CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 23325/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del legale dell'imputato Avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in parziale riforma della sentenza emessa in data 27/09/2012 dal Tribunale di Palmi, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 476-482 cod. pen. per intervenuta prescrizione e confermava la condanna dell'imputato per il reato di riciclaggio ex art. 1 648 bis cod. pen., rideterminando la pena. 1.2. L' affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato in questione era basata sulla circostanza che lo stesso era risultato nella disponibilità di quadriciclo di cui era stata acclarata la punzonatura artigianale della serie alfa numerica del telaio nonché la falsificazione del relativo documento di circolazione (certificato di idoneità tecnica), così da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del mezzo. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia sulla base di tre motivi. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 63, 64, 179, 185 e 191 c.p. Lamenta che la corte territoriale, così come il giudice di primo grado, avevano ritenuto utilizzabile l' interrogatorio reso dall' imputato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dinanzi agli ufficiali di RG. - acquisito al dibattimento - sebbene svoltosi in assenza di un difensore abilitato alla professione di avvocato-non considerando che secondo la normativa vigente ratione temporís detto atto doveva ritenersi affetto da nullità assoluta ed insanabile in quanto il reato era di competenza del tribunale sicchè ai sensi dell' art. 7 della L. 479/1999 il praticante avvocato presente non poteva svolgere attività professionale. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità del reato di cui all' art. 648 bis c.p. Deduce che i giudici di merito erano pervenuti all' affermazione della responsabilità dell' imputato sebbene lo stesso avesse, comunque, fornito una versione veritiera dei fatti spiegando che egli non era artefice della falsificazione del certificato di idoneità con la conseguenza che sarebbe stato onere della corte di appello disporre une perizia calligrafica in sede di rinnovazione dell' istruttoria dibattimentale al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni dell' imputato. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt.648 e 648 bis c.p. Assume che a tutto concedere non potersi ritenere integrato il dolo specifico del riciclaggio il ricorrente doveva rispondere del reato di ricettazione. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione agli artt. 62 bis e 133 c.p. Rileva che la corte valutata la complessiva gravità del fatto e la condotta collaborativa dell'imputato avrebbe dovuto concedere le circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato.Va premesso che sebbene la corte di appello, nel disattendere l' eccezione di nullità in questione, abbia richiamato erroneamente la L. 247/2012, normativa sopravvenuta, risalendo l'interrogatorio ad epoca anteriore alla sua entrata in vigore, come rilevato dal P.G. nelle sue note conclusive, all' epoca dei fatti trovava applicazione l'art. 7 della L. 479/1999 che nella seconda parte (punto B, n. 2), consentiva ai praticanti avvocati in ambito penale di svolgere l'attività professionale per una specifica tipologia di reati, tra cui la "ricettazione prevista dall'art.648 c.p.", in origine contestata ad Amelio e, certamente, ipotizzabile nelle prime fasi di accertamento allorchè l'imputato risultava avere avuto la disponibilità di un quadriciclo il cui numero di telaio risultava alterato mediante punzonatura; la tesi della difesa secondo cui ab origine sarebbe stato contestato all' imputato il reato di riciclaggio costituisce, pervero, elemento in fatto tardivamente dedotto e, comunque, privo di adeguata allegazione e dimostrazione. Occorre, quindi, anche considerare che nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 26921801): nella specie il ricorrente non chiarisce in alcun modo le ragioni per le quali la asserita inutilizzabilità del detto interrogatorio sarebbe tale da incrinare il ragionamento dei giudici di merito basato, per contro, su molteplici dati indiziari fra loro pienamente convergenti, elemento questo che rende la censura formulata con il primo motivo nel suo complesso manifestamente infondata. 2. Il secondo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, risultano proposti per motivi non consentiti o comunque contengono censure da ritenere manifestamente infondate. 2.1. Va premesso che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016) Rv. 266820 - 01 Nella specie il ricorrente si è limitato ad evidenziare in modo assolutamente generico la necessità di procedere alla perizia calligrafica sul documento di vendita in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni dell'imputato, sicchè la decisione della corte di appello di non procedere ad alcun approfondimento istruttorio è da ritenere corretta. Osserva, quindi, il Collegio che nel caso di specie l'affermazione di responsabilità dell' imputato è stata ancorata ad una ricostruzione che si fondava, in particolare, sulle risultanze degli accertamenti compiuti dalla RG., i quali avevano verificato che era stato l' Amelio a cedere a tale Zungri, soggetto ritenuto pienamente attendibile ed estrano ai fatti di reato in contestazione, il mezzo de quo che presentata una alterazione nella punzonatura ed un falso documento di circolazione. Lo spostamento del bene dal nord in Calabria (ritenuto riconducibile all' imputato), la messa in circolazione con documenti falsi, la mancata indicazione della provenienza della cosa sono stati ritenuti dai giudici di merito, con argomentazioni che non appaiono né carenti né illogiche né contraddittorie, sintomatici della illeceità della condotta qualificabile come ipotesi di riciclaggio, ricostruzione che l' imputato censura genericamente, mirando ad una mera lettura alternativa dei dati processuali laddove assume di avere avuto la disponibilità del bene in modo lecito (non apparendo decisive, in ogni caso, le dichiarazioni di cui al menzionato verbale). Anche la doglianza in merito alla ritenuta insussistenza del dolo non è idonea a scalfire le pertinenti argomentazioni della corte territoriale che si è soffermata ampiamente sulla non attendibile indicazione della provenienza del mezzo da parte dell'imputato, valorizzando considerazioni di tipo logico rispetto al comportamento reticente mantenuto dal medesimo in ordine alla provenienza del bene e della documentazione ad esso pertinente. Deve, infine, ritenersi che la sentenza impugnata regge al vaglio di legittimità, non palesandosi assenza, contraddittorietà od illogicità della motivazione quanto alla ricostruzione del fatto ed alla qualificazione dello stesso sulla scorta delle complessive emergenze istruttorie, avendo la corte territoriale escluso con una motivazione congrua in fatto e corretta in diritto e senza incorrere in alcun travisamento - solo genericamente prospettato - la fattispecie della ricettazione chiarendo che risultava palese che era stato lo stesso ricorrente a porre in essere le condotte volte ad ostacolare l' identificazione della provenienza delittuosa del bene. 4. L' ultimo motivo è manifestamente infondato. Occorre osservare che i giudici di merito, nel negare le circostanze attenuanti generiche alli imputato, hanno correttamente valutato i criteri di cui all'art. 133 c.p., evidenziando i numerosi precedenti penali dell'imputato. La Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691), sicchè la sentenza sul punto è immune da censure. 5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condannkla 'corrente al pagamento delle spese processuali e della