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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 giugno 2026

Cassazione n. 21628/2026

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S.p.A.), inproprio e nella qualità di mandataria dell'A.T.I. costituita con [OSCURATO:SOCIETA]e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del procuratore specialeAvv. [OSCURATO:PERSONA], con sede legale in Savigliano (CN) allaVia [OSCURATO:PERSONA] n. 23, C.F. 088331630150, [OSCURATO:PARTITA_IVA], rap-presentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, C.F.

MZUGNN 62C30 H501O – il quale dichiara di voler ricevere notificazioni, avvisie comunicazioni via fax al n. 06/8547589 ovvero alternativamente al se-guente indirizzo P.E.C. [OSCURATO:EMAIL] – ed eletti-vamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA]. 42, come da procura speciale in calce al ricorso.RicorrentecontroRete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni (R.F.I.), Società consocio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ferrovie delloStato Italiane, spa, a norma dell'art. 2497-sexies c.c. e del D. Lgs. n.Numero registro generale 8299/2025Numero sezionale 1620/2026Numero di raccolta generale 21628/2026Data pubblicazione 24/06/2026112/2015, con sede in Roma, Piazza della [OSCURATO:PERSONA], 1, cod. fisc.01585570581, [OSCURATO:PARTITA_IVA], in persona di Claudio MariaOriolo, cod. fisc. [OSCURATO:PERSONA] 74T17 H416G, in virtù dei poteri che gli sonostati conferiti dall'[OSCURATO:PERSONA] con procura per atto autenti-cato dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Roma rep. n. 63584, racc. n.32903, del 4 agosto 2021, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:PERSONA] 40A13 H501I – pec [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliata in (00193) Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina, 47, presso e nel suo Studio, in virtù di procu-ra speciale su foglio separato da intendersi apposta in calce al controricor-Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n° 7804 depositata l'11dicembre 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Con “Accordo quadro” n° 21/2004 stipulato il 17 marzo 2004 lacommittente Rete ferroviaria italiana (RFI) e l'appaltatore Alstom ferrovia-ria s.p.a., in proprio e nella qualità di mandataria dell'A.T.I. costituita conSalcef S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., disciplinavano l'appaltoavente ad oggetto il rinnovo e l'adeguamento delle condutture di contatto,dei pali e delle mensole di sostegno e dei relativi alimentatori su alcunitratti ([OSCURATO:PERSONA]) della rete ferroviaria di RFI.L'Accordo quadro, modificato con [OSCURATO:PERSONA] e Modificativo n°68/2005 dell'8 luglio 2005, veniva attuato mediante vari “Contratti appli-cativi”, dei quali cinque riferibili alla [OSCURATO:PERSONA] (DCI) di Roma, contraddistinti dal n° 3/2004 (tratta [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 8299/2025Numero sezionale 1620/2026Numero di raccolta generale 21628/2026Data pubblicazione 24/06/2026so), n° 5/2005 (tratta Settebagni-Monterotondo), n° 6/2005 (tratta SanPietro-Civitavecchia), n° 8/2007 (tratta Monterotondo-[OSCURATO:PERSONA]) e n°11/2008 (tratta Tiburtina-Sant'Oreste), in relazione ai quali insorgevanocontestazioni tra le parti, che davano luogo al presente giudizio iniziato daAlstom.2.- Alstom, infatti, (a) nel corso dei lavori aveva espresso la riservan° 1 per euro 765.011,05, per mancata corresponsione degli oneri dellasicurezza, atteso che RFI non intendeva corrisponderli in aggiunta alle ta-riffe previste contrattualmente per le lavorazioni appaltate, ritenendoli in-vece compresi all'interno di esse; (b) aveva poi espresso la riserva n° 2per euro 2.952.005,66, avente ad oggetto i maggiori oneri (oneri assicu-rativi, spese generali e perdita di chance) per ritardato collaudo dei cinqueContratti applicativi del DCI di Roma; (c) aveva, infine, espresso la riservan° 3 per euro 382.954,90, per oneri derivanti dal prolungamento dell'Ac-cordo quadro n° 21/2004 per interessi da ritardata restituzione della cau-zione e per il mantenimento del management.Tanto premesso, Alstom conveniva RFI davanti al Tribunale di Romaonde ottenerne la condanna al pagamento di tali importi.3.- Il Tribunale – nel contraddittorio con RFI ed istruita la causa condocumenti e c.t.u. – rigettava tutte le domande, conformemente alle con-clusioni di RFI e la Corte d'appello di Roma, adita da Alstom, confermavala prima decisione con la sentenza indicata in epigrafe.4.- Ricorre per cassazione l'appaltatore, nella qualità indicata in in-testazione, affidando il gravame a cinque motivi.Resiste RFI, che conclude per l'inammissibilità dell'impugnazione ecomunque per il rigetto di essa.Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza cameraleai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 8299/2025Numero sezionale 1620/2026Numero di raccolta generale 21628/2026Data pubblicazione 24/06/20265.- Col primo motivo Alstom lamenta, ai sensi dell'art. 360 n° 5cod. proc. civ., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti.La Corte avrebbe erroneamente ritenuto che le voci di tariffa deiprezzi per lavori di costruzione, richiamate tanto dall'[OSCURATO:PERSONA],quanto dai cinque [OSCURATO:PERSONA], non comprendessero gli oneri perla sicurezza.La Corte ha dunque aderito al calcolo fatto da RFI, in base al qualequest'ultima, dopo aver detratto dalle tariffe contrattuali il 7% per oneridella sicurezza, in quanto non soggetti a ribasso, aveva applicato sull'im-porto al netto di tali oneri il ribasso d'asta, sommando poi all'importo cosìottenuto gli stessi oneri prima sottratti.Premesso che la censura sarebbe ammissibile, in quanto non vi sa-rebbe una “doppia conforme” (la sentenza di primo grado avrebbe respin-to la domanda sul rilievo dell'intempestività della riserva n° 1, mentrequella d'appello avrebbe esaminato il merito di essa), la ricorrente assumeche l'art. 3.2, lettera i), dell'Accordo quadro n° 21/2004 rinviava alla Tarif-fa dei prezzi per i lavori di costruzione delle condutture di contatto, ossiaalla “Tariffa EC”, edizione 1992, volumi I e II, depositata da RFI il 22 gen-naio 1993 presso l'Ufficio del [OSCURATO:PERSONA] di Roma.Tema centrale era dunque di stabilire se le voci delle tariffe fosserocomprensive dei costi di sicurezza: questione che la Corte avrebbe mala-mente affrontato considerando l'art. 6.1 dell'Accordo quadro e gli artt. 4dei cinque Contratti applicativi (che non avevano alcun valore decisivo,contenendo una quantificazione presuntiva dell'importo dei lavori) e sen-za, invece, tener presente che il corrispettivo d'appalto era disciplinato,piuttosto, dall'art. 7.1 dell'[OSCURATO:PERSONA].Peraltro, anche aderendo all'impostazione seguita dalla Corte d'ap-pello, non vi era dubbio che il corrispettivo previsto dall'art. 6.1 dell'[OSCURATO:PERSONA] e dall'art. 4 dei [OSCURATO:PERSONA] fosse formato (fatto pa-Numero registro generale 8299/2025Numero sezionale 1620/2026Numero di raccolta generale 21628/2026Data pubblicazione 24/06/2026cifico tra le parti) moltiplicando i prezzi unitari per le quantità di opere,con la conseguenza che gli oneri per la sicurezza avrebbero dovuto essereaggiunti.Inoltre, nella declaratoria iniziale generale della tariffa di riferimento,edizione 1992, richiamata dall'art. 3.2 dell'[OSCURATO:PERSONA], erano stati in-dicati in maniera puntuale ed approfondita gli oneri a carico dell'Appaltato-re e gli oneri già compresi e compensati nei corrispettivi di tariffa, senzache vi fosse alcun cenno agli oneri della sicurezza, come peraltro pure siricavava dalla “Sezione Avvertenze”, punto A 0000397 della Tariffa EC, dalgruppo di voci denominato “EC.CVA”, dalla voce “EC.BL.D.505.A” e dalleLinee guida per la redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento estima dei costi della sicurezza, costituenti l'allegato n° 9 dell'Accordo qua-dro.La Corte, dunque, nell'interpretare gli accordi negoziali, avrebbe do-vuto considerare privo di valore precettivo il testo degli artt. 6.1 dell'Ac-cordo quadro e degli artt. 4 di ciascuno dei cinque Contratti applicativi,nonché recessivo il comportamento della Alstom successivo agli accordistessi (valorizzato dalla Corte d'appello in base all'art. 1362, secondocomma, cod. civ.).Pertanto, la Corte avrebbe dovuto accertare che, al di là degli articolicontrattuali, le tariffe di fatto non erano comprensive dei costi per la sicu-rezza e, pertanto, non avrebbe dovuto dar peso al complemento di specifi-cazione (euro 36.457.139,04, “di cui euro 2.554.090.00 … per oneri di si-curezza”) col quale nell'Accordo quadro e nei Contratti applicativi eranostati quantificati tali oneri.D'altra parte, seguendo la propria linea interpretativa, la Corteavrebbe dovuto rilevare d'ufficio la nullità delle clausole contrattuali cheescludevano i costi per la sicurezza, essendo materia sottratta alla liberadisponibilità delle parti.Numero registro generale 8299/2025Numero sezionale 1620/2026Numero di raccolta generale 21628/2026Data pubblicazione 24/06/2026Col secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 132,n° 4, cod. proc. civ. per mancanza e illogicità della motivazione.Ribadendo quanto già esposto nel primo mezzo, Alstom fa osservareche la sentenza appare illogica nella parte in cui ha interpretato la comuneintenzione dei contraenti in base al comportamento della stessa Alstomposteriore alla formazione del contratto e consistito nel chiedere, per cia-scuno dei due contratti applicativi, la quota del sette percento per oneridella sicurezza: condotta che dimostrerebbe che tale percentuale era “in-terna” ai corrispettivi stessi.6.- I due mezzi, esaminabili congiuntamente in ragione del comunetema che pongono, sono inammissibili.Essi, infatti, sebbene sotto l'egida della omessa decisione su un fattodecisivo e della illogicità della motivazione, tendono ad ottenere un'inter-pretazione degli accordi inter partes diversa da quella – del tutto plausibile– favorita dalla Corte territoriale.La Corte di merito, infatti, ha osservato (sentenza pagine 20-22) chenell'Accordo quadro (artt. 6 ed 8) e nell'Accordo integrativo (art. 3) il cor-rispettivo d'appalto era stato complessivamente indicato e seguito dallaspecificazione degli oneri di sicurezza nella misura del sette percento (“eu-ro 36.457.139,04, … di cui euro 2.554.090.00 … per oneri di sicurezza”).Tale espressione si rinveniva anche nei cinque Contratti applicativi(artt. 4).Ora, l'interpretazione del contratto può essere sindacata in sede dilegittimità nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica dei con-tratti, oppure per vizio di motivazione, quando quest'ultima risulti incon-grua o contraria a logica.Peraltro, la violazione delle regole di interpretazione non può dirsiesistente sol perché il giudice di merito abbia scelto una, piuttosto cheun'altra, tra le molteplici spiegazioni del testo contrattuale (ex multis:Cass., sez.

III, 10 maggio 2018, n° 11254).Numero registro generale 8299/2025Numero sezionale 1620/2026Numero di raccolta generale 21628/2026Data pubblicazione 24/06/2026E nemmeno è sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di in-terpretazione, essendo necessaria, in ossequio al principio di specificità delricorso, l'indicazione dei canoni rimasti in concreto inosservati, con la pre-cisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice dimerito se ne è discostato.Qualora, poi, si deduca un vizio della motivazione del giudice nell'in-terpretare il contratto, tale denuncia richiede la precisa indicazione dellelacune argomentative del ragionamento seguito, ovvero delle incongruen-ze dello stesso, consistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di unsignificato estraneo al senso comune, o ancora dei punti inficiati da man-canza di coerenza, cioè connotati da un'assoluta incompatibilità razionaledegli argomenti (Cass., sez.

I, 12 ottobre 2018, n° 25554).Nulla di tutto ciò è contenuto nei motivi in esame, che tendono,dunque, ad ottenere un diverso risultato interpretativo rispetto a quellofatto proprio dalla Corte territoriale.Da ultimo, è noto (per tutte: Cass., sez.

III, 26 giugno 2018, n°16812) che il mancato esame di un documento (qui: delle clausole dell'Ac-cordo quadro e dei Contratti attuativi sopra citate) può essere denunciatoper cassazione solo nel caso in cui determini l'omessa valutazione di unfatto decisivo per il giudizio, e, segnatamente, quando il documento nonesaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, conun giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre ri-sultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice dimerito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di "fonda-mento": evenienza che qui non sussiste minimamente, posto che la Corteha dato una esauriente e plausibile interpretazione degli accordi negoziali.Quanto alla deduzione concernente la nullità delle clausole contrat-tuali, ove interpretate nel senso di escludere gli oneri per la sicurezza, imezzi poggiano su una evidente petizione di principio, posto che è proprioNumero registro generale 8299/2025Numero sezionale 1620/2026Numero di raccolta generale 21628/2026Data pubblicazione 24/06/2026tale esclusione che la Corte territoriale, con motivazione sicuramente su-periore al minimo costituzionale, ha ritenuto insussistente.7.- Col terzo mezzo la ricorrente deduce, in base all'art. 360 n° 4cod. proc. civ., la violazione dell'art. 115 dello stesso codice, disapplicatopur in presenza di un fatto pacifico, nonché, ai sensi dell'art. 360 n° 3 cod.proc. civ., la violazione dell'art. 1226 e la falsa applicazione degli artt.2727, 2729 del cod. civ., derivante dal rigetto della domanda di risarci-mento dei maggiori oneri assicurativi di cui alla riserva n° 2, sull'erroneopresupposto che non fosse provato il nesso di causalità tra il ritardato col-laudo della committente e il danno lamentato e che non si dovesse decide-re secondo equità.La Corte avrebbe erroneamente negato all'appaltatore i maggiorioneri sopportati per il mantenimento delle assicurazioni a causa del ritardocol quale la Stazione appaltante avrebbe emesso i certificati di collaudodelle opere, ritenendo non provato il nesso di causa.In realtà, tali maggiori oneri erano pacifici tra le parti, e la Corteavrebbe dovuto comunque ritenerli dimostrati tramite presunzione, sullascorta del documento n° 16 (proveniente dalla compagnia assicurativa,HDI) – il quale attestava che durante il ritardo erano stati complessiva-mente pagati premi per euro 201.649,40 – e del foglio di calcolo sub do-cumento n° 14, contenente la ripartizione del totale dei premi, con indica-zione della quota di euro 56.360,05, riferibile ai cinque [OSCURATO:PERSONA]Inoltre, la Corte, avendo ritenuto carente la prova dell'esatto am-montare del danno, avrebbe anche dovuto liquidarlo equitativamente, aisensi dell'art. 1226 cod. civ.8.- Il mezzo è inammissibile, in quanto non si confronta con l'esattaratio decidendi della sentenza.La Corte, infatti, ha chiarito (sentenza pagine 22-23) che la provadei maggiori premi era stata fornita dalla Alstom in base al documento n°Numero registro generale 8299/2025Numero sezionale 1620/2026Numero di raccolta generale 21628/2026Data pubblicazione 24/06/202616, di provenienza della Compagnia di assicurazioni, nel quale erano statiindicati i premi complessivamente pagati per tutti i contratti nel periodo diritardo, e al prospetto di riparto di provenienza della stessa Alstom, pro-dotto come documento n° 14, col quale l'appaltatrice aveva suddiviso ipremi in percentuale tra tutti i contratti.Valutando prudentemente tali prove, la Corte ha tratto il convinci-mento che tali documenti fossero inidonei a provare che i maggiori costiassicurativi fossero ricollegabili esclusivamente ai cinque contratti applica-tivi.Tale conclusione, di natura prettamente meritale, non può esserecensurata in sede di legittimità, essendo fondata su valutazioni integral-mente rimesse al giudice del merito.Peraltro, la ricorrente, pur criticando la conclusione della Corte, nonconsidera che il calcolo dei premi complessivi non può che consistere nellasomma dei singoli premi dovuti e calcolati per ciascun cantiere: il che ren-de incomprensibile la dedotta impossibilità di produzione di un documentocontabile di suddivisione di tale complessivo importo, se non a fronte di unrifiuto di collaborazione da parte della Compagnia assicurativa (che, però,non è stato nemmeno adombrato).Quanto, poi, alla liquidazione equitativa, è noto che l'esercizio inconcreto del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in viaequitativa, nonché l'accertamento del relativo presupposto, costituito dallaimpossibilità o dalla rilevante difficoltà di precisare il danno nel suo esattoammontare, sono il frutto un giudizio di fatto non sindacabile in sede dilegittimità se correttamente motivato (ex multis: Cass., sez.

I, 14 ottobre2013, n° 23233, anche se in fattispecie diversa da quella odierna).Ora, nella presente vicenda la Corte – ritenendo carente la provadella riferibilità dei premi ai cinque cantieri per cui è causa – ha implicita-mente ritenuto di non poter far uso del criterio previsto dall'art. 1226 cod.Numero registro generale 8299/2025Numero sezionale 1620/2026Numero di raccolta generale 21628/2026Data pubblicazione 24/06/2026civ., e tale scelta non appare arbitraria o ingiustificata, tenuto conto diquanto sopra detto.9.- Col quarto motivo, basato sull'art. 360 n° 4 cod. proc. civ., Al-stom lamenta la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per non avere laCorte d'appello pronunciato sulla domanda di risarcimento avente ad og-getto la voce “spese generali”, comprensiva delle spese generali ammini-strative derivanti dall'attività di presidio e controllo, dovuta dalla appalta-trice fino alle operazioni di collaudo.La Corte avrebbe escluso tali maggiori oneri sull'erroneo rilievo cheAlstom non avesse dimostrato di aver custodito e mantenuto i beni sino altardivo collaudo.In realtà, le voci di danno richieste sotto la voce “spese generali”erano esclusivamente quelle amministrative derivanti dall'attività di presi-dio e controllo cui l'appaltatore era tenuto sino al collaudo, dunque nonquelle derivanti dall'onere di custodia: oneri che la Corte ha ritenuto nonprovati e che, per contro, potevano presumersi in ragione del ritardo nelcollaudo.Inoltre, l'appaltatore, a prescindere dal fatto che i mezzi o gli uominifossero mai stati impiegati in cantiere, era comunque obbligato contrat-tualmente a garantirne alla committente la disponibilità, con la conse-guenza che il possesso e l'operatività della tratta ferroviaria in capo a RFInon escludeva la debenza della voce.In conclusione, la Corte avrebbe omesso di provvedere sulla doman-da di Alstom concernente il rimborso delle spese generali per l'attività dipresidio e controllo, pronunciandosi invece sulla diversa questione, maifatta oggetto di domanda, avente ad oggetto i maggiori oneri per la cu-stodia del bene.10.- Il mezzo è inammissibile per più ragioni.Anzitutto non si confronta con la ratio decidendi della sentenza (pa-gina 23), nella quale è ben chiarito che Alstom avrebbe dovuto dar provaNumero registro generale 8299/2025Numero sezionale 1620/2026Numero di raccolta generale 21628/2026Data pubblicazione 24/06/2026che le maggiori spese generali erano riferibili ai cinque cantieri oggetto dicausa.Il motivo trascura totalmente tale snodo motivazionale ed è, pertan-to, inammissibile.Secondariamente il mezzo appare privo della dovuta chiarezza (art.366 n° 4 cod. proc. civ.).Esso, infatti, predica un'inedita distinzione tra spese generali “per ilpresidio ed il controllo” (declinati come “presidio e conservazione” nelquinto motivo) e spese generali “per la custodia”, alla quale non è fattocenno in sentenza e che, comunque, appare di difficile condivisione, noncomprendendosi come possa essere svolto il presidio ed il controllo (o laconservazione) di un bene senza averne contemporaneamente anche lacustodia.La Corte, poi, ha ben chiarito che, data la particolarità della fattispe-cie (caratterizzata dal fatto che i cantieri erano stati custoditi e mantenutidalla stessa RFI nelle more del collaudo), non vi era necessità di impiegodi uomini e mezzi, o addirittura di guardiania, da parte dell'appaltatrice,con la conseguenza che Alstom avrebbe dovuto allegare e spiegare qualidurante il periodo di ritardo nei collaudi: passaggio logico che, al pari deiprecedenti, non ha trovato una censura nel mezzo in esame.Da ultimo, osserva il Collegio che non sussiste alcun vizio di omessapronuncia: censura che, sol che si legga il motivo, appare fondata sullanon condivisibile distinzione tra presidio e controllo (o conservazione), daun lato, e custodia, dall'altro.Pertanto, se è vero che il giudice deve pronunciare su tutta la do-manda e non oltre i limiti di essa (art. 112 cod. proc. civ.), è pure veroche tale dovere deve essere preceduto da una inequivoca formulazionedelle doglianze contro la sentenza di primo grado, che, senza consistere inuna rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegnoNumero registro generale 8299/2025Numero sezionale 1620/2026Numero di raccolta generale 21628/2026Data pubblicazione 24/06/2026dell'appello, consentano al giudice di secondo grado di percepire con chia-rezza il devolutum (art. 342 cod. proc. civ.), in modo tale da consentire algiudice del gravame d'identificare e vagliare, oltre ai punti e ai capi impu-gnati, anche le ragioni di fatto e di diritto per le quali sia chiesta la revisioprioris instantiae, e di puntualizzare, quindi, le questioni sulle quali si in-voca il suo riesame.11.- Col quinto motivo, formulato in base all'art. 360 n° 3 cod.proc. civ., Alstom si duole della violazione degli artt. 2727, 2729 e 1226cod. civ., per avere ritenuto la Corte d'appello che non fosse stata rag-giunta la prova in ordine alla sussistenza e alla quantificazione del dannoda perdita di chance.La Corte, dall'inadempimento di RFI e dalla conseguente protrazionedegli obblighi di “presidio e conservazione”, avrebbe dovuto trarre la con-seguenza dell'impossibilità per Alstom di partecipare ad altre gare.Inoltre, dato che Alstom non aveva partecipato ad altre gare, sareb-be paradossale porle a carico l'onere di provare la perdita derivante da ta-le omessa partecipazione, con la conseguenza che il danno avrebbe dovu-to essere liquidato ai sensi dell'art. 1226 cod. civ.La Corte, dunque, avrebbe dovuto applicare l'art. 34, secondo com-ma, lettera d), del d.P.R. n° 554/1999, che, nel riprendere il contenutodell'abrogato art. 14 della legge n° 741/1981 (ritenuto dalla Corte nonapplicabile ratione temporis), quantifica in percentuale l'utile perduto dalloappaltatore.12.- Il motivo è inammissibile, essendo ben noto che la valutazionedelle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attivi-tà riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice dimerito, non sindacabile in sede di legittimità.Quando, poi, la doglianza di erronea valutazione delle prove riguardi– come in questo caso – le presunzioni, tale violazione sussiste solo quan-do il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e con-Numero registro generale 8299/2025Numero sezionale 1620/2026Numero di raccolta generale 21628/2026Data pubblicazione 24/06/2026cordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova pre-suntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi enon concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto contro-verso (per tutte: Cass., sez. trib., 22 novembre 2023, n° 32505).Ora, la Corte ha rigettato la domanda di risarcimento della perdita dichance osservando come non fosse “dato comprendere quali siano state lepossibilità negate all'impresa in ragione del maggior impegno economico edi forze lavoro nonché di mezzi provocato dal prolungamento dei tempi dicollaudo” e da tale constatazione ha fatto coerentemente derivare la con-clusione dell'infondatezza dell'appello sul punto.Le doglianze della ricorrente consistono dunque in una richiesta dirivalutazione del materiale probatorio (indiziario) ritenuto insufficiente dal-la Corte distrettuale, con un giudizio che non può essere sindacato in sededi legittimità.13.- Alla soccombenza della ricorrente segue la sua condanna allarifusione delle spese del presente giudizio, per la cui liquidazione – fatta inbase al d.m. n° 55 del 2014 ed al valore della lite (euro 4,099 milioni) – sirimanda al dispositivo che segue.Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 mag-gio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ri-corrente, ove dovuto.

P.Q.Mla Corte dichiara inammissibili i motivi di ricorso e condanna la ricorrente arifondere alla resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro20.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso for-fettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all'iva, se dovuti.

DàNumero registro generale 8299/2025Numero sezionale 1620/2026Numero di raccolta generale 21628/2026Data pubblicazione 24/06/2026del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per ilraddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.Così deciso in Roma il 9 aprile 2026, nell'adunanza camerale dellaprima sezione.Il presidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
S.p.A.), inproprio e nella qualità di mandataria dell'A.T.I. costituita con [OSCURATO:SOCIETA]e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del procuratore specialeAvv. [OSCURATO:PERSONA], con sede legale in Savigliano (CN) allaVia [OSCURATO:PERSONA] n. 23, C.F. 088331630150, [OSCURATO:PARTITA_IVA], rap-presentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, C.F. MZUGNN 62C30 H501O – il quale dichiara di voler ricevere notificazioni, avvisie comunicazioni via fax al n. 06/8547589 ovvero alternativamente al se-guente indirizzo P.E.C. [OSCURATO:EMAIL] – ed eletti-vamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA]. 42, come da procura speciale in calce al ricorso.RicorrentecontroRete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni (R.F.I.), Società consocio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ferrovie delloStato Italiane, spa, a norma dell'art. 2497-sexies c.c. e del D. Lgs. n.Numero registro generale 8299/2025Numero sezionale 1620/2026Numero di raccolta generale 21628/2026Data pubblicazione 24/06/2026112/2015, con sede in Roma, Piazza della [OSCURATO:PERSONA], 1, cod. fisc.01585570581, [OSCURATO:PARTITA_IVA], in persona di Claudio MariaOriolo, cod. fisc. [OSCURATO:PERSONA] 74T17 H416G, in virtù dei poteri che gli sonostati conferiti dall'[OSCURATO:PERSONA] con procura per atto autenti-cato dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Roma rep. n. 63584, racc. n.32903, del 4 agosto 2021, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:PERSONA] 40A13 H501I – pec [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliata in (00193) Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina, 47, presso e nel suo Studio, in virtù di procu-ra speciale su foglio separato da intendersi apposta in calce al controricor-Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n° 7804 depositata l'11dicembre 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Con “Accordo quadro” n° 21/2004 stipulato il 17 marzo 2004 lacommittente Rete ferroviaria italiana (RFI) e l'appaltatore Alstom ferrovia-ria s.p.a., in proprio e nella qualità di mandataria dell'A.T.I. costituita conSalcef S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., disciplinavano l'appaltoavente ad oggetto il rinnovo e l'adeguamento delle condutture di contatto,dei pali e delle mensole di sostegno e dei relativi alimentatori su alcunitratti ([OSCURATO:PERSONA]) della rete ferroviaria di RFI.L'Accordo quadro, modificato con [OSCURATO:PERSONA] e Modificativo n°68/2005 dell'8 luglio 2005, veniva attuato mediante vari “Contratti appli-cativi”, dei quali cinque riferibili alla [OSCURATO:PERSONA] (DCI) di Roma, contraddistinti dal n° 3/2004 (tratta [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 8299/2025Numero sezionale 1620/2026Numero di raccolta generale 21628/2026Data pubblicazione 24/06/2026so), n° 5/2005 (tratta Settebagni-Monterotondo), n° 6/2005 (tratta SanPietro-Civitavecchia), n° 8/2007 (tratta Monterotondo-[OSCURATO:PERSONA]) e n°11/2008 (tratta Tiburtina-Sant'Oreste), in relazione ai quali insorgevanocontestazioni tra le parti, che davano luogo al presente giudizio iniziato daAlstom.2.- Alstom, infatti, (a) nel corso dei lavori aveva espresso la riservan° 1 per euro 765.011,05, per mancata corresponsione degli oneri dellasicurezza, atteso che RFI non intendeva corrisponderli in aggiunta alle ta-riffe previste contrattualmente per le lavorazioni appaltate, ritenendoli in-vece compresi all'interno di esse; (b) aveva poi espresso la riserva n° 2per euro 2.952.005,66, avente ad oggetto i maggiori oneri (oneri assicu-rativi, spese generali e perdita di chance) per ritardato collaudo dei cinqueContratti applicativi del DCI di Roma; (c) aveva, infine, espresso la riservan° 3 per euro 382.954,90, per oneri derivanti dal prolungamento dell'Ac-cordo quadro n° 21/2004 per interessi da ritardata restituzione della cau-zione e per il mantenimento del management.Tanto premesso, Alstom conveniva RFI davanti al Tribunale di Romaonde ottenerne la condanna al pagamento di tali importi.3.- Il Tribunale – nel contraddittorio con RFI ed istruita la causa condocumenti e c.t.u. – rigettava tutte le domande, conformemente alle con-clusioni di RFI e la Corte d'appello di Roma, adita da Alstom, confermavala prima decisione con la sentenza indicata in epigrafe.4.- Ricorre per cassazione l'appaltatore, nella qualità indicata in in-testazione, affidando il gravame a cinque motivi.Resiste RFI, che conclude per l'inammissibilità dell'impugnazione ecomunque per il rigetto di essa.Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza cameraleai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 8299/2025Numero sezionale 1620/2026Numero di raccolta generale 21628/2026Data pubblicazione 24/06/20265.- Col primo motivo Alstom lamenta, ai sensi dell'art. 360 n° 5cod. proc. civ., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti.La Corte avrebbe erroneamente ritenuto che le voci di tariffa deiprezzi per lavori di costruzione, richiamate tanto dall'[OSCURATO:PERSONA],quanto dai cinque [OSCURATO:PERSONA], non comprendessero gli oneri perla sicurezza.La Corte ha dunque aderito al calcolo fatto da RFI, in base al qualequest'ultima, dopo aver detratto dalle tariffe contrattuali il 7% per oneridella sicurezza, in quanto non soggetti a ribasso, aveva applicato sull'im-porto al netto di tali oneri il ribasso d'asta, sommando poi all'importo cosìottenuto gli stessi oneri prima sottratti.Premesso che la censura sarebbe ammissibile, in quanto non vi sa-rebbe una “doppia conforme” (la sentenza di primo grado avrebbe respin-to la domanda sul rilievo dell'intempestività della riserva n° 1, mentrequella d'appello avrebbe esaminato il merito di essa), la ricorrente assumeche l'art. 3.2, lettera i), dell'Accordo quadro n° 21/2004 rinviava alla Tarif-fa dei prezzi per i lavori di costruzione delle condutture di contatto, ossiaalla “Tariffa EC”, edizione 1992, volumi I e II, depositata da RFI il 22 gen-naio 1993 presso l'Ufficio del [OSCURATO:PERSONA] di Roma.Tema centrale era dunque di stabilire se le voci delle tariffe fosserocomprensive dei costi di sicurezza: questione che la Corte avrebbe mala-mente affrontato considerando l'art. 6.1 dell'Accordo quadro e gli artt. 4dei cinque Contratti applicativi (che non avevano alcun valore decisivo,contenendo una quantificazione presuntiva dell'importo dei lavori) e sen-za, invece, tener presente che il corrispettivo d'appalto era disciplinato,piuttosto, dall'art. 7.1 dell'[OSCURATO:PERSONA].Peraltro, anche aderendo all'impostazione seguita dalla Corte d'ap-pello, non vi era dubbio che il corrispettivo previsto dall'art. 6.1 dell'[OSCURATO:PERSONA] e dall'art. 4 dei [OSCURATO:PERSONA] fosse formato (fatto pa-Numero registro generale 8299/2025Numero sezionale 1620/2026Numero di raccolta generale 21628/2026Data pubblicazione 24/06/2026cifico tra le parti) moltiplicando i prezzi unitari per le quantità di opere,con la conseguenza che gli oneri per la sicurezza avrebbero dovuto essereaggiunti.Inoltre, nella declaratoria iniziale generale della tariffa di riferimento,edizione 1992, richiamata dall'art. 3.2 dell'[OSCURATO:PERSONA], erano stati in-dicati in maniera puntuale ed approfondita gli oneri a carico dell'Appaltato-re e gli oneri già compresi e compensati nei corrispettivi di tariffa, senzache vi fosse alcun cenno agli oneri della sicurezza, come peraltro pure siricavava dalla “Sezione Avvertenze”, punto A 0000397 della Tariffa EC, dalgruppo di voci denominato “EC.CVA”, dalla voce “EC.BL.D.505.A” e dalleLinee guida per la redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento estima dei costi della sicurezza, costituenti l'allegato n° 9 dell'Accordo qua-dro.La Corte, dunque, nell'interpretare gli accordi negoziali, avrebbe do-vuto considerare privo di valore precettivo il testo degli artt. 6.1 dell'Ac-cordo quadro e degli artt. 4 di ciascuno dei cinque Contratti applicativi,nonché recessivo il comportamento della Alstom successivo agli accordistessi (valorizzato dalla Corte d'appello in base all'art. 1362, secondocomma, cod. civ.).Pertanto, la Corte avrebbe dovuto accertare che, al di là degli articolicontrattuali, le tariffe di fatto non erano comprensive dei costi per la sicu-rezza e, pertanto, non avrebbe dovuto dar peso al complemento di specifi-cazione (euro 36.457.139,04, “di cui euro 2.554.090.00 … per oneri di si-curezza”) col quale nell'Accordo quadro e nei Contratti applicativi eranostati quantificati tali oneri.D'altra parte, seguendo la propria linea interpretativa, la Corteavrebbe dovuto rilevare d'ufficio la nullità delle clausole contrattuali cheescludevano i costi per la sicurezza, essendo materia sottratta alla liberadisponibilità delle parti.Numero registro generale 8299/2025Numero sezionale 1620/2026Numero di raccolta generale 21628/2026Data pubblicazione 24/06/2026Col secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 132,n° 4, cod. proc. civ. per mancanza e illogicità della motivazione.Ribadendo quanto già esposto nel primo mezzo, Alstom fa osservareche la sentenza appare illogica nella parte in cui ha interpretato la comuneintenzione dei contraenti in base al comportamento della stessa Alstomposteriore alla formazione del contratto e consistito nel chiedere, per cia-scuno dei due contratti applicativi, la quota del sette percento per oneridella sicurezza: condotta che dimostrerebbe che tale percentuale era “in-terna” ai corrispettivi stessi.6.- I due mezzi, esaminabili congiuntamente in ragione del comunetema che pongono, sono inammissibili.Essi, infatti, sebbene sotto l'egida della omessa decisione su un fattodecisivo e della illogicità della motivazione, tendono ad ottenere un'inter-pretazione degli accordi inter partes diversa da quella – del tutto plausibile– favorita dalla Corte territoriale.La Corte di merito, infatti, ha osservato (sentenza pagine 20-22) chenell'Accordo quadro (artt. 6 ed 8) e nell'Accordo integrativo (art. 3) il cor-rispettivo d'appalto era stato complessivamente indicato e seguito dallaspecificazione degli oneri di sicurezza nella misura del sette percento (“eu-ro 36.457.139,04, … di cui euro 2.554.090.00 … per oneri di sicurezza”).Tale espressione si rinveniva anche nei cinque Contratti applicativi(artt. 4).Ora, l'interpretazione del contratto può essere sindacata in sede dilegittimità nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica dei con-tratti, oppure per vizio di motivazione, quando quest'ultima risulti incon-grua o contraria a logica.Peraltro, la violazione delle regole di interpretazione non può dirsiesistente sol perché il giudice di merito abbia scelto una, piuttosto cheun'altra, tra le molteplici spiegazioni del testo contrattuale (ex multis:Cass., sez. III, 10 maggio 2018, n° 11254).Numero registro generale 8299/2025Numero sezionale 1620/2026Numero di raccolta generale 21628/2026Data pubblicazione 24/06/2026E nemmeno è sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di in-terpretazione, essendo necessaria, in ossequio al principio di specificità delricorso, l'indicazione dei canoni rimasti in concreto inosservati, con la pre-cisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice dimerito se ne è discostato.Qualora, poi, si deduca un vizio della motivazione del giudice nell'in-terpretare il contratto, tale denuncia richiede la precisa indicazione dellelacune argomentative del ragionamento seguito, ovvero delle incongruen-ze dello stesso, consistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di unsignificato estraneo al senso comune, o ancora dei punti inficiati da man-canza di coerenza, cioè connotati da un'assoluta incompatibilità razionaledegli argomenti (Cass., sez. I, 12 ottobre 2018, n° 25554).Nulla di tutto ciò è contenuto nei motivi in esame, che tendono,dunque, ad ottenere un diverso risultato interpretativo rispetto a quellofatto proprio dalla Corte territoriale.Da ultimo, è noto (per tutte: Cass., sez. III, 26 giugno 2018, n°16812) che il mancato esame di un documento (qui: delle clausole dell'Ac-cordo quadro e dei Contratti attuativi sopra citate) può essere denunciatoper cassazione solo nel caso in cui determini l'omessa valutazione di unfatto decisivo per il giudizio, e, segnatamente, quando il documento nonesaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, conun giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre ri-sultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice dimerito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di "fonda-mento": evenienza che qui non sussiste minimamente, posto che la Corteha dato una esauriente e plausibile interpretazione degli accordi negoziali.Quanto alla deduzione concernente la nullità delle clausole contrat-tuali, ove interpretate nel senso di escludere gli oneri per la sicurezza, imezzi poggiano su una evidente petizione di principio, posto che è proprioNumero registro generale 8299/2025Numero sezionale 1620/2026Numero di raccolta generale 21628/2026Data pubblicazione 24/06/2026tale esclusione che la Corte territoriale, con motivazione sicuramente su-periore al minimo costituzionale, ha ritenuto insussistente.7.- Col terzo mezzo la ricorrente deduce, in base all'art. 360 n° 4cod. proc. civ., la violazione dell'art. 115 dello stesso codice, disapplicatopur in presenza di un fatto pacifico, nonché, ai sensi dell'art. 360 n° 3 cod.proc. civ., la violazione dell'art. 1226 e la falsa applicazione degli artt.2727, 2729 del cod. civ., derivante dal rigetto della domanda di risarci-mento dei maggiori oneri assicurativi di cui alla riserva n° 2, sull'erroneopresupposto che non fosse provato il nesso di causalità tra il ritardato col-laudo della committente e il danno lamentato e che non si dovesse decide-re secondo equità.La Corte avrebbe erroneamente negato all'appaltatore i maggiorioneri sopportati per il mantenimento delle assicurazioni a causa del ritardocol quale la Stazione appaltante avrebbe emesso i certificati di collaudodelle opere, ritenendo non provato il nesso di causa.In realtà, tali maggiori oneri erano pacifici tra le parti, e la Corteavrebbe dovuto comunque ritenerli dimostrati tramite presunzione, sullascorta del documento n° 16 (proveniente dalla compagnia assicurativa,HDI) – il quale attestava che durante il ritardo erano stati complessiva-mente pagati premi per euro 201.649,40 – e del foglio di calcolo sub do-cumento n° 14, contenente la ripartizione del totale dei premi, con indica-zione della quota di euro 56.360,05, riferibile ai cinque [OSCURATO:PERSONA]Inoltre, la Corte, avendo ritenuto carente la prova dell'esatto am-montare del danno, avrebbe anche dovuto liquidarlo equitativamente, aisensi dell'art. 1226 cod. civ.8.- Il mezzo è inammissibile, in quanto non si confronta con l'esattaratio decidendi della sentenza.La Corte, infatti, ha chiarito (sentenza pagine 22-23) che la provadei maggiori premi era stata fornita dalla Alstom in base al documento n°Numero registro generale 8299/2025Numero sezionale 1620/2026Numero di raccolta generale 21628/2026Data pubblicazione 24/06/202616, di provenienza della Compagnia di assicurazioni, nel quale erano statiindicati i premi complessivamente pagati per tutti i contratti nel periodo diritardo, e al prospetto di riparto di provenienza della stessa Alstom, pro-dotto come documento n° 14, col quale l'appaltatrice aveva suddiviso ipremi in percentuale tra tutti i contratti.Valutando prudentemente tali prove, la Corte ha tratto il convinci-mento che tali documenti fossero inidonei a provare che i maggiori costiassicurativi fossero ricollegabili esclusivamente ai cinque contratti applica-tivi.Tale conclusione, di natura prettamente meritale, non può esserecensurata in sede di legittimità, essendo fondata su valutazioni integral-mente rimesse al giudice del merito.Peraltro, la ricorrente, pur criticando la conclusione della Corte, nonconsidera che il calcolo dei premi complessivi non può che consistere nellasomma dei singoli premi dovuti e calcolati per ciascun cantiere: il che ren-de incomprensibile la dedotta impossibilità di produzione di un documentocontabile di suddivisione di tale complessivo importo, se non a fronte di unrifiuto di collaborazione da parte della Compagnia assicurativa (che, però,non è stato nemmeno adombrato).Quanto, poi, alla liquidazione equitativa, è noto che l'esercizio inconcreto del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in viaequitativa, nonché l'accertamento del relativo presupposto, costituito dallaimpossibilità o dalla rilevante difficoltà di precisare il danno nel suo esattoammontare, sono il frutto un giudizio di fatto non sindacabile in sede dilegittimità se correttamente motivato (ex multis: Cass., sez. I, 14 ottobre2013, n° 23233, anche se in fattispecie diversa da quella odierna).Ora, nella presente vicenda la Corte – ritenendo carente la provadella riferibilità dei premi ai cinque cantieri per cui è causa – ha implicita-mente ritenuto di non poter far uso del criterio previsto dall'art. 1226 cod.Numero registro generale 8299/2025Numero sezionale 1620/2026Numero di raccolta generale 21628/2026Data pubblicazione 24/06/2026civ., e tale scelta non appare arbitraria o ingiustificata, tenuto conto diquanto sopra detto.9.- Col quarto motivo, basato sull'art. 360 n° 4 cod. proc. civ., Al-stom lamenta la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per non avere laCorte d'appello pronunciato sulla domanda di risarcimento avente ad og-getto la voce “spese generali”, comprensiva delle spese generali ammini-strative derivanti dall'attività di presidio e controllo, dovuta dalla appalta-trice fino alle operazioni di collaudo.La Corte avrebbe escluso tali maggiori oneri sull'erroneo rilievo cheAlstom non avesse dimostrato di aver custodito e mantenuto i beni sino altardivo collaudo.In realtà, le voci di danno richieste sotto la voce “spese generali”erano esclusivamente quelle amministrative derivanti dall'attività di presi-dio e controllo cui l'appaltatore era tenuto sino al collaudo, dunque nonquelle derivanti dall'onere di custodia: oneri che la Corte ha ritenuto nonprovati e che, per contro, potevano presumersi in ragione del ritardo nelcollaudo.Inoltre, l'appaltatore, a prescindere dal fatto che i mezzi o gli uominifossero mai stati impiegati in cantiere, era comunque obbligato contrat-tualmente a garantirne alla committente la disponibilità, con la conse-guenza che il possesso e l'operatività della tratta ferroviaria in capo a RFInon escludeva la debenza della voce.In conclusione, la Corte avrebbe omesso di provvedere sulla doman-da di Alstom concernente il rimborso delle spese generali per l'attività dipresidio e controllo, pronunciandosi invece sulla diversa questione, maifatta oggetto di domanda, avente ad oggetto i maggiori oneri per la cu-stodia del bene.10.- Il mezzo è inammissibile per più ragioni.Anzitutto non si confronta con la ratio decidendi della sentenza (pa-gina 23), nella quale è ben chiarito che Alstom avrebbe dovuto dar provaNumero registro generale 8299/2025Numero sezionale 1620/2026Numero di raccolta generale 21628/2026Data pubblicazione 24/06/2026che le maggiori spese generali erano riferibili ai cinque cantieri oggetto dicausa.Il motivo trascura totalmente tale snodo motivazionale ed è, pertan-to, inammissibile.Secondariamente il mezzo appare privo della dovuta chiarezza (art.366 n° 4 cod. proc. civ.).Esso, infatti, predica un'inedita distinzione tra spese generali “per ilpresidio ed il controllo” (declinati come “presidio e conservazione” nelquinto motivo) e spese generali “per la custodia”, alla quale non è fattocenno in sentenza e che, comunque, appare di difficile condivisione, noncomprendendosi come possa essere svolto il presidio ed il controllo (o laconservazione) di un bene senza averne contemporaneamente anche lacustodia.La Corte, poi, ha ben chiarito che, data la particolarità della fattispe-cie (caratterizzata dal fatto che i cantieri erano stati custoditi e mantenutidalla stessa RFI nelle more del collaudo), non vi era necessità di impiegodi uomini e mezzi, o addirittura di guardiania, da parte dell'appaltatrice,con la conseguenza che Alstom avrebbe dovuto allegare e spiegare qualidurante il periodo di ritardo nei collaudi: passaggio logico che, al pari deiprecedenti, non ha trovato una censura nel mezzo in esame.Da ultimo, osserva il Collegio che non sussiste alcun vizio di omessapronuncia: censura che, sol che si legga il motivo, appare fondata sullanon condivisibile distinzione tra presidio e controllo (o conservazione), daun lato, e custodia, dall'altro.Pertanto, se è vero che il giudice deve pronunciare su tutta la do-manda e non oltre i limiti di essa (art. 112 cod. proc. civ.), è pure veroche tale dovere deve essere preceduto da una inequivoca formulazionedelle doglianze contro la sentenza di primo grado, che, senza consistere inuna rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegnoNumero registro generale 8299/2025Numero sezionale 1620/2026Numero di raccolta generale 21628/2026Data pubblicazione 24/06/2026dell'appello, consentano al giudice di secondo grado di percepire con chia-rezza il devolutum (art. 342 cod. proc. civ.), in modo tale da consentire algiudice del gravame d'identificare e vagliare, oltre ai punti e ai capi impu-gnati, anche le ragioni di fatto e di diritto per le quali sia chiesta la revisioprioris instantiae, e di puntualizzare, quindi, le questioni sulle quali si in-voca il suo riesame.11.- Col quinto motivo, formulato in base all'art. 360 n° 3 cod.proc. civ., Alstom si duole della violazione degli artt. 2727, 2729 e 1226cod. civ., per avere ritenuto la Corte d'appello che non fosse stata rag-giunta la prova in ordine alla sussistenza e alla quantificazione del dannoda perdita di chance.La Corte, dall'inadempimento di RFI e dalla conseguente protrazionedegli obblighi di “presidio e conservazione”, avrebbe dovuto trarre la con-seguenza dell'impossibilità per Alstom di partecipare ad altre gare.Inoltre, dato che Alstom non aveva partecipato ad altre gare, sareb-be paradossale porle a carico l'onere di provare la perdita derivante da ta-le omessa partecipazione, con la conseguenza che il danno avrebbe dovu-to essere liquidato ai sensi dell'art. 1226 cod. civ.La Corte, dunque, avrebbe dovuto applicare l'art. 34, secondo com-ma, lettera d), del d.P.R. n° 554/1999, che, nel riprendere il contenutodell'abrogato art. 14 della legge n° 741/1981 (ritenuto dalla Corte nonapplicabile ratione temporis), quantifica in percentuale l'utile perduto dalloappaltatore.12.- Il motivo è inammissibile, essendo ben noto che la valutazionedelle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attivi-tà riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice dimerito, non sindacabile in sede di legittimità.Quando, poi, la doglianza di erronea valutazione delle prove riguardi– come in questo caso – le presunzioni, tale violazione sussiste solo quan-do il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e con-Numero registro generale 8299/2025Numero sezionale 1620/2026Numero di raccolta generale 21628/2026Data pubblicazione 24/06/2026cordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova pre-suntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi enon concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto contro-verso (per tutte: Cass., sez. trib., 22 novembre 2023, n° 32505).Ora, la Corte ha rigettato la domanda di risarcimento della perdita dichance osservando come non fosse “dato comprendere quali siano state lepossibilità negate all'impresa in ragione del maggior impegno economico edi forze lavoro nonché di mezzi provocato dal prolungamento dei tempi dicollaudo” e da tale constatazione ha fatto coerentemente derivare la con-clusione dell'infondatezza dell'appello sul punto.Le doglianze della ricorrente consistono dunque in una richiesta dirivalutazione del materiale probatorio (indiziario) ritenuto insufficiente dal-la Corte distrettuale, con un giudizio che non può essere sindacato in sededi legittimità.13.- Alla soccombenza della ricorrente segue la sua condanna allarifusione delle spese del presente giudizio, per la cui liquidazione – fatta inbase al d.m. n° 55 del 2014 ed al valore della lite (euro 4,099 milioni) – sirimanda al dispositivo che segue.Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 mag-gio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ri-corrente, ove dovuto. P.Q.Mla Corte dichiara inammissibili i motivi di ricorso e condanna la ricorrente arifondere alla resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro20.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso for-fettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all'iva, se dovuti. DàNumero registro generale 8299/2025Numero sezionale 1620/2026Numero di raccolta generale 21628/2026Data pubblicazione 24/06/2026del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per ilraddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.Così deciso in Roma il 9 aprile 2026, nell'adunanza camerale dellaprima sezione.Il presidenteGuido Mercolino
Sentenza Cassazione n. 21628/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris