CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 marzo 2022
Cassazione n. 11116/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Pk791.2.1_0 cu ToR.A sul ricorso iscritto al n. 8595/2017 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, con domicilio eletto in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ex lege. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]. - intimato - avverso la sentenza n. 593/2016 della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata il 8/3/2016. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3/3/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano, davanti alla Commissione tributaria Provinciale di Taranto, l'avviso di liquidazione dell'INVIM a seguito della mancata impugnazione dell'avviso di accertamento loro notificato il 14/2/1995 ed il giudice adito, con sentenza n. 314/2009, accoglieva il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ritenendo che l'importo richiesto non tenesse conto della effettiva quota di proprietà del contribuente ed annullava l'avviso impugnato. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia dichiarava estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. L'Agenzia delle Entrate propone un motivo di ricorso, illustrati con memoria, per la cassazione della sentenza, mentre il contribuente [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], è rimasto intimato. Fissato all'udienza pubblica odierna, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina (successivamente prorogata) dettata dal sopravvenuto art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento in presenza fisica del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.[OSCURATO:PERSONA] Con il motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate lamenta - ex art. 360, comma primo, n. 3 e n. 4 cod.proc.civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., in quanto la CTR ha erroneamente pronunciato la cessazione della materia del contendere del contendere sulla base della pronuncia, ancora sub iudice, di cessazione della materia del contendere relativa alla controversia riguardante il coerede [OSCURATO:PERSONA] nonché ritenuto sussistente una pronuncia definitiva, pronuncia in realtà priva dell'efficacia del giudicato in quanto avverso la sentenza n. 111/28/15 della CTR della Puglia -Sezione Staccata di Taranto pende ricorso per cassazione (R.G.N. 14972/2016). Osserva il Collegio che appare opportuna la trattazione congiunta del presente ricorso con quello R.G.N. 14972/2016 del quale non è stata ancora disposta la fissazione. P.Q.M. La Corte, rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 marzo 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]