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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 30799/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

01/2026 del Tribunale di Sorveglianza di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Sorveglianza di Roma harigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento, indata 1.8.2025, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Viterbo avevarigettato l’istanza di permesso premio ai sensi dell'art. 30-ter legge 26 luglio1975 n. 354 (Ord. pen.)A ragione della decisione il Tribunale ha preliminarmente richiamato leragioni del diniego contenute nel provvedimento reclamato e, segnatamente,l’avvenuto recente trasferimento del condannato dalla [OSCURATO:PERSONA] circondariale divalorizzato in senso contrario alla concessione del permesso: i) quanto emersodalla relazione dell’Istituto di pena di Frosinone in data 5 aprile 2025, attestantel’avvenuta esclusione dal lavoro del condannato in più occasioni a causa didal detenuto Santoro, in merito a episodi estorsivi ai danni suoi e della madre,per i quali egli aveva chiesto dapprima il divieto di incontro con [OSCURATO:PERSONA], quindidi essere trasferito in altro Istituto di pena; iii) l’episodio occorso il 18 dicembre2024 di sottrazione di merce mentre [OSCURATO:PERSONA] era addetto allo scarico dei generiin sopravvitto, episodio per il quale gli era stata irrogata la sanzione disciplinaredi sette giorni di esclusione dalle attività ricreative e sportive che si aggiungeva aquella, sanzionata con l’ammonizione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Tanto il Tribunale ha ritenuto sufficiente a inferire un’irregolare condotta euna conseguente inaffidabilità del condannato, elementi che hanno giustificato ilrigetto del reclamo.2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia,avv. [OSCURATO:PERSONA], che – con un unico, articolato motivo – deduce la violazionedell'art. 30-ter Ord. pen.Denuncia, in primo luogo, l’omessa considerazione di elementi favorevoli,ovverosia l’assenza di provvedimenti disciplinari nell’ultimo decennio, la regolarefruizione, a partire dal 2019, di permessi premio e della liberazione anticipata,infine, l’assenza di qualsiasi valutazione sulla pericolosità sociale.Riguardo all’episodio di tentata estorsione ai danni di altro detenuto(Santoro), ne lamenta la falsità e, comunque, denuncia che tale condotta – di cuiaveva preso contezza solo in occasione del provvedimento di rigetto delpermesso premio – non gli sarebbe mai stata formalmente contestata.L’infondatezza dell’episodio, peraltro, risulterebbe dalla circostanza che per essosarebbe stato poi sottoposto a procedimento disciplinare conclusosi con laformula «non punito», come si evince dallo schema delle sanzioni a carico delricorrente, riprodotto nel ricorso ai fini della sua autosufficienza.Quanto all’episodio del 18 dicembre 2024, ne deduce la modesta entità e ladistanza nel tempo rispetto alla richiesta di permesso premio, sottolineando chelo stesso era stato evidentemente ritenuto non rilevante, poiché il detenuto –dopo quell’episodio – aveva comunque fruito di un permesso premio, condecorrenza dal 24 dicembre 2024.In definitiva, osserva il ricorrente, nel corso della lunga detenzionerisulterebbero, dopo il 2015, solo due provvedimenti disciplinari, di cui unorisoltosi con un semplice “richiamo” e l’altro sospeso, sicché sarebbe del tuttoillogica l’affermazione da parte del Tribunale in merito a una irregolare condottainferita da una meramente asserita reiterata commissione di infrazionidisciplinari.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta depositata il 28 aprile 2026, ha chiesto la declaratoriad’inammissibilità del ricorso.In data 30 aprile 2026 la difesa del ricorrente ha depositato memoria con laquale ha ribadito, ulteriormente articolandoli, le ragioni a sostegno del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso deduce censure infondate e dev'essere, pertanto, respinto.

1. Non è superfluo richiamare testualmente l'art. 30-ter legge 26 luglio1975, n. 354 che prevede, al primo comma, che «Ai condannati che hannotenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultanosocialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttoredell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta aquindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro».L'ottavo comma dell'art. 30-ter specifica, poi, che «La condotta dei condannati siconsidera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestatocostante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale,nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative oculturali».

Il giudice, pertanto, a fronte dell'istanza intesa alla concessione dei permessipremio, deve accertare, acquisendo le informazioni necessarie a valutare lacoerenza del permesso con il trattamento complessivo e con le sue finalità dirisocializzazione, la sussistenza di tre requisiti, integranti altrettanti presuppostilogico-giuridici della concedibilità del beneficio e costituiti, rispettivamente, dallaregolare condotta del detenuto, dall'assenza di sua pericolosità sociale e dallafunzionalità del permesso premio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali edi lavoro (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018,Corrias, Rv. 273608; Sez. 1, n. 11581 del 05/02/2013, Grillo, Rv. 255311).

2. Tanto premesso, la decisione del Tribunale ha fatto corretta applicazionedelle norme e buon governo dei principi sin qui richiamati.Muovendo dalla definizione data dall’art. 30-ter Ord. pen. di condottaregolare, infatti, il provvedimento – con motivazione aderente alle risultante inla correttezza nel comportamento serbato dal condannato sulla scorta di quantorisulta dalla relazione dell’Istituto di pena, tanto dal punto di vista della condottapersonale (si veda l’episodio nei riguardi del detenuto Santoro), sia nellosvolgimento dell’attività lavorativa, della quale egli ha approfittato, del tuttoininfluente essendo la circostanza – immotivatamente enfatizzata dal ricorrente –che la sanzione disciplinare (che nel prospetto riassuntivo risulta con la dicitura«effettiva») sia stata sospesa.Del tutto generica e non supportata da alcuna allegazione è l’affermazionedel ricorrente secondo cui egli sarebbe venuto a conoscenza della denuncia diSantoro solo con il provvedimento di rigetto del permesso premio, così come nonvi sono elementi in base ai quali porre in sicura relazione tale episodio con quellodi «intimidazione o sopraffazione dei compagni» riportato nello stralciodell’elenco dei procedimenti disciplinari avente come data di rapporto il 27febbraio 2024 che, infatti, risulta contestato in data 7 marzo 2025 e, dunque,prima del provvedimento (in data 1° agosto 2025) con cui il Magistrato disorveglianza ha rigettato il permesso premio in scrutinio.3.

Dal rigetto del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
01/2026 del Tribunale di Sorveglianza di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Sorveglianza di Roma harigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento, indata 1.8.2025, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Viterbo avevarigettato l’istanza di permesso premio ai sensi dell'art. 30-ter legge 26 luglio1975 n. 354 (Ord. pen.)A ragione della decisione il Tribunale ha preliminarmente richiamato leragioni del diniego contenute nel provvedimento reclamato e, segnatamente,l’avvenuto recente trasferimento del condannato dalla [OSCURATO:PERSONA] circondariale divalorizzato in senso contrario alla concessione del permesso: i) quanto emersodalla relazione dell’Istituto di pena di Frosinone in data 5 aprile 2025, attestantel’avvenuta esclusione dal lavoro del condannato in più occasioni a causa didal detenuto Santoro, in merito a episodi estorsivi ai danni suoi e della madre,per i quali egli aveva chiesto dapprima il divieto di incontro con [OSCURATO:PERSONA], quindidi essere trasferito in altro Istituto di pena; iii) l’episodio occorso il 18 dicembre2024 di sottrazione di merce mentre [OSCURATO:PERSONA] era addetto allo scarico dei generiin sopravvitto, episodio per il quale gli era stata irrogata la sanzione disciplinaredi sette giorni di esclusione dalle attività ricreative e sportive che si aggiungeva aquella, sanzionata con l’ammonizione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Tanto il Tribunale ha ritenuto sufficiente a inferire un’irregolare condotta euna conseguente inaffidabilità del condannato, elementi che hanno giustificato ilrigetto del reclamo.2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia,avv. [OSCURATO:PERSONA], che – con un unico, articolato motivo – deduce la violazionedell'art. 30-ter Ord. pen.Denuncia, in primo luogo, l’omessa considerazione di elementi favorevoli,ovverosia l’assenza di provvedimenti disciplinari nell’ultimo decennio, la regolarefruizione, a partire dal 2019, di permessi premio e della liberazione anticipata,infine, l’assenza di qualsiasi valutazione sulla pericolosità sociale.Riguardo all’episodio di tentata estorsione ai danni di altro detenuto(Santoro), ne lamenta la falsità e, comunque, denuncia che tale condotta – di cuiaveva preso contezza solo in occasione del provvedimento di rigetto delpermesso premio – non gli sarebbe mai stata formalmente contestata.L’infondatezza dell’episodio, peraltro, risulterebbe dalla circostanza che per essosarebbe stato poi sottoposto a procedimento disciplinare conclusosi con laformula «non punito», come si evince dallo schema delle sanzioni a carico delricorrente, riprodotto nel ricorso ai fini della sua autosufficienza.Quanto all’episodio del 18 dicembre 2024, ne deduce la modesta entità e ladistanza nel tempo rispetto alla richiesta di permesso premio, sottolineando chelo stesso era stato evidentemente ritenuto non rilevante, poiché il detenuto –dopo quell’episodio – aveva comunque fruito di un permesso premio, condecorrenza dal 24 dicembre 2024.In definitiva, osserva il ricorrente, nel corso della lunga detenzionerisulterebbero, dopo il 2015, solo due provvedimenti disciplinari, di cui unorisoltosi con un semplice “richiamo” e l’altro sospeso, sicché sarebbe del tuttoillogica l’affermazione da parte del Tribunale in merito a una irregolare condottainferita da una meramente asserita reiterata commissione di infrazionidisciplinari.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta depositata il 28 aprile 2026, ha chiesto la declaratoriad’inammissibilità del ricorso.In data 30 aprile 2026 la difesa del ricorrente ha depositato memoria con laquale ha ribadito, ulteriormente articolandoli, le ragioni a sostegno del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso deduce censure infondate e dev'essere, pertanto, respinto.  1. Non è superfluo richiamare testualmente l'art. 30-ter legge 26 luglio1975, n. 354 che prevede, al primo comma, che «Ai condannati che hannotenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultanosocialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttoredell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta aquindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro».L'ottavo comma dell'art. 30-ter specifica, poi, che «La condotta dei condannati siconsidera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestatocostante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale,nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative oculturali».   Il giudice, pertanto, a fronte dell'istanza intesa alla concessione dei permessipremio, deve accertare, acquisendo le informazioni necessarie a valutare lacoerenza del permesso con il trattamento complessivo e con le sue finalità dirisocializzazione, la sussistenza di tre requisiti, integranti altrettanti presuppostilogico-giuridici della concedibilità del beneficio e costituiti, rispettivamente, dallaregolare condotta del detenuto, dall'assenza di sua pericolosità sociale e dallafunzionalità del permesso premio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali edi lavoro (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018,Corrias, Rv. 273608; Sez. 1, n. 11581 del 05/02/2013, Grillo, Rv. 255311).  2. Tanto premesso, la decisione del Tribunale ha fatto corretta applicazionedelle norme e buon governo dei principi sin qui richiamati.Muovendo dalla definizione data dall’art. 30-ter Ord. pen. di condottaregolare, infatti, il provvedimento – con motivazione aderente alle risultante inla correttezza nel comportamento serbato dal condannato sulla scorta di quantorisulta dalla relazione dell’Istituto di pena, tanto dal punto di vista della condottapersonale (si veda l’episodio nei riguardi del detenuto Santoro), sia nellosvolgimento dell’attività lavorativa, della quale egli ha approfittato, del tuttoininfluente essendo la circostanza – immotivatamente enfatizzata dal ricorrente –che la sanzione disciplinare (che nel prospetto riassuntivo risulta con la dicitura«effettiva») sia stata sospesa.Del tutto generica e non supportata da alcuna allegazione è l’affermazionedel ricorrente secondo cui egli sarebbe venuto a conoscenza della denuncia diSantoro solo con il provvedimento di rigetto del permesso premio, così come nonvi sono elementi in base ai quali porre in sicura relazione tale episodio con quellodi «intimidazione o sopraffazione dei compagni» riportato nello stralciodell’elenco dei procedimenti disciplinari avente come data di rapporto il 27febbraio 2024 che, infatti, risulta contestato in data 7 marzo 2025 e, dunque,prima del provvedimento (in data 1° agosto 2025) con cui il Magistrato disorveglianza ha rigettato il permesso premio in scrutinio.3. Dal rigetto del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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