CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 30055/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3/12/2025 del Tribunale di sorveglianza di Palermoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Sorveglianza di Palermo harigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con ilquale, in data 26 luglio 2024, il Magistrato di sorveglianza aveva dichiaratoinammissibile l’istanza di permesso premio ai sensi dell'art. 30-ter legge 26 luglio1975 n. 354 (Ord. pen.) per non aver ancora espiato metà della pena relativaalla fattispecie di cui agli artt. 575, 577, primo comma n. 3, cod. pen.A ragione della decisione, il Tribunale di sorveglianza ha valorizzato lascarsa revisione critica, da parte del condannato, del proprio passato criminale,quale emergente dalla relazione dell’equipe trattamentale.2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, avv.Pecoraro, e – con un unico, articolato motivo – deduce la violazione dell'art. 30-ter Ord. pen. e il correlato vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta assenza direvisione critica della personalità.Rileva in primo luogo che tale conclusione viene giustificata dal Tribunale disorveglianza sulla base di formule stereotipate e contrastanti con quantoemergerebbe dalla relazione di osservazione scientifica della personalità e delpercorso trattamentale: il detenuto svolge attività lavorativa presso laManutenzione [OSCURATO:PERSONA] (MOF) che gli consente di muoversi all’internodel carcere, ha aderito al percorso di giustizia riparativa e ha scritto una letteradi scuse alla famiglia della vittima.Tali elementi sarebbero stati del tutto negletti dal Tribunale di sorveglianzache avrebbe, così, ignorato il consolidato principio espresso in sede di legittimitàsecondo cui, per l‘accesso al permesso premio, non è necessario l’avvenutocompletamento del processo di revisione critica del proprio passato criminale.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta depositata il 26 marzo 2026, ha chiesto l’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso deduce censure infondate e dev'essere, pertanto, respinto. 1. Non è superfluo richiamare testualmente l'art. 30-ter legge 26 luglio1975, n. 354 che prevede, al primo comma, che «Ai condannati che hannotenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultanosocialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttoredell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta aquindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro».L'ottavo comma dell'art. 30-ter specifica, poi, che «La condotta dei condannati siconsidera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestatocostante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale,nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative oculturali». Il giudice, pertanto, a fronte dell'istanza intesa alla concessione dei permessipremio, deve accertare, acquisendo le informazioni necessarie a valutare lacoerenza del permesso con il trattamento complessivo e con le sue finalità dirisocializzazione, la sussistenza di tre requisiti, integranti altrettanti presuppostilogico-giuridici della concedibilità del beneficio e costituiti, rispettivamente, dallaregolare condotta del detenuto, dall'assenza di sua pericolosità sociale e dallafunzionalità del permesso premio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali edi lavoro (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018,Corrias, Rv. 273608; Sez. 1, n. 11581 del 05/02/2013, Grillo, Rv. 255311). 2. Nel caso in esame, dalla motivazione dell'ordinanza impugnata si ricavache non vi è questione né sulla regolare condotta del detenuto, né sullafunzionalità del permesso premio alla coltivazione d'interessi affettivi, culturali edi lavoro.La questione attiene, invece, alla sussistenza del requisito dell'assenza dipericolosità sociale del detenuto, che il giudice del merito ricava dalla necessitàdel consolidamento del processo di rivisitazione critica da parte del condannatodelle proprie condotte delittuose.2.1. La tesi del ricorrente, secondo la quale con motivazione di stile sinegherebbe il beneficio sostanzialmente sulla sola base di una motivazioneapparente, trascura il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, ai finidella concessione del permesso premio di cui all'art. 30-ter ord. pen., oltre alrequisito della regolare condotta, il giudizio sull'assenza di pericolosità sociale deldetenuto debba essere particolarmente rigoroso per i condannati per reati gravie con lontano fine pena e che, in senso negativo all'assenza di pericolosità,depone anche la mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica delpregresso comportamento deviante (Sez. 1, n. 435 del 29/11/2023, dep. 2024,Barcella, Rv. 285567; Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016, dep. 2017, Patacchiola,Rv. 269195; conforme Sez. 1, n. 9796 del 23/11/2007, dep. 2008, Savio, Rv.239173).L'affermazione si pone in perfetta coerenza con l'ulteriore principio affermatoda questa Corte (Sez. 1, n. 26557 del 10/05/2023, Chiochia, Rv. 284894)secondo cui «In tema di concessione del permesso premio, non costituisceelemento ostativo, ai fini del giudizio prognostico circa la realizzazione delleprospettive cui è finalizzato l'istituto, il mancato completamento del processo direvisione critica del vissuto criminale, potendo ritenersi sufficiente che taleprocesso abbia avuto inizio in modo significativo».Ciò che è necessario e sufficiente, ai fini della concessione del permessopremio, sotto il profilo dell'assenza della pericolosità è, dunque, quanto meno unembrionale ma significativo processo di rivisitazione critica del proprio passatodeviante che, nel caso che ci occupa, sulla base delle informazioni dell'equipetrattamentale, è stato a ragione ritenuto non ravvisabile.[OSCURATO:PERSONA] specializzato – contrariamente a quanto lamentato nel ricorso –non ha per nulla omesso di valutare la regolare condotta carceraria e, più ingenerale, l'impegno nella risocializzazione, ma ha attribuito a tali elementi rilievosubvalente rispetto all'insufficiente livello di revisione critica che il condannato,nonostante la lunga detenzione (il fine pena è fissato al 17 luglio 2043), non haancora posto in essere.Il ricorso, pertanto, si risolve in una richiesta di dare una diversa valutazionedegli elementi già indicati, sia pur sinteticamente, nel provvedimento impugnato,senza fare emergere effettive fratture logiche o deviazioni rispetto ai principirichiamati.La decisione impugnata, peraltro, è conforme al principio enunciato dallagiurisprudenza di legittimità della gradualità della concessione dei beneficipenitenziari che, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde aun razionale apprezzamento delle esigenze rieducative di previsione cui è ispiratoil principio stesso del trattamento penitenziario.Infatti, in tema di concessione dimisure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quandosiano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, puòlegittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e losvolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine delsoggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre (Sez. 1, n. 30065 del29/05/2025, S., Rv. 288564 – 01; Sez. 1 n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo,Rv. 276213; Sez. 1 n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037; Sez. 1 n.15064 del 06/03/2003, Chiara, Rv. 224029). 3. Dal rigetto del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc.pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]