CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 15049/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di II grado dellaLombardia n. 2334/2023 depositata il 21/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 5121/2017, depositata il 6/12/2017, laCommissione Tributaria della Lombardia rigettava l’appello proposto dallaSan [OSCURATO:SOCIETA]., concessionaria del servizio di liquidazione,accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità per ilComune di Cornaredo, avverso la sentenza n. 7786/46/15 della CTP diNumero registro generale 5512/2024Numero sezionale 8155/2025Numero di raccolta generale 15049/2026Data pubblicazione 19/05/2026Milano, che aveva accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. perl’annullamento dell’avviso di accertamento n. 369/236, emesso il17/2/2014, relativo all’imposta comunale sulla pubblicità, richiesta perl’esposizione del marchio “Fassa” su due silos contenenti prodotti perl’edilizia collocati in due cantieri ubicati nel territorio del suddetto Comune.La CTP aveva infatti ritenuto applicabile al caso di specie la “particolaredisciplina agevolata (nel senso dell’esclusione dall’imposizione sullapubblicità) prevista dal legislatore per marchi aziendali impressi sullemacchine da cantiere (gru mobili e a torre) ricomprendendo tra le stesse i“silos” utilizzati per immagazzinare prodotti edili e posizionati all’interno dicantieri”.Il giudice d’appello stabiliva “di non doversi discostare dallaconsolidata giurisprudenza che ritiene che i silos Fassa siano, ai fini fiscali,macchine da cantiere come riconosciuto dalle note del MEF prot. N. 4286del 6/3/2013 e prot. 15795 del 30/7/2013”, ribadendo l’applicabilità, nelcaso di specie, dell’art. 2, comma 2 del D.M. Mef del 26/7/2012, conconseguente obbligo di pagamento dell’imposta al Comune di Spresiano,sede della [OSCURATO:SOCIETA]..2. Con ordinanza n. 26398/2019 questa Corte cassava con rinvio allaCTR della Lombardia la suddetta sentenza d’appello, impugnata dallaconcessionaria, accogliendo il primo motivo di ricorso, con cui era statodedotto “difetto di motivazione e falsa ed erronea applicazione dell’art. 2del DM [OSCURATO:DATA_NASCITA] in violazione delle norme di cui all’art. 1, all’art. 7 eall’art. 10 del d.lgs n. 507/1992 e all’art. 2 lett. A) della Direttiva2006/42/CE cd direttiva macchine”, per avere la CTR erroneamentericondotto i silos alle macchine da cantiere ai fini dell’imposta sullapubblicità. La Corte - premesso che “il [OSCURATO:PERSONA] 26 luglio 2012 non escludea priori l'imposizione da parte dei Comuni per le macchine da cantierebensì regolamenta il solo marchio di fabbrica. Pertanto, qualora laraffigurazione esuli dall'individuare un segno distintivo rappresentato dalNumero registro generale 5512/2024Numero sezionale 8155/2025Numero di raccolta generale 15049/2026Data pubblicazione 19/05/2026marchio di fabbrica troverà applicazione la norma sulla pubblicità di cui alDlgs 507/1993” - rilevava che la CTR si era limitata ad affermare che isilos Fassa fossero ai fini fiscali macchine da cantiere “senza accertare lecaratteristiche dell’installazione pubblicitaria e motivare sul punto”.3. All’esito del ricorso in riassunzione della società concessionaria, consentenza n. 2334/2023, la CTR della Lombardia dichiarava la nullitàdell’avviso di accertamento impugnato e, “per l’effetto”, confermava lasentenza di primo grado della CTP di Milano n. 7786/46/15, la quale avevaannullato l’atto impugnato.4. Avverso la sentenza della CTR n. 2334/2023 la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.proponeva ricorso per Cassazione.5. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resisteva con controricorso.6. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. depositava memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di “nullità o comunqueimprocedibilità del ricorso”, sollevata dalla controricorrente ex “artt. 366,163 e 164 c.p.c.,” per asserito difetto di rappresentanza processuale delsottoscrittore della procura della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., la quale risultarilasciata da [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di direttore generale elegale rappresentante della società.Invero, “in tema di rappresentanza processuale, la persona fisica cheriveste la qualità di organo della persona giuridica non ha l'onere didimostrare tale veste, spettando invece alla parte che ne contesta lasussistenza l'onere di formulare tempestiva eccezione e fornire la relativaprova negativa; principio applicabile anche nel caso in cui la personagiuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dallegale rappresentante, se tale potestà deriva dall'atto costitutivo o dallostatuto (Cass. 13 settembre 2007, n. 19.162; e Cass. 13 giugno 2006, n.13669). Aggiungasi che il direttore generale di una società di capitali puòassumere la rappresentanza, anche processuale, della società medesima,Numero registro generale 5512/2024Numero sezionale 8155/2025Numero di raccolta generale 15049/2026Data pubblicazione 19/05/2026in forza di disposizione statutaria o per delega (che sia ammessa dallostatuto sociale) da parte degli amministratori; pertanto, qualora a seguitodi proposizione di ricorso per cassazione, la controparte si limiti a rilevareche non risulta la fonte del potere esercitato dal direttore generaleconferente la procura speciale ad litem, deducendo al riguardo unacarenza di prova, deve escludersi che l'ammissibilità dell'impugnazioneesiga la specificazione od allegazione della fonte del relativo potere,spettando alla controparte medesima, che sostenga l'apposizione di limitial potere stesso nell'atto di delega, di fornire la relativa dimostrazione(Cass. 18 maggio 2006, n. 11661)” (Cass. n. 23033/11; nonché Cass. n.19162/07; in motivazione Cass. n. 29244/21).Nel caso di specie, peraltro, l’eccezione - oltre a fondarsi sull’assunto,del tutto generico ed inidoneo a contestare efficacemente il potere dirappresentanza processuale in capo al sottoscrittore della procura, che lasocietà sarebbe governata da un CdA - è stata già disattesa da questaCorte, non solo con l’ordinanza n. 26398/2019 richiamata nell’esposizionein fatto, ma anche con le ordinanze n. 26104/2019 e n. 16793/2021, che,sebbene relative a procure rilasciate da [OSCURATO:PERSONA] in altrigiudizi di cassazione tra le medesime parti, fanno riferimento ad unavisura camerale documentante la sussistenza in capo al predetto dei poteriper conferire il mandato ad litem, poteri che non si ha motivo di ritenereche siano venuti meno, non sussistendone la prova.2. Non v’è, inoltre, prova idonea che sulla natura dei congegni oggettodi causa e sulla non assoggettabilità degli stessi all’imposta sullapubblicità, secondo quanto dedotto dalla controricorrente, si sia formato ilgiudicato, per la preliminare assorbente ragione che, in difetto dimenzionate ed allegate al controricorso siano divenute irrevocabili etantomeno che lo siano diventate successivamente al giudizio d’appello,Numero registro generale 5512/2024Numero sezionale 8155/2025Numero di raccolta generale 15049/2026Data pubblicazione 19/05/2026condizione per eccepire il giudicato nel giudizio di cassazione, attesa lanon deducibilità, in tale sede, di questioni nuove (Cass., n. 5370/2024).3. Rilevata la inammissibilità del secondo motivo di ricorso, con cui laricorrente deduce la falsa ed erronea applicazione dell’art. 1, comma 162,l. 296/2006, dell’art. 10 d.lgs 507/1993 e dell’art. 7 l. 212/2000, inquanto totalmente privo dell’illustrazione delle ragioni chegiustificherebbero la cassazione della sentenza con riferimento allespecifiche violazioni di legge ivi dedotte, relative (verosimilmente) al viziodi motivazione dell’atto impugnato (v., in proposito, Cass., S.U., n.17931/2013; Cass., n. 17224/2020; Cass., n. 16793/21), vannopreliminarmente disattese, con riferimento al primo motivo di ricorso, lecensure di inammissibilità eccepite dalla controricorrente.4. Con tale motivo si deduce il vizio di motivazione della sentenza, “neitermini di illogica, tautologica o meramente apparente e contraddittoriamotivazione”, in violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., nonché la “falsa ederronea applicabilità al caso di specie dell’art. 2 del D.M. 26 luglio 2012 inviolazione delle norme di cui dall’art. 1 all’art. 7, e dell’art. 10 del D.lgs. n.507/1993 ed in violazione all’art. 2, lett. a) della Direttiva 2006/42/CE,c.d. direttiva macchine”.Va anzitutto rilevato che la contestuale deduzione sia del vizio dellamotivazione della sentenza, da ricondursi all’art. 360, comma 1, n. 4c.p.c., sia della violazione e falsa applicazione di legge, da ricondursiall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. e il fatto che il motivo sia articolato inpiù profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essereprospettato in via autonoma, non costituiscono ragione d'inammissibilità,essendo comunque consentito di cogliere con chiarezza ed esaminare lecensure prospettate (Cass., S.U., n. 9100/ 2015, Cass. n. 16793/21).Ciò posto, va disattesa l’eccezione della controricorrente diinammissibilità e di improcedibilità genericamente riferite all’intero ricorso,in quanto investirebbe “profili che attengono ad apprezzamento di merito,Numero registro generale 5512/2024Numero sezionale 8155/2025Numero di raccolta generale 15049/2026Data pubblicazione 19/05/2026peraltro relativi a fatti non contestati:…” (ossia alla natura di macchine dacantiere ”dei congegni di proprietà della [OSCURATO:PERSONA]”), atteso che il ricorso inquestione non è, invero, volto a sollecitare a questa Corte una merarivalutazione fattuale di profili involgenti apprezzamenti di merito.A tal proposito, va rilevato che i vizi di violazione e di falsaapplicazione di legge, dedotti nel primo motivo implicano, in astratto,quanto alla violazione di legge, un problema interpretativo, ossia l'erronearicognizione ovvero il fraintendimento, da parte del provvedimentoimpugnato, del significato di una previsione normativa e, quanto alla falsaapplicazione, la erronea sussunzione della fattispecie concreta in unaqualificazione giuridica non idonea a regolarla o l’attribuzione alla normadi conseguenze giuridiche errate (v., tra le tante, Cass., S.U., n. 5/2001;Cass., n. 13747/2018; Cass., n. 21772/2019; Cass., n. 26307/2014). Nelcaso concreto, le censure mosse dalla ricorrente, come sotto esposte,laddove attengono alla correttezza della riconducibilità della fattispecieconcreta alle norme ivi indicate, denunciano, ammissibilmente, un vizio disussunzione e, laddove attengono alla manifesta illogicità delleargomentazioni volte a sostenere la qualifica di produttore dei silos inquestione in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]., denunciano, ammissibilmente, un viziodella motivazione suscettibile di integrare la nullità della sentenza.Va altresì esclusa l’insussistenza dell’autosufficienza del primo motivo,eccepita dalla controricorrente con riferimento all’intero ricorso, ex artt.366, co. 1, n. 6 c.p.c. e 369, co. 2, c.p.c.. Del tutto generico risulta,invero, l’assunto, fondante l’asserito difetto di autosufficienza, secondo cuinel ricorso verrebbero svolte “specifiche deduzioni in merito a fatticontenuti in documenti che non si allegano e rispetto ai quali non si indicaneppure con quale atto e in quale giudizio di merito siano stati dimessi néda parte di chi tale allegazione sarebbe avvenuta”, atteso che nemmenovengono individuati i documenti a cui sarebbe stato fatto irritualmenterinvio ed i fatti in essi contenuti e dedotti senza riscontro. Va, infine, delNumero registro generale 5512/2024Numero sezionale 8155/2025Numero di raccolta generale 15049/2026Data pubblicazione 19/05/2026pari escluso che il motivo, per come articolato e sotto sintetizzato, difettidel requisito della specificità, di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.,risultando diffusamente esposte le ragioni che lo sostengono, nonché leconsiderazioni che, in relazione al motivo, come indicato nella rubrica,fondano la richiesta di cassazione della pronunzia.Nel merito, con il suddetto motivo, la ricorrente lamenta che lamotivazione della sentenza impugnata, relativamente alla qualificazionedei silos quali macchine da cantiere, sia del tutto apparente, tautologicaed illogica, per avere la CTR compiuto una qualificazione dei silos intermini di macchine da cantiere attraverso mere congetture, senzaindicare la prova a supporto dell’assunto relativo alla presenza di impiantimeccanici all’interno di detti silos e violando sia le prescrizioni della“Direttiva macchine” che individuano le caratteristiche necessarie aconnotare una “macchina”, sia le linee interpretative del MEF (che avevaritenuto di poter ricondurre i silos nell’ambito di applicazione del D.M. 26luglio 2012, assimilandoli alle attrezzature da cantiere itineranti). Deduce,altresì, che il giudice dell’appello avrebbe ingiustificatamente ritenuto, conmotivazione superficiale ed inconsistente, che il marchio apposto ai silosnon avrebbe valenza pubblicitaria solo perché stampato senza aggiuntefinalizzate ad uno scopo pubblicitario, mentre l’art. 5 del d.lgs. n.507/1993 non richiede la presenza, a fini pubblicitari, di specificazioniulteriori rispetto al marchio, il quale nel caso di specie è inoltreaccompagnato dalla dicitura “qualità per l’edilizia”. Quanto al tema relativoal fatto che Fassa sia o meno produttrice della macchina da cantiere,qualifica dalla stessa rivendicata “in ordine al complesso rappresentatodalla merce contenuta nei silos e dai silos medesimi”, in quantotrattandosi “di prodotti per l’edilizia sfusi insuscettibili di distribuzionediversa, appare complesso il distinguere fra contenitore e contenuto”, laricorrente evidenzia che la CTR abbia illogicamente e contraddittoriamenteaffermato, fornendo una motivazione meramente apparente, che ilNumero registro generale 5512/2024Numero sezionale 8155/2025Numero di raccolta generale 15049/2026Data pubblicazione 19/05/2026marchio apposto sui silos sia il marchio del produttore, mentre è pacificoche detti silos siano fabbricati dalla [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:SOCIETA]., laquale, invece, produce esclusivamente malte e materiali da costruzione,come riconosciuto dalla stessa CTR. Quest’ultima, secondo quantoevidenziato dalla ricorrente, nonostante il predetto dato pacifico, ha invecegiustificato l’applicabilità dell’esenzione dall’imposta sulla pubblicità sulpresupposto che la [OSCURATO:SOCIETA]. commissionerebbe i silos dando indicazionialla produttrice, circostanza invero inidonea a trasformarla da acquirentein progettista ed ha utilizzato, per avvalorare la propria tesi, laconvenzione con il Comune di Spresiano, in cui la Fassa si dichiaraproduttrice dei silos ma che non sarebbe comunque idonea a privare ilComune di Cornaredo del diritto, ex art. 1 d.lgs. n. 507/1993, all’esazionedell’imposta (contraddittoriamente attribuito dalla Fassa al Comune diSpresiano nello stesso momento in cui rivendica l’esonero dall’imposta),argomentando detta qualifica di “produttrice” sulla scorta della Direttiva2006/42/CE, sebbene la [OSCURATO:SOCIETA]. non progetti né produca i silos e nonsia responsabile della conformità degli stessi alla normativa comunitaria aifini della loro immissione sul mercato.La ricorrente, dopo aver ribadito il proprio percorso giuridico edargomentativo, volto ad escludere la riconducibilità dei silos in questionealle macchine da cantiere, ha rimarcato che il Giudice d’appello, aprescindere dall’equiparazione o meno dei silos alle macchine da cantieremenzionate dall’art. 2 del d.m. Mef del 26 luglio 2012, avrebbe dovutoconsiderare che godono della disciplina derogatoria di cui al d.m. solo leimprese produttrici di tali macchine.Ciò posto, il motivo è fondato nei limiti sotto esposti e, per quanto diragione, va accolto.Questa Corte, con l’ordinanza n. 26398/21, sul presupposto che “il DmMef 26 luglio 2012 non esclude a priori l’imposizione da parte dei Comuniper le macchine da cantiere bensì regolamenta il solo marchio di fabbrica”Numero registro generale 5512/2024Numero sezionale 8155/2025Numero di raccolta generale 15049/2026Data pubblicazione 19/05/2026e che “qualora la raffigurazione esuli dall’individuare un segno distintivorappresentato dal marchio di fabbrica troverà applicazione la norma sullapubblicità di cui al Dlgs 507/1993”, poiché la CTR si era “limitata adaffermare che i silos Fassa siano ai fini fiscali macchine da cantiere senzaaccertare le caratteristiche dell’installazione pubblicitaria” e pertanto senzaaccertare se venisse in rilievo un marchio di fabbrica, ha rinviato a tal finela causa al giudice di merito, pertanto necessariamente investito(diversamente da quanto dallo stesso ritenuto) anche dell’accertamentodella qualifica di produttore dei silos in capo al titolare del marchio.A tal proposito, la CTR in sede di rinvio ha sostenuto che tale(preliminare) questione non possa essere risolta in termini formalistici,“poiché la [OSCURATO:SOCIETA]. rivendica la sua natura di “produttore” in ordine alcomplesso rappresentato dalla merce contenuta nei silos e dai silosmedesimi,….contraddistinti da caratteristiche peculiari e sicuramentefrutto delle indicazioni progettuali della medesima società”. Nellospecifico, la CTR non ha evidentemente ritenuto decisivo, al fine diescludere la qualifica di “produttore” in capo alla Fassa S,r,l. la circostanzache non sia tale società a fabbricare i silos, in ragione del fatto che ”nellaspecie si tratta di prodotti per l’edilizia sfusi insuscettibili di distribuzionediversa”, sicchè “appare complesso il distinguere tra contenitore econtenuto”, assumendo che se i prodotti fossero contenuti in sacchetti diplastica di certo non si discetterebbe della produzione dell’involucro.Orbene, il fatto che i materiali per l’edilizia prodotti e commercializzatidalla [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto fluidi, necessitino dei silos in questione peressere distribuiti non rende evidentemente, perciò solo, il produttore delcontenuto produttore anche del contenitore. Trattasi di conclusionemanifestamente illogica, così come illogico e contraddittorio è sostenerenel contempo che la [OSCURATO:SOCIETA]. sia produttrice dei silos e che essivengano però realizzati da un’altra società, secondo le indicazioniprogettuali della Fassa. Sul punto questa Corte non ritiene di doversiNumero registro generale 5512/2024Numero sezionale 8155/2025Numero di raccolta generale 15049/2026Data pubblicazione 19/05/2026discostare da quanto già statuito con ordinanza n. 16793/21, emessa trale stesse parti e concernente analoga fattispecie (impugnazione di unavviso di accertamento relativo alla tassa comunale sulla pubblicitàrichiesta per l’esposizione del marchio “Fassa” su tre silos), in merito allairrilevanza, “al fine di poter considerare la Società committente qualefabbricante”, della circostanza che i silos siano stati realizzati su specificheindicazioni della committente, “poiché la costruzione (e vendita) di silosnon è presente nell’oggetto sociale il quale, invece senza contestazioni sulpunto, riguarda solo la distribuzione e la vendita di materiali per l’ediliziache possono essere miscelati o meramente contenuti in serbatoi, anchemotorizzati, come quelli oggetto di accertamento”. Nell’affermare che ladisciplina derogatoria di cui al d.m. del Mef del 26 luglio 2012 è direttaesclusivamente alle imprese produttrici dei mezzi di cui all’art. 2 del citatod.m., in caso di apposizione del marchio di fabbrica su tali mezzi, questaCorte nella suddetta ordinanza, ha inoltre rilevato che “il richiamoeffettuato alle note del MEF con le quali si assume che i silos possanoessere considerati attrezzature di cantiere non modifica in alcun modo itermini della questione ed il riferimento all’art. 2 della cd. direttivamacchine, finalizzato a dimostrare che la [OSCURATO:SOCIETA]. fosse il fabbricantedei silos, è inconferente perché essa è stata emanata al fine di procedereall’esecuzione di specifiche attività per aumentare il livello di sicurezzadegli impianti…”.La manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione neitermini sopra precisati determinano pertanto il dedotto vizio di nullità dellasentenza (v., Cass. Sez. U., 19881/2014; Cass. Sez. U., n. 8053/2014,Cass., n. 7090/2022; Cass., n. 23580/2025), così come l’applicazione allafattispecie in esame della disciplina derogatoria di cui al D.M. Mef del 26luglio 2012 in base ad un errato criterio di diritto (sostanzialesovrapponibilità tra contenitore e contenuto; costruzione del silos da parteNumero registro generale 5512/2024Numero sezionale 8155/2025Numero di raccolta generale 15049/2026Data pubblicazione 19/05/2026di un terzo secondo le specifiche tecniche di Fassa) determina il dedottovizio di sussunzione.La sentenza va pertanto cassata con (ulteriore) rinvio alla CTR dellaLombardia in diversa composizione, per nuovo esame del merito (inparticolare, in relazione all’accertamento dell’ineludibile presupposto dellanatura di marchio di fabbrica - costituente l’oggetto della disciplinaderogatoria in questione - del marchio “Fassa” apposto sui silos), alla lucedei principi sopra esposti, rilevandosi che, nel caso di giudizio di rinvioprosecutorio, nel quale le parti si trovano nella medesima posizioneoriginaria, il giudice è tenuto a decidere la controversia sulla base delleconclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, pronunciandosi sututte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, aprescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione, fatta salval'ipotesi di un eventuale giudicato interno, non ravvisabile nel caso dispecie, avuto riguardo al contenuto delle due pronunce d’appello (Cass.,n. 14813/23; Cass., n. 12065/2024).accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CGT della Lombardia in diversacomposizione anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il 27/11/2025 .Il PresidenteGIACOMO [OSCURATO:PERSONA]