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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 10598/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23235/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (BRNCLM37A11I1133) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura speciale a margine del ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] P.S.

MANCINI 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che si rappresenta e difende in proprio ex art. 86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliato presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA] 2 -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n. 4383/2017 depositata il 03/07/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Roma n.2199/2005 con il quale, su istanza di [OSCURATO:PERSONA],s.r.I., gli era stato intimato il pagamento della somma di Euro 85.987,80, oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale importo dovuto sia in forza del lodo arbitrale dichiarato esecutivo e registrato presso l'Ufficio del Registro di Roma in data 3.3.1995, oltre che munito di formula esecutiva in data 8.6.1995, con cui il Deferrari era stato condannato al pagamento, in favore della suindicata società, della somma di £. 100.000.000, oltre interessi legali a decorrere dal 31.12.1995, sia in forza delle sentenze n. 113/1998 della Corte di Appello di Roma e n. 15070/2000 della Corte di Cassazione che avevano condannato il Deferrari a rifondere le spese in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., quantificate rispettivamente in £3.266.000 e in £7.200.000.

II Tribunale di Roma, con sentenza n.16238/2010, accoglieva l'opposizione affermando che [OSCURATO:PERSONA].r.l. non avrebbe potuto richiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo per il pagamento di spese liquidate con sentenze che erano già di per sé dei titoli esecutivi azionabili.

Rilevava, inoltre, che la clausola compromissoria per arbitrato irrituale, contenuta nel contratto di agenzia stipulato dalle parti, doveva ritenersi nulla, non essendo stata contemplata dai contratti e dagli accordi collettivi i quali, soltanto, ai sensi dell'art. 5 della legge n.533 del 1973, ne avrebbero potuto consentire la previsione, da ciò discendendo la nullità del lodo e la conseguente revoca del decreto opposto.

2. Con sentenza n.4383/2017 pubblicata il 3-7-2017 e notificata il 19-7-2017 la Corte d'appello di Roma ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA].r.l. avverso la citata sentenza.

La Corte di merito ha ritenuto: a) non contestata la riconducibilità del rapporto intercorso tra la societàpppellante e il Deferrari nel novero di quelli evocati dall'art.409 c.p.c. e dunque la generale applicabilità della normativa processuale e per alcuni aspetti sostanziale in materia di lavoro subordinato; b) non preclusiva dell'esame della questione della nullità della clausola compromissoria contenuta nel contratto di agenzia e nella lettera integrativa la pronuncia di questa Corte n. 15070/2000, con cui era stata definita solo la questione processuale della non impugnabilità del lodo irrituale ex artt.827 e ss. c.p.c.; c) preclusa la proposizione dell'eccezione di decadenza ex art.2113 c.c., in quanto eccezione in senso stretto non sollevata ritualmente in primo grado, in ogni caso esulando dall'ambito di detta previsione l'ipotesi di arbitrati non consentiti, come nella specie, perché privi di copertura legale o derivante dalla contrattazione collettiva;d) inammissibile la produzione in appello dell'accordo collettivo del 1988, poiché la controversia era stata introdotta con il rito ordinario e non con il rito del lavoro e per il principio di ultrattività del rito anche il giudizio di appello si svolgeva nelle stesse forme; e) in ogni caso irrilevante, ai fini del decidere, il disposto dell'art.19 dell'accordo collettivo prodotto dall'appellante con la comparsa conclusionale, che non consentiva affatto l'introduzione nei contratti individuali di una clausola compromissoria, ma solo l'attivazione di una procedura conciliativa per la definizione bonaria della lite; f) inconferente il riferimento operato dall'appellante al disposto di cui all'art. 157 c.p.c., in quanto la regola dettata da quest'ultima norma, secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, è propria della materia processuale ma è estranea alla materia sostanziale, nella quale l'azione è concessa anche a chi abbia partecipato alla stipulazione del contratto nullo, purché vi abbia interesse, e in ogni caso, nella fattispecie, la nullità del lodo non derivava dall'iniziativa del Deferrari di attivare la procedura arbitrale, ma dalla nullità della relativa clausola compromissoria; g) non censurata la parte della sentenza del Tribunale con cui era stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire la pretesa monitoriamente azionata relativa alle spese liquidate nelle sentenze della Corte d'appello di Roma e della Cassazione; h) dovuta la distrazione delle spese in favore del difensore dell'appellato, pur se formulata solo in comparsa conclusionale.

3. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA]&s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] resistono con separati controricorsi.

4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..

Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 115, 116 c.p.c. in relazione all'art.360, n. 3 c.p.c., per avere la Corte territoriale confermato la statuizione del Tribunale dichiarativa della nullità della clausola compromissoria contenuta nel contratto di agenzia e nella lettera integrativa asseritamente sottoscritte dalla società e dal Deferrari in data 1 ottobre 1992, pur avendo accertato che "nessuna delle parti ha prodotto in questa sede" né il contratto, né la lettera.

In tale situazione, in difetto della produzione degli atti posti a fondamento della domanda del Deferrari, ad avviso della ricorrente ai giudici di merito era preclusa ogni possibilità di declaratoria della nullità della clausola asseritamente contenuta nei medesimi atti, dovendo la domanda, in applicazione del principio dispositivo, essere rigettata perché non provata nei fatti costitutivi del diritto azionato.

1.1. Premesso che non ricorrono i presupposti per la trattazione del ricorso in pubblica udienza, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.375 c.p.c., non rivestendo particolare rilevanza le questioni di diritto su cui occorre pronunciarsi, e che va, pertanto, disattesa l'istanza in tal senso formulata dalla ricorrente nella memoria illustrativa, il motivo è infondato, atteso che l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo (Cass.S.U. 927/2022).

Era, pertanto, onere dell'odierna ricorrente, che rivestiva la posizione sostanziale di creditrice-attrice nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, produrre in giudizio il contratto contenente la clausola compromissoria ed i documenti sui quali si fondava la pretesa creditoria dalla stessa monitoriamente azionata, e non onere della parte opponente, convenuto in senso sostanziale nello stesso giudizio.

1.2. Il motivo è anche inammissibile per novità della relativa deduzione difensiva, atteso che dalla sentenza impugnata non risulta che l'appellante e odierna ricorrente abbia censurato la sentenza di primo grado sotto il profilo ora denunciato, né la ricorrente afferma di averlo fatto.

2. Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., per avere erroneamente la Corte di merito ritenuto tardiva e dunque inammissibile la produzione dell'accordo collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del 1988, trattandosi di prova nuova indispensabile ai sensi dell'art. 345, comma terzo, c.p.c., nel testo applicabile nella specie ratione temporis, nonché risultando evidente la decisività del documento prodotto in appello dall'odierna ricorrente, in quanto idoneo a comprovare l'esistenza - nella contrattazione collettiva di riferimento - di una previsione legittimante la arbitrabilità delle controversie come quella inter partes.

2.1. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, in quanto la Corte d'appello, pur ritenendo tardiva la produzione del documento (contratto collettivo), lo ha in ogni caso esaminato, escludendone la rilevanza ai fini del decidere, tanto che la ricorrente ha impugnato anche detta ultima statuizione con i motivi che seguono.

3. Con i motivi terzo e quarto la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 5

I. n.353/73 e 2113 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c..

Sotto un primo profilo deduce che l'art. 19 dell'accordo collettivo citato deferiva le controversie del tipo di quella inter partes ad apposito organismo conciliativo denominato [OSCURATO:PERSONA] di Conciliazione.

Ad avviso della ricorrente, l'esistenza di tale previsione, derogatoria della giurisdizione ordinaria, travolge il presupposto in base al quale la Corte territoriale ha ritenuto di poter pronunciare la nullità della clausola compromissoria e del lodo in discussione e non rileva, in contrario, la pretesa diversità fra procedure conciliative e procedure arbitrali, come da orientamenti dottrinali che richiama.

Sotto un secondo profilo, deduce di non aver sollevato nel giudizio d'appello l'eccezione ex art.2113 c.c., ma di essersi limitata a prospettare, con il secondo motivo di appello, l'inconfigurabilità della nullità della clausola compromissoria per l'asserito difetto di "copertura" legale o contrattuale, atteso che il suddetto difetto avrebbe potuto al più determinare l'annullabilità dell'arbitrato irrituale, che non era stata dedotta in giudizio dal Deferrari, né era dallo stesso deducibile per l'intervenuta decorrenza del termine semestrale previsto dal citato art. 2113 c.c..

Assume, pertanto, che l'eventuale mancanza di una previsione legale o contrattuale autorizzante il ricorso all'arbitrato irrituale non avrebbe potuto determinare la nullità della clausola compromissoria e, conseguentemente, del lodo, ma solo la sua annullabilità.

3.1. I due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili per genericità e difetto di autosufficienza.

La Corte d'appello ha affermato che il Tribunale aveva sottolineato l'omesso rinvio, nel contratto e nella lettera integrativa, agli accordi collettivi (pag.3 della sentenza impugnata), e detta affermazione non è specificamente censurata.

Inoltre la ricorrente assume che la "copertura contrattuale" esistesse, ma a) non riporta, nelle parti di interesse, il contenuto del contratto di agenzia, della clausola compromissoria e della lettera integrativa, che avrebbero dovuto richiamare l'accordo collettivo del 1988, al fine di poterne inferire l'applicabilità nel caso di specie; ,S) non riporta le parti del lodo, da cui possa evincersi che la clausola arbitrale, e dunque il mandato agli arbitri, trovava giustificazione e fondamento nelle disposizioni dell'accordo collettivo del 1988, per quanto previsto dall'art.5 I.n.533/1973; y) non deduce che la procedura si sia svolta con le modalità previste dall'art.19 dell'accordo collettivo ad opera della Commissione di conciliazione e, di seguito, nel rispetto del disposto degli artt.411 e 412 c.p.c. vigenti ratione temporis.

Secondo l'orientamento di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, riferito alla specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda ai sensi dell'articolo 366, n. 6, c.p.c., anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, sez.

I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso faccia rinvio agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte senza riassumerne compiutamente il contenuto al fine di soddisfare il requisito ineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione, fondato sulla idoneità del contenuto delle censure a consentire la decisione ( da ultimo Cass. 6769/2022).

Inoltre, come pure ha correttamente statuito la Corte d'appello, non solo si configura come oggetto di eccezione in senso stretto (Cass. 10576/2000) il profilo dell'annullabilità ex art.2113 c.c., ma, per quel che più ora interessa, detto profilo può assumere rilevanza solo se l'arbitrato libero si sia svolto in osservanza di CO quanto previsto l'art.5 1.533/1973, il che non è stato nella specie in base a quanto ritenuto dai giudici di merito e, per le plurime ragioni suesposte, non efficacemente censura dalla ricorrente in ordine al punto nodale del decisum, ossia al mancato riscontro della fonte contrattuale collettiva che, nella materia specifica (rapporto ex art.409 c.p.c.) e nel caso concreto, avrebbe potuto autorizzare la deroga alla giurisdizione ordinaria.

5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 1175 e 1375 c.c., 112 e 157 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c..

Lamenta vizio di omissione di pronuncia, per avere la Corte territoriale ignorato tre delle quattro censure articolate dall'odierna ricorrente sub capo V dell'atto di appello.

Con tali doglianze, era stato dedotto che, alla proponibilità e, a fortiori, all'accoglimento della domanda di nullità del Deferrari, ostavano: a) il rilievo che, essendo stato l'arbitrato di cui trattasi promosso ad iniziativa del Deferrari, a costui era preclusa in radice, in base al principio generale codificato dall'art. 157, comma 3, c.p.c., ogni possibilità di dedurre in causa la nullità della clausola compromissoria da esso stesso Deferrari sottoscritta e poi azionata mediante la instaurazione del suddetto procedimento arbitrale; b) il divieto di venire contra factum proprium, risvolto applicativo della clausola generale di buona fede e correttezza contenuta negli artt. 1175 e 1375 c.c.; c) il principio del giusto processo, costituzionalizzato dall'art. 111 Cost., che nega alle parti il potere di modificare la strategia processuale iniziale dopo averne sperimentato gli esiti; d) la mancanza di prova, il cui onere - rimasto inadempiuto - gravava e grava sul Deferrari, che la controversia devoluta alla cognizione degli arbitri attenesse ed attenga ad un rapporto riconducibile nella previsione dell'art. 409 c.p.c., occorrendo anche la dimostrazione, sempre a carico del Deferrari, dei requisiti della continuatività, della coordinazione e della prevalenza dell'elemento personale - rispetto a quello imprenditoriale - caratterizzanti la prestazione pretesa.

Con il sesto motivo la ricorrente denuncia la violazione dei medesimi articoli di cui alla rubrica del quinto motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 1175 e 1375 c.c., 112 e 157 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3 stesso c.p.c..) e deduce, sotto diverso profilo, che l'invocabilità in causa dell'ultimo comma dell'art. 157 c.p.c., discende dal rilievo che, essendo intervenuta l'emanazione del lodo, ossia essendo stato raggiunto lo scopo perseguito dalle parti con la pattuizione della clausola compromissoria, nessuna pronuncia di nullità della medesima clausola sarebbe più possibile.

In particolare, ad avviso della ricorrente, risultava così preclusa al Deferrari la possibilità di agire in giudizio - al di fuori dell'ambito dell'art. 2113 cod. civ. sul punto applicabile, nel caso in esame, ratione temporis - per conseguire la declaratoria di nullità della medesima clausola.

Rileva che è erronea e infondata la motivazione della sentenza impugnata al riguardo "atteso che, in difetto della instaurazione del procedimento arbitrale, non esisteva e non esiste il presupposto giuridico ed obiettivo per la pronuncia del lodo, né quindi la possibilità - riservata al giudice investito dell'impugnazione del lodo medesimo - di dichiarare la nullità della clausola compromissoria".

5.1. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

Sulla qualificazione del rapporto di agenzia, la Corte di merito ha affermato che la natura del rapporto non era mai stata messa in discussione in primo grado e la ricorrente non censura specificamente e compiutamente detto assunto, né deduce di aver ritualmente contestato in primo grado i requisiti di continuità, coordinazione e prevalenza dell'apporto personale in ordine all'attività di agente di commercio in concreto prestata dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Il riferimento all'art. 157 c.p.c. è errato, come correttamente ritenuto dalla Corte di merito, la quale, contrariamente a quanto si assume in ricorso, si è pronunciata espressamente al riguardo, poiché detta norma si applica al processo e non può trovare applicazione in ordine a questioni di natura sostanziale, quale indubitabilmente è quella relativa alla nullità della clausola compromissoria (cfr. in caso analogo Cass. 17361/2007).

Si tratta, dunque, di norma processuale, non operante nell'ambito della disciplina sostanziale del rapporto, che è stato ricostruito dai giudici di merito, nel caso scrutinato, come giuridicamente assoggettato alla particolare tutela della copertura legale o contrattuale per gli atti dispositivi di diritti dell'agente di commercio.

La nullità della clausola arbitrale contenuta nel contratto individuale dipende dalla mancanza, nella specie, di detta copertura, ciò integrando un profilo di diritto sostanziale nel cui ambito l'azione o l'eccezione sono concesse anche a chi abbia partecipato alla stipulazione di un contratto nullo o in cui sia inserita una clausola nulla (Cass.3232/1982; Cass. 100/1991; Cass. 17361/2007 citata).

Le altre doglianze concernenti la violazione dell'art. 111 Cost., implicitamente disattese dai giudici di merito, sono altrettanto infondate.

Infatti, il venire contra factum proprium, così come l'abuso del processo, sono ravvisabili solo nel caso di gesercizio4 fraudolento o sleale dei diritti di volta in volta attribuiti dall'ordinamento (Cass. 5273/2007), il che non ricorre nella specie.

Occorre a tale riguardo ribadire che non costituisce abuso del processo proporre azioni diverse, fondate su distinte causae petendi (Cass. 3226/2018), quali sono, nel caso in esame, l'azione lo di impugnazione del lodo (peraltro basata sull'erroneo presupposto che fosse rituale) e l'opposizione al decreto ingiuntivo, che era stato ottenuto dall'odierna ricorrente nell'esercizio di un'azione di condanna, né tanto meno è configurabile come condotta processuale sleale e fraudolenta quella del soggetto che, nell'esercizio legittimo del proprio diritto di difesa, faccia valere un vizio genetico di radicale invalidità della arbitrale, in base ai suesposti principi.

6. Con il settimo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 93 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3 stesso c.p.c..

Rileva che la richiesta di distrazione delle spese in suo favore proposta dal difensore di controparte per la prima volta nella comparsa conclusionale di appello deve ritenersi inammissibile sia perché formulata soltanto nella anzidetta comparsa e quindi tardivamente, sia perché disgiunta dalla dichiarazione del medesimo legale, prescritta dall'art. 93 c.p.c., di avvenuta anticipazione delle spese e di mancata riscossione degli onorari.

Aggiunge che poiché in relazione alla statuizione censurata con il presente motivo è il difensore che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, assume la qualità di parte (così Cass. n. 20744/11), il ricorso viene notificato anche all'avv. [OSCURATO:PERSONA] in proprio.

6.1. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse ad impugnare.

Secondo l'orientamento di questa Corte che il Collegio condivide (cfr. Cass. 30945/2018), in tema di condanna al pagamento delle spese processuali, il debitore non ha interesse a criticare il relativo capo della sentenza per il solo fatto che tale condanna sia stata pronunciata a favore del difensore della sua controparte, anziché della stessa parte rappresentata dal difensore.

L'art. 93 c.p.c., difatti, attiene ai rapporti tra la parte e il suo difensore, onde il rispetto, o meno, di detta disposizione normativa non incide in alcun modo sulla posizione giuridica dell'altra parte che, rimasta soccombente, venga condannata a pagare le spese del giudizio, atteso che la sua situazione processuale non può ritenersi aggravata perché il pagamento è stato disposto direttamente nei confronti del difensore e non della parte personalmente.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, con distrazione, quanto alle spese liquidate al Deferrari, in favore del suo difensore, dichiaratosi antistatario.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass.

S.U. n.5314/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in €6.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori, come per legge, da distrarsi in favore del difensore del suddetto controricorrente dichiaratosi antistatario; condanna la ricorrente alla rifusione in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in €3.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori, come per legge.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23235/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (BRNCLM37A11I1133) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura speciale a margine del ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] P.S. MANCINI 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che si rappresenta e difende in proprio ex art. 86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliato presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA] 2 -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n. 4383/2017 depositata il 03/07/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Roma n.2199/2005 con il quale, su istanza di [OSCURATO:PERSONA],s.r.I., gli era stato intimato il pagamento della somma di Euro 85.987,80, oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale importo dovuto sia in forza del lodo arbitrale dichiarato esecutivo e registrato presso l'Ufficio del Registro di Roma in data 3.3.1995, oltre che munito di formula esecutiva in data 8.6.1995, con cui il Deferrari era stato condannato al pagamento, in favore della suindicata società, della somma di £. 100.000.000, oltre interessi legali a decorrere dal 31.12.1995, sia in forza delle sentenze n. 113/1998 della Corte di Appello di Roma e n. 15070/2000 della Corte di Cassazione che avevano condannato il Deferrari a rifondere le spese in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., quantificate rispettivamente in £3.266.000 e in £7.200.000. II Tribunale di Roma, con sentenza n.16238/2010, accoglieva l'opposizione affermando che [OSCURATO:PERSONA].r.l. non avrebbe potuto richiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo per il pagamento di spese liquidate con sentenze che erano già di per sé dei titoli esecutivi azionabili. Rilevava, inoltre, che la clausola compromissoria per arbitrato irrituale, contenuta nel contratto di agenzia stipulato dalle parti, doveva ritenersi nulla, non essendo stata contemplata dai contratti e dagli accordi collettivi i quali, soltanto, ai sensi dell'art. 5 della legge n.533 del 1973, ne avrebbero potuto consentire la previsione, da ciò discendendo la nullità del lodo e la conseguente revoca del decreto opposto. 2. Con sentenza n.4383/2017 pubblicata il 3-7-2017 e notificata il 19-7-2017 la Corte d'appello di Roma ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA].r.l. avverso la citata sentenza. La Corte di merito ha ritenuto: a) non contestata la riconducibilità del rapporto intercorso tra la societàpppellante e il Deferrari nel novero di quelli evocati dall'art.409 c.p.c. e dunque la generale applicabilità della normativa processuale e per alcuni aspetti sostanziale in materia di lavoro subordinato; b) non preclusiva dell'esame della questione della nullità della clausola compromissoria contenuta nel contratto di agenzia e nella lettera integrativa la pronuncia di questa Corte n. 15070/2000, con cui era stata definita solo la questione processuale della non impugnabilità del lodo irrituale ex artt.827 e ss. c.p.c.; c) preclusa la proposizione dell'eccezione di decadenza ex art.2113 c.c., in quanto eccezione in senso stretto non sollevata ritualmente in primo grado, in ogni caso esulando dall'ambito di detta previsione l'ipotesi di arbitrati non consentiti, come nella specie, perché privi di copertura legale o derivante dalla contrattazione collettiva;d) inammissibile la produzione in appello dell'accordo collettivo del 1988, poiché la controversia era stata introdotta con il rito ordinario e non con il rito del lavoro e per il principio di ultrattività del rito anche il giudizio di appello si svolgeva nelle stesse forme; e) in ogni caso irrilevante, ai fini del decidere, il disposto dell'art.19 dell'accordo collettivo prodotto dall'appellante con la comparsa conclusionale, che non consentiva affatto l'introduzione nei contratti individuali di una clausola compromissoria, ma solo l'attivazione di una procedura conciliativa per la definizione bonaria della lite; f) inconferente il riferimento operato dall'appellante al disposto di cui all'art. 157 c.p.c., in quanto la regola dettata da quest'ultima norma, secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, è propria della materia processuale ma è estranea alla materia sostanziale, nella quale l'azione è concessa anche a chi abbia partecipato alla stipulazione del contratto nullo, purché vi abbia interesse, e in ogni caso, nella fattispecie, la nullità del lodo non derivava dall'iniziativa del Deferrari di attivare la procedura arbitrale, ma dalla nullità della relativa clausola compromissoria; g) non censurata la parte della sentenza del Tribunale con cui era stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire la pretesa monitoriamente azionata relativa alle spese liquidate nelle sentenze della Corte d'appello di Roma e della Cassazione; h) dovuta la distrazione delle spese in favore del difensore dell'appellato, pur se formulata solo in comparsa conclusionale. 3. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA]&s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] resistono con separati controricorsi. 4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 115, 116 c.p.c. in relazione all'art.360, n. 3 c.p.c., per avere la Corte territoriale confermato la statuizione del Tribunale dichiarativa della nullità della clausola compromissoria contenuta nel contratto di agenzia e nella lettera integrativa asseritamente sottoscritte dalla società e dal Deferrari in data 1 ottobre 1992, pur avendo accertato che "nessuna delle parti ha prodotto in questa sede" né il contratto, né la lettera. In tale situazione, in difetto della produzione degli atti posti a fondamento della domanda del Deferrari, ad avviso della ricorrente ai giudici di merito era preclusa ogni possibilità di declaratoria della nullità della clausola asseritamente contenuta nei medesimi atti, dovendo la domanda, in applicazione del principio dispositivo, essere rigettata perché non provata nei fatti costitutivi del diritto azionato. 1.1. Premesso che non ricorrono i presupposti per la trattazione del ricorso in pubblica udienza, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.375 c.p.c., non rivestendo particolare rilevanza le questioni di diritto su cui occorre pronunciarsi, e che va, pertanto, disattesa l'istanza in tal senso formulata dalla ricorrente nella memoria illustrativa, il motivo è infondato, atteso che l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo (Cass.S.U. 927/2022). Era, pertanto, onere dell'odierna ricorrente, che rivestiva la posizione sostanziale di creditrice-attrice nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, produrre in giudizio il contratto contenente la clausola compromissoria ed i documenti sui quali si fondava la pretesa creditoria dalla stessa monitoriamente azionata, e non onere della parte opponente, convenuto in senso sostanziale nello stesso giudizio. 1.2. Il motivo è anche inammissibile per novità della relativa deduzione difensiva, atteso che dalla sentenza impugnata non risulta che l'appellante e odierna ricorrente abbia censurato la sentenza di primo grado sotto il profilo ora denunciato, né la ricorrente afferma di averlo fatto. 2. Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., per avere erroneamente la Corte di merito ritenuto tardiva e dunque inammissibile la produzione dell'accordo collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del 1988, trattandosi di prova nuova indispensabile ai sensi dell'art. 345, comma terzo, c.p.c., nel testo applicabile nella specie ratione temporis, nonché risultando evidente la decisività del documento prodotto in appello dall'odierna ricorrente, in quanto idoneo a comprovare l'esistenza - nella contrattazione collettiva di riferimento - di una previsione legittimante la arbitrabilità delle controversie come quella inter partes. 2.1. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, in quanto la Corte d'appello, pur ritenendo tardiva la produzione del documento (contratto collettivo), lo ha in ogni caso esaminato, escludendone la rilevanza ai fini del decidere, tanto che la ricorrente ha impugnato anche detta ultima statuizione con i motivi che seguono. 3. Con i motivi terzo e quarto la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 I. n.353/73 e 2113 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.. Sotto un primo profilo deduce che l'art. 19 dell'accordo collettivo citato deferiva le controversie del tipo di quella inter partes ad apposito organismo conciliativo denominato [OSCURATO:PERSONA] di Conciliazione. Ad avviso della ricorrente, l'esistenza di tale previsione, derogatoria della giurisdizione ordinaria, travolge il presupposto in base al quale la Corte territoriale ha ritenuto di poter pronunciare la nullità della clausola compromissoria e del lodo in discussione e non rileva, in contrario, la pretesa diversità fra procedure conciliative e procedure arbitrali, come da orientamenti dottrinali che richiama. Sotto un secondo profilo, deduce di non aver sollevato nel giudizio d'appello l'eccezione ex art.2113 c.c., ma di essersi limitata a prospettare, con il secondo motivo di appello, l'inconfigurabilità della nullità della clausola compromissoria per l'asserito difetto di "copertura" legale o contrattuale, atteso che il suddetto difetto avrebbe potuto al più determinare l'annullabilità dell'arbitrato irrituale, che non era stata dedotta in giudizio dal Deferrari, né era dallo stesso deducibile per l'intervenuta decorrenza del termine semestrale previsto dal citato art. 2113 c.c.. Assume, pertanto, che l'eventuale mancanza di una previsione legale o contrattuale autorizzante il ricorso all'arbitrato irrituale non avrebbe potuto determinare la nullità della clausola compromissoria e, conseguentemente, del lodo, ma solo la sua annullabilità. 3.1. I due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili per genericità e difetto di autosufficienza. La Corte d'appello ha affermato che il Tribunale aveva sottolineato l'omesso rinvio, nel contratto e nella lettera integrativa, agli accordi collettivi (pag.3 della sentenza impugnata), e detta affermazione non è specificamente censurata. Inoltre la ricorrente assume che la "copertura contrattuale" esistesse, ma a) non riporta, nelle parti di interesse, il contenuto del contratto di agenzia, della clausola compromissoria e della lettera integrativa, che avrebbero dovuto richiamare l'accordo collettivo del 1988, al fine di poterne inferire l'applicabilità nel caso di specie; ,S) non riporta le parti del lodo, da cui possa evincersi che la clausola arbitrale, e dunque il mandato agli arbitri, trovava giustificazione e fondamento nelle disposizioni dell'accordo collettivo del 1988, per quanto previsto dall'art.5 I.n.533/1973; y) non deduce che la procedura si sia svolta con le modalità previste dall'art.19 dell'accordo collettivo ad opera della Commissione di conciliazione e, di seguito, nel rispetto del disposto degli artt.411 e 412 c.p.c. vigenti ratione temporis. Secondo l'orientamento di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, riferito alla specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda ai sensi dell'articolo 366, n. 6, c.p.c., anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso faccia rinvio agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte senza riassumerne compiutamente il contenuto al fine di soddisfare il requisito ineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione, fondato sulla idoneità del contenuto delle censure a consentire la decisione ( da ultimo Cass. 6769/2022). Inoltre, come pure ha correttamente statuito la Corte d'appello, non solo si configura come oggetto di eccezione in senso stretto (Cass. 10576/2000) il profilo dell'annullabilità ex art.2113 c.c., ma, per quel che più ora interessa, detto profilo può assumere rilevanza solo se l'arbitrato libero si sia svolto in osservanza di CO quanto previsto l'art.5 1.533/1973, il che non è stato nella specie in base a quanto ritenuto dai giudici di merito e, per le plurime ragioni suesposte, non efficacemente censura dalla ricorrente in ordine al punto nodale del decisum, ossia al mancato riscontro della fonte contrattuale collettiva che, nella materia specifica (rapporto ex art.409 c.p.c.) e nel caso concreto, avrebbe potuto autorizzare la deroga alla giurisdizione ordinaria. 5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 1175 e 1375 c.c., 112 e 157 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.. Lamenta vizio di omissione di pronuncia, per avere la Corte territoriale ignorato tre delle quattro censure articolate dall'odierna ricorrente sub capo V dell'atto di appello. Con tali doglianze, era stato dedotto che, alla proponibilità e, a fortiori, all'accoglimento della domanda di nullità del Deferrari, ostavano: a) il rilievo che, essendo stato l'arbitrato di cui trattasi promosso ad iniziativa del Deferrari, a costui era preclusa in radice, in base al principio generale codificato dall'art. 157, comma 3, c.p.c., ogni possibilità di dedurre in causa la nullità della clausola compromissoria da esso stesso Deferrari sottoscritta e poi azionata mediante la instaurazione del suddetto procedimento arbitrale; b) il divieto di venire contra factum proprium, risvolto applicativo della clausola generale di buona fede e correttezza contenuta negli artt. 1175 e 1375 c.c.; c) il principio del giusto processo, costituzionalizzato dall'art. 111 Cost., che nega alle parti il potere di modificare la strategia processuale iniziale dopo averne sperimentato gli esiti; d) la mancanza di prova, il cui onere - rimasto inadempiuto - gravava e grava sul Deferrari, che la controversia devoluta alla cognizione degli arbitri attenesse ed attenga ad un rapporto riconducibile nella previsione dell'art. 409 c.p.c., occorrendo anche la dimostrazione, sempre a carico del Deferrari, dei requisiti della continuatività, della coordinazione e della prevalenza dell'elemento personale - rispetto a quello imprenditoriale - caratterizzanti la prestazione pretesa. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia la violazione dei medesimi articoli di cui alla rubrica del quinto motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 1175 e 1375 c.c., 112 e 157 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3 stesso c.p.c..) e deduce, sotto diverso profilo, che l'invocabilità in causa dell'ultimo comma dell'art. 157 c.p.c., discende dal rilievo che, essendo intervenuta l'emanazione del lodo, ossia essendo stato raggiunto lo scopo perseguito dalle parti con la pattuizione della clausola compromissoria, nessuna pronuncia di nullità della medesima clausola sarebbe più possibile. In particolare, ad avviso della ricorrente, risultava così preclusa al Deferrari la possibilità di agire in giudizio - al di fuori dell'ambito dell'art. 2113 cod. civ. sul punto applicabile, nel caso in esame, ratione temporis - per conseguire la declaratoria di nullità della medesima clausola. Rileva che è erronea e infondata la motivazione della sentenza impugnata al riguardo "atteso che, in difetto della instaurazione del procedimento arbitrale, non esisteva e non esiste il presupposto giuridico ed obiettivo per la pronuncia del lodo, né quindi la possibilità - riservata al giudice investito dell'impugnazione del lodo medesimo - di dichiarare la nullità della clausola compromissoria". 5.1. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondati. Sulla qualificazione del rapporto di agenzia, la Corte di merito ha affermato che la natura del rapporto non era mai stata messa in discussione in primo grado e la ricorrente non censura specificamente e compiutamente detto assunto, né deduce di aver ritualmente contestato in primo grado i requisiti di continuità, coordinazione e prevalenza dell'apporto personale in ordine all'attività di agente di commercio in concreto prestata dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Il riferimento all'art. 157 c.p.c. è errato, come correttamente ritenuto dalla Corte di merito, la quale, contrariamente a quanto si assume in ricorso, si è pronunciata espressamente al riguardo, poiché detta norma si applica al processo e non può trovare applicazione in ordine a questioni di natura sostanziale, quale indubitabilmente è quella relativa alla nullità della clausola compromissoria (cfr. in caso analogo Cass. 17361/2007). Si tratta, dunque, di norma processuale, non operante nell'ambito della disciplina sostanziale del rapporto, che è stato ricostruito dai giudici di merito, nel caso scrutinato, come giuridicamente assoggettato alla particolare tutela della copertura legale o contrattuale per gli atti dispositivi di diritti dell'agente di commercio. La nullità della clausola arbitrale contenuta nel contratto individuale dipende dalla mancanza, nella specie, di detta copertura, ciò integrando un profilo di diritto sostanziale nel cui ambito l'azione o l'eccezione sono concesse anche a chi abbia partecipato alla stipulazione di un contratto nullo o in cui sia inserita una clausola nulla (Cass.3232/1982; Cass. 100/1991; Cass. 17361/2007 citata). Le altre doglianze concernenti la violazione dell'art. 111 Cost., implicitamente disattese dai giudici di merito, sono altrettanto infondate. Infatti, il venire contra factum proprium, così come l'abuso del processo, sono ravvisabili solo nel caso di gesercizio4 fraudolento o sleale dei diritti di volta in volta attribuiti dall'ordinamento (Cass. 5273/2007), il che non ricorre nella specie. Occorre a tale riguardo ribadire che non costituisce abuso del processo proporre azioni diverse, fondate su distinte causae petendi (Cass. 3226/2018), quali sono, nel caso in esame, l'azione lo di impugnazione del lodo (peraltro basata sull'erroneo presupposto che fosse rituale) e l'opposizione al decreto ingiuntivo, che era stato ottenuto dall'odierna ricorrente nell'esercizio di un'azione di condanna, né tanto meno è configurabile come condotta processuale sleale e fraudolenta quella del soggetto che, nell'esercizio legittimo del proprio diritto di difesa, faccia valere un vizio genetico di radicale invalidità della arbitrale, in base ai suesposti principi. 6. Con il settimo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 93 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3 stesso c.p.c.. Rileva che la richiesta di distrazione delle spese in suo favore proposta dal difensore di controparte per la prima volta nella comparsa conclusionale di appello deve ritenersi inammissibile sia perché formulata soltanto nella anzidetta comparsa e quindi tardivamente, sia perché disgiunta dalla dichiarazione del medesimo legale, prescritta dall'art. 93 c.p.c., di avvenuta anticipazione delle spese e di mancata riscossione degli onorari. Aggiunge che poiché in relazione alla statuizione censurata con il presente motivo è il difensore che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, assume la qualità di parte (così Cass. n. 20744/11), il ricorso viene notificato anche all'avv. [OSCURATO:PERSONA] in proprio. 6.1. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse ad impugnare. Secondo l'orientamento di questa Corte che il Collegio condivide (cfr. Cass. 30945/2018), in tema di condanna al pagamento delle spese processuali, il debitore non ha interesse a criticare il relativo capo della sentenza per il solo fatto che tale condanna sia stata pronunciata a favore del difensore della sua controparte, anziché della stessa parte rappresentata dal difensore. L'art. 93 c.p.c., difatti, attiene ai rapporti tra la parte e il suo difensore, onde il rispetto, o meno, di detta disposizione normativa non incide in alcun modo sulla posizione giuridica dell'altra parte che, rimasta soccombente, venga condannata a pagare le spese del giudizio, atteso che la sua situazione processuale non può ritenersi aggravata perché il pagamento è stato disposto direttamente nei confronti del difensore e non della parte personalmente. 7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, con distrazione, quanto alle spese liquidate al Deferrari, in favore del suo difensore, dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in €6.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori, come per legge, da distrarsi in favore del difensore del suddetto controricorrente dichiaratosi antistatario; condanna la ricorrente alla rifusione in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in €3.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori, come per legge. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte
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