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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03692/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Catania ne ha confermato la condanna per il reato di furto, rideterminando la pena in mesi dieci di reclusione a seguito dell'esclusione della contestata aggravante di cui all'art. 625 n.4 cod. pen.

Ritenuto che il primo motivo, con il quale il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in riferimento all'assenza di volontà della persona offesa di presentare querela, è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata ha logicamente motivato circa la volontà espressa dalla persona offesa di perseguire il responsabile del reato nella denuncia sporta in data 20 giugno 2014; motivazione con la quale invero il ricorso non si confronta compiutamente risultando sotto questo profilo altresì generico.

Ritenuto che il secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia vizi di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Considerato, inoltre, che i motivi tre, quattro e cinque, con il quale il ricorrente deduce erronea applicazione di legge e vizi di motivazione in riferimento alla mancata esclusione della recidiva, al mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. e delle attenuanti generiche, sono manifestamente infondati perché il giudice del merito, contrariamente a quanto eccepito, ha assolto il proprio onere motivazionale sui punti evocati attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata), mentre con tale apparato argomentativo il ricorso non si è compiutamente confrontato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Catania ne ha confermato la condanna per il reato di furto, rideterminando la pena in mesi dieci di reclusione a seguito dell'esclusione della contestata aggravante di cui all'art. 625 n.4 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo, con il quale il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in riferimento all'assenza di volontà della persona offesa di presentare querela, è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata ha logicamente motivato circa la volontà espressa dalla persona offesa di perseguire il responsabile del reato nella denuncia sporta in data 20 giugno 2014; motivazione con la quale invero il ricorso non si confronta compiutamente risultando sotto questo profilo altresì generico. Ritenuto che il secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia vizi di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Considerato, inoltre, che i motivi tre, quattro e cinque, con il quale il ricorrente deduce erronea applicazione di legge e vizi di motivazione in riferimento alla mancata esclusione della recidiva, al mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. e delle attenuanti generiche, sono manifestamente infondati perché il giudice del merito, contrariamente a quanto eccepito, ha assolto il proprio onere motivazionale sui punti evocati attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata), mentre con tale apparato argomentativo il ricorso non si è compiutamente confrontato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende
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