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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 7 dicembre 2023

Cassazione n. 03607/2024

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l ricorso n. 6896/2016proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il Prof.

Avv.

E. Tonelli in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 12; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -resistente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledell’Umbria n. 509/1/2015, depositata il 6 ottobre 2015.

Visto l’atto depositato in cancelleria il7 dicembre 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso, dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l ricorso n. 6896/2016proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il Prof. Avv. E. Tonelli in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 12; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -resistente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledell’Umbria n. 509/1/2015, depositata il 6 ottobre 2015. Visto l’atto depositato in cancelleria il7 dicembre 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso, dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 03607/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris