CassazionedecretoSezione 5Decisione del 17 gennaio 2023
Cassazione n. 37473/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore del ricorrente non ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5-duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, nonché le conclusioni dei difensori del ricorrente per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza deliberata il 17/01/2023, il Tribunale del riesame di Bologna ha confermato l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Parma aveva rigettato l'istanza di revoca o di sostituzione della misura degli arresti domiciliari applicata ad [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle imputazioni provvisorie di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti di bancarotta fraudolenta, reati fiscali e contro il patrimonio (capo A), bancarotta fraudolenta per distrazione in relazione a [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., dichiarata fallita il 03/10/2018 (capo B), bancarotta fraudolenta per distrazione e da falso in bilancio in relazione a VVV Aqualena s.r.I., dichiarata fallita il 24/06/2019 (capo H), autoriciclaggio (capo], fino al 30/09/2021). 2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso i difensori Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Insalata, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. peri. 2.1. Il primo motivo denuncia vizi di motivazione circa il verbale di indagini difensive di [OSCURATO:PERSONA] e il materiale probatorio fornito in relazione all'attualità delle esigenze cautelari. L'ordinanza impugnata sostiene che l'appello conteneva argomentazioni sovrapponibili a quelle proposte in sede di riesame, mentre al contrario le deduzioni erano del tutto differenti, facendo riferimento a un ruolo del ricorrente di amministratore di fatto di [OSCURATO:SOCIETA]. escluso anche dall'ordinanza genetica, oltre che dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], commercialista della società. L'ordinanza impugnata ritiene non credibile Marino solo per il rapporto parentale con Dimichele, benchè quanto dichiarato sia avvalorato dalla corrispondenza intercorsa con i professionisti che avevano assistito i coimputati [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda contrattuale relativa a Gold s.r.I., sicché la mancata valutazione degli allegati al verbale delle dichiarazioni di Marino integra un vizio di motivazione del provvedimento impugnato, così come la mancata valutazione dell'attendibilità delle propalazioni di [OSCURATO:PERSONA], reiteratamente ritenuto mendace dallo stesso Tribunale del riesame, tanto più che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha parlato solo di un contatto con Dimichele e non che questi abbia fatto da tramite o preparato la contrattualistica firmata dalle parti. Priva di qualsiasi riscontro probatorio è l'affermazione circa i propositi connotati dal fine di lucro, mentre il procedimento per sfruttamento della prostituzione cui fa riferimento l'ordinanza impugnata riguarda fatti risalenti al 2008 ed è pendente in primo grado. 2.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione circa il verbale di indagini difensive di [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni sono state ritenute inattendibili perché sorella del ricorrente e perché, secondo la tesi accusatoria, avrebbe avuto un ruolo nella vicenda di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto invece credibile nonostante sia un pluripregiudicato che nutre acredine verso chi non gli ha assicurato un immotivato mantenimento carcerario.2.3. Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione circa la collaborazione fornita agli inquirenti, in quanto l'ordinanza impugnata valorizza la mancata resipiscenza dell'imputato che si è limitato a professarsi estraneo ai fatti. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge n. 137 del 2020 cit., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; i difensori del ricorrente hanno concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Mentre l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Parma del 22/12/2022 dà atto della documentazione allegata alle dichiarazioni del commercialista [OSCURATO:PERSONA], l'appello cautelare deduceva che dette dichiarazioni erano confermate da inequivocabili riscontri documentali consistenti nello scambio di varie mai! (in cui Dinnichele non è inserito neppure "in copia") intercorse tra lo stesso Marino e alcuni avvocati, dal cui contenuto - nella prospettazione dell'appellante - si evince che tali avvocati (e non Dimichele) si erano occupati in via esclusiva e integrale della trattativa in questione. A fronte della deduzione dell'appellante, l'ordinanza impugnata sostiene che le dichiarazioni di Marino circa l'estraneità di Dimichele alla trattativa con [OSCURATO:PERSONA] non incidono sul quadro cautelare in quanto provengono da soggetto non estraneo alla vicenda e strettamente legato all'imputato in quanto suo cognato. Nessun rilievo viene, invece, svolto sulla documentazione richiamata dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Parma, il cui esame era stato specificamente devoluto dall'appello. Ne consegue che, assorbite le ulteriori doglianze, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Bologna. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al