CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 10409/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso richiamando la memoria in atti, con la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso in relazione al quarto motivo, con annullamento con rinvio e il rigetto nel resto; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha depositato nomina ai sensi dell'art.102 c.p.p. e si è riportata ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale cittadino aveva condannato CAMILLUCCI Roberto per i reati di cui all'art. 189 c. 6 e 7, codice strada, per non avere ottemperato all'obbligo di fermarsi, dopo aver cagionato un sinistro stradale con danni a RUSSO Emanuele, e di prestare assistenza ai feriti, applicata la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per anni due e mesi sei. 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando quattro motivi. Con il primo, ha dedotto vizio motivazionale in ordine alla ritenuta prova della collisione tra il mezzo condotto dall'imputato e il motociclo della persona offesa, avendo i giudici territoriali basato il proprio convincimento sulle sole dichiarazioni di quest'ultima, non escussa nell'immediatezza, senza riscontro di danni all'autovettura. Con il secondo, ha dedotto analogo vizio, questa volta con riferimento alla ritenuta consapevolezza, in capo al CAMILLUCCI, dell'avvenuto impatto, tenuto conto che è la stessa Corte di merito ad affermare che l'urto poteva esser avvenuto anche tra le parti gommate dei mezzi o tra la gamba della persona offesa e il paraurti. Con il terzo, ha dedotto analogo vizio con riferimento alla mancata riduzione della pena inflitta e con il quarto, deducendo violazione di legge, ha contestato il cumulo formale della sanzione amministrativa accessoria. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Kate TASSONE, ha rassegnato conclusioni scritte e ha chiesto l'accoglimento del ricorso in relazione al quarto motivo, con annullamento con rinvio e rigetto nel resto. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte di merito, nell'esamninare le doglianze riproposte in sede di ricorso, ne ha ritenuto l'infondatezza, giustificando la conferma della prova della responsabilità alla stregua delle dichiarazioni, del tutto attendibili, siccome chiare e logiche, della persona offesa, sentita a s.i.t. la sera del giorno successivo al fatto, senza che il dichiarante avesse mai perso lucidità o vigilanza (la ferita avendo riguardato il ginocchio sinistro). Sul piano della attendibilità, poi, i giudici territoriali hanno valorizzato il fatto che dal riferito era derivata la contestazione, nei confronti del dichiarante, della violazione amministrativa di cui all'art. 141, c. 2, codice strada. L'assenza di danni all'autovettura, invece, è stata ritenuta del tutto ininfluente a fini probatori, poiché non ogni urto determina un danno, tenuto conto della dinamica descritta dalla persona offesa (questa avendo tentato di evitare l'impatto, a seguito della frenata improvvisa dell'auto che precedeva il suo mezzo). In ogni caso e risolutivamente, la Corte territoriale ha osservato che al di là dell'esatta dinamica dell'incidente, la prossimità e il convolgimento della vettura condotta dall'imputato erano sufficienti a costituirne la posizione per così dire di garanzia, dalla quale discendono gli obblighi violati. E, proprio su tale ultimo tema, i giudici d'appello hanno rilevato che, a tal fine, non è necessario che all'agente sia riconducibile una condotta di reato, ma solo il suo coinvolgimento nel sinistro, la ratio dell'incriminazione risiedendo proprio nella prossimità di coloro che, coinvolti nell'incidente, sono in condizione di percepirne nell'immediatezza le conseguenze dannose o pericolose. Infine, quanto alla prova della consapevolezza da parte del CAMILLUCCI, la Corte ha richiamato le dichiarazioni della persona offesa, la quale aveva affermato che l'imputato si era affacciato al finestrino, accorgendosi dell'impatto, salvo poi proseguire la marcia facendogli un saluto con la mano. La pena è stata considerata congrua in relazione al fatto e alla personalità dell'imputato (valutati i due precedenti non come sintomi di una maggiore pericolosità, ma ai fini della dosimetria della pena), rilevando i giudici d'appello che la pena base era stata fissata in misura pari al minimo edittale e che l'aumento per la continuazione era proporzionatato al fatto concreto, valorizzando la gravità delle conseguenze (lesioni guaribili in quaranta giorni) e l'intensità del dolo (avendo il CAMILLUCCI salutato dal finestrino il ferito, proseguendo la marcia), tutto ciò non consentendo una estensione massima delle riconosciute generiche. Infine, quanto al cumulo delle sanzioni accessorie per ciascun reato, la Corte ha operato un rinvio alla giurisprudenza di legittimità sul punto specifico. 3. I motivi sono tutti manifestamente infondati. La motivazione rinvenibile nella sentenza censurata, conforme a quella appellata, è congrua, logica e non contraddittoria, oltre che coerente con i dati fattuali richiamati. Le argomentazioni difensive sono con tutta evidenza meramente ripropositive dei motivi debitamente scrutinati dalla Corte territoriale, non traducendosi in una effettiva critica al ragionamento svolto, ma nella prospettazione di una diversa chiave di lettura di quanto accertato; diversa lettura che, tuttavia, è inammissibile in questa sede di legittimità (in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. unite n. 8825 del 27/10/2016, 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).Peraltro, la decisione si pone in termini di perfetta coerenza con i principi di matrice giurisprudenziale. Quanto all'insorgenza dell'obbligo di fermarsi, in particolare, questa Sezione ha più volte precisato che esso, al pari di quello di prestare assistenza alle persone ferite, non è legato alla consumazione e all'accertamento di un reato, ma al semplice verificarsi di un incidente stradale, comunque ricollegabile al comportamento dell'utente della strada al quale l'obbligo è riferito (sez. 4, n. 33761 del 17/5/2017, di poco precedente a quella richiamata nella sentenza impugnata e ad altre dello stesso tenore, anche successive, come sez. 4, n. 34356 del 25/11/2020, Righetti, RV. 280153). Quanto alla prova della consapevolezza, a fronte della motivazione censurata, parte ricorrente si è limitata a opporre, solo genericamente, senza cioè alcun corredo fattuale a supporto della propria, alternativa lettura degli atti, una inattendibilità della persona offesa, nonostante la spiegazione esaustiva e congrua offerta dai giudici del merito. Peraltro, in tema di omissione di assistenza, si è più volte affermato che l'elemento soggettivo può essere integrato anche dal dolo eventuale, ravvisabile in capo all'agente che, in caso di sinistro comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare, in termini di immediatezza, la probabilità, o anche solo la possibilità, che dall'incidente sia derivato danno alle persone e che queste necessitino di soccorso, non ottemperi all'obbligo di prestare assistenza ai feriti (sez. 4, n. 33772 del 15/6/2017, Capozzi, Rv. 271046, in cui, in motivazione, la Corte ha osservato che il dolo eventuale, pur configurandosi normalmente in relazione all'elemento volitivo, può attenere anche all'elemento intellettivo, quando l'agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso il rischio). Infine, quanto al trattamento sanzionatorio, oltre a rilevarsi l'assoluta congruità del ragionamento giustificativo adottato dai giudici territoriali, vanno richiamati i principi consolidati in materia, ribadendosi che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pur per disattenderli, essendo sufficiente che, nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost. (sez. 2, n. 17347 del 26/1/2021, Angelini, Rv. 281217; sez. 7, n. 39396 del 27/5/2016, Jebali, Rv. 268475). Infine, con riferimento all'ultimo tema (quello, cioè, inerente alle sanzioni accessorie), le argomentazioni difensive non aggiungono elementi idonei al dibattito sul punto, risolto dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento consolidato. In tema di circolazione stradale, infatti, il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l'applicabilità sia dell'art. 8 I. 24 novembre 1981 n. 689, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, che delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l'inflizione di pene eccessive, come nel caso dell'art. 81 cod. pen. (sez. 4, n. 20990 del 30/372016, Khairi, Rv. 266704; n. 6912 del 12/2/2021, Castelli, Rv. 280544; n. 12363 del 4/12/2013, dep. 2014, Capobianco, Rv. 262136; sez. 4, n. 39499 del 29/9/2022, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione). 4. Alla inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 28 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente Gabriell