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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 11911/2026

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entata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv.Luca CICCARELLI (pec: [OSCURATO:EMAIL]) edall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente -Numero registro generale 31786/2020Numero sezionale 1891/2026Numero di raccolta generale 11911/2026Data pubblicazione 30/04/2026avverso la sentenza n. 1433/26/2020 della Commissione TributariaRegionale della LOMBARDIA, Sezione staccata di BRESCIA, depositatain data 29/06/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del27 febbraio 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1.

L’Agenzia delle entrate emise un avviso di accertamento ai finiIVA, IRES e IRAP per l’anno d’imposta 2011 nei confronti della Bioedils.r.l., con cui disconosceva i costi di cui alle fatture n. 1/2011 e n.8/2011 emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in quanto riportanti unadescrizione generica della prestazione, in violazione dell’art. 21 deld.P.R. n. 633 del 1972, e recuperava a tassazione perdite su creditinon deducibili fiscalmente, ovvero un credito per 97.680,00 euroderivante dalla fornitrice [OSCURATO:PERSONA], cessata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ed uncredito di 2.780,00 euro derivante da fornitore “generico” e in relazioneal quale non era stato possibile risalire all’origine del credito.2.

La società contribuente impugnò l’atto impositivo dinanzi alla CTPdi Cremona che accolse il ricorso.2.1.

La CTR della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, accolse,invece, l’appello dell’Ufficio sostenendo che:- le fatture riportavano una descrizione generica in violazionedell’art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, mancando nelle stessel’indicazione della natura, qualità e quantità dei servizi forniti;- le fatture della [OSCURATO:SOCIETA]., di cui erano soci due fratelli dellegale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., non potevano trovaregiustificazione nel contratto di appalto stipulato in data 20 gennaio2010, che era stato esibito non in sede di verifica, ma in giudizio, edera privo di data certa;- l’art. 16 del citato contratto non specificava le modalità e i terminiutilizzati per la quantificazione del costo dei servizi resi da Apocalisses.r.l. essendo invece determinato, in modo soltanto generico, il prezzoNumero registro generale 31786/2020Numero sezionale 1891/2026Numero di raccolta generale 11911/2026Data pubblicazione 30/04/2026complessivo a corpo e indicate le varie fatturazioni da effettuarsi entroil 31712/2010;- la contribuente non aveva prodotto documenti contabili e/o fiscalilo stato avanzamento lavori, il materiale fornito, le distinte riepilogativedelle prestazioni rese;- quanto alla perdita del credito vantato nei confronti della dittaindividuale [OSCURATO:PERSONA], cessata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], lo stesso nonrisultava da elementi certi e precisi; la contribuente aveva dato piùversioni in ordine al momento della conoscenza del decesso dellacliente Ghezzi, pur essendo i suoi soci, Angelo, Chiara e FedericaBeretta, soci della stessa; inoltre, non avevano fornito alcuna prova deitentativi posti in essere per recuperare il credito; infine, avendorinunciato all’eredità in data 11 giugno 2010, avrebbero dovuto portareil credito in detrazione in tale anno d’imposta;- la perdita era derivata da una decisione soggettiva dei soci dellasocietà contribuente che non ha dimostrato «le valide ragionieconomiche che stanno alla base dell’operazione di rinuncia».3.

Avverso tale statuizione la società contribuente proponevaricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui replicava l’Agenziadelle entrate con controricorso.4.

Con decreto in data 08/07/2025 veniva dichiarata l’estinzione delprocesso ex art. 391 c.p.c., in quanto l’atto impositivo impugnatorisultava inserito nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle entrate aisensi dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, convertito, inquanto oggetto di definizione agevolata di cui alla legge n. 197 del2022.5.

Successivamente, su istanza della ricorrente di fissazionedell’udienza di trattazione della causa, veniva fissata l’odiernaadunanza camerale in vista della quale la società contribuente hadepositato memoria.Numero registro generale 31786/2020Numero sezionale 1891/2026Numero di raccolta generale 11911/2026Data pubblicazione 30/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972.Sostiene che in presenza di un contratto di appalto, che, adifferenza di quanto affermato dalla CTR, che sul punto è incorsa inevidente errore di fatto, aveva data certa rappresentata dal timbropostale apposto sullo stesso, esibito già nella fase amministrativa, esulla scorta degli ulteriori documenti prodotti in giudizio (capitolatospeciale, permessi a costruire e tavole nonché atto notarile diprovenienza), nonché del contenuto delle fatture, riconducibile aquanto specificato all’art. 16 del contratto, non poteva essere negatala deducibilità dei costi determinati a corpo, come avviene nellanormalità degli appalti privati.2.

Il motivo è infondato e va rigettato.2.1.

Per orientamento consolidato della giurisprudenza di questaCorte (cfr. Cass. n. 3225/2025, che richiama Cass. n. 18208/2021;Cass. n. 29290/2018; Cass. n. 21980/2015; Cass. n. 21446/2014),riferito tanto agli accertamenti in materia di Iva quanto a quelli inmateria di imposte dirette, la fattura costituisce elemento probatorio afavore dell’impresa solo se è redatta in conformità ai requisiti di formae di contenuto prescritti dall’art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972 ed èidonea a rivelare compiutamente natura, qualità e quantità delleprestazioni attestate.In particolare, Cass. n. 29290/2018, sopra citata, ha osservato che,ai fini della detrazione Iva, le fatture per prestazioni di servizi – fra lequali rientrano pacificamente le obbligazioni dedotte in un rapporto diappalto, rilevante nel caso di specie – devono contenere «l'indicazionedell'entità e della natura degli stessi, nonché la specificazione della datanella quale sono stati effettuati o ultimati, come previsto dall'art. 226,punti 6 e 7, della direttiva 2006/112/CE».Numero registro generale 31786/2020Numero sezionale 1891/2026Numero di raccolta generale 11911/2026Data pubblicazione 30/04/2026È inoltre noto, sempre in quanto ripetutamente affermato dallastessa giurisprudenza, che spetta al contribuente, il quale invochi ilproprio diritto a dedurre costi o detrarre l’Iva, la prova dell’inerenza delbene o del servizio acquistato all'attività imprenditoriale, intesa comestrumentalità del bene o del servizio all’esercizio dell’attività medesima(Cass. n. 2224/2021; Cass. n. 32280/2018; Cass. n. 14858/2018;Cass. n. 13300/2017).2.2.

Con particolare riferimento all'Iva, la Corte di giustizia (cfr.sent. 15 settembre 2016, causa C-516/14, Barlis 06 - InvestimentosImobiliàrios e Turísticos SA c. [OSCURATO:PERSONA] e Aduaneira),seguita dalla giurisprudenza interna (v. ad es.

Cass. 29290/2018),nell’esaminare le condizioni formali di esercizio del diritto di detrazionedell'imposta, ha considerato che la normativa unionale prescrive comeobbligatoria l’indicazione dell’entità e della natura dei servizi forniti(art. 226, punto 6 della direttiva n. 2006/112, di contenuto analogoall'omologa norma della sesta direttiva), nonché (punto 7) laspecificazione della data in cui la prestazione di servizi è effettuata oultimata; ciò al fine di consentire alle amministrazioni finanziarie dicontrollare l’assolvimento dell’imposta dovuta e, di conseguenza, lasussistenza del diritto alla detrazione.2.3.

Pertanto, il contribuente che chiede la detrazione dell’Iva hal’onere di dimostrare che sono state soddisfatte le relative condizionie, di conseguenza, anche di fornire elementi integrativi rispetto allefatture che l’Ufficio ritenga necessari ai fini della valutazione dellarichiesta.3.

Nella fattispecie concreta, i giudici di appello, peraltro conaccertamento in fatto non contestato con la deduzione delcorrispondente paradigma normativo, ovvero ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c. e nei ristretti ambiti di applicazione dellostesso, ha espressamente dato atto che «Le fatture sono generiche enon rispettano i dettami previsti dall’art. 21 del DPR 633/72 mancandoNumero registro generale 31786/2020Numero sezionale 1891/2026Numero di raccolta generale 11911/2026Data pubblicazione 30/04/2026nelle stesse la indicazione della natura, qualità e quantità dei serviziforniti ed oggetto della prestazione e la contribuente non ha prodottoné in sede di verifica, né successivamente, documenti contabili e/ofiscali atti a fornire la descrizione dei lavori che si assumono effettuati,quali stati di avanzamento lavori, materiale fornito, distinteriepilogative delle prestazioni rese» (sentenza, pag. 3).E tanto è confermato innanzitutto dal contenuto delle fattureriprodotto nel ricorso, facendosi generico riferimento nella fattura n. 1del 15/02/2011 a «ultimazione lavori di pavimentazione e impiantiidrotermosanitario come da contratto di appalto del 20.01.2010» enella n. 8 del 30/06/2011 a «saldo per lavori ultimati c/o cantiere diGragnanino come da contratto di appalto del 20.01.2010».

In secondoluogo, dalla circostanza che, così come affermato dai giudici di appelloe non smentito dalla ricorrente, non è stata depositata alcunadocumentazione che fosse idonea ad integrare la genericità delleindicazioni riportate nelle fatture.4.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.1362, 1363, 1367, 1369 e 1657 c.c.Sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata, violando ledisposizioni censurate, avrebbe effettuato una interpretatio abrogansdella figura dell’appalto a corpo, com’è quello posto a base delle fatturecontestate.5.

Il motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio decidendiche nulla ha a che vedere con l’interpretazione del contratto di appalto,di cui non è mai stata rilevata una forma diversa da quella indicatadalla società contribuente (“a corpo), al riguardo annotandosi che lacensura, formulata richiamando le norme interpretative dei contratti, èanche priva di specificità, in quanto in sede di legittimità non èsufficiente un astratto richiamo agli artt. 1362 e ss. c.c., ma ènecessaria la specificazione dei canoni ermeneutici che in concreto siNumero registro generale 31786/2020Numero sezionale 1891/2026Numero di raccolta generale 11911/2026Data pubblicazione 30/04/2026assumono violati e la precisa indicazione dei punti della motivazioneche se ne discostano, nei limiti di quanto previsto dall'art. 360, comma1, n. 3 c.p.c., per il caso di violazione di legge, o per omesso esame diun fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi del novellatoart. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (arg. da Cass. n. 15367/2024; Cass. n.9461/2021).Pare necessario precisare al riguardo che, come già osservatoesaminando il primo motivo di ricorso, una cosa è la forma del contratto(a corpo piuttosto che a misura), una cosa è la descrizione fatta nellefatture delle prestazioni eseguite in relazione all’uno o all’altro tipo dicontratto.6.

Con il terzo motivo si deduce la «omessa insufficiente ocontraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia,prospettato dalle parti o rilevabil[e] d’ufficio – art. 360 comma 1 n. 5c.p.c. vecchio testo – omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (nuovo testovigente)».6.1.

La ricorrente, con riferimento alla genericità delle fatture,sostiene che la CTR avrebbe omesso di esaminare il capitolato diappalto allegato al contratto nonché la documentazione tecnica eurbanistica.6.2.

Con riferimento alla perdita su crediti, pure oggetto di ripresaa tassazione, sostiene invece che i giudici di appello si sono soffermatisu valutazioni di tipo personale, ma non è contestato né che vi sia statarinunzia all’eredità, né l’impossibilità di realizzare il credito, mentrenulla afferma in ordine al momento in cui detta impossibilità si è resapalese e irreversibile ai fini della determinazione del periodo d’imposta.7.

Il motivo è inammissibile, innanzitutto là dove deduce il viziologico di motivazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.nella formulazione anteriore a quella attualmente vigente ed è, inoltre,inammissibile ed infondato in entrambe le censure proposte.Numero registro generale 31786/2020Numero sezionale 1891/2026Numero di raccolta generale 11911/2026Data pubblicazione 30/04/20268.

La prima, è inammissibile per difetto di decisività non avendo laricorrente dimostrato in che modo la documentazione cui ha fattoriferimento (capitolato allegato al contratto, la documentazione tecnicae urbanistica) avrebbe consentito di individuare esattamente natura,qualità e quantità dei lavori oggetto di fatturazione e, quindi, di ricavareda quelli gli elementi integrativi del generico contenuto delle fatturecontestate.È, comunque, manifestamente infondata in quanto la sentenzaimpugnata indica espressamente quali potevano essere i documentinecessari ad integrare la genericità delle fatture onde consentirnel’utilizzo, ovvero «documenti contabili e/o fiscali atti a fornire ladescrizione dei lavori che si assumono effettuati, quali stati diavanzamento lavori, materiale fornito, distinte riepilogative delleprestazioni rese» (sentenza, pag. 3), così avendo implicitamenteescluso la rilevanza di quelli prodotti dalla ricorrente.9.

La seconda censura è manifestamente infondata perché,diversamente da quanto sostiene la ricorrente, i giudici di appellohanno espressamente affermato che la società contribuente non avevaprodotto «nulla […] in relazione ai tentativi di recuperare il credito» eche, inoltre, la società contribuente era a conoscenza del decesso dellacliente, essendo gli eredi rinunciatari della defunta Ghezzi, e lo eranosicuramente alla data della rinuncia (11/06/2010), sicché, in ogni caso,avrebbe dovuto portare in detrazione detto credito in tale annod’imposta.10.

Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 1 (rectius: n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 101, comma 5 d.P.R. n. 917 del 1986 e 2462 c.c.10.1.

Con riferimento alla ripresa a tassazione della perdita delcredito vantato nei confronti della ditta Ghezzi, sostiene la ricorrenteche la sentenza d’appello, rilevando che i soci fossero eredi dellatitolare della predetta ditta individuale, peraltro non avvedendosi cheNumero registro generale 31786/2020Numero sezionale 1891/2026Numero di raccolta generale 11911/2026Data pubblicazione 30/04/2026solo il socio [OSCURATO:PERSONA] era erede, ha violato l’art. 2462 c.c. in temadi soggettività giuridica e autonomia della società di capitali.10.2.

Sostiene, inoltre, che gli altri soci, nipoti della de cuius,avevano rinunciato per non far ricadere su di essi gli effetti dellarinuncia del proprio genitore, e che l’art. 101 t.u.i.r. non richiede laprova che il creditore si sia attivato in modo specifico per il recuperodel credito, essendo sufficiente che le perdite risultino documentate inmodo certo e preciso, e infine che era errata l’imputazione di dettaperdita all’anno d’imposta 2010, fatta dai giudici di appello, posto chela rinuncia all’eredità, fatta in quell’anno, non era elemento sufficienteper cristallizzare e materializzare gli elementi “certi e precisi” dellairrecuperabilità del credito.11.

Tale ultima questione costituisce oggetto del quinto motivo diricorso con cui si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112c.p.c., avendo pronunciato su motivi che l’Agenzia delle entrate nonaveva proposto con l’atto di appello, ovvero sulla doverosa deducibilitàdella perdita nell’anno d’imposta 2010.12.

Entrambi i motivi sono inammissibili.12.1.

Il quarto perché non censura la statuizione d’appello in cui siafferma che la perdita era derivata da una decisione soggettiva dei socidella società contribuente che non ha dimostrato «le valide ragionieconomiche che stanno alla base dell’operazione di rinuncia».E costituisce principio consolidato quello secondo cui, ove lasentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome,ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente agiustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esserende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa allealtre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione nonimpugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento dellaNumero registro generale 31786/2020Numero sezionale 1891/2026Numero di raccolta generale 11911/2026Data pubblicazione 30/04/2026sentenza (Cass. Sez.

U. n. 20107/2024, Cass. 18641/2017; Cass. n.22753/2011).12.2.

Il quinto motivo è inammissibile per difetto di interesse allapronuncia sulla questione dedotta nel motivo, che, anche se accolta,non avrebbe alcuna incidenza sulla statuizione d’appello che haconfermato la ripresa della perdita del credito vantato nei confrontidella ditta Ghezzi sulla base di ulteriori ragioni, ovvero per non averela società contribuente fornito la prova della irrecuperabilità dellostesso e di «valide ragioni economiche» della rinuncia a quel credito.13.

In estrema sintesi, il ricorso va rigettato e la ricorrentecondannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidatain dispositivo.

P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favoredella controricorrente delle spese processuali che liquida in euro5.900,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 27 febbraio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv.Luca CICCARELLI (pec: [OSCURATO:EMAIL]) edall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente -Numero registro generale 31786/2020Numero sezionale 1891/2026Numero di raccolta generale 11911/2026Data pubblicazione 30/04/2026avverso la sentenza n. 1433/26/2020 della Commissione TributariaRegionale della LOMBARDIA, Sezione staccata di BRESCIA, depositatain data 29/06/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del27 febbraio 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle entrate emise un avviso di accertamento ai finiIVA, IRES e IRAP per l’anno d’imposta 2011 nei confronti della Bioedils.r.l., con cui disconosceva i costi di cui alle fatture n. 1/2011 e n.8/2011 emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in quanto riportanti unadescrizione generica della prestazione, in violazione dell’art. 21 deld.P.R. n. 633 del 1972, e recuperava a tassazione perdite su creditinon deducibili fiscalmente, ovvero un credito per 97.680,00 euroderivante dalla fornitrice [OSCURATO:PERSONA], cessata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ed uncredito di 2.780,00 euro derivante da fornitore “generico” e in relazioneal quale non era stato possibile risalire all’origine del credito.2. La società contribuente impugnò l’atto impositivo dinanzi alla CTPdi Cremona che accolse il ricorso.2.1. La CTR della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, accolse,invece, l’appello dell’Ufficio sostenendo che:- le fatture riportavano una descrizione generica in violazionedell’art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, mancando nelle stessel’indicazione della natura, qualità e quantità dei servizi forniti;- le fatture della [OSCURATO:SOCIETA]., di cui erano soci due fratelli dellegale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., non potevano trovaregiustificazione nel contratto di appalto stipulato in data 20 gennaio2010, che era stato esibito non in sede di verifica, ma in giudizio, edera privo di data certa;- l’art. 16 del citato contratto non specificava le modalità e i terminiutilizzati per la quantificazione del costo dei servizi resi da Apocalisses.r.l. essendo invece determinato, in modo soltanto generico, il prezzoNumero registro generale 31786/2020Numero sezionale 1891/2026Numero di raccolta generale 11911/2026Data pubblicazione 30/04/2026complessivo a corpo e indicate le varie fatturazioni da effettuarsi entroil 31712/2010;- la contribuente non aveva prodotto documenti contabili e/o fiscalilo stato avanzamento lavori, il materiale fornito, le distinte riepilogativedelle prestazioni rese;- quanto alla perdita del credito vantato nei confronti della dittaindividuale [OSCURATO:PERSONA], cessata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], lo stesso nonrisultava da elementi certi e precisi; la contribuente aveva dato piùversioni in ordine al momento della conoscenza del decesso dellacliente Ghezzi, pur essendo i suoi soci, Angelo, Chiara e FedericaBeretta, soci della stessa; inoltre, non avevano fornito alcuna prova deitentativi posti in essere per recuperare il credito; infine, avendorinunciato all’eredità in data 11 giugno 2010, avrebbero dovuto portareil credito in detrazione in tale anno d’imposta;- la perdita era derivata da una decisione soggettiva dei soci dellasocietà contribuente che non ha dimostrato «le valide ragionieconomiche che stanno alla base dell’operazione di rinuncia».3. Avverso tale statuizione la società contribuente proponevaricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui replicava l’Agenziadelle entrate con controricorso.4. Con decreto in data 08/07/2025 veniva dichiarata l’estinzione delprocesso ex art. 391 c.p.c., in quanto l’atto impositivo impugnatorisultava inserito nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle entrate aisensi dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, convertito, inquanto oggetto di definizione agevolata di cui alla legge n. 197 del2022.5. Successivamente, su istanza della ricorrente di fissazionedell’udienza di trattazione della causa, veniva fissata l’odiernaadunanza camerale in vista della quale la società contribuente hadepositato memoria.Numero registro generale 31786/2020Numero sezionale 1891/2026Numero di raccolta generale 11911/2026Data pubblicazione 30/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972.Sostiene che in presenza di un contratto di appalto, che, adifferenza di quanto affermato dalla CTR, che sul punto è incorsa inevidente errore di fatto, aveva data certa rappresentata dal timbropostale apposto sullo stesso, esibito già nella fase amministrativa, esulla scorta degli ulteriori documenti prodotti in giudizio (capitolatospeciale, permessi a costruire e tavole nonché atto notarile diprovenienza), nonché del contenuto delle fatture, riconducibile aquanto specificato all’art. 16 del contratto, non poteva essere negatala deducibilità dei costi determinati a corpo, come avviene nellanormalità degli appalti privati.2. Il motivo è infondato e va rigettato.2.1. Per orientamento consolidato della giurisprudenza di questaCorte (cfr. Cass. n. 3225/2025, che richiama Cass. n. 18208/2021;Cass. n. 29290/2018; Cass. n. 21980/2015; Cass. n. 21446/2014),riferito tanto agli accertamenti in materia di Iva quanto a quelli inmateria di imposte dirette, la fattura costituisce elemento probatorio afavore dell’impresa solo se è redatta in conformità ai requisiti di formae di contenuto prescritti dall’art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972 ed èidonea a rivelare compiutamente natura, qualità e quantità delleprestazioni attestate.In particolare, Cass. n. 29290/2018, sopra citata, ha osservato che,ai fini della detrazione Iva, le fatture per prestazioni di servizi – fra lequali rientrano pacificamente le obbligazioni dedotte in un rapporto diappalto, rilevante nel caso di specie – devono contenere «l'indicazionedell'entità e della natura degli stessi, nonché la specificazione della datanella quale sono stati effettuati o ultimati, come previsto dall'art. 226,punti 6 e 7, della direttiva 2006/112/CE».Numero registro generale 31786/2020Numero sezionale 1891/2026Numero di raccolta generale 11911/2026Data pubblicazione 30/04/2026È inoltre noto, sempre in quanto ripetutamente affermato dallastessa giurisprudenza, che spetta al contribuente, il quale invochi ilproprio diritto a dedurre costi o detrarre l’Iva, la prova dell’inerenza delbene o del servizio acquistato all'attività imprenditoriale, intesa comestrumentalità del bene o del servizio all’esercizio dell’attività medesima(Cass. n. 2224/2021; Cass. n. 32280/2018; Cass. n. 14858/2018;Cass. n. 13300/2017).2.2. Con particolare riferimento all'Iva, la Corte di giustizia (cfr.sent. 15 settembre 2016, causa C-516/14, Barlis 06 - InvestimentosImobiliàrios e Turísticos SA c. [OSCURATO:PERSONA] e Aduaneira),seguita dalla giurisprudenza interna (v. ad es. Cass. 29290/2018),nell’esaminare le condizioni formali di esercizio del diritto di detrazionedell'imposta, ha considerato che la normativa unionale prescrive comeobbligatoria l’indicazione dell’entità e della natura dei servizi forniti(art. 226, punto 6 della direttiva n. 2006/112, di contenuto analogoall'omologa norma della sesta direttiva), nonché (punto 7) laspecificazione della data in cui la prestazione di servizi è effettuata oultimata; ciò al fine di consentire alle amministrazioni finanziarie dicontrollare l’assolvimento dell’imposta dovuta e, di conseguenza, lasussistenza del diritto alla detrazione.2.3. Pertanto, il contribuente che chiede la detrazione dell’Iva hal’onere di dimostrare che sono state soddisfatte le relative condizionie, di conseguenza, anche di fornire elementi integrativi rispetto allefatture che l’Ufficio ritenga necessari ai fini della valutazione dellarichiesta.3. Nella fattispecie concreta, i giudici di appello, peraltro conaccertamento in fatto non contestato con la deduzione delcorrispondente paradigma normativo, ovvero ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c. e nei ristretti ambiti di applicazione dellostesso, ha espressamente dato atto che «Le fatture sono generiche enon rispettano i dettami previsti dall’art. 21 del DPR 633/72 mancandoNumero registro generale 31786/2020Numero sezionale 1891/2026Numero di raccolta generale 11911/2026Data pubblicazione 30/04/2026nelle stesse la indicazione della natura, qualità e quantità dei serviziforniti ed oggetto della prestazione e la contribuente non ha prodottoné in sede di verifica, né successivamente, documenti contabili e/ofiscali atti a fornire la descrizione dei lavori che si assumono effettuati,quali stati di avanzamento lavori, materiale fornito, distinteriepilogative delle prestazioni rese» (sentenza, pag. 3).E tanto è confermato innanzitutto dal contenuto delle fattureriprodotto nel ricorso, facendosi generico riferimento nella fattura n. 1del 15/02/2011 a «ultimazione lavori di pavimentazione e impiantiidrotermosanitario come da contratto di appalto del 20.01.2010» enella n. 8 del 30/06/2011 a «saldo per lavori ultimati c/o cantiere diGragnanino come da contratto di appalto del 20.01.2010». In secondoluogo, dalla circostanza che, così come affermato dai giudici di appelloe non smentito dalla ricorrente, non è stata depositata alcunadocumentazione che fosse idonea ad integrare la genericità delleindicazioni riportate nelle fatture.4. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.1362, 1363, 1367, 1369 e 1657 c.c.Sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata, violando ledisposizioni censurate, avrebbe effettuato una interpretatio abrogansdella figura dell’appalto a corpo, com’è quello posto a base delle fatturecontestate.5. Il motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio decidendiche nulla ha a che vedere con l’interpretazione del contratto di appalto,di cui non è mai stata rilevata una forma diversa da quella indicatadalla società contribuente (“a corpo), al riguardo annotandosi che lacensura, formulata richiamando le norme interpretative dei contratti, èanche priva di specificità, in quanto in sede di legittimità non èsufficiente un astratto richiamo agli artt. 1362 e ss. c.c., ma ènecessaria la specificazione dei canoni ermeneutici che in concreto siNumero registro generale 31786/2020Numero sezionale 1891/2026Numero di raccolta generale 11911/2026Data pubblicazione 30/04/2026assumono violati e la precisa indicazione dei punti della motivazioneche se ne discostano, nei limiti di quanto previsto dall'art. 360, comma1, n. 3 c.p.c., per il caso di violazione di legge, o per omesso esame diun fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi del novellatoart. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (arg. da Cass. n. 15367/2024; Cass. n.9461/2021).Pare necessario precisare al riguardo che, come già osservatoesaminando il primo motivo di ricorso, una cosa è la forma del contratto(a corpo piuttosto che a misura), una cosa è la descrizione fatta nellefatture delle prestazioni eseguite in relazione all’uno o all’altro tipo dicontratto.6. Con il terzo motivo si deduce la «omessa insufficiente ocontraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia,prospettato dalle parti o rilevabil[e] d’ufficio – art. 360 comma 1 n. 5c.p.c. vecchio testo – omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (nuovo testovigente)».6.1. La ricorrente, con riferimento alla genericità delle fatture,sostiene che la CTR avrebbe omesso di esaminare il capitolato diappalto allegato al contratto nonché la documentazione tecnica eurbanistica.6.2. Con riferimento alla perdita su crediti, pure oggetto di ripresaa tassazione, sostiene invece che i giudici di appello si sono soffermatisu valutazioni di tipo personale, ma non è contestato né che vi sia statarinunzia all’eredità, né l’impossibilità di realizzare il credito, mentrenulla afferma in ordine al momento in cui detta impossibilità si è resapalese e irreversibile ai fini della determinazione del periodo d’imposta.7. Il motivo è inammissibile, innanzitutto là dove deduce il viziologico di motivazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.nella formulazione anteriore a quella attualmente vigente ed è, inoltre,inammissibile ed infondato in entrambe le censure proposte.Numero registro generale 31786/2020Numero sezionale 1891/2026Numero di raccolta generale 11911/2026Data pubblicazione 30/04/20268. La prima, è inammissibile per difetto di decisività non avendo laricorrente dimostrato in che modo la documentazione cui ha fattoriferimento (capitolato allegato al contratto, la documentazione tecnicae urbanistica) avrebbe consentito di individuare esattamente natura,qualità e quantità dei lavori oggetto di fatturazione e, quindi, di ricavareda quelli gli elementi integrativi del generico contenuto delle fatturecontestate.È, comunque, manifestamente infondata in quanto la sentenzaimpugnata indica espressamente quali potevano essere i documentinecessari ad integrare la genericità delle fatture onde consentirnel’utilizzo, ovvero «documenti contabili e/o fiscali atti a fornire ladescrizione dei lavori che si assumono effettuati, quali stati diavanzamento lavori, materiale fornito, distinte riepilogative delleprestazioni rese» (sentenza, pag. 3), così avendo implicitamenteescluso la rilevanza di quelli prodotti dalla ricorrente.9. La seconda censura è manifestamente infondata perché,diversamente da quanto sostiene la ricorrente, i giudici di appellohanno espressamente affermato che la società contribuente non avevaprodotto «nulla […] in relazione ai tentativi di recuperare il credito» eche, inoltre, la società contribuente era a conoscenza del decesso dellacliente, essendo gli eredi rinunciatari della defunta Ghezzi, e lo eranosicuramente alla data della rinuncia (11/06/2010), sicché, in ogni caso,avrebbe dovuto portare in detrazione detto credito in tale annod’imposta.10. Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 1 (rectius: n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 101, comma 5 d.P.R. n. 917 del 1986 e 2462 c.c.10.1. Con riferimento alla ripresa a tassazione della perdita delcredito vantato nei confronti della ditta Ghezzi, sostiene la ricorrenteche la sentenza d’appello, rilevando che i soci fossero eredi dellatitolare della predetta ditta individuale, peraltro non avvedendosi cheNumero registro generale 31786/2020Numero sezionale 1891/2026Numero di raccolta generale 11911/2026Data pubblicazione 30/04/2026solo il socio [OSCURATO:PERSONA] era erede, ha violato l’art. 2462 c.c. in temadi soggettività giuridica e autonomia della società di capitali.10.2. Sostiene, inoltre, che gli altri soci, nipoti della de cuius,avevano rinunciato per non far ricadere su di essi gli effetti dellarinuncia del proprio genitore, e che l’art. 101 t.u.i.r. non richiede laprova che il creditore si sia attivato in modo specifico per il recuperodel credito, essendo sufficiente che le perdite risultino documentate inmodo certo e preciso, e infine che era errata l’imputazione di dettaperdita all’anno d’imposta 2010, fatta dai giudici di appello, posto chela rinuncia all’eredità, fatta in quell’anno, non era elemento sufficienteper cristallizzare e materializzare gli elementi “certi e precisi” dellairrecuperabilità del credito.11. Tale ultima questione costituisce oggetto del quinto motivo diricorso con cui si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112c.p.c., avendo pronunciato su motivi che l’Agenzia delle entrate nonaveva proposto con l’atto di appello, ovvero sulla doverosa deducibilitàdella perdita nell’anno d’imposta 2010.12. Entrambi i motivi sono inammissibili.12.1. Il quarto perché non censura la statuizione d’appello in cui siafferma che la perdita era derivata da una decisione soggettiva dei socidella società contribuente che non ha dimostrato «le valide ragionieconomiche che stanno alla base dell’operazione di rinuncia».E costituisce principio consolidato quello secondo cui, ove lasentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome,ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente agiustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esserende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa allealtre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione nonimpugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento dellaNumero registro generale 31786/2020Numero sezionale 1891/2026Numero di raccolta generale 11911/2026Data pubblicazione 30/04/2026sentenza (Cass. Sez. U. n. 20107/2024, Cass. 18641/2017; Cass. n.22753/2011).12.2. Il quinto motivo è inammissibile per difetto di interesse allapronuncia sulla questione dedotta nel motivo, che, anche se accolta,non avrebbe alcuna incidenza sulla statuizione d’appello che haconfermato la ripresa della perdita del credito vantato nei confrontidella ditta Ghezzi sulla base di ulteriori ragioni, ovvero per non averela società contribuente fornito la prova della irrecuperabilità dellostesso e di «valide ragioni economiche» della rinuncia a quel credito.13. In estrema sintesi, il ricorso va rigettato e la ricorrentecondannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidatain dispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favoredella controricorrente delle spese processuali che liquida in euro5.900,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 27 febbraio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11911/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris