CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01588/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. [OSCURATO:PERSONA], nato il 15 maggio 1955 a [OSCURATO:PERSONA] 2. [OSCURATO:PERSONA], nato 1'11 gennaio 1964, a Rieti 3. [OSCURATO:PERSONA], nato il 23 maggio 1957, a Todi avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 3 dicembre 2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio, limitatamente ai capi b), c) della rubrica e la reiezione nel resto dei ricorsi; sentiti i difensori degli imputati, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Parla per Salvatore, Mario e [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA] e Norgini, che si sono richiamati ai motivi e alle conclusioni dei rispettivi ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato, solo con riguardo al diverso e ridotto trattamento sanzionatorio irrogato, la sentenza del Tribunale di Roma con la quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti responsabili dei reati agli stessi ascritti e in particolare tutti e tre per il concorso nel sequestro di persona di cui al capo a) della rubrica, aggravato ai sensi del comma 2, n. 2 dell'art 605 cod. pen. mentre solo gli ultimi due anche per il concorso nei falsi ex art. 476 cod. pen. descritti ai capi b), c) della medesima rubrica nonché per la corruzione propria di cui al capo d). Con riguardo al capo a), secondo la prospettazione accusatoria, validata con duplice lettura conforme dai giudici del merito, Norgini e [OSCURATO:PERSONA] - componenti del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Brevetti e tutela proprietà intellettuale della Guardia di Finanza in servizio a Roma- il 13 maggio 2013, su istigazione di [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicato, e di [OSCURATO:PERSONA], avrebbero privato della libertà personale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], trattenendoli indebitamente presso gli uffici della guardia di finanza situati in Roma, via Depero, con l'obiettivo di impedire ai suddetti di prendere parte al capitolo generale dell'ordine dei Camilliani che si teneva in quella data e di esprimere il loro voto in relazione alla elezione del Superiore generale del detto ordine, che vedeva [OSCURATO:PERSONA] tra i candidati. In relazione ai capi b) e c), sempre Norgini, su istigazione del [OSCURATO:PERSONA] e dell'Oliverio, avrebbe formato dei falsi verbali nei quali veniva simulata l'audizione, per ragioni d'ufficio, in data 30 luglio 2013 di [OSCURATO:PERSONA] e in data 5 agosto 2013 di [OSCURATO:PERSONA], convocati per ragioni fittizie quando, per contro, l'intera iniziativa era diretta ad ingenerare nei due soggetti, arbitrariamente verbalizzati, il timore di iniziative giudiziarie nei loro confronti e al contempo far apparire l'Oliverio quale soggetto in grado di sollevarli dalle relative problematiche. Infine, in ordine al capo d), Norgini e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero ricevuto dall'Oliverio la somma complessiva di 96000 euro per compiere gli atti contrari ai propri doveri concretatisi nelle condotte di cui ai capi precedenti. 2. Hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] con la difesa degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D. Parla e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 3. Ricorso prospettato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Due i motivi di impugnazione, entrambi prospettati lamentando violazioni di legge, anche processuale, e vizi della motivazione. 3.1. Con il primo motivo si contesta la qualificazione ascritta al fatto di reato di cui al capo a) della rubrica, in termini di sequestro di persona aggravato dalla qualifica soggettiva dei concorrenti Norgini e [OSCURATO:PERSONA] e non di violenza privata, come sostenuto, anche con l'appello, dalla difesa; corretta qualificazione in esito alla quale doveva conseguire la declaratoria di estinzione del reato in ragione della maturata prescrizione. Nel ricorso si evidenzia che il Messina, in sede di escussione, aveva negato di essere stato trattenuto con la forza in caserma, scegliendo altresì di rimanervi spontaneamente, una volta concluso il suo interrogatorio, in attesa che venisse completato quello del Puca. Elemento questo che negava in radice l'ipotesi della lesione della libertà di movimento arrecata alle persone offese. Del resto, il dissenso non espresso dalle persone offese alle condotte assertivamente vincolanti realizzate dai concorrenti, più che trovare sponda effettiva nella coazione morale dagli stessi subita con l'inganno (la minaccia delle ritorsioni sul piano delle possibili iniziative giudiziali, sino all'arresto, che avrebbero patito rifiutando di sottoporsi al detto interrogatorio a fronte di indagini solo fittiziamente prospettate) era in realtà il frutto della rappresentazione dei fatti che gli stessi Messina e Puca si erano prospettati, a fronte di condotte che non ne limitavano effettivamente la libertà di movimento. La sentenza inoltre aveva solo apparentemente risposto ai rilievi difensivi, ribadendo pedissequamente il portato della motivazione di primo grado, senza offrire in particolare alcuna concreta argomentazione a sostegno della tesi della veridicità della coercizione realizzata a in danno delle due persone offese, che di certo erano in grado di poter chiedere un differimento dell'audizione a fronte della marcata irragionevolezza del prospettato arresto. 3.2. Con il secondo motivo la difesa ripropone il tema della inutilizzabilità delle intercettazioni, già sollevato sia in primo grado sia in appello, sul presupposto della pacifica applicabilità alla specie del disposto di cui all'ad 270 cod. pen. atteso che il decreto autorizzativo e le successive proroghe di riferimento riguardavano un procedimento diverso da quello inerente i fatti di reato oggetto della odierna regiudicanda, promosso unicamente in danno dell' Oliverio e per reati ( le ipotesi di riciclaggio e di impiego illecito di cui agli artt. 648 bis e ter cod. pen.) privi di qualsivoglia connessione ex art 12 cod. proc. pen. con le condotte a giudizio. Connessione, per contro, ritenuta dalla Corte territoriale in termini di evidente apoditticità, attraverso supporti argomentativi solo apparenti. 4. Ricorso nell'interesse di Norgini e [OSCURATO:PERSONA], affidato a sei motivi di impugnazione. 4.1.Con i primi tre motivi di ricorso, sotto i versanti della inosservanza delle norma processuali e del vizio di motivazione si ripropongono i temi pregiudiziali prospettati in appello relativi : -alla tardività della lista testi depositata dalla pubblica accusa quando ormai era scaduto il termine ultimo per provvedere in tal senso ai sensi dell'art. 468 primo comma, cod. proc. pen.; -alla inutilizzabilità della documentazione prodotta dal PM alla udienza del 10 novembre 2014; -alla inutilizzabilità delle intercettazioni, per le medesime ragioni prospettate nel ricorsi del Salvatore. 4.2. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla corruzione propria contestata al capo d) della rubrica. La Corte nel ricostruire la relativa vicenda alla luce di una lettura orientata delle dinamiche in fatto messe in evidenza , omettendo di dare il dovuto rilievo a determinate incongruenze logiche e trascurando le sollecitazioni difensive in forza delle quali, anche grazie alla copiosa documentazione allegata, emergeva una diversa e ragionevole visione interpretativa delle acquisizioni istruttorie. 4.3. Con il quinto motivo si contesta la qualificazione data al fatto di cui al capo a) della rubrica, attesa l'assenza di validi elementi per ritenere effettivamente presente l'elemento della costrizione tale da incidere sulla libertà di movimento delle persone offese. Del resto, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, la lettura delle intercettazioni dava conto del fatto che l'orario di arrivo in caserma dei due religiosi non venne concordato con l'Oliverio, ma deciso unilateralmente da quest'ultimo; e che il Puca venne convocato non dai ricorrenti ma direttamente dal Messina. Per contro, del tutto contraddittoriamente è stato ritenuto ininfluente il fatto che il Norgini si mostrò sorpreso del ritorno in caserma dei due religiosi dopo che se ne erano allontanati alla fine del relativo interrogatorio perchè l'iniziativa in tal senso era stata assunta dall'Oliverio: tanto piuttosto attestava nitidamente l'estraneità dei due ricorrenti rispetto alle finalità criminali dell'Oliverio. La sentenza infine non avrebbe fornito risposta alle sollecitazioni spese dalla difesa quanto alla libertà di movimento mostrata dal Messina dopo l'interrogatorio, attestata dalle intercettazioni (la persona offesa infatti, dopo l'interrogatorio si sarebbe allontanata dalla caserma proprio per incontrarsi con l'Oliverio e poi farvi spontaneamente ritorno); aspetti in fatto anche questi decisivi nell'ottica tesa alla invocata riqualificazione del fatto in termini di violenza privata. 4.4. Con l'ultimo motivo la difesa, anche sotto il versante del vizio di motivazione, contesta la ritenuta sussistenza degli estremi oggettivi e soggettivi dei falsi contestati ai capi b) e c) della rubrica. Ad avviso della difesa i due atti redatti non erano verbali ma semplici atti interni diretti a rappresentare l'attività di servizio resa nelle due occasioni considerate dalle relative contestazioni. Non erano dunque atti pubblici e risultavano privi della possibilità di essere utilizzati all'esterno del Nucleo di appartenenza. Non potevano dunque ritenersi atti fidefacienti. Quanto al dolo, in sentenza si trascura di considerare che i due atti riguardavano audizioni inerenti l'attività istituzionale del nucleo di appartenenza ( i falsi corsi di formazione espletati dal Messina; il software falsificato utilizzato dalla società del Celletti). Tanto a conferma del fatto che nessuno dei due imputati voleva formare atti falsi o alterarne uno vero, in linea del resto con le conclusioni della procura generale, che in appello, ne aveva chiesto l'assoluzione per non aver commesso il fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. La fondatezza dei motivi di ricorso, prospettati da tutti gli imputati, inerenti il tema dell'inutilizzabilità delle intercettazioni, influenza in termini di assoluto rilievo la presente decisione avuto riguardo al capo a) della rubrica, limitatamente ( tuttaviatalla sola posizione del [OSCURATO:PERSONA], nonché al capo d), che involge esclusivamente le posizioni degli altri due ricorrenti. Espunto il dato offerto dalle captazioni, per tali capi si rivela necessaria una rivalutazione nel merito dei relativi profili di responsabilità alla luce delle residuali acquisizioni probatorie, le quali ultime, per contro, cristallizzano adeguatamente le ragioni di ritenuta colpevolezza dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Norgini quanto ai capi a), b) e c) della rubrica, giustificando la conferma in parte qua della sentenza impugnata. 2. Prendendo le mosse dalle questioni in rito sollevate dai ricorsi, rileva la Corte che le impugnazioni colgono nel segno limitatamente alla addotta violazione dell'art. 270 cod. proc. pen mentre sono manifestamente infondate le prime due questioni pregiudiziali sollevate nel ricorso comunemente riferito alle posizioni del [OSCURATO:PERSONA] e del Norgini. 2.1. Quella relativa alla tempestività della lista testi depositata dal Pubblico Ministero risulta travolta dal dato formale offerto dalla apposizione del timbro datario di attestazione del depositato, che ne ha confermato la ritualità senza che occorresse la necessaria indicazione del relativo orario, da mettere in evidenza solo allorquando l'atto venga depositato oltre gli ambiti temporali descritti dall'art. 172 comma 6 cod. proc. pen. Nel caso, la circostanza che il deposito venne effettuato in violazione di tale ultimo disposto risulta inadeguatamente prospettata dalla difesa per il tramite della sollecitata acquisizione del relativo registro di passaggio; piuttosto, per sostenere il relativo assunto, la parte interessata non avrebbe avuto altra strada che quella di interporre apposita querela di falso. Secondo le indicazioni interpretative tracciate da questa Corte, infatti, le parti, sia quella pubblica sia quella privata, possono documentare la tempestività del deposito solo attraverso il timbro di deposito apposto dall'ufficio ricevente che, avendo natura pubblicistica, fa fede sino a querela di falso della tempestività e della ritualità del deposito; ne deriva che l'onere della prova dell'intempestività grava sulla parte che la invoca mentre l'apposizione del timbro di deposito nell'ultimo giorno utile lascia presumere, in difetto di prova contraria, il rispetto dell'orario di apertura al pubblico e la conseguente tempestività dell'atto (Sez. 2, n. 45402 del 02/07/2018,Rv. 275510). 2.2.E' inammissibile anche il rilievo afferente la documentazione acquisita il 19 novembre 2014. In disparte il profilo della non particolare intellegibilità complessiva della doglianza, resta comunque da rimarcare che l'assunto difensivo, in parte qua, è all'evidenza generico. Non risulta allegato il provvedimento di sequestro in questione, che nella prospettazione difensiva, assume un portato essenziale, risultando in coerenza preclusa alla Corte ogni effettiva verifica quanto alle distonie rassegnate in ricorso. In ogni caso, la deduzione non risulta altresì supportata sul piano della decisività da ascrivere alla documentazione assertivamente inutilizzabile, avendo la difesa trascurato di precisare su quali parti della decisione e in che termini siffatto vizio è destinato ad incidere; indagine, questa, che non può essere rimessa esclusivamente all'iniziativa della Corte, a fronte di una non immediata evidenza della relativa emergenza. 2.3. A un soluzione diametralmente opposta si perviene in relazione alla dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni per l'affermata violazione del disposto di cui all'alt 270, primo comma, cod. proc. pen. nella formulazione ratione temporis vigente. 2.3.1. Giova premettere come sia incontroverso che, quantomeno sino al settembre 2013, le intercettazioni richiamate in sentenza furono chieste, autorizzate e prorogate in ragione di una notizia di reato diversa da quella relativa ai fatti oggetto della odierna regiudicanda, consumati a distanza di tempo. Riguardava infatti ipotizzati reati a carico del solo Oliverio ai sensi degli artt. 648 bis e ter cod. pen. commessi tra il 2000 e il 2012. Solo nel settembre del 2013, all'esito di una informativa della polizia giudiziaria fondata sulle intercettazioni via via realizzate dal maggio dello stesso anno in poi, si procedette alla iscrizione dei ricorrenti e dell'Oliverio per il reato di cui all'ari 605 cod. pen. con conseguente stralcio del relativo procedimento da quello originario, i cui fatti sono dunque rimasti integralmente estranei al presente giudizio. La sentenza impugnata mette in evidenza che nel corso delle intercettazioni originariamente disposte sarebbero emersi elementi in forza dei quali il [OSCURATO:PERSONA] e altri appartenenti della GDF simulavano controlli fiscali nei confronti di soggetti in difficoltà, per trarne profitto; ancora che l'Oliverio e il [OSCURATO:PERSONA] avevano simulato la convocazione in caserma di Messina e Puca del 13 maggio 2013 per impedirne la partecipazione alla elezione del Superiore dell'ordine generale dei Camilliani in pari data. Di tanto si dava atto sin dalla proroga del 22 maggio 2013, motivata anche in ragione della necessità di identificare i soggetti coinvolti e riscontrare i relativi contatti. Viene inoltre rimarcato che nei successivi decreti di proroga, estesi anche alla utenza del [OSCURATO:PERSONA], si dava altresì conto dei progressivi sviluppi di indagine inerenti le vicende oggetto della odierna regiudicanda: si indicavano le cointeressenze tra l'Oliverio e il Salvatore; si identificavano le persone offese e il Norgini; si argomentava sul ruolo svolto dall'Oliverio nella gestione della [OSCURATO:PERSONA] del citato ordine e dell'ospedale Casoria che ad esso faceva capo nonchè dei conti correnti riferibili al detto ordine; veniva, inoltre, fatto riferimento alla convocazione del [OSCURATO:PERSONA] e alla sua audizione da parte del Norgini. 2.3.2. Ciò precisato, la Corte territoriale, sollecitata dalle difese quanto al rispetto del disposto di cui all'art. 270, primo comma, cod. proc. pen. in considerazione della rimarcata diversità tra le notizie di reato evocate a sostegno della originaria autorizzazione e i reati a giudizio nel procedimento in disamina, ha espressamente affermato di voler seguire, nella definizione del relativo tema pregiudiziale, le indicazioni di principio attraverso le quali le Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo) hanno avuto modo di precisare che, il divieto previsto dalla citata disposizione - salvo che le intercettazioni risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta, sempreché si tratti di reati che rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen.. In apparente conformità a tali coordinate, la Corte del merito ha affermato che tra la notizia di reato posta a fondamento dei decreti autorizzativi e di proroga delle intercettazioni e i fatti oggetto della regiudicanda intercorreva un rapporto di stretta connessione: le intercettazioni, per quanto nominalmente legate all'ipotesi di reato ex artt. 648 bis e ter riferite all'Oliverio, erano comunque" finalizzate ad indagare su tutte le vicende connesse, perché legate " ad un eventuale indebito utilizzo di denaro oggetto di riciclaggio". Dal punto di vista sostanziale e a prescindere dai titoli di reato nominalmente evocati, la lettura delle motivazioni sottese alle proroghe avrebbe inoltre dato conto del fatto che il GIP, nel rendere le relative autorizzazioni " ebbe a valutare " tutta l'ipotesi investigativa che ricomprese anche la gestione da parte dell'Oliverio del patrimonio dell'ordine dei Camilliani" e che proprio il rischio che quest'ultimo correva di " vedersi privato di tale gestione" sarebbe stata la causa determinante dei delitti di cui ai capi a) e c), uniti dalla continuazione con quelli di cui ai capi b) e d). Tanto troverebbe conferma nel fatto che le proroghe riguardarono anche la posizione del [OSCURATO:PERSONA] e l'utenza di quest'ultimo. Da qui la conclusione secondo la quale, nell'ambito delle vicende considerate al momento delle relative proroghe andavano anche "inseriti, perchè suscettibili di essere unificati sotto il vincolo della continuazione e perchè strumentali alla consumazione dei delitti originariamente ipotizzati" anche i fatti di reato oggetto della odierna regiudicanda. 2.3.3. La motivazione adottata e la scelta interpretativa assunta sul punto dalla Corte territoriale meritano censura sotto diversi e concorrenti versanti. La Corte del merito nel caso ha ritenuto riscontrabili le ipotesi di connessione di cui alle lettere b), sotto il versante della continuazione, e c), dell'alt 12 cod. proc. pen. Senonchè non può non rimarcarsi, in primo luogo, che la motivazione svolta trascura integralmente di dettagliare con la dovuta precisione il contenuto, quantomeno prospettico, delle ipotesi di reato formalizzate all'epoca del decreto autorizzativo e considerate a supporto dello stesso. Carenza argomentativa, questa, che di fatto impedisce di verificare l'effettiva sussistenza della connessione sostanziale che corre tra le regiudicande inerenti le notizie di reato poste a fondamento dell'intercettazione e quelle riguardanti i fatti oggetto di imputazione. L'omessa descrizione, a monte, dell'ipotesi investigativa considerata dal decreto autorizzativo finisce infatti per rendere del tutto evanescente, perchè non altrimenti supportata, l'affermazione per la quale l'Oliverio avrebbe istigato le condotte di cui ai capi a) e c) della rubrica, perché assertivamente preoccupato di vedersi privato della gestione del patrimonio dell'ordine dei camilliani: un siffatto motivare, dal contenuto evidentemente suppositivo perché privo di validi agganci fattuali, se validato, finirebbe infatti per giustificare ex post una piattaforma sistematicamente indefinita di ipotesi di reato potenzialmente connesse a quelle originariamente configurate a titolo giustificativo dell'autorizzata attività di captazione, sanzionata dalla disposizione evocata a sostegno dei motivi di ricorso. L'ipotesi della continuazione, già difficile da sostenere in tesi, viene del resto solo nominalmente evocata (gli unici riferimenti più concreti si perdono in un inconferente riferimento al rapporto che lega i fatti oggetto di giudizio e non alla programmatica correlazione tra questi ultimi e quelli oggetto della notizia di reato presa in considerazione dai decreti autorizzativi e di proroga). Quanto, invece, alle ragioni di connessione riferite alla lettera c) del citato art.12 del codice di rito, oltre al già rimarcato difetto di motivazione quanto al polo iniziale di riferimento della relativa valutazione, va anche aggiunto che la Corte territoriale, prendendo di fatto le distanze dalle coordinate della sentenza "Cavallo", ha mostrato di voler dare rilievo alla situazione sostanziale via via emergente dagli esiti delle relative intercettazioni quale ragione giuridica complessivamente e implicitamente legittimante l'autorizzazione delle proroghe: in altre parole, nominalmente le proroghe trovavano ragion d'essere unicamente nei titoli di reato che originariamente avevano portato alla autorizzazione delle intercettazioni; nella sostanza, risultavano fondate anche su una valutazione indiziaria che riposava anche sui fatti di reato per cui è giudizio, del quale si dava debito conto nel relativo motivare pur senza procedere alla relativa qualificazione. L'assunto tradisce in modo radicale la sostanziale inconsistenza della tesi che nel caso porterebbe a legittimare l'utilizzazione delle captazioni in questione in ragione di una coerente e corretta applicazione del disposto di cui all'ari 270, comma 1, cod. proc. pen.. Le indicazioni argomentative esposte nella sentenza impugnata, infatti, se confermate, finirebbero per legittimare la prosecuzione dell'intercettazioni per causali, seppur ricomprese tra quelle considerate dall'art. 266 cod. proc. pen., emerse nel corso delle intercettazioni ma all'evidenza sconnesse dalla notizia di reato che le ha legittimate, perchè estranee a qualsivoglia profilo di connessione sostanziale riconducibile all'alveo dell'art. 12 cod. proc. pen.: il tutto tradendo la via maestra secondo la quale, in siffatti casi, acquisita ritualmente la notizia criminis per il tramite delle captazioni in corso di esecuzione, si debba procedere dapprima alla iscrizione ai sensi dell'art. 335 cod. proc. pen. e poi, seguendo il relativo abbrivio procedurale, avviare autonomamente le intercettazioni legittimamente fondate sullo spunto indiziario offerto dalle intercettazioni rese nel procedimento diverso. Ragionando diversamente, in definitiva non solo si giustificherebbero autorizzazioni in bianco (perché i nuovi fatti potrebbero essere di fatto sganciati dai primi in quanto eventualmente legati in modo esclusivo alla causalità dell'emersione offerta dal dato intercettato) ma anche, come nella specie, illegittime attività di indagine, realizzate per il tramite di captazioni non correlate a una formale iscrizione ex ad 335 cod. proc. pen. . Da qui la fondatezza dei rilievi addotti dalle difese con conseguente radicata inutilizzabilità delle captazioni fondate sul primo decreto autorizzativo e sulle successive proroghe che a questo si legavano. 2.4. Altro tema è quello della influenza della dette inutilizzabilità sul complessivo portato delle acquisizioni probatorie fondanti il giudizio di responsabilità svolto in danno dei diversi imputati. 2.4.1. In parte qua deve distinguersi la posizione del [OSCURATO:PERSONA] da quella degli altri due ricorrenti. Relativamente al primo, coinvolto unicamente nella imputazione di cui al capo a), emerge con immediata evidenza che il portato offerto dalle captazioni costituisce snodo imprescindibile delle valutazioni spese a fondamento della ritenuta responsabilità (si veda la relativa motivazione a far punto dalla pagina 26 ove si da conto dell'essenziale importanza da assegnare alle " comunicazioni telefoniche"). In coerenza, si impone un annullamento con rinvio per rivalutare il giudizio di responsabilità alla luce del diverso quadro probatorio di riferimento una volta espunte le intercettazioni ritenute inutilizzabili. Vero è che, come coerentemente traspare anche dall'ordine di prospettazione dei motivi seguito dalla relativa difesa, la posizione del citato ricorrente risulterebbe pregiudizialmente legata alla corretta qualificazione da dare al fatto di cui al capo a) della rubrica nella dicotomia tra violenza privata e sequestro di persona, atteso il rivendicato maturarsi dei termini di prescrizione ove si accedesse alla prima due ipotesi in questione ( l'annullamento motivato ai sensi dell'ad 129 cod. proc. pen. finirebbe infatti per assorbire il profilo in rito sopra segnalato, precludendo la rescissione ai sensi dell'art. 627 cod. proc. pen.). Per quanto di dirà esaminando le posizioni del [OSCURATO:PERSONA] e del Norgini, sempre relativamente al capo a), gli elementi comunque acquisiti, diversi dalle intercettazioni, limitatamente alle condotte materiali di questi due imputati, alle quali accederebbe il concorso del Salvatore quale relativo istigatore, consentono tuttavia di risolvere il tema della (ri)qualificazione (sollecitato da tutti i ricorsi( in termini coerenti alla sentenza impugnata, rendendo così indifferente il profilo della prescrizione rivendicata dalla difesa del Salvatore. 2.4.2. Considerazioni analoghe a quelle riferite alla posizione del Salvatore (per il capo a), vanno spese in relazione al giudizio riferito al capo di imputazione sub d), ascritto agli altri due concorrenti. Il contenuto della sentenza, letto alla luce dei profili di censura prospettati nell'interesse dei due ricorrenti coinvolti, diretti anche a contrastare la ricostruzione fattuale della vicenda a giudizio siccome operata in sentenza, non consente alla Corte di procedere alla verifica di legittimità, atteso il rilievo ponderale da assegnare al tenore delle captazioni rispetto alla complessiva valutazione dell'imputazione in disamina. Anche in relazione a tale capo della decisione, dunque, si impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, anche qui per procedere nuovamente alla valutazione di responsabilità alla luce del diverso quadro probatorio conseguente alla espunzione delle intercettazioni sopra riferite dagli elementi utilizzabili ai fini della decisione. 2.4.3. La Corte ritiene, per contro, che per gli altri capi ascritti al Norgini e al [OSCURATO:PERSONA], il portato argomentativo delle sentenze di merito, congiuntamente considerato alla luce della sovrapponibilità del relativo conforme motivare, filtrato attraverso il tenore delle censure esposte in sede di legittimità, permetta una verifica di legittimità compiuta quanto ai profili di responsabilità ascritti ai due citati imputati. Tanto emerge senza incertezze di sorta con riferimento al capo a) alla luce delle stesse indicazioni emergenti dalla sentenza impugnata, laddove in più punti si precisa che la responsabilità dei due imputati ha trovato puntuale conforto nelle dichiarazioni delle due persone offese ( Messina e Puca), il cui tenore, senza che sia mai stata fatta questione in punto di attendibilità soggettiva dei due dichiaranti o intrinseca del relativo narrato, si intreccia sinergicamente, consentendo una ricostruzione della vicenda a giudizio, limitata alle dette posizioni, che fonda adeguatamente il giudizio di responsabilità vieppiù implementato ma non imprescindibilmente ancorato al portato delle intercettazioni. Considerazioni queste che vanno estese anche ai falsi di cui ai capi b) e c), essenzialmente fondati sul tenore della documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria letta alla luce delle deposizioni testimoniali all'uopo assunte nel corso del giudizio e, soprattutto, in considerazione delle ragioni di scrutinio devolute alla Corte in forza dei rilievi difensivi espressi dalla difesa dei due imputati. Rilievi, è bene sottolinearlo, attraverso i quali è stata rivendicata la non configurabilità del reato contestato e ritenuto in ragione del diverso tenore da assegnare all'attività esercitata dai due imputati rispetto a quello privilegiato dalla Corte territoriale senza mai contestare i fatti a giudizio così come ricostruiti dai giudici del merito nonché il ruolo espressamente ascritto ai due concorrenti dalla sentenza impugnata. 3.La sentenza non merita censure quanto alla qualificazione data al fatto di cui al capo a). 3.1. Le difese contestano l'effettiva idoneità costrittiva dei contegni minacciosi posti in essere dai concorrenti in guisa tale da limitare la libertà di locomozione delle due persone offese, aspetto coerentemente individuato quale passaggio imprescindibile della coerente configurabilità del contestato sequestro di persona in luogo della alternativa sollecitata dai ricorsi ( l'ipotesi della violenza privata ex art 610 cod. pen. pure presa in considerazione e esclusa dai giudici del merito con doppia valutazione conforme). Per contro, la ricostruzione del fatto operata in sentenza, che i ricorsi non contrastano nelle rispettive linee fondamentali, pure emendata dal dato offerto dalle captazioni perché essenzialmente legata alle indicazioni desunte dalle dichiarazioni dei due religiosi coinvolti quali persone offese ( principalmente quelle del Messina, confortate e riscontrate da quelle del Puca), consente di validare la scelta interpretativa resa dai giudici del merito. 3.2. In linea con la prospettazione accusatoria, si rimarca che fu l'Oliverio (separatamente giudicato e condannato pur se all'esito della riqualificazione del fatto in termini di violenza privata), a riferire al Messina che erano in corso delle indagini nei suoi confronti relative alla gestione dell'ospedale di Casoria e che grazie ai suoi buoni uffici si era mosso per fare convocare sia lui che il Puca presso gli uffici della Guardia di Finanza di Roma piuttosto che a Napoli. Malgrado siffatta convocazione coincidesse con la data del capitolo generale dell'Ordine dei Camilliani nel corso del quale si svolgeva la competizione relativa all'elezione del relativo Superiore generale (che vedeva [OSCURATO:PERSONA] tra i candidati e i due religiosi quali soggetti legittimati a votare), l'Oliverio non mancò di spronare comunque il Messina a non sottarsi all'interrogatorio per evitare conseguenze più gravi, prospettandogli finanche un possibile arresto. Il giorno 13 maggio 2013, dopo aver trovato conferma della relativa convocazione da pare del Norgini, fu il Messina a recarsi per primo in caserma, ritenendosi obbligato a farlo; e fu ivi accompagnato in un auto priva di segni distintivi ma munita di lampeggiante da due persone in borghese (in linea con quanto riferito in precedenza dall'Oliverio), che lo sollecitarono a spegnere il telefono. In caserma, nel corso del relativo interrogatorio, venne fatto cenno a supposti reati dallo stesso commessi, senza tuttavia procedere ad alcuna verbalizzazione. Concluso l'interrogatorio, intorno alle ore 15, il Messina avverti il Puca che doveva recarsi in caserma, per essere a sua volta sentito. All'esito di questa escussione, infine, i due, scortati dai medesimi autisti, provarono a rientrare per adempiere tempestivamente al loro compito elettorale: ma furono richiamati in caserma perchè non avevano sottoscritto il verbale, stratagemma che impedì ai due religiosi di assolvere al loro compito elettorale così da consentire all'Oliverio di realizzare appieno l'obiettivo perseguito (impedire un ritorno tempestivo dei due religiosi prima della fine della votazioni). 3.3. Tale quadro fattuale da adeguato conto degli estremi tipici del reato contestato. In relazione al periodo di tempo, non circoscritto in termini di modesta rilevanza ( più ore), nel corso del quale le due persone offese ( in particolare il Messina) sono state accompagnate in caserma e separatamente ascoltate, può logicamente ritenersi che vi sia stata una coazione morale utile ad una riscontrata effettiva lesione della relativa libertà di locomozione dei due religiosi. Per quanto sostenuta da una prospettazione ingannevole ( in tesi non ostativa alla configurabilità del reato contestato), la minaccia - del probabile arresto condizionato alla comparizione in caserma- aveva nel caso connotazioni tali da far utile breccia nella capacità di autodeterminazione delle persone offese, alla luce del complessivo contesto che ebbe a connotarla. In questa ottica risulta coerentemente messo in evidenza il rapporto pregresso con l'Oliviero, legato alla gestione dell'ospedale Casoria, nonchè la credibilità di quest'ultimo presso i componenti dell'ordine religioso di appartenenza delle due vittime ( si consideri al fine anche quanto emarginato dalla sentenza di primo grado all'esito delle deposizioni testimoniali riportate alle pagine 23 e 24). Considerazioni queste vieppiù supportate dalle modalità del trasporto (rese su un auto munita di lampeggiante) unite alla sollecitazione a non usare il cellulare ( adempiuta sino al completamento dell'incombente fittiziamente svolto), sintomo della estrema riservatezza che si intendeva assegnare all'atto che si stava realizzando. Ancora, la serietà della gravosa prospettazione tracciata dall'Oliverio, risultava definitivamente implementata dall'ufficialità connotante il luogo di esecuzione dell'interrogatorio nonché dalle linee di condotta riscontrate a carico dei due odierni ricorrenti, che diedero corpo ad un incombente del tutto estraneo alle loro competenze, imperniandone l'esecuzione su presunti fatti di reato e trascurandone al contempo la verbalizzazione (ancora una volta a supporto della capacità dell'Oliverio di influenzarne la materiale esecuzione e dunque a conferma della credibilità della relativa prospettazione). All'evidenza si tratta di aspetti in fatto che, letti senza prestare il fianco a fratture logiche, valgono a confermare la presenza di una intimidazione utile a coartare la volontà delle persone offese rispetto alla scelta di trattenersi spontaneamente presso la caserma per un arco temporale non indifferente (le ore di esecuzione del falso incombente), così da rendere immune a censure la scelta valutativa in diritto operata dalla Corte del merito. 3.4. In questa cornice le doglianze difensive si rivelano prive di pregio. Quelle prospettate dalla difesa del Salvatore ( da scrutinare alla luce della già rilevata pregiudizialità logico giuridica da ascrivere al tema della coerente qualificazione del fatto rispetto al vizio in rito che ne ha altrimenti definito la posizione), oltre che contraddittoriamente legate, in parte, a emergenze inutilizzabili ( in linea con la stessa sollecitazione difensiva) / sono comunque inconferenti perchè riguardano aspetti ( le telefonate successive alla esecuzione dell'interrogatorio del Messina e la scelta di quest'ultimo di permanere in caserma dopo il proprio interrogatorio in attesa del completamente di quello del Puca) che rassegnano un post-fatto rispetto alla consumazione del reato ( realizzato ai danni del Messina) comunque inidonei, anche sul piano logico, a mettere in crisi gli altri elementi in fatto sopra descritti nel fotografare il rilievo costrittivo complessivamente assunto dalle condotte dei due ricorrenti rispetto alla libera determinazione del Messina nel decidere se recarsi in caserma e sottoporsi all'interrogatorio. Stessa sorte meritano quelle degli altri due ricorrenti: la mancata considerazione dell'atteggiamento premuroso e gentile del Nordini non mina in radice la forza logica ricavabile dagli altri elementi sopra evidenziati; l'assenza di denunzie successive da parte dei prelati prova troppo sul piano logico, perchè ben può suonare a conferma del rilievo assegnato dai due religiosi alla intensità della minaccia prospettata a monte dell'interrogatorio e ribadita dalle modalità di esecuzione dello stesso, tale da segnarne anche le condotte posteriori all'atto; l'affermazione che la convocazione non avvenne in accordo con l'Oliverio, oltre a trovare smentita nelle complessive emergenze acquisite, non risulta altrimenti supportata da una valida giustificazione della esecuzione dell'atto ( di certo sganciato da ogni esigenza dell'ufficio di riferimento, come confermato, del resto, dalla omessa verbalizzazione); l'atteggiamento di inconsapevolezza del Norgini quando i due religiosi fecero ritorno in caserma per firmare i verbali trova una coerente lettura nel fatto che ben verosimilmente siffatta ulteriore iniziativa era stata congegnata unicamente dall'Oliverio. Di qui la conferma del giudizio di responsabilità per [OSCURATO:PERSONA] e Norgini avuto riguardo al capo a) della rubrica. 4.Pari sorte spetta alle censure rivolte in direzione dei falsi materiali in atto pubblico contestati ai capi b) e c) della rubrica. In parte qua, la difesa ha limitato le sua doglianza alla configurabilità del falso ex art. 476, comma 1, cod. pen.: le due verbalizzazioni del 30 luglio 2013 (relativa all'audizione di [OSCURATO:PERSONA], cliente dell'Oliverio) e del 5 agosto 2013 (inerente una nuova escussione del religioso [OSCURATO:PERSONA], stavolta verbalizzata) altro non costituirono che la formalizzazione di meri atti interni al nucleo di appartenenza, coerenti alla relativa attività istituzionale ( il Celletti venne ascoltato in relazione alla falsificazione di alcuni software da parte di una impresa allo steso riferibile mentre il Messina in relazione alla realizzazione di falsi corsi di formazione in senso al presidio ospedaliero di Casoria) privi della potenzialità di assumere rilevanza giuridica all'esterno e dunque insuscettibili di essere considerati atti pubblici. 4.1. L'assunto è marcatamente smentito dalla puntuale ricostruzione delle relative vicende in fatto operata, in termini sovrapponibili, dalle due decisioni di merito alla quale ha fatto seguito una coerente lettura in diritto delle relative emergenze istruttorie. E' infatti emerso ( si vedano le deposizioni testimoniali riportate nella sentenza di primo grado dalla pagina 27 e succintamente riproposte in quella di appello) che la competenza del gruppo di appartenenza dei due imputati ( il gruppo marchi e brevetti formato all'interno del Nucleo speciale di tutela dei mercati della Guardia di Finanza di Roma) riguardava la raccolta di dati utili per il successivo svolgimento dell'attività di indagine resa nel contrasto alla contraffazione ( raccolta realizzata in genere acquisendo il relativo materiale tramite internet) senza mai svolgere attività di polizia giudiziaria ( le eventuali notizie di reato andavano comunicate ai reparti operanti sul territorio) e in particolare l'audizione di possibile soggetti indagati. Ancora, né i verbali all'uopo formati, né il dato offerto dalle deposizioni testimoniali dei soggetti escussi consente di affermare che nell'occasione, come sostenuto dalla difesa, furono trattati e approfonditi temi coerenti alle relative competenze: in disparte il tema dei falsi corsi di formazione presso l'ospedale di Casoria ( di per sé eccentrico alle relative funzioni e comunque privo di indicazioni di supporto), nulla consente di affermare che l'audizione del Celletti era motivata e finì per riguardare la falsificazione di alcuni software ( si vedano le dichiarazioni del Celletti riportate alla pagina 37 della sentenza di primo grado). Emerge piuttosto senza incertezze che entrambe le dette audizioni trovavano un comune denominatore nell'Oliverio e si correlavano, più o meno esplicitamente, a potenziali coinvolgimenti in indagini penali ad arte paventati da quest'ultimo: in particolare risultavano realizzate per instillare nei soggetti escussi l'idea dell'influenza che quest'ultimo aveva presso la Guardia di Finanza ( lo si descriveva come intraneo al Corpo), dapprima intimidendoli in considerazione dell'attività espletata, artatamente predisposta e posta in essere senza alcuna valida ragione, per poi rassicurarli quanto alle conseguenze della stessa, in ragione dei buoni uffici garantiti dalla contiguità al detto professionista. Del raccordo tra i ricorrenti e il citato concorrente relativa alla posizione del Messina si è già detto ( e del resto, come precisato dalla stessa persona offesa e messo in risalto dal Tribunale, le domande rese nell'occasione non differivano da quelle rese in occasione della comparizione del 13 maggio 2013); quanto al Celletti, lo stesso, avvisato preventivamente dell'audizione da parte dell'Oliverio, fu accompagnato presso gli uffici di via Depero da quest'ultimo che ebbe anche ad assistere all'atto, per poi rassicurarlo anche in epoca successiva sul fatto che non vi sarebbero state ulteriori attività di indagine. Il tutto definitivamente colorato dal riferimento - operato dal Norgini nel corso delle audizioni nel rivolgersi agli escussi - "all'angelo custode" che garantiva loro protezione, pacificamente individuato nel concorrente separatamente giudicato, così da consolidarne l'affidabilità in maniera ancora più decisa e inequivoca. 4.2. In questa cornice fattuale, non sembra possa dubitarsi della configurabilità del reato contestato. In via di principio, gli atti realizzati rientravano di certo nella competenza dei due concorrenti, perchè destinati a documentare, tramite la verbalizzazione, le attività compiute, riconducibili alla relativa funzione istituzionale. Del resto, tanto non risulta neppure contestato dalla difesa che anzi ha espressamente rivendicato la riconducibilità delle audizioni in questione alle attività inerenti il ruolo istituzionale del nucleo di appartenenza dei due imputati, così confermando la sussistenza della competenza dei pubblici ufficiali operanti che hanno pertanto agito nell'esercizio delle loro funzioni in linea con quanto richiesto dal primo comma dell'ad 476 cod. pen.La falsità materiale piuttosto si annida nelle ragioni sottese alla relativa attività e nell'assenza delle condizioni di concreta legittimazione all'uso dei poteri documentali sostanziatisi nelle relative verbalizzazioni, queste si all'evidenza distoniche rispetto alle specifiche competenze proprie dei due ricorrenti così da rassegnare l'essenza della relativa condotta illecita. Venne infatti documentata, con la forma dell'atto pubblico e in termini di genuinità, una attività, certamente proveniente dai soggetti che ne curarono la redazione, in realtà resa per ragioni del tutto estranee alle precipue incombenze funzionali dei relativi autori e dunque pacificamente realizzata all'infuori dei presupposti che ne legittimavano la formazione, perseguendo un obiettivo esclusivamente privato, ovviamente distonico alla stessa ragion d'essere dell'atto formato (in motivazione, S.U. n. 35814 del 28 marzo 2019, PG/Marcis). E che nel caso l'attività resa fosse del tutto estranea alle specifiche competenze del gruppo di appartenenza dei due ricorrenti, non potendosi raccordare ad alcuna iniziativa del relativo ufficio è un dato, per quanto già evidenziato, ampiamente cristallizzato dalle emergenze istruttorie ( si vedano le numerose deposizioni riportate da pag 28 della sentenza di appello rese dai vertici del relativo gruppo di appartenenza e da altri colleghi degli imputati). Né infine può dubitarsi dell'attitudine dell'atto ad assumere rilevanze giuridica esterna, come sostenuto dalla difesa, trattandosi della verbalizzazione di una audizione, come tale necessariamente coinvolgente quantomeno i dichiaranti. Di qui la decisione riportata nel dispositivo che segue P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]