data pubblicazione 15/06/2026L’onere della prova del cessionario in caso di contestazione si atteggiadiversamente in conseguenza dell’oggetto della contestazione.Chi agisce dichiarandosi successore a titolo particolare del creditoreoriginario, in forza di cessione in blocco ex art. 58 TUB, deve dimostrare –in presenza di espressa e specifica contestazione – la conclusione delcontratto di cessione e l’inclusione del credito nell’operazione, fornendoprova documentale della legittimazione sostanziale.In particolare, occorre distinguere tra esistenza della cessione e inclusionedel credito.Se non si contesta specificamente l’esistenza del contratto di cessione, ilcontratto “in sé” non deve essere provato.Il thema probandum riguarda l’esatta individuazione dell’oggetto, ossia lacorrispondenza tra caratteristiche del credito controverso e quelle dei crediticeduti in blocco.Se si contesta specificamente l’esistenza del contratto di cessione ènecessario produrre contratto/allegati o provare in altro modo la cessionedello specifico credito.Nel caso in cui non si contesti l’esistenza della cessione, ma dell’inclusionedel credito nell’elenco è necessario che il giudice di merito operi un vaglioin concreto della riconducibilità del credito oggetto di causa.Alla luce di quanto prevede va valutata la specificità del motivo.Come si legge in ricorso, con riferimento alla fase di merito “gli esponentimedesimi eccepiscono la assoluta carenza di legittimazione ad agire dellecitate doValue S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] 2018-2 S.R.L. nel presente procedimentodi riassunzione; in particolare, la società riassumente ha provvedutounicamente a produrre in causa l’avvenuta pubblicazione in GazzettaUfficiale dell’avviso di cessione del credito, ed inoltre ad indicare l’indirizzodi una pagina web ove sarebbero stati inseriti i dati indicativi dei crediti, maciò non pare sufficiente ai sensi dell’art. 58 comma 2 T.U.B., ad integrare irequisiti per l’efficacia della cessione verso i terzi debitori ceduti”.Numero registro generale 5365/2024Numero sezionale 629/2026Numero di raccolta generale 19962/2026Data pubblicazione 15/06/2026Si tratta, pertanto, di una contestazione sulla inclusione del credito nellacessione e non una censura all’esistenza stessa della cessione.In questo caso il giudice del merito è libero di valorizzare gli elementiistruttori che di volta in volta ritiene persuasivi, e nella stessa posizione sitrova la Corte di cassazione, se la questione si pone in relazione alla verificadell'ammissibilità del ricorso o del controricorso proveniente dalla sedicentecessionaria, in quanto giudice, al riguardo, del fatto processuale (Cass. Sez.1, 24/12/2025, n. 33966, Rv. 676403 - 01),La motivazione della Corte territoriale è la seguente: “rileva, in sensocontrario, il Collegio come, in realtà, la [OSCURATO:PERSONA] 2018-2 S.r.l. abbia fornitoun sufficiente quadro documentale a supporto della avvenuta cessione, inproprio favore, del credito di cui è domanda, a tanto bastando la prova dellapubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] n. 144 del 13 dicembre 2018dell’avviso di cessione pro soluto del credito oggetto del presente giudizio,come da atto in data 7.12.2018, dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Alba,Langhe, Roero e del Canavese, ove la stessa cessionaria BCC dà atto di averconcluso in data 7.12.2018 con la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Alba,Langhe, Roero e del Canavese (e con altre Banche) diversi contratti dicessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1della Legge sulla Cartolarizzazione, in virtù dei quali l’appellata haacquistato pro soluto dalla suddetta [OSCURATO:PERSONA] (e da altre [OSCURATO:PERSONA]) tuttii crediti pecuniari, individuati nel documento allegato ai rispettivi contrattidi cessione e, comunque, indicati alla pagina web…”.La Corte territoriale ha fornito una valutazione in fatto fondata su dueelementi ritenuti decisivi: la pubblicazione nella GU e individuazione deicrediti ceduti sulla pagina web accessibile alle parti.La motivazione pertanto non è apparente ed è corretta in iure.La Corte territoriale non fa riferimento alla sola pubblicazione sulla G.U., maspecifica il contenuto della pubblicazione anche con riferimentoall’enunciazione dei contratti ceduti in una pagina web attraversoNumero registro generale 5365/2024Numero sezionale 629/2026Numero di raccolta generale 19962/2026Data pubblicazione 15/06/2026un’indicazione specifica che consentiva a parte ricorrente di verificare i datie contestarli in maniera puntuale, ove necessario.

Al contrario, sotto taleprofilo la censura è assolutamente generica.I ricorrenti evocano erroneamente Cass. n. 3405 del 2024, che è cosìmotivata: Nel caso di specie, la controricorrente, pur dando atto di averstipulato ben tre contratti di cessione di crediti, si limita a produrre l’avvisopubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA], per cui non fornisce idonea provadell’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione e, diconseguenza, non fornisce prova della sua legittimazione sostanziale. .Nel caso in esame l’indicazione della G.U. costituisce uno degli elementi divalutazione giacché la Corte territoriale rinvia ad una pagina web.

Pertanto,ragionevolmente la Corte di merito, nel silenzio dei ricorrenti, l’ha ritenutaesaustiva non imponendo al soggetto ceduto uno sforzo abnorme per laindividuazione del credito ceduto.Va infatti ribadito che per dimostrare la titolarità del credito in capo alcessionario, può essere sufficiente anche la sola produzione dellapubblicazione in [OSCURATO:PERSONA], se questa contenga l’indicazione percategorie dei rapporti ceduti in blocco, ove ciò consenta di individuare senzaincertezze i rapporti oggetto di cessione (p. es.

Cass. nn. 28335/2025,25547/2025, 15088/2025, 9073/2025, 841/2025, 28790/2024,5478/2024, 13289/2024, 4277/2023, 17944/2023, 10200/2020,15884/2019 e 31118/2017).Nel caso di specie correttamente la Corte territoriale ha ritenuto esaustivaquella inclusione, individuata attraverso il doppio riferimento alla GU ed allapagina web giacché “il contenuto della pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] siripercuote sulla valutazione del modo in cui la difesa del contraente cedutoviene prospettata, dal momento che, com’è ovvio, ove l’avviso di cessionepubblicato in [OSCURATO:PERSONA] individui per circostanziate categorie ovveroaddirittura singolarmente, uno per uno, i crediti ceduti, un conto ètrincerarsi dietro la generica deduzione del difetto di prova … dell’estensioneNumero registro generale 5365/2024Numero sezionale 629/2026Numero di raccolta generale 19962/2026Data pubblicazione 15/06/2026di essa al credito in contestazione, un conto è spiegare una specificacontestazione concernente il perché debba ritenersi che la cessione non viè stata, ovvero che il credito non rientri nella cessione” (Cass. n. 33966 del2025, in motivazione).In fin dei conti, stabilire se la cessione vi sia stata e se ricomprenda il creditooggetto del contendere è affare del giudice di merito, che, in assenza dilimiti alla prova, è libero di valorizzare gli elementi istruttori, in senso lato,che di volta in volta ritiene persuasivi.Con il quinto motivo si lamenta l’illegittima liquidazione delle speseprocessuali - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. inrapporto all’art. 360 co.1 n3 c.p.c.

Vi si assume che le spese processualisarebbero state interamente addebitate ai convenuti per il primo e per ilsecondo grado di giudizio, nonché per il giudizio di legittimità; inoltre, lespese di appello e di riassunzione sarebbero state inspiegabilmentemoltiplicate per due.Secondo i ricorrenti la decisione sarebbe illogica ed adottata in violazione dilegge poiché, tenendo conto della soccombenza parziale della banca attricecirca la domanda principale di nullità dell’atto istitutivo del trust, le spese diprimo grado avrebbero dovuto essere compensare interamente, oppurediversamente graduate.Inoltre, sarebbe illegittimo l’addebito delle spese del giudizio di legittimità,nel quale gli odierni ricorrenti sono stati dichiarati vittoriosi avendo ottenutola cassazione della sentenza di appello impugnata.Il motivo è inammissibile quanto alle spese di primo grado, atteso che lasentenza impugnata ha provveduto solo sulle spese dei due giudizi diappello e di quello di cassazione, dato che ha rigettato l’appello.Quanto a quelle di legittimità è privo di fondamento, in quanto l’onere dellespese va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della litepoiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazionedelle spese, in base ad un criterio unitario e globale.Numero registro generale 5365/2024Numero sezionale 629/2026Numero di raccolta generale 19962/2026Data pubblicazione 15/06/2026L’omessa compensazione è, poi, incensurabile in sede di legittimità (Cass.,Sez.

Un., n. 14989 del 2005 e successive conformi).Il ricorso deve essere, conclusivamente, rigettato.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguonola soccombenza.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio dicassazione, che liquida in favore del controricorrente in € 8.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, oltreesborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della CorteSuprema di Cassazione in data 17 febbraio 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] (e per essa la mandataria doValue S.p.A.) in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoLorenzo Bianco-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Langhe, Roero e del [OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 717/2023 depositatail 18/07/2023.Numero registro generale 5365/2024Numero sezionale 629/2026Numero di raccolta generale 19962/2026Data pubblicazione 15/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processoCon atto di citazione notificato il 21 febbraio 2015, Bruno e [OSCURATO:PERSONA] edi Ivrea del 14 agosto 2014, con la quale era stato revocato, ai sensi dell'art.2901 cod. civ., l'atto di conferimento di alcuni beni immobili e mobili di loroproprietà nel trust denominato «[OSCURATO:PERSONA]», a mezzo di attorogato dal [OSCURATO:PERSONA] del 20 settembre 2011.La Corte di appello di Torino dichiarava inammissibile l'appello, accogliendol'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] diCredito Cooperativo, sulla base del fatto che la copia notificata alla bancaappellata dell'atto di appello mancava delle pagine contenenti l'esposizionedi alcuni motivi e delle conclusioni e dell'intera vocatio in ius.L’assenza della vocatio in ius, ad avviso della corte torinese, comportava lanullità dell'atto di citazione essendo tale requisito previsto dall'art. 163 cod.proc. civ., espressamente richiamato dall'art. 342 cod. proc. civ.Sussisteva anche un vizio della editio actionis perché mancava una partedel motivo riferito alla regolamentazione delle spese di causa, eranoriportate le conclusioni solo in via subordinata e mancava del tutto la parterelativa alla proposizione e alla motivazione dell'istanza di sospensionedell'esecutività della sentenza impugnata.Avverso tale sentenza della Corte di appello di Torino, Bruno e [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso per cassazione cui resisteva laBanca di credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e del Canavese S.C.con controricorso.Con l'unico motivo, i ricorrenti lamentavano la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 164, 342 e 359 cod. proc. civ., in relazione all'art.360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. e l'omesso esame di un fattoNumero registro generale 5365/2024Numero sezionale 629/2026Numero di raccolta generale 19962/2026Data pubblicazione 15/06/2026decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 5, cod.proc. civ.Il motivo contestava la valutazione di inammissibilità dell’appello sia sottoil profilo della nullità afferente alla vocatio in ius, sia sotto quello della nullitàrelativa alla editio actionis.Questa Corte con ordinanza del 26 aprile 2021 n. 10985, riteneva fondatoil motivo, sia quanto alla nullità concernente l’editio actionis, che reputavainsussistente, sia quanto alla nullità relativa alla vocatio in ius, che ritenevasanata con la costituzione della parte convenuta in appello. In conseguenza,questa Corte riteneva che non potesse “confermarsi la statuizione diinammissibilità dell’appello predicata dal Giudice dell’impugnazione”(pag.10 Ordinanza Corte di Cassazione) e cassava con rinvio la sentenza.Bruno e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] procedevano alla riassunzionedel giudizio de quo davanti alla Corte di Appello di Torino.I medesimi appellanti, tuttavia, ricevevano notifica di atto di citazione inriassunzione ai sensi dell’art. 392 c.p.c. notificato in data 26/07/2021 dallasocietà [OSCURATO:PERSONA] 2018-2 S.R.L., e per essa dalla mandataria doValue S.P.A.e in comparsa di costituzione e risposta facevano presente che si trattavadi soggetto diverso rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] Alba,Langhe, Roero e [OSCURATO:PERSONA] S.C. nei confronti della quale è stata emessal’ordinanza Corte di CassazioneLa Corte di appello di Torino, riunito il procedimento di riassunzione iscrittoal n. 1011/2021 R.G proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2018-2 S.R.L. e per essa dallamandataria doValue S.P.A, al precedente procedimento di riassunzioneiscritto al n.898/2012 R.G. proposto dagli odierni ricorrenti, con sentenzadel 18 luglio 2023 accoglieva la domanda azionata nel giudizio R.G.1011/2021 e, per l’effetto, rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e LucaMatteja e [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza del Tribunale diIvrea del 14/08/2014, e disattendeva la prospettazione fatta valere daNumero registro generale 5365/2024Numero sezionale 629/2026Numero di raccolta generale 19962/2026Data pubblicazione 15/06/2026Bruno e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio R.G. 898/2021,condannandoli in solido alle spese.Avverso tale decisione Bruno e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione affidandosi a cinque motivi. Resiste concontroricorso [OSCURATO:PERSONA] 2018-2 s.r.l.Le altre parti intimate non svolgono attività processuale in questa sede.Motivi della decisioneCon il primo motivo i ricorrenti deducono: “a) mancata integrazione delcontraddittorio con tutti i beneficiari del Trust “[OSCURATO:PERSONA]” qualilitisconsorti necessari, con conseguente nullità del procedimento e dellasentenza di primo grado – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 102c.p.c. in rapporto all’art. 360 co.1 n 3 c.p.c. b) omessa e/o insufficiente e/oillogica motivazione circa la mancata integrazione del contraddittorio con illitisconsorte necessario [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’art. 360 co.1 n.5c.p.c.”.Adducono che nel giudizio di primo grado la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], Langhe, Roero e del Canavese ([OSCURATO:PERSONA] d’Alba) aveva notificato l’attodi citazione a Bruno e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali disponentidel “[OSCURATO:PERSONA]” (come da atto notarile di costituzione in data09/08/2011), nonché a [OSCURATO:PERSONA] quale trustee in tale atto nominato;mentre nessun beneficiario del trust, oltre a [OSCURATO:PERSONA] anchedisponente, era stato citato.[OSCURATO:PERSONA] era una dei beneficiari definita “contingent”, perchécondizionata all’accadere di eventi predeterminati, titolare anch’essa di unaaspettativa concreta sui beni in trust, e dunque a parere dei ricorrentilitisconsorte necessaria.Secondo i ricorrenti la banca avrebbe dovuto citare in giudizio, qualilitisconsorti necessari, anche i beneficiari individuati nell’atto costitutivo delTrust [OSCURATO:PERSONA], ove venuti ad esistenza.Il motivo è infondato.Numero registro generale 5365/2024Numero sezionale 629/2026Numero di raccolta generale 19962/2026Data pubblicazione 15/06/2026Queste le ragioni.L’ipotetica posizione litisconsortile necessaria era relativa alla domandaproposta in primo grado riguardo al trust e non alla domanda ai sensidell’art. 2901 c.c. riguardo al conferimento dei beni in un trust.Poiché la domanda di dichiarazione di nullità dell’atto di costituzione deltrust era stata rigettata dal primo giudice e la banca non aveva appellato,è palese che detta posizione non rilevava più in appello.Quanto alla domanda ex art. 2901 c.c., attesa la posizione sub condicionedella Gavioli, la pretesa sua posizione di litisconsorte necessaria erainesistente, atteso che era semmai solo titolare di una posizione meramentedipendente, potendo all’avveramento della condizione diventarebeneficiaria del trustee.A tutto voler concedere proprio come tale sarebbe potuta intervenireadesivamente nel giudizio ai sensi dell’art. 105 c.p.c.Quanto agli altri beneficiari, al di là del problema della loro individuazionecorrettamente valorizzato dalla Corte territoriale, si tratta di soggetti checomunque avevano ed hanno una posizione anch’essi sub condicione, ondevalgono le stesse considerazioni.Il motivo va rigettato per tali ragioni.Con il secondo motivo si lamenta: “a) omessa notifica dell’atto di citazionedi primo grado al convenuto [OSCURATO:PERSONA] quale disponente il Trust FamigliaMatteja, e quindi litisconsorte necessario, con conseguente nullità delprocedimento e della sentenza di primo grado; violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 102 c.p.c. in rapporto all’art. 360 co.1 n3 c.p.c. b)omessa e/o insufficiente e/o illogica motivazione circa la mancataintegrazione del contraddittorio con il litisconsorte necessario [OSCURATO:PERSONA],in relazione all’art. 360 co.1 n.5 c.p.c.”.I ricorrenti rilevano che nel giudizio di appello avverso la sentenza delTribunale di Ivrea si era costituito anche [OSCURATO:PERSONA], eccependo di nonaver ricevuto l’atto introduttivo del primo grado in quanto, essendo iscrittoNumero registro generale 5365/2024Numero sezionale 629/2026Numero di raccolta generale 19962/2026Data pubblicazione 15/06/2026all’A.I.R.E. fin dall’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed aveva già nella stessa datadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] trasferito la propria residenza ed il proprio domicilio inSvizzera, dunque in data ben antecedente la presunta notifica sopra citata.Il vizio di notifica avrebbe determinato la nullità dell’intero procedimento diprimo grado (essendo [OSCURATO:PERSONA], quale disponente il Trust FamigliaMatteja, un litisconsorte necessario nel giudizio revocatorio) e dellasentenza del Tribunale di Ivrea.Secondo i ricorrenti, Cass n.4898 del 16 febbraio 2023 ha affermato che ilsoggetto regolarmente iscritto all’AIRE deve ricevere le notificazioni pressol’indirizzo della propria residenza all’estero, anche nel caso in cui mantengala propria residenza in Italia.Pertanto, poiché al momento di iscrizione all’AIRE occorre necessariamentecomunicare l’indirizzo della residenza all’estero, e che tale residenza èconoscibile a mezzo della citata anagrafe dei cittadini italiani residentiall’estero, tale residenza estera prevarrebbe anche nel caso dimantenimento di altra residenza in Italia.Aggiungono i ricorrenti che l’iscrizione all’AIRE era avvenuta in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], e quindi in data antecedente la notifica dell’atto di citazione diprimo grado richiesta in data 21/03/2013, mentre solo successivamente èstata richiesta all’[OSCURATO:PERSONA] del Comune di Asti la variazione diindirizzo.Pertanto, non avrebbe fondamento l’argomentazione della Corte territorialesecondo cui la variazione di indirizzo all’estero sia stata richiesta da LucaMatteja al Comune di Asti in data 09/09/2014 (successivamente alla notificadella citazione di primo grado avvenuta in data 21/03/2013), e che talerisultanza deve ritenersi prevalente rispetto a quanto attestato nella“Scheda di Famiglia AIRE”.Il motivo è infondato, operando il principio secondo cui “ai fini della nullitàdella notifica non è sufficiente che il destinatario, che affermi di avertrasferito la residenza all'estero, deduca di aver curato gli adempimentiNumero registro generale 5365/2024Numero sezionale 629/2026Numero di raccolta generale 19962/2026Data pubblicazione 15/06/2026previsti dall'art. 6 l. n. 470 del 1988 per l'iscrizione all'AIRE in dataprecedente alla notifica stessa, giacché tali adempimenti non sonosostitutivi di quelli, distinti e ulteriori, previsti dagli artt. 44, comma 1, c.c.e 31 disp. att. c.c., secondo cui il trasferimento della residenza, perl'opponibilità ai terzi in buona fede, va provato con la doppia dichiarazionefatta al comune che si abbandona e a quello di nuova residenza e, nellaprima, deve risultare il luogo in cui è fissata la nuova residenza” (Cass. Sez.2, 20/11/2024, n. 29865, Rv. 673092 - 01).Nella specie, questa Corte ha confermato la sentenza impugnata che avevaaffermato la validità della notificazione ex art. 143 c.p.c. eseguita neiconfronti del ricorrente, iscritto all'AIRE quale residente in Svizzera e, poi,trasferito fin dal 2011, in Austria, senza aver comunicato, nei modi di legge,il comune di nuova residenza.La Corte territoriale ha rilevato che dal documento prodotto dall’appellante([OSCURATO:PERSONA] - notifica di aggiornamento anagrafiche di persone iscritteall’AIRE) risultava che la “variazione di indirizzo all’estero” è stata richiestadal Matteja in data 9.09.2014.La Corte d’appello ha ritenuto tale profilo prevalente rispetto a quantoquale genericamente si dichiara che Matteja è iscritto all‘AIRE dal8.01.2013, senza alcun’altra specificazione”.La Corte ha correttamente ritenuto insufficiente l’anteriorità di uno solodegli adempimenti rispetto alla data della notifica, perché ai finidell'opponibilità ai terzi in buona fede del trasferimento della residenza ènecessaria anche la doppia dichiarazione fatta al Comune, che si abbandonae a quello di nuova residenza e, nella prima, deve risultare il luogo in cui èfissata la nuova residenza.Mette conto di rilevare che tra i motivi di appello vi era – come emerge dallapag. 6 del controricorso – quello sulla nullità della motivazione di primogrado. Il giudice del rinvio doveva esaminarlo.Numero registro generale 5365/2024Numero sezionale 629/2026Numero di raccolta generale 19962/2026Data pubblicazione 15/06/2026Con il terzo motivo si lamenta: “a) la mancanza dei requisiti probatori dilegge per la pronuncia di revocatoria dell’atto di dotazione del Trust FamigliaMatteja – Violazione e/o falsa applicazione dell’art.2697 c.c., in relazioneall’art. 360 co.1 n.3 c.p.c; b) omessa e/o insufficiente e/o illogicamotivazione circa la ritenuta sussistenza dei requisiti per la pronuncia direvocatoria, in relazione all’art. 360 co.1 n.5 c.p.c.”.Il Tribunale di Ivrea aveva accolto la domanda di revocatoria dell’atto diconferimento dei beni nel trust, formulata in via subordinata dalla bancatrust, compresa quindi [OSCURATO:PERSONA], vantavano sui beni conferiti in trustuna concreta aspettativa da tutelare, e che quindi l’azione revocatoriaavrebbe dovuto essere stata istruita anche nei loro confronti qualilitisconsorti necessari.I ricorrenti rilevano che il Giudice di appello, così come quello di primogrado, avrebbero ritenuto provate alcune circostanze essenziali circal’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria, in realtà mai dimostratedalla banca che pure era tenuta a farlo per gli effetti dell’art. 2697 co.1°c.c.Sotto tale profilo parte ricorrente contesta l’idoneità dei documentiesaminati dai giudici di merito a fondare la pretesa del credito posta asostegno dell’azione revocatoria.Il motivo è inammissibile.La prima censura formulata ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p. è inammissibileperché parte ricorrente, nella specie, pur denunciando, formalmente,ipotetiche violazioni di legge che vizierebbero la sentenza di secondo grado,(perché in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudiziodi legittimità) sollecita a questa Corte una nuova inammissibile valutazionedi risultanze di fatto (ormai definitivamente cristallizzate sul pianoprocessuale) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi delprocedimento, così strutturando il giudizio di cassazione in un nuovo, nonNumero registro generale 5365/2024Numero sezionale 629/2026Numero di raccolta generale 19962/2026Data pubblicazione 15/06/2026consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tantoil contenuto, ormai consolidatosi, di fatti storici e vicende processuali,quanto l'attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzioneprobatoria, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello noncondivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione conaltre più consone ai propri desiderata - quasi che nuove istanze di fungibilitànella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamenteproponibili dinanzi al giudice di legittimità.Inoltre, parte ricorrente ha erroneamente prospettato richiamato laviolazione dell'art. 2697 c.c. la quale si configura soltanto nell'ipotesi in cuiil giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quellasu cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione dellefattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni: si veda,ex multis, Cass. n. 13395 del 2018, secondo cui La violazione delprecetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui ilgiudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quellache ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispeciebasate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddoveoggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle proveproposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro iristretti limiti del "nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c.). ; nonché, con similaredeclinazione, che riprende il principio di diritto enunciato – in motivazioneespressa, sebbene non massimata sul punto - da Cass., Sez., Un., n. 16598del 2016.La seconda parte della censura, formulata ai sensi dell’art. 350 n. 5 c.p.c. èinammissibile poiché, sotto il rilievo formale di una assenza di motivazioneo di motivazione del tutto apparente, in realtà si censura espressamente unvizio di inadeguata o insufficiente motivazione che il nuovo testo dell’articolo360 n. 5 c.p.c., applicabile alla fattispecie in esame, non consente.Numero registro generale 5365/2024Numero sezionale 629/2026Numero di raccolta generale 19962/2026Data pubblicazione 15/06/2026Con il quarto motivo si deduce: “a) la carenza di legittimazione processualedella cessionaria del credito società [OSCURATO:PERSONA] 2018-2 S.R.L. e suamandataria [OSCURATO:SOCIETA]. nel procedimento di riassunzione n.1011/2021R.G. Corte di Appello di Torino - Violazione e/o falsa applicazione dell’art.75 c.p.c. in rapporto all’art. 360 co.1 n3 c.p.c; b) omessa e/o insufficientee/o illogica motivazione circa la ritenuta sussistenza della legittimazioneprocessuale della predetta cessionaria del credito e sua mandataria, inrelazione all’art. 360 co.1 n.5 c.p.c.”.Secondo i ricorrenti, dopo la riassunzione dell’appello avverso la Bancad’Alba – Procedimento n.898/2021 ricevevano notifica di altro atto dicitazione in riassunzione ai sensi dell’art. 392 c.p.c., notificato in data26/07/2021 dalla società [OSCURATO:PERSONA] 2018-2 S.R.L., e per essa dallamandataria doValue S.P.A., la quale si dichiarava cessionaria del credito giàvantato da [OSCURATO:PERSONA] d’Alba.La cessione era stata documentata attraverso la pubblicazione dell’avvisoin [OSCURATO:PERSONA].Tuttavia, gli esponenti, fin dal primo atto difensivo in tale procedura diriassunzione (comparsa di costituzione e risposta in data 02/12/2021 inriassunzione n.1011/2021 R.G. Corte di Appello di Torino) avevano eccepitoche si trattava di un soggetto diverso rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] CreditoCooperativo [OSCURATO:PERSONA], Langhe, Roero e [OSCURATO:PERSONA] S.C.Lamentano che la Corte territoriale avrebbe ritenuto sufficiente “lapubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] n.144 del 13 dicembre 2018dell’avviso di cessione pro soluto del credito oggetto del presente giudizio”.Il motivo è infondato.Occorre ricordare che secondo l’orientamento di questa Corte lapubblicazione dell’atto di cessione “in blocco” in G.U. costituisce unadempimento pubblicitario estraneo al perfezionamento della cessione e,dunque, privo di efficacia costitutiva.Numero registro generale 5365/2024Numero sezionale 629/2026Numero di raccolta generale 19962/2026Data pubblicazione 15/06/2026L’onere della prova del cessionario in caso di contestazione si atteggiadiversamente in conseguenza dell’oggetto della contestazione.Chi agisce dichiarandosi successore a titolo particolare del creditoreoriginario, in forza di cessione in blocco ex art. 58 TUB, deve dimostrare –in presenza di espressa e specifica contestazione – la conclusione delcontratto di cessione e l’inclusione del credito nell’operazione, fornendoprova documentale della legittimazione sostanziale.In particolare, occorre distinguere tra esistenza della cessione e inclusionedel credito.Se non si contesta specificamente l’esistenza del contratto di cessione, ilcontratto “in sé” non deve essere provato.Il thema probandum riguarda l’esatta individuazione dell’oggetto, ossia lacorrispondenza tra caratteristiche del credito controverso e quelle dei crediticeduti in blocco.Se si contesta specificamente l’esistenza del contratto di cessione ènecessario produrre contratto/allegati o provare in altro modo la cessionedello specifico credito.Nel caso in cui non si contesti l’esistenza della cessione, ma dell’inclusionedel credito nell’elenco è necessario che il giudice di merito operi un vaglioin concreto della riconducibilità del credito oggetto di causa.Alla luce di quanto prevede va valutata la specificità del motivo.Come si legge in ricorso, con riferimento alla fase di merito “gli esponentimedesimi eccepiscono la assoluta carenza di legittimazione ad agire dellecitate doValue S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] 2018-2 S.R.L. nel presente procedimentodi riassunzione; in particolare, la società riassumente ha provvedutounicamente a produrre in causa l’avvenuta pubblicazione in GazzettaUfficiale dell’avviso di cessione del credito, ed inoltre ad indicare l’indirizzodi una pagina web ove sarebbero stati inseriti i dati indicativi dei crediti, maciò non pare sufficiente ai sensi dell’art. 58 comma 2 T.U.B., ad integrare irequisiti per l’efficacia della cessione verso i terzi debitori ceduti”.Numero registro generale 5365/2024Numero sezionale 629/2026Numero di raccolta generale 19962/2026Data pubblicazione 15/06/2026Si tratta, pertanto, di una contestazione sulla inclusione del credito nellacessione e non una censura all’esistenza stessa della cessione.In questo caso il giudice del merito è libero di valorizzare gli elementiistruttori che di volta in volta ritiene persuasivi, e nella stessa posizione sitrova la Corte di cassazione, se la questione si pone in relazione alla verificadell'ammissibilità del ricorso o del controricorso proveniente dalla sedicentecessionaria, in quanto giudice, al riguardo, del fatto processuale (Cass. Sez.1, 24/12/2025, n. 33966, Rv. 676403 - 01),La motivazione della Corte territoriale è la seguente: “rileva, in sensocontrario, il Collegio come, in realtà, la [OSCURATO:PERSONA] 2018-2 S.r.l. abbia fornitoun sufficiente quadro documentale a supporto della avvenuta cessione, inproprio favore, del credito di cui è domanda, a tanto bastando la prova dellapubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] n. 144 del 13 dicembre 2018dell’avviso di cessione pro soluto del credito oggetto del presente giudizio,come da atto in data 7.12.2018, dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Alba,Langhe, Roero e del Canavese, ove la stessa cessionaria BCC dà atto di averconcluso in data 7.12.2018 con la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Alba,Langhe, Roero e del Canavese (e con altre Banche) diversi contratti dicessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1della Legge sulla Cartolarizzazione, in virtù dei quali l’appellata haacquistato pro soluto dalla suddetta [OSCURATO:PERSONA] (e da altre [OSCURATO:PERSONA]) tuttii crediti pecuniari, individuati nel documento allegato ai rispettivi contrattidi cessione e, comunque, indicati alla pagina web…”.La Corte territoriale ha fornito una valutazione in fatto fondata su dueelementi ritenuti decisivi: la pubblicazione nella GU e individuazione deicrediti ceduti sulla pagina web accessibile alle parti.La motivazione pertanto non è apparente ed è corretta in iure.La Corte territoriale non fa riferimento alla sola pubblicazione sulla G.U., maspecifica il contenuto della pubblicazione anche con riferimentoall’enunciazione dei contratti ceduti in una pagina web attraversoNumero registro generale 5365/2024Numero sezionale 629/2026Numero di raccolta generale 19962/2026Data pubblicazione 15/06/2026un’indicazione specifica che consentiva a parte ricorrente di verificare i datie contestarli in maniera puntuale, ove necessario. Al contrario, sotto taleprofilo la censura è assolutamente generica.I ricorrenti evocano erroneamente Cass. n. 3405 del 2024, che è cosìmotivata: Nel caso di specie, la controricorrente, pur dando atto di averstipulato ben tre contratti di cessione di crediti, si limita a produrre l’avvisopubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA], per cui non fornisce idonea provadell’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione e, diconseguenza, non fornisce prova della sua legittimazione sostanziale. .Nel caso in esame l’indicazione della G.U. costituisce uno degli elementi divalutazione giacché la Corte territoriale rinvia ad una pagina web. Pertanto,ragionevolmente la Corte di merito, nel silenzio dei ricorrenti, l’ha ritenutaesaustiva non imponendo al soggetto ceduto uno sforzo abnorme per laindividuazione del credito ceduto.Va infatti ribadito che per dimostrare la titolarità del credito in capo alcessionario, può essere sufficiente anche la sola produzione dellapubblicazione in [OSCURATO:PERSONA], se questa contenga l’indicazione percategorie dei rapporti ceduti in blocco, ove ciò consenta di individuare senzaincertezze i rapporti oggetto di cessione (p. es. Cass. nn. 28335/2025,25547/2025, 15088/2025, 9073/2025, 841/2025, 28790/2024,5478/2024, 13289/2024, 4277/2023, 17944/2023, 10200/2020,15884/2019 e 31118/2017).Nel caso di specie correttamente la Corte territoriale ha ritenuto esaustivaquella inclusione, individuata attraverso il doppio riferimento alla GU ed allapagina web giacché “il contenuto della pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] siripercuote sulla valutazione del modo in cui la difesa del contraente cedutoviene prospettata, dal momento che, com’è ovvio, ove l’avviso di cessionepubblicato in [OSCURATO:PERSONA] individui per circostanziate categorie ovveroaddirittura singolarmente, uno per uno, i crediti ceduti, un conto ètrincerarsi dietro la generica deduzione del difetto di prova … dell’estensioneNumero registro generale 5365/2024Numero sezionale 629/2026Numero di raccolta generale 19962/2026Data pubblicazione 15/06/2026di essa al credito in contestazione, un conto è spiegare una specificacontestazione concernente il perché debba ritenersi che la cessione non viè stata, ovvero che il credito non rientri nella cessione” (Cass. n. 33966 del2025, in motivazione).In fin dei conti, stabilire se la cessione vi sia stata e se ricomprenda il creditooggetto del contendere è affare del giudice di merito, che, in assenza dilimiti alla prova, è libero di valorizzare gli elementi istruttori, in senso lato,che di volta in volta ritiene persuasivi.Con il quinto motivo si lamenta l’illegittima liquidazione delle speseprocessuali - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. inrapporto all’art. 360 co.1 n3 c.p.c. Vi si assume che le spese processualisarebbero state interamente addebitate ai convenuti per il primo e per ilsecondo grado di giudizio, nonché per il giudizio di legittimità; inoltre, lespese di appello e di riassunzione sarebbero state inspiegabilmentemoltiplicate per due.Secondo i ricorrenti la decisione sarebbe illogica ed adottata in violazione dilegge poiché, tenendo conto della soccombenza parziale della banca attricecirca la domanda principale di nullità dell’atto istitutivo del trust, le spese diprimo grado avrebbero dovuto essere compensare interamente, oppurediversamente graduate.Inoltre, sarebbe illegittimo l’addebito delle spese del giudizio di legittimità,nel quale gli odierni ricorrenti sono stati dichiarati vittoriosi avendo ottenutola cassazione della sentenza di appello impugnata.Il motivo è inammissibile quanto alle spese di primo grado, atteso che lasentenza impugnata ha provveduto solo sulle spese dei due giudizi diappello e di quello di cassazione, dato che ha rigettato l’appello.Quanto a quelle di legittimità è privo di fondamento, in quanto l’onere dellespese va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della litepoiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazionedelle spese, in base ad un criterio unitario e globale.Numero registro generale 5365/2024Numero sezionale 629/2026Numero di raccolta generale 19962/2026Data pubblicazione 15/06/2026L’omessa compensazione è, poi, incensurabile in sede di legittimità (Cass.,Sez. Un., n. 14989 del 2005 e successive conformi).Il ricorso deve essere, conclusivamente, rigettato.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguonola soccombenza.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio dicassazione, che liquida in favore del controricorrente in € 8.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, oltreesborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della CorteSuprema di Cassazione in data 17 febbraio 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19962/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris