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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 gennaio 2020

Cassazione n. 00927/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 14507-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricarrente - avverso la sentenza n. 3808/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 30/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 14507 sez.

MT - ud. 09-11-2022 -2- Premesso che:

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe, nella parte in cui la CTR del Lazio, in causa su intimazione di pagamento di 34 cartelle, ha negato la prescrizione del credito portato nella cartella n.09720050007249217000, notificata il 18 marzo 2005, ritenendo che il decorso della prescrizione fosse stato interrotto dall'Agenzia delle Entrate Riscossione mediante la notifica di due altre intimazioni precedenti quella impugnata;

2. l'Agenzia resiste con controricorso;

3. la contribuente ha depositato memoria; considerato che:

1. col primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli artt.2697 c.c., 2943 c.c., 2946 c.c. e 50 d.P.R. 602/73, per avere la CTR erroneamente ritenuto che l'Agenzia avesse dimostrato di avere interrotto la prescrizione del credito in esame;

2. col secondo motivo di ricorso, al di là della relativa rubrica ("omesso esame circa un fatto deciso per il giudizio che è stato oggetto di discussione ex art. 360 n.3"), viene veicolata la censura per cui la CTR, "in maniera ancora più insufficiente" rispetto alla CTP -la quale, come si legge a pagina 12 del ricorso, aveva solo scritto che in relazione alla citata cartella "risultano due intimazioni di pagamento"- si era limitata ad affermare che la sentenza di primo grado era corretta ("la documentazione in atti consente di condividere la valutazione effettuata dal primo giudice") malgrado che la ricorrente avesse specificamente contestato esservi prova della notifica delle due intimazioni interruttive della prescrizione, ed aveva finito per ribadire la persistenza del credito portato nella cartella de qua violando le norme evocate;

2. il secondo motivo di ricorso, sotto il profilo della denunciata mancanza, nella sentenza impugnata, di una effettiva motivazione, è fondato e assorbente rispetto al primo.

2.1. Vanno, in riferimento alla suddetta denuncia, richiamati i seguenti principi: -a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla

I. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111, comma 6, Cost.

Tale violazione e individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di motivazione articolata in affermazioni tra loro "in contrasto irriducibile", di motivazione "perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Sezioni Unite 8053/2014); -"La motivazione è solo apparente — e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo — quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf.

Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017)."(Cass. 22507/2019); -"il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cosi., art. 111, sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta allígata et probata" (Cass. 22507/2019);

2.2. nel caso di specie, la CTR, per assolvere all'obbligo di motivare la decisione, avrebbe dovuto dar conto di un esame critico dell'eccezione della contribuente appellante secondo cui l'Agenzia non aveva dato prova dell'avvenuta notifica di alcun atto interruttivo della prescrizione del credito portato nella cartella n.09720050007249217000, e, così, quanto meno, avrebbe dovuto individuare i documenti da ritenersi dimostrativi della contestata notifica.

Al contrario, la CTR, dopo che i giudici di primo grado -per quanto si legge a pagina 12 del ricorso- avevano solo scritto che in relazione alla citata cartella "risultano due intimazioni di pagamento", si è limitata ad affermare che "la documentazione in atti consente di condividere la valutazione effettuata dal primo giudice";

3. il ricorso deve essere dunque essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa, per nuovo esame, alla competente corte territoriale, in diversa composizione;

4. il giudice del rinvio dovrà provvedere anche a liquidare le spese del processo; PQM la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14507-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricarrente - avverso la sentenza n. 3808/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 30/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 14507 sez. MT - ud. 09-11-2022 -2- Premesso che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe, nella parte in cui la CTR del Lazio, in causa su intimazione di pagamento di 34 cartelle, ha negato la prescrizione del credito portato nella cartella n.09720050007249217000, notificata il 18 marzo 2005, ritenendo che il decorso della prescrizione fosse stato interrotto dall'Agenzia delle Entrate Riscossione mediante la notifica di due altre intimazioni precedenti quella impugnata; 2. l'Agenzia resiste con controricorso; 3. la contribuente ha depositato memoria; considerato che: 1. col primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli artt.2697 c.c., 2943 c.c., 2946 c.c. e 50 d.P.R. 602/73, per avere la CTR erroneamente ritenuto che l'Agenzia avesse dimostrato di avere interrotto la prescrizione del credito in esame; 2. col secondo motivo di ricorso, al di là della relativa rubrica ("omesso esame circa un fatto deciso per il giudizio che è stato oggetto di discussione ex art. 360 n.3"), viene veicolata la censura per cui la CTR, "in maniera ancora più insufficiente" rispetto alla CTP -la quale, come si legge a pagina 12 del ricorso, aveva solo scritto che in relazione alla citata cartella "risultano due intimazioni di pagamento"- si era limitata ad affermare che la sentenza di primo grado era corretta ("la documentazione in atti consente di condividere la valutazione effettuata dal primo giudice") malgrado che la ricorrente avesse specificamente contestato esservi prova della notifica delle due intimazioni interruttive della prescrizione, ed aveva finito per ribadire la persistenza del credito portato nella cartella de qua violando le norme evocate; 2. il secondo motivo di ricorso, sotto il profilo della denunciata mancanza, nella sentenza impugnata, di una effettiva motivazione, è fondato e assorbente rispetto al primo. 2.1. Vanno, in riferimento alla suddetta denuncia, richiamati i seguenti principi: -a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. Tale violazione e individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di motivazione articolata in affermazioni tra loro "in contrasto irriducibile", di motivazione "perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Sezioni Unite 8053/2014); -"La motivazione è solo apparente — e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo — quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017)."(Cass. 22507/2019); -"il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cosi., art. 111, sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta allígata et probata" (Cass. 22507/2019); 2.2. nel caso di specie, la CTR, per assolvere all'obbligo di motivare la decisione, avrebbe dovuto dar conto di un esame critico dell'eccezione della contribuente appellante secondo cui l'Agenzia non aveva dato prova dell'avvenuta notifica di alcun atto interruttivo della prescrizione del credito portato nella cartella n.09720050007249217000, e, così, quanto meno, avrebbe dovuto individuare i documenti da ritenersi dimostrativi della contestata notifica. Al contrario, la CTR, dopo che i giudici di primo grado -per quanto si legge a pagina 12 del ricorso- avevano solo scritto che in relazione alla citata cartella "risultano due intimazioni di pagamento", si è limitata ad affermare che "la documentazione in atti consente di condividere la valutazione effettuata dal primo giudice"; 3. il ricorso deve essere dunque essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa, per nuovo esame, alla competente corte territoriale, in diversa composizione; 4. il giudice del rinvio dovrà provvedere anche a liquidare le spese del processo; PQM la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
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