CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 maggio 2026
Cassazione n. 15988/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
micilio digitale come per legge- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 851/2023 depositatail 2/5/2023;Numero registro generale 24664/2023Numero sezionale 1162/2026Numero di raccolta generale 15988/2026Data pubblicazione 24/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/3/2026dal [OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA] nell’anno 2016 convenne in giudizio, dinanzi alTribunale di Agrigento, la [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento,esponendo che dall’anno 2008 aveva allevato capre di razza Girgentana eche era stato, nell’anno 2013, destinatario di provvedimenti emessidall’Azienda sanitaria di Agrigento, di seguito ASP, che gli avevano impostol’abbattimento di 229 (duecentoventinove) capi del gregge in quanto affettida brucellosi. Dai controlli effettuati dal personale medico dell’IstitutoZooprofilattico di Palermo, a seguito di sua denuncia, sarebbe emerso chele cause della diffusione della brucellosi nel proprio gregge era stato ilcontatto con il gregge dell’allevamento limitrofo, appartenente a taleCalogero Arnone, che sin dall’anno 2006 era risultato positivo alla brucellosie che da detto anno non aveva mai raggiunto lo stato di greggeufficialmente indenne da brucellosi. Inoltre sul terreno pascolavano gregginon controllate, mentre il proprio allevamento dall’anno 2013 era indennedalla brucellosi in quanto da allora il gregge era allevato a stabulazionefissa, con alimentazione selezionata e regolare pulizia e disinfestazione.2. [OSCURATO:PERSONA] affermava che la mancanza di adeguati controlli da partedell’ASP sul gregge dell’Arnone e sulle greggi libere aera stata la causa dellanecessità di procedere all’abbattimento dei numerosi capi del propriogregge e che, pertanto, la stessa doveva ritenersi responsabile ai sensidell’art. 2043 c.c. dei danni conseguentemente subiti dall’attore.3. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva, in conclusione, la condanna dell’ASP alrisarcimento dei danni, quantificati in oltre settecentomila euro.4. La ASP di Agrigento si costituiva, resistendo.5. Il Tribunale, espletata la prova per testi richiesta dallo Sciortino, conla sentenza n. 1247 del 16/10/2018 rigettava la domanda.6. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui controparte resisteva.r.g. 24664/2023ad. 26/03/2026; estensore: C. VallePag. 2 di 6Numero registro generale 24664/2023Numero sezionale 1162/2026Numero di raccolta generale 15988/2026Data pubblicazione 24/05/20267. La Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n. 851 del 2/05/2023,ha rigettato l’impugnazione.8. Propone ricorso per cassazione, con atto affidato a due motivi, NicolòSciortino.9. Resiste con controricorso la Asp.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Il primo motivo pone censure di violazione o falsa applicazione di normedi diritto di cui all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. concretizzatesi nellaviolazione dell’art. 2043 c.c. in relazione al soddisfacimento dell’onusprobandi volto a dimostrare il nesso di casualità tra la condotta omissiva diparte resistente ed il danno subìto da parte ricorrente.Il motivo è incentrato sulla parte di motivazione relativa alla condotta chel’Asp avrebbe dovuto tenere al fine di evitare il diffondersi della brucellosisui capi di bestiame del gregge dello Sciortino.1.2 Il motivo è infondato. La Corte territoriale ha ritenuto che lo Sciortinonon avesse specificamente indicato la condotta omessa, in luogo di quelladovuta in quanto prescritta per legge o altra fonte normativa, da partedell’Asp, così incorrendo in carenza di specificità dell’impugnazione. Ilmotivo, inoltre, non si confronta con l’ulteriore, e concorrente ragione deldecidere della Corte, resa alla pag. 4 della motivazione, laddove il giudiced’appello afferma che la condotta dello Sciortino era foriera diresponsabilità, per avere egli immesso nel proprio gregge senza leopportune cautele - ossia senza prima verificarne o farne verificare dagliorgani competenti lo stato di salute, e in particolare l’immunità dallabrucellosi - alcuni capi ovini che erano stati smarriti o rinvenuti dopo cheerano stati rubati e che, nel corso di successivi accertamenti, erano risultatiaffetti da brucellosi.Tale affermazione decisoria della Corte territoriale non è stata in alcun modoimpugnata, ed essa di per sé sola costituisce ragione per escludere cheall’Asp possa ascriversi un profilo di colpa, o di dolo, rilevante ai fini dellaresponsabilità extracontrattuale.r.g. 24664/2023ad. 26/03/2026; estensore: C. VallePag. 3 di 6Numero registro generale 24664/2023Numero sezionale 1162/2026Numero di raccolta generale 15988/2026Data pubblicazione 24/05/2026Il motivo è, inoltre, inammissibile nella parte in cui, celandolo con ladeduzione del vizio di falsa applicazione o di sussunzione, chiede larivalutazione del materiale istruttorio, al fine di pervenire all’affermazionedella sussistenza dei presupposti applicativi della responsabilità per fattoillecito ai sensi dell’art. 2043 c.c., il che non è consentito nel giudizio dilegittimità.2.1 Il secondo motivo pone censura di nullità della sentenza in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per violazione degli art. 132, commaterzo, n. 4 c.p.c. e altresì per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonchécomunque per difetto assoluto di motivazione e (o) motivazione inesistenteo solamente apparente in relazione ad un fatto decisivo per la controversia.2.2 Il motivo è privo di fondatezza, per essere la sentenza logicamente ecoerentemente motivata in punto di esclusione della responsabilità ai sensidell’art. 2043 c.c. in capo all’Asp; la sentenza prende in esamespecificamente le risultanze di causa e risulta comunque superiore al cd.minimo costituzionale, per come individuato dalla giurisprudenza di questaCorte da almeno un decennio (S.U. 7/4/2014 n. 8053; Cass. 3/3/2022 n.7090). Deve ribadirsi, ancora, che nell’attuale assetto del giudizio dicassazione il vizio di motivazione può essere censurato ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 132, comma secondo, n. 4c.p.c. solo nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante,meramente apparente o manifestamente contraddittoria edincomprensibile, come affermato oramai costantemente da questa SupremaCorte (S.U. 3/11/2016 n. 22232).La censura, di cui allo stesso motivo, seconda parte, riferita al parametro dicui al n. 5 dell’art. 360, primo comma, del codice di rito civile è, poi,inammissibile perché essa non è riferita all’omesso esame di un singolofatto, inteso secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte in sensonaturalistico, ma a una pluralità di fatti e di condotte, ed esula, pertanto,dalle censure spendibili ai sensi della norma processuale richiamata.r.g. 24664/2023ad. 26/03/2026; estensore: C. VallePag. 4 di 6Numero registro generale 24664/2023Numero sezionale 1162/2026Numero di raccolta generale 15988/2026Data pubblicazione 24/05/2026La censura è, inoltre, inammissibile, pure ai sensi del combinato dispostodel primo comma, n. 5 e del quarto comma dell’art. 360, nella vigenteformulazione, successiva alle modifiche di cui al d.lgs. n. 149 del10/10/2022 per essersi verificata la coincidenza delle situazioni di fattovalutate dai giudici di merito, ossia il presupposto della c.d. doppia conforme(l’inammissibilità dell’impugnazione per doppia conforme era in precedenza,ossia prima delle modifiche introdotte dal citato d.lgs. n. 149/2022,comminata dal combinato disposto dell’art. 348 ter, commi quarto e quinto,c.p.c.); e il ricorrente non ha indicato alcun fatto specifico che non sia statooggetto di esame da parte dei giudici di merito.3 Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato. La peculiarità dellequestioni trattate consente di disporre la compensazione delle spese diquesto giudizio di legittimità.Si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso compensando le spese.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articoloart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il giorno 26 marzo 2026Il PresidenteChiara Graziosir.g. 24664/2023ad. 26/03/2026; estensore: C. VallePag. 5 di 6