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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41533/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NN Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni volontarie ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (i primi tre) e per il reato di porto ingiustificato di un coltello (il quarto).

Considerato che le doglianze relative all'affermazione di responsabilità degli imputati, sono inammissibili in quanto, per un verso, non sostenute dai necessari oneri di allegazione (in particolare, li dove denunciano la mancata valutazione di dichiarazioni degli imputati) e, per altro verso, volte a dedurre questioni versate in fatto (l'epoca alla quale risalirebbero i dissidi con la persona offesa) o, comunque, di merito (in ordine, in particolare, al giudizio di attendibilità della persona offesa), sollecitando una rivisitazione, esorbitante dai compiti del giudice di legittimità, della valutazione del materiale probatorio che la Corte distrettuale ha operato, sostenendola con motivazione coerente con i dati probatori richiamati ed immune da vizi logici.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NN Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni volontarie ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (i primi tre) e per il reato di porto ingiustificato di un coltello (il quarto). Considerato che le doglianze relative all'affermazione di responsabilità degli imputati, sono inammissibili in quanto, per un verso, non sostenute dai necessari oneri di allegazione (in particolare, li dove denunciano la mancata valutazione di dichiarazioni degli imputati) e, per altro verso, volte a dedurre questioni versate in fatto (l'epoca alla quale risalirebbero i dissidi con la persona offesa) o, comunque, di merito (in ordine, in particolare, al giudizio di attendibilità della persona offesa), sollecitando una rivisitazione, esorbitante dai compiti del giudice di legittimità, della valutazione del materiale probatorio che la Corte distrettuale ha operato, sostenendola con motivazione coerente con i dati probatori richiamati ed immune da vizi logici. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 41533/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris