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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 25090/2026

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I ROMAUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto il rigetto del ricorso;ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiestadi trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5,e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen..[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di Roma, a seguito di istanza di riesameproposta da [OSCURATO:PERSONA], ha parzialmente annullato il decreto di convalida di sequestroprobatorio emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma il 25 giugno 2025.In particolare, l'annullamento, disposto per difetto di esigenze probatorie, ha riguardatola somma di denaro sequestrata a [OSCURATO:PERSONA], mentre il decreto ha trovato conferma inrelazione all’orologio Rolex rinvenuto nell'abitazione dell'indagato a seguito di perquisizionein data 23 giugno 2025.2.

La difesa dell'indagato ha presentato ricorso per Cassazione fondato su violazioni dilegge, in relazione ai seguenti profili.2.1 Si lamenta in primo luogo violazione degli artt. 253, 324 e 125 cod. proc. pen.poiché la pertinenzialità del bene al reato per cui si procede è stata ritenuta in base ad unamera ipotesi speculativa di provenienza da reati diversi, nemmeno contestati.2.2 Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art.125, comma 3, e 324 cod. proc.pen. per motivazione apparente e contraddittoria in ordine alla sussistenza del nesso dipertinenzialità.2.3 Il terzo motivo, incentrato sulla violazione dell'art. 253 cod. proc. pen., deduce ildifetto di finalità probatoria e l'utilizzo del sequestro per fini esplorativi.2.4 Infine, si lamenta la violazione degli artt. 125 e 253 cod. proc. pen. per apparenzadella motivazione in ordine alla insufficienza della documentazione difensiva.3.

Con memoria inviata per mail il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] chiesto il rigetto del ricorso.4.

Con memoria di replica inviata per mail, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore diBarbieri, ha ulteriormente illustrato i seguenti punti:- sulla reale funzione del sequestro probatorio: indebita trasformazione in confisca difatto e violazione del termine di ragionevolezza;- sull'insufficienza del fumus patrimoniale e la piena compatibilità redditualedocumentata;- sull'anacronismo della pertinenzialità: il vincolo temporale insuperabile;- sul divieto di valutazioni etico- morali e l’uso esplorativo del sequestro;- sulla notificazione dell'avviso ex art 415- bis cod. proc. pen.: definitivo difetto delleesigenze probatorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo evocato, con assorbimento degliulteriori.2.

In effetti, come contestato nel ricorso, la pertinenzialità dell’orologio in sequestrorispetto al reato in contestazione (la rapina di un’ingente somma di denaro custodita in unacassaforte, all’interno di un appartamento privato, ove l’indagato si era introdotto simulandouna perquisizione domiciliare a carico dell’occupante) è fondato, nel provvedimentoimpugnato, sulla tautologica affermazione per cui sarebbe “intuitiva l’ipotesi investigativa cheil bene, considerato l’ingente valore, potesse costituire provento di reati di rapina analoghi aquello in contestazione” (pg. 2).

Si tratta di una affermazione che non trova riscontro in alcunelemento concreto, come dimostrato dalla incontestata circostanza che, a fianco del reato dirapina per cui vi è procedimento, e che ha costituito la ragione e la premessa di tutta l’attivitàinvestigativa fino ad ora condotta (e conclusasi, secondo la prospettazione difensiva, con lanotificazione dell’atto di conclusione delle indagini preliminari), non vi sia mai stata alcunaaltra contestazione, in via provvisoria o meno.Poiché il perimetro di legittimità del sequestro probatorio è dato dalla pertinenzialitàdell’oggetto ablato rispetto alla ricerca probatoria sul fatto, occorre tener conto del rapportoche correla il bene al reato e di quale sia il tipo di fatto in concreto verificatosi e di qualipossano essere gli elementi oggettivi e soggettivi da provare.

Tali confini funzionali delsequestro probatorio garantiscono che l’ablazione sia finalizzata alla prova di uno specificoreato, piuttosto che servire ad un astratto obbiettivo investigativo da perseguire in modoeccentrico (Sez. 4, n. 47422 del 04/10/2023, PMT c/Formisano, non massimata sul punto).Nel caso concreto, al di là di una iniziale ipotesi d’indagine (sufficiente, in continenti, agiustificare l’apprensione del bene), non vi è stato alcun avanzamento investigativo, con laformulazione, almeno, di una ‘ipotesi di lavoro’, o con l’effettuazione delle verifiche per lequali il sequestro era stato effettuato.Da ciò, l’inevitabile conclusione della mancanza sia della giustificazione dellapertinenza tra res e reato che della finalità probatoria, enunciata ma mai concretizzata, tantopiù a fronte della esibita – da parte della difesa di [OSCURATO:PERSONA] - registrazione del bonifico agiustificazione dell’acquisto dell’orologio, coincidente per epoca, importo e beneficiario con idati risultanti dalla certificazione sequestrata unitamente all’orologio.3.

Per le ragioni esposte, va disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza, conrestituzione dell’orologio all’avente diritto.

P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione di quanto in sequestroall'avente diritto.Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede perquanto di competenza ai sensi dell'art.626 cod.proc.pen.Così è deciso, 27/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I ROMAUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto il rigetto del ricorso;ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiestadi trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5,e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen..[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di Roma, a seguito di istanza di riesameproposta da [OSCURATO:PERSONA], ha parzialmente annullato il decreto di convalida di sequestroprobatorio emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma il 25 giugno 2025.In particolare, l'annullamento, disposto per difetto di esigenze probatorie, ha riguardatola somma di denaro sequestrata a [OSCURATO:PERSONA], mentre il decreto ha trovato conferma inrelazione all’orologio Rolex rinvenuto nell'abitazione dell'indagato a seguito di perquisizionein data 23 giugno 2025.2. La difesa dell'indagato ha presentato ricorso per Cassazione fondato su violazioni dilegge, in relazione ai seguenti profili.2.1 Si lamenta in primo luogo violazione degli artt. 253, 324 e 125 cod. proc. pen.poiché la pertinenzialità del bene al reato per cui si procede è stata ritenuta in base ad unamera ipotesi speculativa di provenienza da reati diversi, nemmeno contestati.2.2 Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art.125, comma 3, e 324 cod. proc.pen. per motivazione apparente e contraddittoria in ordine alla sussistenza del nesso dipertinenzialità.2.3 Il terzo motivo, incentrato sulla violazione dell'art. 253 cod. proc. pen., deduce ildifetto di finalità probatoria e l'utilizzo del sequestro per fini esplorativi.2.4 Infine, si lamenta la violazione degli artt. 125 e 253 cod. proc. pen. per apparenzadella motivazione in ordine alla insufficienza della documentazione difensiva.3. Con memoria inviata per mail il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] chiesto il rigetto del ricorso.4. Con memoria di replica inviata per mail, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore diBarbieri, ha ulteriormente illustrato i seguenti punti:- sulla reale funzione del sequestro probatorio: indebita trasformazione in confisca difatto e violazione del termine di ragionevolezza;- sull'insufficienza del fumus patrimoniale e la piena compatibilità redditualedocumentata;- sull'anacronismo della pertinenzialità: il vincolo temporale insuperabile;- sul divieto di valutazioni etico- morali e l’uso esplorativo del sequestro;- sulla notificazione dell'avviso ex art 415- bis cod. proc. pen.: definitivo difetto delleesigenze probatorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo evocato, con assorbimento degliulteriori.2. In effetti, come contestato nel ricorso, la pertinenzialità dell’orologio in sequestrorispetto al reato in contestazione (la rapina di un’ingente somma di denaro custodita in unacassaforte, all’interno di un appartamento privato, ove l’indagato si era introdotto simulandouna perquisizione domiciliare a carico dell’occupante) è fondato, nel provvedimentoimpugnato, sulla tautologica affermazione per cui sarebbe “intuitiva l’ipotesi investigativa cheil bene, considerato l’ingente valore, potesse costituire provento di reati di rapina analoghi aquello in contestazione” (pg. 2). Si tratta di una affermazione che non trova riscontro in alcunelemento concreto, come dimostrato dalla incontestata circostanza che, a fianco del reato dirapina per cui vi è procedimento, e che ha costituito la ragione e la premessa di tutta l’attivitàinvestigativa fino ad ora condotta (e conclusasi, secondo la prospettazione difensiva, con lanotificazione dell’atto di conclusione delle indagini preliminari), non vi sia mai stata alcunaaltra contestazione, in via provvisoria o meno.Poiché il perimetro di legittimità del sequestro probatorio è dato dalla pertinenzialitàdell’oggetto ablato rispetto alla ricerca probatoria sul fatto, occorre tener conto del rapportoche correla il bene al reato e di quale sia il tipo di fatto in concreto verificatosi e di qualipossano essere gli elementi oggettivi e soggettivi da provare. Tali confini funzionali delsequestro probatorio garantiscono che l’ablazione sia finalizzata alla prova di uno specificoreato, piuttosto che servire ad un astratto obbiettivo investigativo da perseguire in modoeccentrico (Sez. 4, n. 47422 del 04/10/2023, PMT c/Formisano, non massimata sul punto).Nel caso concreto, al di là di una iniziale ipotesi d’indagine (sufficiente, in continenti, agiustificare l’apprensione del bene), non vi è stato alcun avanzamento investigativo, con laformulazione, almeno, di una ‘ipotesi di lavoro’, o con l’effettuazione delle verifiche per lequali il sequestro era stato effettuato.Da ciò, l’inevitabile conclusione della mancanza sia della giustificazione dellapertinenza tra res e reato che della finalità probatoria, enunciata ma mai concretizzata, tantopiù a fronte della esibita – da parte della difesa di [OSCURATO:PERSONA] - registrazione del bonifico agiustificazione dell’acquisto dell’orologio, coincidente per epoca, importo e beneficiario con idati risultanti dalla certificazione sequestrata unitamente all’orologio.3. Per le ragioni esposte, va disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza, conrestituzione dell’orologio all’avente diritto. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione di quanto in sequestroall'avente diritto.Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede perquanto di competenza ai sensi dell'art.626 cod.proc.pen.Così è deciso, 27/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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