CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 1 marzo 2022
Cassazione n. 18415/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SENEGAL) 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Motivi della decisione 1. Con sentenza del 18/11/2020, a seguito di giudizio definito nelle forme del rito abbreviato, il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Bergamo ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile di plurime violazioni dell'art. 73, comma 4 d.P.R. 309/90 e, ravvisata la continuazione tra i reati, con la diminuente per il rito, ha irrogato la pena finale di anni 1, mesi 2 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa. Ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena a termini e condizioni di legge. 2. Il Procuratore Generale presso la Procura della Corte d'appello di Brescia ha impugnato la predetta sentenza, dolendosi della concessione del beneficio. All'uopo rappresenta che l'imputato ha già usufruito della sospensione condizionale della pena in relazione ad altra precedente condanna, con cui è stata irrogata la pena di mesi sei di reclusione ed euro 140,00 di multa. Lamenta pertanto la violazione degli artt. 164, comma 4 e 165, comma 2, cod. pen. 3. Il P.G. presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio al giudice a quo per nuovo giudizio sul punto. 4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Avendo l'imputato già usufruito della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 165, comma 2, cod. proc. pen., il giudice di merito avrebbe dovuto subordinare il beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma 1, codice di rito. Per l'effetto la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla statuizione della sospensione condizionale della pena, con rinvio al Tribunale di Bergamo per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Bergamo per nuovo giudizio limitatamente alla questione concernente la sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA], così deciso in data 1 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ria Bruno t [OSCURATO:PERSONA] Ciami5i tr _ teJr42 n- _ i rr) fe.9 .z> t i J,7-cA;(AA c:><> s scyc,: _ C.R C> eck., cL rkr O C". i k.0 Atu,i"