CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 ottobre 2021
Cassazione n. 41055/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/3/2021 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di annullare la statuizione sulla revoca della pena sospesa. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza indicata in rubrica con la quale la Corte di appello di Brescia ne ha confermato la condanna alla pena di anni due di reclusione ed euro duemila di multa, per il reato di cui agli artt. 73, comma 5, e 80, comma 1, lett. g) d.P.R. 309/1990. Ne denuncia vizio di violazione di legge, per violazione del divieto di cui aJl'art.597, comma 3 cod. proc. pen., poiché, in presenza di appello del solo imputato, la Corte ha revocato il beneficio della pena sospesa che era stato concesso, con riferimento alla pena detentiva, dal Tribunale di Brescia. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza deve essere annullata, limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. In seguito ad appello proposto dal solo imputato e limitatamente alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. g), d.P.R. 309/1990, la Corte di appello, solo in dispositivo, richiamato l'art. 164 cod. pen. ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena applicato all'imputato con la sentenza di primo grado. Il generico riferimento alla disposizione di legge e la carenza di motivazione non consentono tuttavia, di individuare le "ragioni" della revoca che, ai sensi dell'art. 168, comma terzo, cod. pen., può essere disposta anche dal giudice di appello in mancanza di impugnazione del pubblico ministero e di impugnazione del solo imputato - senza che ciò determini l'asserita violazione del divieto di reformatio in peius - nel caso il beneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative indicate al comma quarto dell'art. 164 cod. pen. in quanto si tratta di provvedimento di natura dichiarativa che ha riguardo ad effetti di diritto sostanziale che si producono "ope legis" (cfr. Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017, Principalli, Rv. 2724299). La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata perché carente di motivazione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia. Così deciso il 19 ottobre 2021 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]