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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 aprile 2024

Cassazione n. 15009/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 10819/2018proposto da [OSCURATO:SOCIETA], mandataria di [OSCURATO:PERSONA] spa, elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] 28 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; intimato avverso il decreto nr.1387/2018 pronunciato in data 6/3/2018 dal Tribunale di Catania; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 aprile 2024 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:SOCIETA], mandataria di [OSCURATO:PERSONA] spa chiese l’ammissione al passivo del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in via chirografaria, del complessivo credito € 53.573,36, quale saldo contabile dei canoni scaduti alla data del fallimento relativo a quattro contratti di locazione finanziaria conclusi con la ditta Rampasi di [OSCURATO:PERSONA] in bonis. 2 Il G.D, aderendo alle conclusioni e alle osservazioni del curatore, escluse il credito, in quanto fondato su documentazione priva di data certa e non opponibile alla curatela; sull’impugnazione della Banca il Tribunale di Catania ha rigettato il ricorso rilevando che, poiché i contratti locazione finanziaria aventi ad oggetto tre autoveicoli e una gru, la cui data era opponibile al fallimento, erano già stati risolti prima del fallimento ed il leasing era da qualificarsi come traslativo, avuto riguardo al valore dei beni all’esito del pagamento delle rate ben superiore al prezzo di riscatto, trovava applicazione il regime di vendita con riserva di proprietà e, dunque nulla era dovuto alla banca, a titolo di canoni insoluti, non essendo stata proposta autonoma domanda di equo compenso ai sensi dell’art. 1526 c.c. [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di sei motivi; il Fallimentonon ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 98 e segg. l. fall.e 112 c.p.c.; si sostiene che nella fase della verifica dello stato passivo si era discusso esclusivamente della problematica della opponibilità delle scritture al fallimento, mentre il Collegio,nel decidere la causa sulla base della diversa questione, non eccepita dal curatore, della natura traslativa del leasing, senza neanche sollecitare il contraddittorio, sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione. 1.1 Il motivo è infondato. 1.2 E’ noto che il giudice abbia il potere - dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti (Cass. 13/945 2012 e 5153/2019); il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è infatti condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, desumendolo non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate e dalle precisazioni fornite dalla parte nel corso del giudizio, nonchédal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta; sicchéil relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se siano stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione (Cass. 8225/2004 e 13062/ 2019);inoltre, il giudice è tenuto all'applicazione del principio jura novit curiastabilito dall'art.113 c.p.c., che importa la possibilità di una diversa qualificazione giuridica dei fatti e dei rapporti dedotti in lite, nonché dell'azione esercitata in causa, dovendo pertanto ricercare le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame e potendo porre a fondamento della decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti: dovendo poi attendere al coordinamento del principio con il divieto di ultra o extra-petizione, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non abbiano formato oggetto del giudizio né siano rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato (Cass. 12943/2012, 8645/2018 e 10157/2021). 1.3 Nel caso di specie il Tribunale non è incorso in alcun vizio di ultrapetizione in quanto ha rilevato la mancanza degli elementi della pretesa della banca compiendo una operazione di sussunzione della locazione finanziaria nella vendita con riserva pur in mancanza di iniziativa specificata denominativamente nella difesa, avversa alla domanda, assunta dalla curatela del Fallimento. 2 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art.101 comma 2 c.p.c. per avere il Tribunale posto a fondamento della decisione una questione rilevabile d’ufficio senza aver assegnato alle parti il termine per il deposito di memorie. 2.1 Anche tale motivo non coglie nel segno. 2.2 L’applicazione al leasing , da parte del Tribunale , della disciplina della vendita con riserva di proprietà, lungi dal rappresentare la sollevazione d’ufficio di una questione mai sottoposta al contraddittorio delle parti, costituisce unicamente uno dei passaggi della decisione di insussistenza dell’elemento costitutivo della domanda proposta, con la conseguente totale infondatezza della prospettiva critica sollevata dalla ricorrente sulla base del parametro normativo di cui all’art. 101 c.p.c. 3 Il terzo motivo oppone violazione e falsa applicazione degli artt.1526 c.c. e 72 quater l.fall. per avere il Tribunale escluso che la fattispecie ricadesse nell’ambito di applicazione della normativa speciale fallimentare per essere stati i contratti di leasing risolti in data antecedente alla dichiarazione di fallimento. 3.1 Anche tale censura non merita accoglimento. 3.2 Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale non è predicabile una applicazione analogica della disciplina dettata dall'art. 72quater l.fall. prevista in caso di scioglimento di contratto di leasing ad opera del curatore nell'ambito di una procedura fallimentare; tale norma che, supera la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, per una disciplina unitaria del leasing improntata alla causa del contratto di finanziamento, è di natura eccezionale, a valenza e portata endoconcorsuale, presupponendo lo scioglimento, per volontà del curatore e quale conseguenza del fallimento, del contratto ancora pendente a quel momento (cfr. Cass. nr 2538/2016, 3750/2017, 20733/2019 e 1581/2020).

È stato precisato che «la norma fallimentare mantiene salda la distinzione strutturale esistente tra la nozione di risoluzione contrattuale e quella di scioglimento del contratto, quale facoltà riconosciuta ad una pluralità di rapporti pendenti tra il contraente ed il fallito, tra i quali, per l'appunto, anche il leasing, che rientra nel novero dei contratti che - al momento dell'apertura del concorso -restano sospesi secondo la regola generale di cui all'art.72, comma 1, L. Fall.

Del resto, proprio nell'ambito di detta distinzione, si apprezza la diversità di tutela somministrata dai due istituti, quello dello scioglimento contrattuale volto a riconoscere tendenzialmente solo una tutela restitutoria e non anche risarcitoria (secondo quanto si evince anche dall'art. 72, comma 4 L. Fall.), come invece accorda il rimedio generale della risoluzione per inadempimento, la cui azione potrà essere coltivata nei confronti della procedura ove promossa prima della dichiarazione di fallimento, dovendo il contraente far valere le conseguenti pretese restitutorie e di risarcimento del danno ai sensi degli artt. 92 e ss.

L. Fall., come stabilito dal citato art. 72, comma 5.

Ed è proprio in ragione di tutte le evidenze appena elencate che il "diritto vivente" ha escluso - in assenza di una eadem ratio e di simili elementi, strutturali e/o funzionali, rilevanti - che la disciplina dettata dall'art. 72-quater L. Fall. potesse trovare applicazione analogica in caso di contratto di leasing finanziario risolto, per inadempimento dell'utilizzatore, prima del fallimento di quest'ultimo, avendo invece rinvenuto la disposizione idonea a colmare la lacuna ordinamentale, in coerenza con i criteri di cui all'art. 12 preleggi, in quella generale codicistica dell'art. 1526 c.c., in ipotesi di leasing traslativo» (cfr. Cass.

S.U. 2061/2021). 4 Il quarto motivo prospetta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1526 e 1458 c.c. per avere il Tribunale errato nel ricondurre la fattispecie entro lo schema dell’art. 1526 c.c. e non nell’art. 1458 c.c., anche alla luce della nuova disciplina di cui all’art. 72 quater l.fall.

4.1. Il motivo è inammissibile. 4.1 Come già richiamato, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez.

Un., 28 gennaio 2021, n. 2061) hanno altresì stabilito che in tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all'art. 1, commi 136- 140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa; per i contratti anteriormente risolti, quale quello oggetto del contendere, resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, ritenuta dal giudice di merito, della disciplina dell'art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l’articolo 72 quater della legge fallimentare. 4.2 Il Tribunale con accertamento in fatto, non sindacabile in questa sede se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360 nr. 5 c.p.c., vizio che non è stato dedotto dalla ricorrente, ha ricondotto la locazione finanziaria nello schema della vendita con riserva di proprietà avuto riguardo al valore residuo dei beni alla scadenza delle rate di pagamento dei canoni di gran lunga superiore al prezzo per l’esercizio di opzione. 5 Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.1526 c.c.; si ascrive al Tribunale, pur volendo regolamentare la fattispecie nell’art. 1526 c.c., di non aver tenuto conto della specifica disciplina pattizia che prevedeva espressamente, in caso di risoluzione del contratto, l’obbligo dell’utilizzatore di versare al concedente «tutte le somme dovute fino alla data della risoluzione». 5.1 Il motivo è infondato anche se la motivazione dell’impugnato provvedimento va rettificata. 5.2 Il Tribunale, in effetti, non ha fatto menzione dell’espressa pattuizione contenuta nell’art. 21 delle condizioni generali contrattuali che, in caso di risoluzione del contratto , prevede l’obbligo dell’utilizzatore di versare i canoni sino alla data di risoluzione nonché la possibilità del concedente di richiedere un importo pari all’ammontare dei canoni periodici non ancora maturati e maggiorato del prezzo pattuito per l’opzione d’acquisto dedotto quanto il concedente abbia conseguito dalla vendita dei beni. 5.2 Va tuttavia rilevato che secondo la giurisprudenza di questa Corte la clausola penale inserita in un contratto di leasing traslativo pur se astrattamente legittima non può consentire al concedente di ricevere più di quanto egli avrebbe ottenuto dalla regolare esecuzione del contratto. 5.3 E’ stato, infatti, precisato che «l'equo compenso, ai sensi del primo comma dell'art. 1526 c.c. comprende la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e il logoramento per l'uso tale da porre il concedente medesimo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto...In tale contesto quindi si è fatta applicazione del secondo comma dell'art. 1526 c.c. e del principio già contemplato dall'art. 1384 c.c. della riduzione equitativa che sebbene comunque lecita si palesi eccessiva così da ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela e riequilibrando quindi la posizione delle parti, avendo pur sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento integrale» (cfr. Cass.

S.U. 2061/2021) 5.4 Proprio al fine di consentire al giudice di esercitare il potere di ridurre detta penale, in modo da contemperare, secondo equità, il vantaggio che essa assicura al contraente adempiente e il margine di guadagno che il medesimo si ripromette di trarre dalla regolare esecuzione del contratto, è stato così affermato il principio secondo il quale «in tema di leasing traslativo, nel caso in cui, dopo la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, intervenga il fallimento di quest'ultimo, il concedente che, in applicazione dell'art. 1526 c.c., intenda far valere il credito risarcitorio derivante da una clausola penale stipulata in suo favore è tenuto a proporre apposita domanda di insinuazione al passivo L. Fall., ex art. 93,in seno alla quale dovrà indicare la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto del contratto ovvero, in mancanza, allegare una stima attendibile del relativo valore di mercato all'attualità, onde consentire al giudice di apprezzare l'eventuale manifesta eccessività della penale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1526 c.c., comma 2» (cfr. Cass.

S.U. 2061/2021, oltre che, in continuità, Cass. 7367/2023, 28579/2023 e 30083/2023). 5.5 Ciò premesso, risulta dal corpo del ricorso per Cassazione che [OSCURATO:SOCIETA] si sia limitata a chiedere l’ammissione del credito per canoni scaduti in conseguenza di inadempimento senza aver indicato nella domanda di ammissione al passivo la somma esattamente ricavata dalla diversa allocazione del bene né aver allegato la "stima" attendibile del valore attuale di mercato del bene, non ponendo pertanto il Giudice delegato in condizione , applicando il citato principio, di valutare il pregiudizio effettivamente subito dal concedente e così procedere, se necessario, alla riduzione ad equità della pur in astratto valida clausola penale pattuita. 6 Il sesto motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. avendo il Tribunale condannato la Banca al pagamento delle spese processuali, ritenendola soccombente, quando invece era stato accolto il motivo concernente l’opponibilità al fallimento del contratto di locazione finanziaria avente data certa. 6.1 Il motivo è inammissibile. 6.2 Va precisato che la facoltà di disporre tra le parti la compensazione delle spese processuali, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione (Cass. Sez.

Unite n. 14989 del 2005; Cass. n. 11329 del 2019). 6.3 Nella specie il Tribunale ha posto le spese a carico dell’opponente avuto riguardo, in applicazione dell’art. 91 c.p.c., alla complessiva soccombenza della Banca che si è vista respingere la domanda di ammissione allo stato passivo del proprio credito. 7.Conclusivamente il ricorso è rigettato.

8. Nulla è da statuire sulle spese non avendo il Fallimento svolto difese.

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso.

Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 10819/2018proposto da [OSCURATO:SOCIETA], mandataria di [OSCURATO:PERSONA] spa, elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] 28 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; intimato avverso il decreto nr.1387/2018 pronunciato in data 6/3/2018 dal Tribunale di Catania; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 aprile 2024 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA], mandataria di [OSCURATO:PERSONA] spa chiese l’ammissione al passivo del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in via chirografaria, del complessivo credito € 53.573,36, quale saldo contabile dei canoni scaduti alla data del fallimento relativo a quattro contratti di locazione finanziaria conclusi con la ditta Rampasi di [OSCURATO:PERSONA] in bonis. 2 Il G.D, aderendo alle conclusioni e alle osservazioni del curatore, escluse il credito, in quanto fondato su documentazione priva di data certa e non opponibile alla curatela; sull’impugnazione della Banca il Tribunale di Catania ha rigettato il ricorso rilevando che, poiché i contratti locazione finanziaria aventi ad oggetto tre autoveicoli e una gru, la cui data era opponibile al fallimento, erano già stati risolti prima del fallimento ed il leasing era da qualificarsi come traslativo, avuto riguardo al valore dei beni all’esito del pagamento delle rate ben superiore al prezzo di riscatto, trovava applicazione il regime di vendita con riserva di proprietà e, dunque nulla era dovuto alla banca, a titolo di canoni insoluti, non essendo stata proposta autonoma domanda di equo compenso ai sensi dell’art. 1526 c.c. [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di sei motivi; il Fallimentonon ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 98 e segg. l. fall.e 112 c.p.c.; si sostiene che nella fase della verifica dello stato passivo si era discusso esclusivamente della problematica della opponibilità delle scritture al fallimento, mentre il Collegio,nel decidere la causa sulla base della diversa questione, non eccepita dal curatore, della natura traslativa del leasing, senza neanche sollecitare il contraddittorio, sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione. 1.1 Il motivo è infondato. 1.2 E’ noto che il giudice abbia il potere - dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti (Cass. 13/945 2012 e 5153/2019); il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è infatti condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, desumendolo non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate e dalle precisazioni fornite dalla parte nel corso del giudizio, nonchédal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta; sicchéil relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se siano stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione (Cass. 8225/2004 e 13062/ 2019);inoltre, il giudice è tenuto all'applicazione del principio jura novit curiastabilito dall'art.113 c.p.c., che importa la possibilità di una diversa qualificazione giuridica dei fatti e dei rapporti dedotti in lite, nonché dell'azione esercitata in causa, dovendo pertanto ricercare le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame e potendo porre a fondamento della decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti: dovendo poi attendere al coordinamento del principio con il divieto di ultra o extra-petizione, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non abbiano formato oggetto del giudizio né siano rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato (Cass. 12943/2012, 8645/2018 e 10157/2021). 1.3 Nel caso di specie il Tribunale non è incorso in alcun vizio di ultrapetizione in quanto ha rilevato la mancanza degli elementi della pretesa della banca compiendo una operazione di sussunzione della locazione finanziaria nella vendita con riserva pur in mancanza di iniziativa specificata denominativamente nella difesa, avversa alla domanda, assunta dalla curatela del Fallimento. 2 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art.101 comma 2 c.p.c. per avere il Tribunale posto a fondamento della decisione una questione rilevabile d’ufficio senza aver assegnato alle parti il termine per il deposito di memorie. 2.1 Anche tale motivo non coglie nel segno. 2.2 L’applicazione al leasing , da parte del Tribunale , della disciplina della vendita con riserva di proprietà, lungi dal rappresentare la sollevazione d’ufficio di una questione mai sottoposta al contraddittorio delle parti, costituisce unicamente uno dei passaggi della decisione di insussistenza dell’elemento costitutivo della domanda proposta, con la conseguente totale infondatezza della prospettiva critica sollevata dalla ricorrente sulla base del parametro normativo di cui all’art. 101 c.p.c. 3 Il terzo motivo oppone violazione e falsa applicazione degli artt.1526 c.c. e 72 quater l.fall. per avere il Tribunale escluso che la fattispecie ricadesse nell’ambito di applicazione della normativa speciale fallimentare per essere stati i contratti di leasing risolti in data antecedente alla dichiarazione di fallimento. 3.1 Anche tale censura non merita accoglimento. 3.2 Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale non è predicabile una applicazione analogica della disciplina dettata dall'art. 72quater l.fall. prevista in caso di scioglimento di contratto di leasing ad opera del curatore nell'ambito di una procedura fallimentare; tale norma che, supera la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, per una disciplina unitaria del leasing improntata alla causa del contratto di finanziamento, è di natura eccezionale, a valenza e portata endoconcorsuale, presupponendo lo scioglimento, per volontà del curatore e quale conseguenza del fallimento, del contratto ancora pendente a quel momento (cfr. Cass. nr 2538/2016, 3750/2017, 20733/2019 e 1581/2020). È stato precisato che «la norma fallimentare mantiene salda la distinzione strutturale esistente tra la nozione di risoluzione contrattuale e quella di scioglimento del contratto, quale facoltà riconosciuta ad una pluralità di rapporti pendenti tra il contraente ed il fallito, tra i quali, per l'appunto, anche il leasing, che rientra nel novero dei contratti che - al momento dell'apertura del concorso -restano sospesi secondo la regola generale di cui all'art.72, comma 1, L. Fall. Del resto, proprio nell'ambito di detta distinzione, si apprezza la diversità di tutela somministrata dai due istituti, quello dello scioglimento contrattuale volto a riconoscere tendenzialmente solo una tutela restitutoria e non anche risarcitoria (secondo quanto si evince anche dall'art. 72, comma 4 L. Fall.), come invece accorda il rimedio generale della risoluzione per inadempimento, la cui azione potrà essere coltivata nei confronti della procedura ove promossa prima della dichiarazione di fallimento, dovendo il contraente far valere le conseguenti pretese restitutorie e di risarcimento del danno ai sensi degli artt. 92 e ss. L. Fall., come stabilito dal citato art. 72, comma 5. Ed è proprio in ragione di tutte le evidenze appena elencate che il "diritto vivente" ha escluso - in assenza di una eadem ratio e di simili elementi, strutturali e/o funzionali, rilevanti - che la disciplina dettata dall'art. 72-quater L. Fall. potesse trovare applicazione analogica in caso di contratto di leasing finanziario risolto, per inadempimento dell'utilizzatore, prima del fallimento di quest'ultimo, avendo invece rinvenuto la disposizione idonea a colmare la lacuna ordinamentale, in coerenza con i criteri di cui all'art. 12 preleggi, in quella generale codicistica dell'art. 1526 c.c., in ipotesi di leasing traslativo» (cfr. Cass. S.U. 2061/2021). 4 Il quarto motivo prospetta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1526 e 1458 c.c. per avere il Tribunale errato nel ricondurre la fattispecie entro lo schema dell’art. 1526 c.c. e non nell’art. 1458 c.c., anche alla luce della nuova disciplina di cui all’art. 72 quater l.fall. 4.1. Il motivo è inammissibile. 4.1 Come già richiamato, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 28 gennaio 2021, n. 2061) hanno altresì stabilito che in tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all'art. 1, commi 136- 140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa; per i contratti anteriormente risolti, quale quello oggetto del contendere, resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, ritenuta dal giudice di merito, della disciplina dell'art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l’articolo 72 quater della legge fallimentare. 4.2 Il Tribunale con accertamento in fatto, non sindacabile in questa sede se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360 nr. 5 c.p.c., vizio che non è stato dedotto dalla ricorrente, ha ricondotto la locazione finanziaria nello schema della vendita con riserva di proprietà avuto riguardo al valore residuo dei beni alla scadenza delle rate di pagamento dei canoni di gran lunga superiore al prezzo per l’esercizio di opzione. 5 Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.1526 c.c.; si ascrive al Tribunale, pur volendo regolamentare la fattispecie nell’art. 1526 c.c., di non aver tenuto conto della specifica disciplina pattizia che prevedeva espressamente, in caso di risoluzione del contratto, l’obbligo dell’utilizzatore di versare al concedente «tutte le somme dovute fino alla data della risoluzione». 5.1 Il motivo è infondato anche se la motivazione dell’impugnato provvedimento va rettificata. 5.2 Il Tribunale, in effetti, non ha fatto menzione dell’espressa pattuizione contenuta nell’art. 21 delle condizioni generali contrattuali che, in caso di risoluzione del contratto , prevede l’obbligo dell’utilizzatore di versare i canoni sino alla data di risoluzione nonché la possibilità del concedente di richiedere un importo pari all’ammontare dei canoni periodici non ancora maturati e maggiorato del prezzo pattuito per l’opzione d’acquisto dedotto quanto il concedente abbia conseguito dalla vendita dei beni. 5.2 Va tuttavia rilevato che secondo la giurisprudenza di questa Corte la clausola penale inserita in un contratto di leasing traslativo pur se astrattamente legittima non può consentire al concedente di ricevere più di quanto egli avrebbe ottenuto dalla regolare esecuzione del contratto. 5.3 E’ stato, infatti, precisato che «l'equo compenso, ai sensi del primo comma dell'art. 1526 c.c. comprende la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e il logoramento per l'uso tale da porre il concedente medesimo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto...In tale contesto quindi si è fatta applicazione del secondo comma dell'art. 1526 c.c. e del principio già contemplato dall'art. 1384 c.c. della riduzione equitativa che sebbene comunque lecita si palesi eccessiva così da ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela e riequilibrando quindi la posizione delle parti, avendo pur sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento integrale» (cfr. Cass. S.U. 2061/2021) 5.4 Proprio al fine di consentire al giudice di esercitare il potere di ridurre detta penale, in modo da contemperare, secondo equità, il vantaggio che essa assicura al contraente adempiente e il margine di guadagno che il medesimo si ripromette di trarre dalla regolare esecuzione del contratto, è stato così affermato il principio secondo il quale «in tema di leasing traslativo, nel caso in cui, dopo la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, intervenga il fallimento di quest'ultimo, il concedente che, in applicazione dell'art. 1526 c.c., intenda far valere il credito risarcitorio derivante da una clausola penale stipulata in suo favore è tenuto a proporre apposita domanda di insinuazione al passivo L. Fall., ex art. 93,in seno alla quale dovrà indicare la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto del contratto ovvero, in mancanza, allegare una stima attendibile del relativo valore di mercato all'attualità, onde consentire al giudice di apprezzare l'eventuale manifesta eccessività della penale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1526 c.c., comma 2» (cfr. Cass. S.U. 2061/2021, oltre che, in continuità, Cass. 7367/2023, 28579/2023 e 30083/2023). 5.5 Ciò premesso, risulta dal corpo del ricorso per Cassazione che [OSCURATO:SOCIETA] si sia limitata a chiedere l’ammissione del credito per canoni scaduti in conseguenza di inadempimento senza aver indicato nella domanda di ammissione al passivo la somma esattamente ricavata dalla diversa allocazione del bene né aver allegato la "stima" attendibile del valore attuale di mercato del bene, non ponendo pertanto il Giudice delegato in condizione , applicando il citato principio, di valutare il pregiudizio effettivamente subito dal concedente e così procedere, se necessario, alla riduzione ad equità della pur in astratto valida clausola penale pattuita. 6 Il sesto motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. avendo il Tribunale condannato la Banca al pagamento delle spese processuali, ritenendola soccombente, quando invece era stato accolto il motivo concernente l’opponibilità al fallimento del contratto di locazione finanziaria avente data certa. 6.1 Il motivo è inammissibile. 6.2 Va precisato che la facoltà di disporre tra le parti la compensazione delle spese processuali, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione (Cass. Sez. Unite n. 14989 del 2005; Cass. n. 11329 del 2019). 6.3 Nella specie il Tribunale ha posto le spese a carico dell’opponente avuto riguardo, in applicazione dell’art. 91 c.p.c., alla complessiva soccombenza della Banca che si è vista respingere la domanda di ammissione allo stato passivo del proprio credito. 7.Conclusivamente il ricorso è rigettato. 8. Nulla è da statuire sulle spese non avendo il Fallimento svolto difese. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versame
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