CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2023
Cassazione n. 20794/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti e il provvedimento impugnato; letti i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso e reiterati con la memoria pervenuta il 3 aprile 2023, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in ordine alla responsabilità dell'imputato e alla configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen. in presenza (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) non di un generico divincolamento dell'imputato ma di una condotta aggressiva, consistita nella minaccia verbale e nell'essersi posto, viso a viso, contro l'agente operante; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha escluso che il ricorrente abbia reagito ad una condotta arbitraria che, come noto, costituisce il presupposto ineludibile della operatività della circostanza di cui all'art. 393-bis cod. pen. che, secondo i principi dettati da questa Corte, può trovare applicazione scio in rapporto ad atti che obiettivamente, e non soltanto nell'opinione dell'agente, concretino una condotta arbitraria (Sez. 6, n. 46743 del 6/11/2013, Ezzamouri, Rv. 257513) e non sussistendo - tenuto conto che l'imputato aveva fornito solo verbalmente le sue generalità - neppure gli estremi di un'attività illegittima nell'accompagnamento in ufficio, per accertamenti e per la notifica della misura di sicurezza alla quale l'imputato aveva tentato di sottrarsi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile 2023 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]