CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17858/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Repubblica Dominicana) il 02/03/1991 avverso la sentenza del 02/05/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 14 marzo 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di lesione personale aggravata e minaccia grave e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto personalmente ricorso l'imputato sostenendo la propria innocenza. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'imputato, dovendo trovare applicazione gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. 0,4 nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo i quali il ricorso in cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso