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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 45480/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con le conseguenze previste dalla legge; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'Il febbraio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile l'istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] tendente a ottenere la concessione della misura della detenzione domiciliare e rigettava quella relativa alla richiesta di applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale, con riferimento alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione di cui alla sentenza del Tribunale di Benevento dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], confermata in appello e divenuta esecutiva dal 19.3.2019.

Più specificamente, il suddetto Tribunale riteneva che l'istanza di detenzione domiciliare fosse inammissibile tanto ai sensi della normativa speciale sui collaboratori di giustizia ex art. 16-nonies, comma 1,

I. n. 82/1991, quanto ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-bis Ord. Pen.; spiegava che, pur volendo prescindere dalla circostanza che nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] era stato revocato in tempi recentissimi il piano di protezione in ragione delle condanne per calunnia e falso rese nei suoi confronti dal Tribunale di Benevento per condotte tenute nel corso della collaborazione, il [OSCURATO:PERSONA] non risulta avere espiato il quarto di pena complessivamente inflittagli per il delitto di cui alla sentenza in esecuzione e che, quanto alla normativa ordinaria, la pena residua eccedeva i limiti dei due anni di reclusione previsti per l'accesso a detta misura alternativa.

Quanto alla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, secondo il Tribunale di sorveglianza non era possibile effettuare un giudizio di affidabilità del condannato considerato: la condotta calunniosa tenuta durante la collaborazione, consistita nell'incolpare falsamente il dirigente della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, di cui era confidente, di averlo protetto in cambio di denaro nella sua illecita attività; la negativa condotta tenuta durante la permanenza nel domicilio protetto; la recentissima revoca del piano di protezione in ragione delle condanne per calunnia e falso rese nei suoi confronti dal Tribunale di Benevento per condotte tenute nel corso della collaborazione; la mancata prova di avvenute attività risarcitorie e/o riparatorie; l'assenza di qualunque attività lavorativa o, comunque, risocializzante.

2. Avverso detta ordinanza, hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia del condannato, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], formulando tre motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo e il secondo motivo di ricorso (trattati congiuntamente), la difesa ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza negato al [OSCURATO:PERSONA] la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Ha, al riguardo, rappresentato che il Tribunale sarebbe "andato contro gli stessi pareri richiesti sia alla D.D.A. di Napoli sia alla P.N.A.A. di Roma"; che la Comunità di [OSCURATO:PERSONA] a Monza, presso la quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva prestato attività di volontariato, sarebbe stata disponibile a fare espiare al [OSCURATO:PERSONA] la pena presso il proprio ente; che il [OSCURATO:PERSONA] è soggetto di età avanzata e ciò spiegherebbe la mancanza di un'attività lavorativa; quanto al mancato risarcimento dei danni in favore "della presunta parte civile del processo di calunnia", sarebbe ancora in corso il relativo processo civile.

2.2. Con il terzo motivo, la difesa ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo alla decisione di inammissibilità della domanda di concessione della misura della detenzione domiciliare.

Sussisterebbero, secondo la difesa, i presupposti per la concessione di detta misura alla stregua della normativa speciale sui collaboratori di giustizia, avendo il condannato espiato "ben dieci anni di galera", "avendo ottenuto sempre la speciale attenuante prevista dalla normativa per i collaboratori", essendo, peraltro, soggetto ammalato, nonché "unico supporto vitale del fratello", che si trova a dovere affrontare le cure chemioterapiche di cui necessita.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con le conseguenze previste dalla legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

Quanto al primo e secondo motivo di ricorso, giova osservare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Cortei (cfr., tra le molte, le sentenze di questa Sezione 25/10/1994, Ricci; 12/3/1998, Fatale, Rv. 210553; 15/11/2001, Chifari, Rv. 220473; 04/03/1999, Rv. 213062)/ il giudice, ai fini della concessione dell'affidamento in prova e degli altri benefici penitenziari, non deve trascurare la tipologia e gravità dei reati commessi; deve però avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa senza pericolo che il condannato commetta altri reati.

In altre parole, ai fini della concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, è sempre necessaria una prognosi di rieducabilità e di prevenzione del rischio di recidiva desunto dal comportamento del condannato, che il Tribunale di sorveglianza, con argomentare congruo e adeguato (in precedenza riportato), ha nel caso di specie, effettuato, escludendola.2.

A fronte di ciò, le doglianze difensive, al di là dei vizi formalmente denunciati, costituiscono mere censure in fatto, in quanto tali non consentite nel presente scrutinio di legittimità.

3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché assolutamente generico, essendosi il ricorrente limitato ad affermare di avere "espiato ben 10 anni di galera", senza alcuna altra specificazione.

Al riguardo, giova ricordare che il requisito della specificità dei motivi trova la sua ragione di essere nella necessità di porre il giudice dell'impugnazione in grado di individuare i punti e i capi del provvedimento impugnato oggetto delle censure: inerisce al concetto stesso di "motivo" di impugnazione l'individuazione dei punti ai quali la censura si riferisce (Sez.4, 6 aprile 2004, Maviglia, Rv. 228926).

Si tratta di un requisito espressione di un'esigenza di portata generale, che implica, a carico della parte, non solamente l'onere di dedurre le censure che intende muovere a uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, 19 febbraio 2003, Rv. 224659; Sez. 2, 27/05/1999, Rv. 214249).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con le conseguenze previste dalla legge; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'Il febbraio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile l'istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] tendente a ottenere la concessione della misura della detenzione domiciliare e rigettava quella relativa alla richiesta di applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale, con riferimento alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione di cui alla sentenza del Tribunale di Benevento dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], confermata in appello e divenuta esecutiva dal 19.3.2019. Più specificamente, il suddetto Tribunale riteneva che l'istanza di detenzione domiciliare fosse inammissibile tanto ai sensi della normativa speciale sui collaboratori di giustizia ex art. 16-nonies, comma 1, I. n. 82/1991, quanto ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-bis Ord. Pen.; spiegava che, pur volendo prescindere dalla circostanza che nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] era stato revocato in tempi recentissimi il piano di protezione in ragione delle condanne per calunnia e falso rese nei suoi confronti dal Tribunale di Benevento per condotte tenute nel corso della collaborazione, il [OSCURATO:PERSONA] non risulta avere espiato il quarto di pena complessivamente inflittagli per il delitto di cui alla sentenza in esecuzione e che, quanto alla normativa ordinaria, la pena residua eccedeva i limiti dei due anni di reclusione previsti per l'accesso a detta misura alternativa. Quanto alla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, secondo il Tribunale di sorveglianza non era possibile effettuare un giudizio di affidabilità del condannato considerato: la condotta calunniosa tenuta durante la collaborazione, consistita nell'incolpare falsamente il dirigente della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, di cui era confidente, di averlo protetto in cambio di denaro nella sua illecita attività; la negativa condotta tenuta durante la permanenza nel domicilio protetto; la recentissima revoca del piano di protezione in ragione delle condanne per calunnia e falso rese nei suoi confronti dal Tribunale di Benevento per condotte tenute nel corso della collaborazione; la mancata prova di avvenute attività risarcitorie e/o riparatorie; l'assenza di qualunque attività lavorativa o, comunque, risocializzante. 2. Avverso detta ordinanza, hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia del condannato, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], formulando tre motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo e il secondo motivo di ricorso (trattati congiuntamente), la difesa ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza negato al [OSCURATO:PERSONA] la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale. Ha, al riguardo, rappresentato che il Tribunale sarebbe "andato contro gli stessi pareri richiesti sia alla D.D.A. di Napoli sia alla P.N.A.A. di Roma"; che la Comunità di [OSCURATO:PERSONA] a Monza, presso la quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva prestato attività di volontariato, sarebbe stata disponibile a fare espiare al [OSCURATO:PERSONA] la pena presso il proprio ente; che il [OSCURATO:PERSONA] è soggetto di età avanzata e ciò spiegherebbe la mancanza di un'attività lavorativa; quanto al mancato risarcimento dei danni in favore "della presunta parte civile del processo di calunnia", sarebbe ancora in corso il relativo processo civile. 2.2. Con il terzo motivo, la difesa ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo alla decisione di inammissibilità della domanda di concessione della misura della detenzione domiciliare. Sussisterebbero, secondo la difesa, i presupposti per la concessione di detta misura alla stregua della normativa speciale sui collaboratori di giustizia, avendo il condannato espiato "ben dieci anni di galera", "avendo ottenuto sempre la speciale attenuante prevista dalla normativa per i collaboratori", essendo, peraltro, soggetto ammalato, nonché "unico supporto vitale del fratello", che si trova a dovere affrontare le cure chemioterapiche di cui necessita. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con le conseguenze previste dalla legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. Quanto al primo e secondo motivo di ricorso, giova osservare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Cortei (cfr., tra le molte, le sentenze di questa Sezione 25/10/1994, Ricci; 12/3/1998, Fatale, Rv. 210553; 15/11/2001, Chifari, Rv. 220473; 04/03/1999, Rv. 213062)/ il giudice, ai fini della concessione dell'affidamento in prova e degli altri benefici penitenziari, non deve trascurare la tipologia e gravità dei reati commessi; deve però avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa senza pericolo che il condannato commetta altri reati. In altre parole, ai fini della concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, è sempre necessaria una prognosi di rieducabilità e di prevenzione del rischio di recidiva desunto dal comportamento del condannato, che il Tribunale di sorveglianza, con argomentare congruo e adeguato (in precedenza riportato), ha nel caso di specie, effettuato, escludendola.2. A fronte di ciò, le doglianze difensive, al di là dei vizi formalmente denunciati, costituiscono mere censure in fatto, in quanto tali non consentite nel presente scrutinio di legittimità. 3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché assolutamente generico, essendosi il ricorrente limitato ad affermare di avere "espiato ben 10 anni di galera", senza alcuna altra specificazione. Al riguardo, giova ricordare che il requisito della specificità dei motivi trova la sua ragione di essere nella necessità di porre il giudice dell'impugnazione in grado di individuare i punti e i capi del provvedimento impugnato oggetto delle censure: inerisce al concetto stesso di "motivo" di impugnazione l'individuazione dei punti ai quali la censura si riferisce (Sez.4, 6 aprile 2004, Maviglia, Rv. 228926). Si tratta di un requisito espressione di un'esigenza di portata generale, che implica, a carico della parte, non solamente l'onere di dedurre le censure che intende muovere a uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, 19 febbraio 2003, Rv. 224659; Sez. 2, 27/05/1999, Rv. 214249). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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